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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/04/2022, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2022
N. 00596/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 79 del 2021, proposto da:
- SE CO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Corciulo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni Gabellone, in Lecce alla Corte dei Lubelli 1;
per l’esecuzione del giudicato
- formatosi sulle sentenze irrevocabili del T.a.r. Puglia Lecce in data 14 dicembre 2015, n. 3546, e in data 22 maggio 2014, n.1242, nonché la declaratoria di nullità degli atti assunti dal Comune di Gallipoli in palese violazione o elusione del medesimo giudicato e, segnatamente, del provvedimento in data 13 novembre 2020, prot. n. 57374, con cui il Comune di Gallipoli rigettava l’istanza di concessione demaniale del 13 giugno 2013, prot. n. 24968, come modificata dalla successiva istanza acquisita al prot. n. 0027817 del 19 giugno 2014;
- ovvero, ove non si ritenga di aderire alla prospettata ipotesi di violazione o elusione del giudicato per mezzo dei menzionati provvedimenti, e previa conversione, in tal caso, del rito in ordinario, per l’annullamento del predetto provvedimento in data 13 novembre 2020, prot. n. 57374, del Comune di Gallipoli e del relativo preavviso di rigetto, espresso con nota del 15 aprile 2020, prot. n. 0019037;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.
Visti gli atti della causa.
Vista la sentenza non definitiva n. 1429/2021 già pronunciata dal T.a.r. in questa causa.
Relatore all’udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
A.- Premesso che:
- il presente ricorso interviene - così richiamata la ricostruzione dei fatti di causa effettuata dalla difesa dello stesso sig. CO - a valle delle vicende procedimentali e processuali che seguono: « A) La prima istanza di c.d.m. ed il primo rigetto . In data 11.2.2010 il ricorrente presentava un’istanza volta ad acquisire l’affidamento in concessione di un compendio demaniale prospiciente il lungomare Galileo Galilei in Gallipoli, allo scopo di insediarvi uno stabilimento balneare (…) Il Comune concludeva il procedimento con il provvedimento di rigetto prot. n. 36312 assunto dall’Ufficio Demanio in data 13.7.2010 ( primo rigetto, ndr ), notificato il 3.8.2010 (…), impugnato dinanzi al TAR Lecce con ricorso n. 1826/2010, rispetto al quale (veniva, ndr) di recente dichiarata in udienza la sopravvenuta carenza di interesse. B) La seconda istanza di c.d.m. ed il secondo rigetto . Dopo l’approvazione del Piano Regionale delle Coste, il sig. CO presentava, con nota del 10.6.2013, istanza di riesame della precedente istanza di concessione demaniale del 11.2.2010 alla luce delle sopraggiunte novità. Detta istanza del 10.6.2013 veniva integrata in data 13.6.2013 (…) Con provvedimento prot. n. 40000 del 2.10.2013 l’Ufficio Demanio rigettava anche questa ultima istanza del 2013, questa volta adducendo a motivazione la mancanza del Piano Comunale delle Coste ( secondo rigetto, ndr ). C) Il ricorso TAR n. 2209/13 e la sentenza di accoglimento n. 1242/2014 . Con ricorso n. 2209/2013 proposto innanzi a (questo, ndr) TAR il sig. CO impugnava anche la nota prot. n. 40000 del 2.10.2013 (…) Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 1242 del 22.5.2014 che disponeva l’annullamento degli atti impugnati con la … motivazione con cui (questo, ndr) TAR ha reiteratamente statuito l’illegittimità dei dinieghi di c.d.m. fondati sulla carenza del PCC (…) D) L’atto di indirizzo assunto dal Comune con deliberazione di GM n. 40/2014 . Nelle more del giudizio, il Comune aveva adottato la deliberazione di GM n. 40 del 4.2.2014 avente ad oggetto ‘Piano Comunale delle Coste. Indirizzi per la predisposizione del progetto da proporre all’attenzione del Consiglio Comunale per l’adozione’ (…) La deliberazione n. 40/2014 veniva successivamente rettificata ed integrata con deliberazione n. 30 del 50.10.2015, sostanzialmente confermativa della prima rispetto ai punti che qui rilevano. Non appena conseguita la sentenza n. 1242/2014, il sig. CO chiedeva all’Ufficio Demanio, con istanza acquisita al prot. in entrata n. 0023824 del 27.05.2014, di darvi esecuzione concludendo il procedimento avviato a sua istanza. Con successiva nota acquisita al prot. n. 0027817 del 19.06.2014, il Sig. SE CO domandava il completamento dell’iter istruttorio della domanda demaniale, presentando un adeguamento del progetto alla Delibera di Giunta Comunale n. 40/2014, con riferimento all’estensione del fronte mare ed alle relative strutture (…) E) La pubblicazione del ‘Rende Noto’ . L’Ufficio Demanio, prendendo atto della conformità della richiesta del Sig. SE CO, così come modificata con nota prot. n. 0027817 del 19.06.2014, rispetto alle previsioni del Piano Regionale delle Coste e della Deliberazione di GC n. 40/2014, avviava - analogamente ad ulteriori sei istanze - il relativo procedimento amministrativo mediante pubblicazione del cd. ‘Rende noto’ in data 24.12.2014. Dopodiché il nulla. F) Il ricorso TAR per ottemperanza n.1510/2015 e la sentenza di accoglimento n. 3546/2015 . Stante l’inerzia del Comune, la ditta deducente promuoveva il ricorso TAR n. 1510/2015 per l’esecuzione della sentenza n. 1242/2014, ottenendo la sentenza di accoglimento n. 3546/2015 del 14.12.2015, che ordinava al TAR di dare ottemperanza alla pronuncia (…). G) La sopravvenuta ‘adozione’ del PCC ed il nuovo atto di indirizzo assunto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 72/2016 . Con deliberazione commissariale n. 88 del 13.11.2015 veniva ‘adottato’ il PCC, che sul tratto di costa in questione (tratto terminale sud di Lungomare Galilei) non prevedeva più l’insediamento di ‘stabilimenti balneari’ (v. Tavola 3.B.2.2) ma di sole due ‘spiagge libere con servizi’ (SLS-2 e SLS-3), peraltro non in corrispondenza del sito prescelto dal ricorrente. Con deliberazione n. 72 del 26.2.2016 il Commissario Straordinario stabiliva: ‘di impartire indirizzo all’Ufficio Demanio di valutare, nelle more della definitiva approvazione del PCC, tutte le istanze ad oggi pendenti e quelle che verranno presentate attenendosi alle previsioni contenute nel Piano Comunale delle Coste adottato con deliberazione dello scrivente Commissario Straordinario n. 88 del 13.11.2015, verificandone l’eventuale compatibilità con lo stesso e determinandosi di conseguenza’. H) Il terzo provvedimento di rigetto dell’istanza di c.d.m. ed il ricorso TAR n. 1544/2016 . A tanto seguiva il ( terzo ) rigetto dell’istanza di concessione del ricorrente per mezzo della nota comunale 20.5.2016 prot. 22764 in quanto ‘finalizzata al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare localizzato in un’area non individuata, a tal fine, dal Piano Comunale delle Coste adottato’. Il procedimento concessorio de quo, a circa due anni dalla presentazione dell’ultima istanza (13.6.2013) ed un anno dalla sentenza di accoglimento, veniva ancora una volta definito con rigetto. Anche tale ultimo rigetto è stato impugnato con il ricorso TAR n. 1544/2016, tuttora pendente (…). I) Il sopravvenuto annullamento della deliberazione del CS n. 72/2016 per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2322/2017, l’istanza 24.5.2017 del ricorrente e il provvedimento impugnato con i primi motivi aggiunti . Sennonché, come noto, di recente il Consiglio di Stato, a definizione del ricorso in appello n. 9975/2016 promosso da Meridiem c/o il Comune di Gallipoli, con sentenza n. 2322 del 16 maggio 2017, ha disposto l’annullamento della deliberazione commissariale n. 72 del 2016. In considerazione dell’annullamento ‘ex tunc’ ed ‘erga omnes’ di siffatta deliberazione commissariale, costituente l’unico presupposto fondante l’ultimo rigetto opposto al sig. CO, quest’ultimo, con pec del 24.5.2017 (acquisita dall’ente al prot. 25420 del 25.5.2017) invitava e diffidava l’Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli a procedere con urgenza all’annullamento in autotutela dei provvedimenti 20.5.2016 prot. 22764 (rigetto finale) e 8.3.2016 prot. 9908 (preavviso di rigetto) e per l’effetto a dar corso ed esito al procedimento demaniale a suo tempo avviato. In esito a tale istanza/diffida il Comune adottava il provvedimento 6.6.2017 impugnato con motivi aggiunti nel ric. n. 1544/2016. J) Il riesame dell’istanza di concessione del 13.6.2013 ed il nuovo provvedimento di rigetto del 13.11.2020 . Con istanza del 29.10.2019 acquisita al protocollo con n. 59323 il ricorrente chiedeva all’Ufficio Demanio di riesaminare l’istanza di concessione demaniale del 13.6.2013 prot. n.24968 e di rideterminarsi rispetto ai provvedimenti del 20.5.2016 e del 6.6.2017 prot. n. 27536, onde assumere una decisione di merito che prescindesse dalla deliberazione commissariale n. 72/2016 annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 16.5.2017 n. 2322. In esito a siffatta ennesima istanza il Comune assumeva il nuovo ed ultimo provvedimento di rigetto, quivi impugnato, espresso con nota del 13.11.2020 prot. 57374, preceduta dalla nota 15.4.2020 contenente preavviso di rigetto. L’ultimo diniego 13.11.2020 di fatto pone nel nulla i due precedenti provvedimenti reiettivi del 20.5.2016 e del 6.6.2017 (…)» ( v. pp. 1-8 del ricorso ).
- deducendo la nullità e/o illegittimità anche di tale ultimo rigetto, il sig. CO proponeva il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 675-681, della legge n. 145/2018; violazione del principio del tempus regit actum ; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza e contrasto con le superiori direttive regionali, violazione dei principi di correttezza e lealtà istituzionale; b) nullità per violazione del giudicato; violazione dei principi generali in tema di applicabilità dello ius superveniens e del principio del tempus regit actum ; violazione dei principi e delle norme in materia di autotutela. eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di adeguata e sufficiente motivazione; c) violazione del principio giurisprudenziale del one shot temperato; violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 241/1990 e dei principi ricavabili dall’art.10- bis della legge n. 241/1990. eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di motivazione adeguata, violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento della p.a. e di non aggravio del procedimento; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990; violazione della l.r. n. 17/2016 e della l.r. n. 17/2015; violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del codice della navigazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 5.3 delle NTA del Piano Regionale delle Coste; difetto di motivazione adeguata e ragionevole; eccesso di potere per irragionevolezza, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; e) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 241/1990; violazione della l.r. n. 17/2016 e della l.r. n. 17/2015; difetto di motivazione adeguata e ragionevole; violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del codice della navigazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 6.2.9 delle NTA del PRC; eccesso di potere per irragionevolezza, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; f) violazione e falsa applicazione dell’art. 5.3 delle NTA del PRC; violazione della l.r. n. 17/2016 e della l.r. n. 17/2015; difetto di motivazione adeguata e ragionevole; eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, carenza e/o travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria; g) violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. l) e dell’art. 75 delle NTA del PPTR; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 delle NTA del PRC; difetto di motivazione adeguata e ragionevole; violazione della l.r. n. 17/2016 e della l.r. n. 17/2015; eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, carenza e/o errore sui presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; h) violazione e falsa applicazione dell’art. 8.4 delle NTA del PRC; violazione della l.r. n. 17/2016 e della l.r. n. 17/2015; difetto di motivazione adeguata e ragionevole; eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, carenza e/o travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria.
B.- Considerato che il sig. CO, in definitiva, agiva:
a) per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze irrevocabili del T.a.r. Puglia - Lecce n. 1242 del 22 maggio 2014 e n. 3546 del 14 dicembre 2015, nonché per la declaratoria di nullità degli atti assunti dal Comune di Gallipoli in violazione o elusione del medesimo giudicato e, segnatamente, del provvedimento in data 13 novembre 2020, prot. 57374, con cui il Comune di Gallipoli rigettava l’istanza di concessione demaniale del 13 giugno 2013, prot. n. 24968, come modificata dalla successiva istanza acquisita al prot. n. 27817 del 19 giugno 2014;
b) ovvero, ove questo Tribunale non avesse aderito alla prospettata ipotesi di violazione o elusione del giudicato, per l’annullamento - previa conversione del rito - del predetto provvedimento prot. n. 57374 del 13 novembre 2020 del Comune di Gallipoli e del relativo preavviso di rigetto espresso con nota del 15 aprile 2020, prot. n. 19037.
C.- Richiamata la sentenza n. 1429/2021 con la quale la Sezione, « non definitivamente pronunciando sul ricorso » in esame, così decideva: «2.- Considerato che:
- con la sentenza n. 1242/2014 questo T.a.r. accoglieva il ricorso proposto dal sig. CO avverso il « provvedimento del comune di Gallipoli con il quale è stato disposto il rigetto della domanda volta a ottenere l’affidamento in concessione di un compendio demaniale prospiciente il lungomare Galileo Galilei allo scopo di insediarvi uno stabilimento balneare, perché “la L.R. n. 17/2006 … inibisce agli stessi il rilascio di nuove concessione demaniali marittime nelle more dell’approvazione della pianificazione costiera regionale” » (v. sent. cit.).
- la pronuncia, in particolare, era motivata nei sensi che seguono: « Con la sentenza del 22 gennaio 2014 n. 204 (…) si è precisato che “da un lato v’è l’art. 17, secondo comma, della legge regionale n. 17 del 2006, secondo il quale, dopo l’approvazione del Piano regionale delle coste e fino all’approvazione del Piano comunale delle coste, il Comune interessato esplica l’attività concessoria applicando le norme rivenienti dal Piano regionale. Dall’altro lato v’è l’art. 8.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle coste, norma che attribuisce al Piano comunale compiti programmatori che sembrano escludere la possibilità di individuare lotti concedibili in concessione, e quindi di concederli, prima dell’assolvimento dei compiti programmatori. Il citato art. 8.1 è inteso, nella circolare regionale in data 23 febbraio 2012, come impedimento all’esercizio dell’attività concessoria prima della pianificazione comunale (…) l’interprete deve individuare la possibilità di raccordare le due norme, in ossequio al canone generale sancito dall’art. 1367 c.c. della salvezza degli atti giuridici. L’interpretazione che attribuisce al citato art. 8.1 la funzione di impedire l’attività concessoria prima dell’approvazione del Piano comunale delle coste, in ultima analisi, si fonda solo su un elemento logico, cioè la necessità dell’intermediazione della pianificazione comunale. Tale necessità è però esclusa se il complesso delle disposizioni e classificazioni contenute nel Piano regionale permette lo svolgimento dell’attività concessoria, cioè se le previsioni del Piano Regionale delle Coste sono suscettibili di immediata applicazione a questo fine. Il complesso in esame costituisce, più che delle linee-guida, una sorta di individuazione specifica delle caratteristiche di tutto il territorio costiero della Regione Puglia (…) Il raccordo così raggiunto fra l’art.17, secondo comma, della legge regionale n. 17 del 2006 e le previsioni del Piano Regionale delle Coste conserva al Piano comunale delle coste la funzione di disciplinare il litorale del Comune a seguito dello studio di tutti i fenomeni coinvolti (ad esempio, il sistema delle infrastrutture pubblico finalizzato al miglioramento dei servizi e dell’offerta turistico - balneare), e quindi di disegnare compiutamente il modello di sviluppo sociale ed economico ed il rilievo che si intende dare alla costa in questo modello; al tempo stesso le previsioni di immediata applicazione contenute nel PRC consentono l’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 17, secondo comma, della legge regionale e, quel che più conta, lo svolgimento dell’attività imprenditoriale subordinata all’attività concessoria, cioè il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla legge regionale”. Il ricorso deve quindi essere accolto » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 22 maggio 2014, n. 1242).
2.1 Considerato, inoltre, che la sentenza n. 3546/2015, a sua volta, disponeva quanto segue: « Con sentenza n.1242 del 22.5.2014, questo T.a.r ha annullato il diniego, espresso da parte del Comune di Gallipoli, della domanda, proposta dal ricorrente, volta al rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare prospiciente il lungomare Galileo Galilei. Il Comune ha omesso di dare esecuzione al dictum scaturente dalla predetta statuizione giudiziale. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato (…) Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza, il Comune di Gallipoli ha dato corso alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 Reg. Cod. Nav., della domanda di concessione del sig. CO senza però poi dar corso alla procedura. Pertanto, non essendosi ancora concluso l’iter procedimentale in esame, il Comune di Gallipoli deve ritenersi inadempiente agli obblighi scaturenti dalla sentenza oggetto di ottemperanza. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va dato ordine al Comune di Gallipoli di provvedere al completamento del procedimento in esame entro gg. 90 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza. In caso di predurante inerzia oltre il temine suindicato, sin d’ora, va nominato quale Commissario ad acta (…) » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 14 dicembre 2015, n. 3546).
3.- Osservato che il complessivo pronunciamento di questa Sezione, dunque, come scaturente dalle due sentenze in parola, n. 1242/2014 e n. 3546/2015, vincolava l’A.c. intimata soltanto a concludere il procedimento instaurato dalla « domanda, proposta dal ricorrente, volta al rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di uno stabilimento balneare prospiciente il lungomare Galileo Galilei » (v. sent. n. 3546/2015 cit.), essendo appunto illegittimo un provvedimento di rigetto incentrato, come quello gravato col ricorso n. 2209 del 2013, sul presupposto che la L.R. n. 17/2006 inibisse ai Comuni « il rilascio di nuove concessione demaniali marittime nelle more dell’approvazione della pianificazione costiera regionale » (v. sent. n. 1242/2014 cit.).
4.- Ritenuto che la domanda di ottemperanza formulata dal ricorrente dev’essere dunque rigettata, non risultando il provvedimento di diniego prot. n. 57374 del 13 novembre 2020 e il relativo preavviso di rigetto in contrasto con il giudicato formatosi:
a) sulla sentenza n. 1242/2021, perché quelli de quibus sono atti motivati su ragioni in fatto e in diritto del tutto diverse rispetto a quella, reputata illegittima dal T.a.r. nella pronuncia in parola, della mancanza del Piano Comunale delle Coste.
b) sulla sentenza n. 3546/2015, essendo gli atti stessi ancorati a una situazione normativa e provvedimentale del tutto differente rispetto a quella presa in esame in tale decisione, che al quadro normativo della sentenza di cui ordinava l’ottemperanza - la n. 1242/2014, appunto -, faceva esclusivamente riferimento. Né può ritenersi che i richiami contenuti nella sentenza n. 3546/2015 tanto all’avvenuta pubblicazione della domanda di concessione ai sensi dell’art. 18 Reg. Cod. Nav. quanto alla necessità, per il Comune, di concludere il procedimento « in esame », precludessero all’A.c. di tener conto, in fase di riedizione del potere, della normativa - L.R. n. 17 del 10 aprile 2015 - intervenuta successivamente a quella, la L.R. n. 17/2006, applicata dal T.a.r., posto che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale formatosi con riguardo al rapporto tra ‘intangibilità del giudicato’ e ‘sopravvenienze’, « il principio generale è quello - espresso nel datato quanto insuperato arresto raggiunto in sede di Adunanza Plenaria, sentenza 20 novembre 1972, n. 12 - secondo cui “quando, dopo una pronuncia giurisdizionale di annullamento di un diniego, la situazione sulla quale l’autorità deve nuovamente provvedere sia sostanzialmente cambiata, è sulla base della nuova situazione che l’autorità deve provvedere, altrimenti l’attività amministrativa, esercitata su nuovi presupposti di fatto diversi da quelli prima considerati, potrebbe trovarsi in contrasto con l’interesse pubblico, che non può che essere attuale”. La ratio del principio di diritto riposa sulla necessità di contemperare due differenti esigenze, entrambe suscettibili di positivo apprezzamento giuridico: da un lato, l’esigenza della parte vittoriosa di vedere effettivamente eseguita la regola giudiziale posta dal giudicato; dall’altro, l’esigenza dell’amministrazione di rispettare la regula iuris in vigore al momento dell’attuazione del giudicato ovvero di valutare l’attuale situazione di fatto esistente al momento dell'esercizio del potere (…) Più in dettaglio, la giurisprudenza ha precisato che in sede di esecuzione del giudicato assumono rilievo le sopravvenienze normative o di fatto, a cui si attribuisce, perciò, la capacità di limitare o escludere gli effetti ulteriori del giudicato, imponendo al giudice, in sede di esecuzione di questo, di integrare e talora addirittura di variare le statuizioni della decisione da eseguire (C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6849). Perciò, al momento dell’ottemperanza alla decisione si deve indagare se il ripristino della posizione soggettiva (illegittimamente) sacrificata risulti compatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi (C.d.S., Sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5137)” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 giugno 2013, n. 3457) » (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2017, n. 1300); sin dal 2011, d’altronde, l’Adunanza Plenaria poneva in rilievo come « la sopravvenienza di una legge che ridisciplina proprio gli atti e l’attività amministrativa che era stata dapprima oggetto di sindacato giurisdizionale, determina … l’effetto di scollegare la vicenda, assoggettata a nuova legge per il noto principio di legalità, dalla mera fase esecutiva del giudicato » (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 marzo 2011, n. 2), dovendo pertanto in questi casi contestarsi gli atti medesimi, emanati in base alla nuova disciplina, mediante l’azione di annullamento.
5.- Ritenuto, invece, quanto alla domanda di annullamento per illegittimità degli atti in oggetto, che, « secondo gli approdi giurisprudenziali anche dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, qualora sia stata proposta dinanzi al giudice dell’ottemperanza una duplice domanda, da un lato di esecuzione del giudicato e, dall’altro, di impugnazione per vizi di legittimità dell’atto di riedizione del potere adottato in seguito alla originaria sentenza di annullamento:
- nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda;
- viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dovrà disporre la conversione dell’azione… » (T.a.r. Campania Napoli, Sez. VIII, 7 marzo 2018, n. 1460).
6.- Ritenuto, pertanto, quanto alla trattazione della domanda di annullamento, di dover disporre - ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. - la conversione del rito (…)» ( T.a.r. Puglia Lecce, I, 5 ottobre 2021, n. 1429 ).
D.- Osservato, infine decidendo sulla legittimità del provvedimento di diniego prot. n. 57374 del 13 novembre 2020, che lo stesso risulta in specie fondato sui seguenti argomenti motivazionali:
1) l’attività concessoria da parte dei Comuni sarebbe allo stato ‘paralizzata’ dalle previsioni dell’art. 1, commi 675-681, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
2) «le sovraordinate norme di legge in materia, ovvero il Codice della navigazione, le direttive comunitarie e le leggi statali e regionali, con particolare riferimento all’art. 8 della L.R. Puglia n. 17/2015, ove vengono fissati taluni irrinunciabili parametri di legittimità, unitamente ai principi generali che presiedono al legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa - tutti richiamati espressamente nelle sentenze del Consiglio di Stato - non consentono il rilascio diretto al richiedente della concessione demaniale marittima, che deve necessariamente avvenire ‘ all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un bando che deve in ogni caso specificare le modalità di presentazione della domanda, i termini, i requisiti minimi, le cause di esclusione, i parametri di selezione delle offerte e la composizione della Commissione giudicatrice ’».
3) l’istanza di c.d.m. sarebbe nella sostanza incompatibile « con le previsioni contenute nel Piano Regionale delle Coste e relative Norme Tecniche di attuazione », in relazione: a) all’assenza, nella proposta progettuale de qua , di una verifica del c.d. ‘parametro di concedibilità’ ( ossia del rapporto tra la lunghezza della ‘linea di costa’ corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della ‘linea di costa utile’, non superiore al 40% per gli Stabilimenti balneari e al 24% per le Spiagge Libere con servizi ); b) all’assenza, nella proposta progettuale de qua , di uno studio sull’attuale livello di criticità e sensibilità ambientale della zona in questione; c) all’assenza, nella proposta progettuale de qua , di un’analisi dettagliata sulla adeguatezza dei parcheggi pubblici esistenti rispetto ai flussi di traffico ed alla capacità ricettiva della nuova struttura balneare, d) alla previsione, nella proposta progettuale de qua , di strutture ombreggianti per un totale di 256,74 mq, a fronte dei 48,39 mq realizzabili secondo le previsioni del PRC.
E.- Ritenuto che:
- la lettura della disciplina di cui all’art. 1, commi 675-681, della legge n. 145/2018 privilegiata dal Comune di Gallipoli, tesa a ‘fissare’ la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, risulta incompatibile con i « principi eurounitari di trasparente e competitiva apprensione di utilità pubbliche o di mantenimento di situazioni restrittive del mercato turistico-ricreativo, nonché (con) i principi di par condicio e di onerosità e vantaggiosità di tali utilità concesse per l’Erario», pure attesa l’assenza di «limiti ragionevoli di efficacia temporale » dell’art. 1, comma 681, della legge n. 145/2018 ( Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2021, n.1435 ), e comunque superata, in concreto, nell’omessa emanazione del DPCM previsto dall’art. 1, comma 675, legge di Stabilità 2019, dall’inutile decorso dei termini ivi stabiliti ( Consiglio di Stato, n. 1435/2021 cit .): in questa parte, dunque, l’impugnato diniego risulta in effetti illegittimamente motivato.
- per il resto, il T.a.r. non è in possesso , allo stato, di dati ed elementi conoscitivi tali da poter svolgere una compiuta valutazione in ordine alla conformità ed aderenza della richiesta c.d.m. alle articolate previsioni del PRC e con riguardo ai diversi profili relativamente ai quali il Comune ne poneva in rilievo, appunto, gli aspetti di discordanza: e tuttavia, lo svolgimento di una complessa istruttoria, altrimenti dovuta, risulta non necessario perché - in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale in punto di atti plurimotivati - il presente ricorso dev’essere rigettato in relazione al corretto e puntuale riferimento operato dall’A.c. all’imprescindibile doverosità, nel caso in parola, di una procedura di gara [ prima, sub 2 )].
- gli atti da ultimo impugnati, come già esposto, sono difatti riferiti a una situazione giuridico-normativa, oltre che amministrativa, diversa rispetto a quella in precedenza presa in considerazione dall’Amministrazione, la quale d’altronde, in sede di riesame, non subisce «vincoli ulteriori rispetto a quelli scaturenti dalla legge e dalla sentenza di annullamento, con la conseguenza che, se vi sono giustificate ragioni, è ben possibile che il nuovo atto sia, per il destinatario, in tutto od in parte peggiorativo rispetto al precedente, salvo l’obbligo, in applicazione del principio del c.d. one shot temperato, di riesaminare, in sede di riedizione del potere, la questione nella sua interezza (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 8 gennaio 2019, n. 144; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 aprile 2018, n. 878)» ( T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 8 gennaio 2021, n. 50 ).
- ferma dunque, almeno in termini generali, per quanto esposto relativamente alla disciplina posta dalla legge n. 145/2018, la possibilità di rilasciare concessioni demaniali marittime, deve ricordarsi come questo Tribunale abbia più volte posto in rilievo la necessità di procedervi, ove ve ne siano le condizioni concrete, appunto nelle forme della gara.
- l’art. 8 della legge regionale n. 17/2015 prevede difatti, ai commi 2 e 3, che « 2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico che deve in ogni caso specificare:
a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento di presentazione della domanda;
d) le cause di esclusione;
e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riguardo agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all’uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;
f) la composizione della commissione giudicatrice » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 14 febbraio 2022, n. 254; I, 3 giugno 2020, n. 577); e ancora: « l’art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015… prescrive che: “Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza” (…) Peraltro, come ritenuto da orientamento giurisprudenziale consolidato, “il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia (sentenze n. 171 del 2013, n. 213 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010)” (Corte Cost. sent. n. 40/2017) » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 14 febbraio 2022, n. 257; I, 26 ottobre 2018, n. 1592).
- la normativa in parola, in definitiva, dispone in termini generali, quanto al rilascio delle concessioni demaniali marittime, lo strumento di selezione della procedura di gara a evidenza pubblica, laddove nel caso in oggetto, appunto, il ricorrente ne aveva specificamente ed esclusivamente richiesto il rilascio in via diretta, per quanto appena scritto non consentito.
F.- Ritenuto dunque, sulla base di quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso dev’essere respinto, oltre a quanto già statuito con la richiamata sentenza non definitiva, anche relativamente alla proposta domanda di annullamento.
- le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate, per la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 79 del 2021 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO