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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G.1587 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, in persona dei Magistrati
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr.Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
Udito il relatore nella camera di consiglio del 6.10.2025, ha adottato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1587 dell'anno 2025
SU RICORSO CONGIUNTO DI difesa dall'avv. DEL NERO ERIKA CP_1
E difeso dall'avv. ALBERTINI ALBERTO Controparte_2
CON L'INTERVENTO DELL Controparte_3
avente a oggetto: Separazione consensuale
Con le conclusioni congiunte come da ricorso:
“a) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e con piena libertà per ciascuno di essi di fissare la propria residenza ove meglio creda, dandosene comunicazione;
b) la casa coniugale, sita in Carrara (MS), Via San Nicolò nr. 20 B - Interno 3, rimarrà - compatibilmente con il contenuto degli accordi intercorsi con i proprietari dell'unità abitativa - nella piena ed esclusiva disponibilità della IG.ra , così come i beni mobili, ad oggi, quivi presenti;
CP_1
c) la figlia minore della coppia, , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1 coniugi e verrà collocata presso il domicilio materno ove manterrà la propria residenza anagrafica;
d) il padre potrà vedere la figlia minore liberamente tutti i giorni, nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-sportive e di svago di quest'ultima, previo avviso telefonico, o tramite sms o mail alla madre;
Tutto ciò, nel rispetto, in ogni caso, del seguente calendario di visita: I. durante l'intero anno solare, il padre avrà diritto a stare con la figlia, a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì sera sino alle ore 21,00 della domenica, ed, in occasione delle ferie o nei periodi di sospensione del lavoro, due pomeriggi infrasettimanali;
II. che per il periodo di un anno decorrente dalla data di deposito del presente Ricorso il IG. , salvo diverse intese con la IG.ra , durante i Controparte_2 CP_1
P a g . 1 | 3 fine settimana che, così come da accordi, trascorrerà con la figlia, non potrà portarla con sé a Bergamo;
III. durante le vacanze natalizie, per tali dovendosi intendere il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il padre/la madre terrà con sé la figlia minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Dal corrente anno starà con la madre dal 23 al 29 dicembre e con il padre dal 30 dicembre al 6 Per_1 gennaio e viceversa nel 2026 e così a seguire. IV. durante le vacanze pasquali, per tali dovendosi intendere il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ad anni alterni il figlio minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, per tali intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
nell'ipotesi in cui improvvisi ed improcrastinabili impegni di natura professionale e/o personale dovessero impedire alla madre o al padre di trascorrere con la figlia minore il periodo di vacanza programmato, è fatta salva la possibilità per ciascun genitore di tenere con sé il figlio predetto per un periodo diverso da quello concordato;
VI. per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
VII. per i ponti e/o per giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico si seguirà il principio dell'alternanza; VIII. salvo diverso accordo delle parti, nei rispettivi periodi di vacanza concordati, verranno sospesi gli incontri con l'altro genitore;
IX. Sono sempre fatti salvi eventuali, diversi accordi tra i genitori volti a garantire un rapporto continuativo e significativo del figlio minore con ciascuno di essi;
e) I genitori avranno, altresì, cura di far rispettare alla figlia minore gli impegni scolastici, extrascolastici e relativi ad eventuali attività sportive, ricreative e/o di altro tipo che essa sarà chiamata ad affrontare durante il periodo di permanenza presso ciascuno di essi;
f) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni della figlia, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
g) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente alla IG.ra , nella Controparte_2 CP_1 sua qualità di genitrice collocataria, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di: • €. 400,00= (quattrocento//00) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minorenne
, oltre a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno succesivo della sentenza di Persona_1 separazione;
ciò sino a quando la figlia non avrà completato il proprio ciclo di studi e, in ogni caso, sino a quando non sarà divenuta economicamente autosufficiente. • Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
per quel che concerne l'individuazione - delle spese comprese nell'assegno di mantenimento, - delle spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione - e delle spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori (e suddivise, a loro volta, nelle seguenti categorie: spese scolastiche, spese di natura ludica e parascolastica, spese sportive, spese medico sanitarie e per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), i coniugi, di comune accordo, intendono riportarsi, come, in effetti, si riportano al contenuto del PROTOCOLLO SULLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI, approvato e sottoscritto dal Presidente del Tribunale, Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli e dalla Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Masa Carrara, Avv. Giovanna Barsotti, in data 19/07/2024 (doc. nr. 10), da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, per completezza, si allega in copia al presente Ricorso e di cui ne è stata consegnata una copia ad entrambi i coniugi;
Il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso della quota di competenza dell'altro, entro dieci giorni dalla richiesta, previa esibizione della relativa documentazione fiscale ed, in caso di spese mediche, della relativa prescrizione;
resta, tuttavia, espressamente inteso che, laddove possibile, le spese predette vengano previamente concordate se di valore superiore ad Euro 100,00=; h) La IG.ra
P a g . 2 | 3 continuerà a percepire integralmente l'Assegno unico e universale (ex D.Lgs 21 dicembre CP_1 2021, nr. 230) per la figlia minorenne, , ed il IG. fa espressa rinuncia del suo Persona_1 Per_1 50%; i) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di godere ciascuno di adeguati redditi propri e dichiarano pertanto di rinunciare, come, in effetti rinunciano vicendevolmente a richiedere l'uno nei confronti dell'altro qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento;
j) Le parti, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano di aver previamente suddiviso con accordi definiti separatamente il mobilio e gli arredi presenti all'interno della casa coniugale mentre, per quel che riguarda eventuali, ulteriori pendenze che esulino dalle materie tipicamente proprie del procedimento per separazione (tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto alla corresponsione e l'importo dell'eventuale assegno alimentare e/o di mantenimento in favore del coniuge, il diritto alla corresponsione dell'eventuale assegno di mantenimento in favore dei figli, la ripartizione delle spese ordinarie e delle spese straordinarie riguardanti i figli), le parti concordano che, laddove siano frutto di documentati rapporti di natura obbligatoria, verranno regolate secondo contratto ed, in caso contrario, secondo legge;
k) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
l) Le presenti condizioni (se non ancora operative) saranno operanti dal deposito del presente Ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 25.6.2025, e , premesso di CP_1 Controparte_2 avere contratto matrimonio con il rito civile a Carrara (MS) il 28.12.2014, che dall'unione è nata la figlia
(28.8.2015), che la convivenza matrimoniale è di fatto già cessata e che le parti, che non Persona_1 intendono riconciliarsi, vogliono addivenire alla separazione, chiedevano che il Tribunale provvedesse all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti insistevano per l'accoglimento delle originarie conclusioni all'udienza, tenutasi in modalità cartolare su loro istanza, in data 3.10.2025.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere che atto.
Le condizioni di separazione consensuale concordate sono conformi all'interesse della prole minore;
inoltre, l'accordo raggiunto tra i coniugi appare conforme alla legge, limitandosi il Collegio a prenderne atto nella parte relativa non relativa ai diritti indisponibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA gli accordi relativi alla separazione personale tra e CP_1 CP_2
, legati da matrimonio contratto con il rito civile a Massa (MS) il 28.12.2014, trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Carrara al n. 94, parte 1, ufficio 1, anno 2014, autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3