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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7184/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 17 aprile 2025 sono comparsi per l'attrice l'avv. Favero in sost. avv. Loprieno per tutti i convenuti l'avv. Tommaso Tonetto, anche in sostituzione degli avv.ti Giancarlo Tonetto e Francesco
Tonetto.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:00.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7184/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LOPRIENO LUCIA Parte_1 C.F._1
attrice
contro
c.f. ), con l'avv. TONETTO FRANCESCO Controparte_1 C.F._2
(c.f. , con l'avv. TONETTO TOMMASO CP_2 C.F._3
(c.f. ), con l'avv. TONETTO GIANCARLO Controparte_3 C.F._4
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.5.23, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, e chiedendo pronunciarsi l'inefficacia, ex art. Controparte_3 CP_2 Controparte_4
2901 c.c., dell'atto in data 22.5.18 con il quale il proprio ex coniuge aveva venduto, Controparte_3
unitamente alla sorella l'immobile sito in Venezia alla propria coniuge CP_2 CP_4
al fine di sottrarlo alla garanzia del credito vantato dalla ex coniuge.
[...]
Assumeva l'attrice, in particolare, di essere creditrice nei confronti dell'ex coniuge di Controparte_3
pagina 2 di 5 somma superiore ad € 180.000,00, a titolo di assegno di mantenimento, e di essere rimasta tuttora insoddisfatta nonostante l'esecuzione presso terzi intrapresa nei confronti di Gestione Servizi Portuali
srl in ragione di un accordo fraudolento di quest'ultima con il debitore;
che il debitore, con atto in data
22.5.18, alienava alla propria coniuge , unitamente alla sorella Controparte_4 CP_2
l'immobile ereditato poco prima in morte del padre per la somma complessiva di € 190.000,00 al fine di sottrarlo alle pretese della creditrice;
che di tale pregiudizio recato alle ragioni della creditrice anche il terzo acquirente, moglie del debitore, era consapevole.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , i quali eccepivano Controparte_3 Controparte_4
preliminarmente la nullità della citazione per l'omesso avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c.,
l'improcedibilità della domanda attesa la mancata produzione dell'atto revocando, la prescrizione dell'azione e comunque la sua infondatezza in difetto di prova dell'eventus damni e della consapevolezza dell'asserito pregiudizio in capo al terzo acquirente.
Alla prima udienza del 16.11.23 la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 17.4.25, in vista della quale si è costituita anche con comparsa CP_2
depositata il 4.4.25, aderendo alle difese già svolte dagli altri coevocati ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda attorea è infondata.
Assumono rilievo assorbente, in virtù del principio della ragione più liquida, la mancata produzione dell'atto revocando e la mancata prova dell'eventus damni.
In ordine al primo profilo, la compravendita che l'attrice allega essere stata stipulata il 22.5.18
rappresenta fatto costitutivo del diritto azionato ed è atto per il quale, come noto, la legge prescrive la forma scritta ad substantiam.
Come precisato in giurisprudenza, “il principio, sancito dall'articolo 115, comma 1, del Cpc, secondo
cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della
decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia
rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento
che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad
probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della
pagina 3 di 5 dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere
provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n. 10941/23 e, nello stesso senso, Cass.
n. 387/21 e Cass. n. 25999/18).
Nel caso, dunque, al di là della non contestazione dell'esistenza dell'atto di compravendita da parte dei convenuti e/o delle presunzioni in tal senso, l'attrice avrebbe dovuto, ai fini dell'assolvimento dell'onus
probandi sulla stessa gravante in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato, produrre copia dell'atto scritto.
Inconferente, si osserva, la giurisprudenza richiamata dalla difesa attorea nella nota conclusiva (Cass.
n. 5736/23), relativa alla revoca di un atto di cessione di crediti per il quale, come noto, non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Quanto all'eventus damni valga quanto segue.
Nell'atto introduttivo l'attrice si è limitata ad allegare che il requisito in discorso di sostanzierebbe
“nella sottrazione dal patrimonio del debitore di un cespite di buon valore economico, tale da
cagionare un grave pregiudizio alle legittime pretese della attrice il cui credito, peraltro, è di importo superiore rispetto a quello del bene ereditato da ” (citazione, pagg. 10-11). Controparte_3
Nessuna ulteriore allegazione, sul punto, viene svolta dalla difesa attorea nelle note conclusive.
Il danno alle ragioni del creditore, requisito previsto espressamente dall'art. 2901 c.c., consiste nella lesione effettiva dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale.
Per quanto la giurisprudenza abbia precisato essere sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o maggiormente difficoltosa la realizzazione del diritto del creditore, il carattere pregiudizievole dell'atto nella revocatoria ordinaria, a differenza della revocatoria fallimentare, dev'essere in ogni caso valutato in relazione alla insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, non assumendo rilievo una semplice diminuzione della stessa (si vedano, in tal senso, Cass. sez. I ordin.
6.3.18 n. 5269; Cass. sez. I, 11.11.03 n. 16915).
Nel caso, per contro, difetta qualsivoglia allegazione da parte della creditrice in ordine alla consistenza complessiva del patrimonio del debitore e, quindi, alla (supposta) idoneità dell'atto di disposizione a pregiudicare la garanzia patrimoniale offerta.
pagina 4 di 5 Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14 per le cause di valore fino ad € 260.000,00, in favore cumulativamente di tutti i convenuti avuto riguardo alle difese sostanzialmente collimanti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
rigetta le domande attoree condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in €
14.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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