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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4800/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4800/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 16.30 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per l'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE Parte_1 Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO oggi Controparte_1 Controparte_2 sostituito dall'avv. ALICE BONFANTI nonché il dott. ela dott.ssa CP_3 Per_1
ai fini della pratica forense
[...] L'avv. Bergamaschi si riporta alle conclusioni in atti ed insiste nelle istanze istruttorie formulate L'avv. Bonfanti si riporta agli atti insistendo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare Dopo breve discussione orale, il Giudice previo ritiro in camera di consiglio per deliberare, pronuncia la seguente sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. da far parte integrante del presente verbale
Il verbale viene chiuso ad ore 18.30
Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4800/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA ( VIA C.F._2
MARENZIO 24 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA LUCA MARENZIO 24 FIRENZE presso il difensore avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1 PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica - ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1737/2022
(r.g. 2831/2022) emesso, dall'intestato Tribunale, in data 15 aprile 2022, su ricorso di
[...]
, per la somma di € 39.115,17 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché Controparte_1 spese e diritti successivi occorse ed occorrende quale saldo debitore, relativamente alla linea di credito di cui al contratto di finanziamento n. 20076695377001, concluso con l'allora Findomestic Banca spa, con Barclays finanziamento tramite carta revolving;
con contratto n. 4218958 ; con Parte_2
contratto di finanziamento n. 4588927. Parte_2
A fondamento della promossa opposizione, l' opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento, eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della , non avendo parte attrice stipulato alcun contratto con tale società; Controparte_1
pagina 2 di 3 nel merito la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
contestava altresì errori nell'applicazione del calcolo degli interessi in relazione ai contratti de quo stipulati.
b. Si costituiva parte opposta eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva c. Veniva esperita la mediazione obbligatoria fissata in data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
2.
Con valenza assorbente di ogni ulteriore questione, è l'eccezione formulata dall'opposta
Risulta che il credito posto alla base dell'azione monitoria originariamente intrapresa dall'opposta sia stato oggetto di cessione in favore di Controparte_4
Tale società, in ragione del subentro nella posizione creditoria come risulta da documentazione depositata, ha intrapreso l'azione esecutiva nei confronti di . Parte_1
Dall'atto di pignoramento risulta che l'attuale titolare del credito è (C.F. e Controparte_4
Partita IVA ), con sede legale in 31015 - Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (doc P.IVA_2
5) e non l'opposta avente sede legale e partita iva diversi, circostanza che risulta incontestata nel pendente giudizio di esecuzione.
Conseguentemente risulta citato in giudizio un soggetto carente di legittimazione passiva e del tutto estraneo alla presente controversia
Per completezza è opportuno rilevare che il riconoscimento in capo al consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. debba ritenersi circoscritta a far valere l'abusività delle clausole contrattuali che avrebbero dovuto essere oggetto di rilevo officioso in quanto atte ad incidere su una diversa determinazione del quantum oggetto di ingiunzione e che al di fuori di tale ristretto ambito la stabilità del decreto ingiuntivo non possa essere rimessa in discussione.
Considerato quanto all'opposizione in esame che l'opponente ha fatto valere molteplici motivi di opposizione che solo in parte investono la abusività delle clausole contrattuali risultando peraltro in parte generici
3. Spese
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 aggiornati, con riferimento al quantum , applicati i valori medi con riduzione ex art. 4 comma 9 dm. 115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per carenza di legittimazione passiva con conferma del decreto ingiuntivo n. 1737/2022 ;
Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Bologna 25 marzo 2025 dott. Patrizia Bellettati
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4800/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 16.30 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per l'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE Parte_1 Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO oggi Controparte_1 Controparte_2 sostituito dall'avv. ALICE BONFANTI nonché il dott. ela dott.ssa CP_3 Per_1
ai fini della pratica forense
[...] L'avv. Bergamaschi si riporta alle conclusioni in atti ed insiste nelle istanze istruttorie formulate L'avv. Bonfanti si riporta agli atti insistendo per l'accoglimento dell'eccezione preliminare Dopo breve discussione orale, il Giudice previo ritiro in camera di consiglio per deliberare, pronuncia la seguente sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. da far parte integrante del presente verbale
Il verbale viene chiuso ad ore 18.30
Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4800/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA ( VIA C.F._2
MARENZIO 24 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA LUCA MARENZIO 24 FIRENZE presso il difensore avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1 PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 9 BOLOGNA presso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica - ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1737/2022
(r.g. 2831/2022) emesso, dall'intestato Tribunale, in data 15 aprile 2022, su ricorso di
[...]
, per la somma di € 39.115,17 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché Controparte_1 spese e diritti successivi occorse ed occorrende quale saldo debitore, relativamente alla linea di credito di cui al contratto di finanziamento n. 20076695377001, concluso con l'allora Findomestic Banca spa, con Barclays finanziamento tramite carta revolving;
con contratto n. 4218958 ; con Parte_2
contratto di finanziamento n. 4588927. Parte_2
A fondamento della promossa opposizione, l' opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento, eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della , non avendo parte attrice stipulato alcun contratto con tale società; Controparte_1
pagina 2 di 3 nel merito la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
contestava altresì errori nell'applicazione del calcolo degli interessi in relazione ai contratti de quo stipulati.
b. Si costituiva parte opposta eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva c. Veniva esperita la mediazione obbligatoria fissata in data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
2.
Con valenza assorbente di ogni ulteriore questione, è l'eccezione formulata dall'opposta
Risulta che il credito posto alla base dell'azione monitoria originariamente intrapresa dall'opposta sia stato oggetto di cessione in favore di Controparte_4
Tale società, in ragione del subentro nella posizione creditoria come risulta da documentazione depositata, ha intrapreso l'azione esecutiva nei confronti di . Parte_1
Dall'atto di pignoramento risulta che l'attuale titolare del credito è (C.F. e Controparte_4
Partita IVA ), con sede legale in 31015 - Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 (doc P.IVA_2
5) e non l'opposta avente sede legale e partita iva diversi, circostanza che risulta incontestata nel pendente giudizio di esecuzione.
Conseguentemente risulta citato in giudizio un soggetto carente di legittimazione passiva e del tutto estraneo alla presente controversia
Per completezza è opportuno rilevare che il riconoscimento in capo al consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. debba ritenersi circoscritta a far valere l'abusività delle clausole contrattuali che avrebbero dovuto essere oggetto di rilevo officioso in quanto atte ad incidere su una diversa determinazione del quantum oggetto di ingiunzione e che al di fuori di tale ristretto ambito la stabilità del decreto ingiuntivo non possa essere rimessa in discussione.
Considerato quanto all'opposizione in esame che l'opponente ha fatto valere molteplici motivi di opposizione che solo in parte investono la abusività delle clausole contrattuali risultando peraltro in parte generici
3. Spese
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente, vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 aggiornati, con riferimento al quantum , applicati i valori medi con riduzione ex art. 4 comma 9 dm. 115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per carenza di legittimazione passiva con conferma del decreto ingiuntivo n. 1737/2022 ;
Condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Bologna 25 marzo 2025 dott. Patrizia Bellettati
pagina 3 di 3