Sentenza 20 agosto 1999
Massime • 1
Le restituzioni a favore della parte adempiente, in caso di risoluzione del contratto, non ineriscono ad una obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno , per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somma di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/1999, n. 8793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8793 |
| Data del deposito : | 20 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. VA PAOLINI - Consigliere -
Dott. VA SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO FERRAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA LA VED. VA, VA AR, VA IO, VA MI, VA NN, VA CO, VA US, VA PI, VA RE, FALLIMENTO della S.r.l. COMFIM - COMPAGNI FIN. IMMOB. in persona del Curatore Avv. Patrizia Velletti;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 12078/96 proposto da:
LA LA, VA AR, OV NN, VA CO, VA MI, VA RE, VA US, VA PI, VA IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AREZZO 38, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MESSINA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ET BE, SOC. COMFIM - COMP. FINANZIARIA IMMOBILIARE S.r.l. (fallita);
- intimati -
avverso la sentenza n.3414/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/1/99 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato CERULO MA, per delega dell'avv. Ferrazza depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato MESSIN Maurizio, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30 luglio 1985 RA AR e i suoi figli NA IO, AR IO, VA IO, MA IO, RI IO TO IO, ET IO e RE IO citarono davanti al Tribunale di Roma MB ETlata, la s.r.l. OM, (e varie altre persone, nei cui riguardi è cessata la materia del contendere), chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare del 18 dicembre 1984, con cui si erano obbligati a vendere alcuni locali al primo convenuto, con l'intervento anche della seconda, e che entrambi fossero condannati alla perdita della caparra penitenziale di lire 200.000.000 e al risarcimento dei danni. Resistettero sia la società OM che MB ETlata, il quale agì in via riconvenzionale, per ottenere il trasferimento degli immobili in questione, o in subordine la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, con condanna di questi ultimi alla restituzione delle somme loro versate. Queste stesse domande erano state proposte dal ETlata, quale attore, in un altro giudizio, in seguito riunito al precedente. Essendo stato dichiarato, in corso di causa, il fallimento della s.r.l. OM, fu citata in riassunzione la curatela, che rimase contumace.
Con sentenza del 14 marzo 1992 il Tribunale accolse la domanda riconvenzionale subordinata del ETlata, rigettando le altre, senza provvedere su quelle formulate dagli attori nei confronti del fallimento della OM.
Impugnata in via principale dalla AR e dai IO, nonché incidentalmente dal ETlata, la pronuncia è stata confermata con sentenza del 21 novembre 1995 dalla Corte di appello di Roma, che ha tuttavia integrato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibili le domande proposte contro la curatela fallimentare, la quale era rimasta contumace anche in sede di gravame. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MB ETlata, in base a tre motivi. RA AR, NA IO, AR IO, VA IO, MA IO, RI IO TO IO, ET IO e RE IO hanno resistito con controricorso, esponendo a loro volta tre motivi di impugnazione in via incidentale. Il ricorrente principale ha depositato una memoria.
Il fallimento della s.r.l. OM non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti.
Il primo dei motivi addotti a sostegno di quello principale si riferisce al rigetto della domanda di adempimento in forma specifica del contratto preliminare del 18 dicembre 1984, che era stata proposta in via riconvenzionale da MB ETlata. Sul punto la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, rilevando: - che l'obbligazione era stata assunta da RA AR anche in rappresentanza dei suoi otto figli, comproprietari con lei dei locali in questione, in base a una procura che però le era stata rilasciata soltanto da sei di loro;
- che il precedente 29 settembre tutti i comproprietari avevano stipulato un altro preliminare, avente ad oggetto (anche) quegli stessi immobili, con la s.r.l. OM, la quale a sua volta si era poi obbligata a venderli al ETlata, con un ulteriore preliminare del 18 ottobre del medesimo anno;
- che nelle due scritture del 29 settembre e del 6 ottobre sempre del 1984, contenenti la dichiarazione degli originari promittenti venditori di consentire la cessione del primo contratto "a tutti coloro che già si sono impegnati con la OM stessa", non potevano essere ravvisati ne' un contratto a favore di terzi ne' una cessione di contratto, trattandosi di atti di carattere unilaterale. Di quest'ultima affermazione il ricorrente deduce l'erroneità, osservando che "tali dichiarazioni, per quanto unilaterali, avevano come destinataria la OM ed hanno acquisito pieno effetto vincolante per i dichiaranti, a norma dell'art. 1334 c.c., nel momento in cui sono pervenute a conoscenza della OM;
vale a dire nel momento stesso della loro sottoscrizione, essendo state rilasciate direttamente alla OM".
La tesi non è fondata.
Il contratto in favore di terzi e la cessione di contratto sono negozi, rispettivamente, bi- e tri-laterali, come esattamente è stato rilevato dal giudice di secondo grado, sicché le rispettive fattispecie non possono realizzarsi mediante atti, come quelli in considerazione, dei quali lo stesso ricorrente riconosce la natura unilaterale e che quindi potevano valere semmai come proposta contrattuale. È quindi ininfluente la circostanza che fossero stati portati a conoscenza della destinataria, essendo invece indispensabile che questa a sua volta manifestasse (nella debita forma, che nella specie era quella scritta, a norma dell'art. 1350 c.c.) un'analoga complementare propria volontà: l'effetto cui si riferisce la disposizione invocata dal ricorrente è quello proprio degli atti unilaterali, non quello che essi possono produrre integrandosi con altri, in modo da dare luogo a quell'in idem placitum consensus che è necessario per la configurabilità di un contratto.
Con il secondo motivo del ricorso principale il ETlata lamenta che la Corte di appello, da un lato, ha omesso di rivalutare l'importo della caparra che deve essergli restituita dalla AR e dai IO, trattandosi di debito di valuta, dall'altro, ha rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni che egli aveva subito a causa dell'inadempimento dei promittenti venditori. Ad avviso del ricorrente è stata in tal modo disattesa la giurisprudenza di questa Corte, che "riconosce 'in re ipsa' la sussistenza del danno da svalutazione monetaria.
Il risarcimento di tale danno, quindi, non può non essere attribuito al ETlata, sotto la forma di interessi bancari o di rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, della somma di L. 200.000.000 da lui versata orsono più di undici anni". Neppure questa doglianza può essere accolta.
Sebbene vi sia menzionato anche il pregiudizio (asseritamente) conseguente all'inadempimento del contratto preliminare, nessuna concreta censura viene mossa in proposito alla sentenza impugnata e in particolare all'affermazione della Corte di appello circa la mancanza di prove che suffragassero tale domanda. Quanto poi al credito relativo alla restituzione della caparra, correttamente il giudice di secondo grado ha escluso che esso dovesse essere rivalutato "automaticamente", come pretendeva il ETlata, in aggiunta agli interessi legali che già gli erano stati attribuiti dal Tribunale. Infatti "le restituzioni a favore della parte adempiente in caso di risoluzione del contratto non ineriscono ad una obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione della causa delle reciproche obbligazioni e quando attengono a somma di denaro danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria" (Cass. 20 maggio 1997 n. 4465) d'altro canto e "ai fini del riconoscimento in favore del creditore del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, 2 comma c.c., il giudice può utilizzare il fatto notorio acquisito alla comune esperienza unitamente a presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore, e quindi quantificare il danno, ad esempio ... mediante rivalutazione del credito non cumulabile con gli interessi legali" (Cass. 28 marzo 1997 n. 2762). Sarebbe stata quindi necessaria, da parte dell'appellante incidentale, quanto meno l'allegazione - che nè dalla sentenza impugnata ne' dal ricorso risulta effettuata - di "condizioni e qualità personali" che consentissero di rivalutare la somma in questione (peraltro in sostituzione e non in aggiunta agli interessi).
Con il terzo motivo del ricorso principale viene contestata, sotto il profilo della legittimità e del difetto di motivazione, la decisione della Corte di appello di compensare tra le parti le spese del giudizio di primo grado, che dal Tribunale erano state poste a carico della AR e dei IO.
Anche questa censura va disattesa.
La pronuncia di cui si tratta è stata adottata in considerazione della ritenuta sussistenza di "giusti motivi", che non era necessario indicare specificamente, sicché essa si sottrae a ogni possibilità di sindacato in questa sede (cfr. Cass. 23 giugno 1997 n. 5607). Con il primo motivo del ricorso incidentale RA AR si duole di essere stata considerata inadempiente al contratto preliminare del 18 dicembre 1984, ai sensi dell'art. 1478 c.c., per essersi obbligata a vendere al ETlata, in nome proprio dei sei figli di cui era procuratrice, locali che non erano (interamente) di loro proprietà, in quanto appartenevano anche agli altri due figli della promittente, RE IO e ET IO. Premesso che il contratto era stato firmato anche dal rappresentante della s.r.l. OM, la quale nella scrittura si era obbligata insieme con la AR a vendere quegli immobili, la ricorrente sostiene che la società aveva agito appunto in nome di RE IO e di ET IO, pur senza averne la procura, per cui è ad essa che semmai doveva essere imputata la responsabilità della mancata conclusione del contratto preliminare.
La censura non merita di essere accolta.
Essa si risolve, in sostanza, nell'addebito rivolto al giudice di secondo grado, di aver dato al contratto in questione un'interpretazione "astrusa", "irreale", "contraddittoria", "del tutto difforme sia dalle regole legali di ermeneutica che ad essa presiedono, sia dalla effettiva volontà negoziale manifestata dalle parti nel sinallagma": interpretazione che invece, nella sentenza impugnata è stata motivata in maniera adeguata, esauriente, coerente e immune dalla violazione delle norme di ermeneutica lamentata (peraltro genericamente) dalla ricorrente, avendo la Corte di appello osservato che RA AR aveva espressamente concluso il contratto "per sè e quale procuratrice [di tutti i] figli eredi IO RD;
che d'altra parte il rappresentante della OM non aveva affatto speso il nome di RE IO e di ET IO e la sua sottoscrizione era preceduta dalla dizione "per quanto di ragione"; che l'intervento della società si spiegava quindi con la sua duplice qualità di promittente acquirente e di promittente venditrice (in base, rispettivamente, ai già menzionati preliminari del 29 settembre e del 18 ottobre 1984) degli stessi beni, che con il suo consenso venivano ora promessi al ETlata, al quale la OM stessa, d'altra parte, dimostrava di aver adempiuto l'obbligazione assunta verso di lui. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene addebitato alla Corte di appello di aver trascurato tutte le prove assunte in primo grado, dalle quali univocamente era emerso che non si era addivenuti alla conclusione del contratto definitivo (pur se RE IO e ET IO si erano presentati al notaio designato per il rogito) esclusivamente a causa dei numerosi e gravi inadempimenti in cui era incorso il ETlata, il quale aveva illegittimamente trasformato gli immobili promessigli in vendita e aveva preteso, invece di acquistarli, di ottenere una procura ad alienarli valida per due anni, senza dare garanzie per il futuro pagamento del prezzo.
Neppure questa censura può essere accolta.
In primo luogo, infatti, essa pecca di genericità, poiché si basa sul richiamo a non meglio precisati "atti e verbali di causa di prime cure" e "documenti da noi esibiti nei giudizi di merito", che avrebbero dovuto invece essere indicati con ben maggiore analiticità e precisione (v., per tutte, Cass. 7 novembre 1996 n. 9711). La doglianza, inoltre, attiene ad apprezzamenti di merito congruamente motivati e pertanto insindacabili in questa sede, quali la valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente attribuitisi dalle parti: il giudice di secondo grado ha ritenuto superfluo prendere in considerazione quelli che secondo gli appellanti principali erano stati commessi dal ETlata, poiché ha reputato decisivo quello accertato a carico dei promittenti alienanti, i quali erano venuti meno al loro "obbligo primario", essendosi impegnati a vendere beni di proprietà (parzialmente) altrui. Nè è stata trascurata la circostanza della presenza di RE IO e ET IO nello studio del notaio:
presenza che non è stata considerata significativa, essendo mancata la prova che avessero ratificato l'operato della madre, o che fossero disponibili a concludere il contratto definitivo esattamente alle medesime condizioni stabilite nel preliminare. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti incidentali, impropriamente impugnando la sentenza di appello anche con "regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c.", si dolgono della dichiarazione di inammissibilità delle loro domande originariamente proposte nei confronti della s.r.l. OM - a loro dire ora ritornata in bonis - e poi del suo fallimento, rilevando che esse non consistevano nella "semplice richiesta di pagamento somma", ma riguardavano "l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento della convenuta, la risoluzione di molteplici contratti, la nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto 18.12.84, la spettanza dell'eccezione di inadempimento, e infine - quale ovvia conseguenza - la condanna ai danni e alla restituzione della somma già versata per caparra confirmatoria" e concernevano "fatti, eventi, e situazioni e condizioni giuridiche tutti venuti ad esistenza e verificatisi varii anni prima della dichiarazione di fallimento".
La doglianza è infondata.
Decidendo nel senso che "ogni richiesta [degli appellanti principali] nei confronti del ... fallimento deve essere proposta nelle forme di cui agli artt. 93 e 101 della l.f.", il giudice di secondo grado si è conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte - da cui il collegio non ha motivo di discostarsi, anche perché nessuna ragione per defletterne è stata indicata dai ricorrenti - secondo cui la vis attractiva del rito fallimentare si estende anche alle azioni che costituiscono il presupposto di quelle di condanna al pagamento di somme di denaro (o alla consegna di beni mobili): v., tra le più recenti, Cass. 8 gennaio 1 998 n. 99. Nè rileva che si trattasse di crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, poiché è proprio in tale presupposto che l'art. 52 l.f. dispone che "ogni credito ... deve essere accertato secondo le norme stabilite nel capo V".
Che poi la procedura sia stata dichiarata chiusa, come i ricorrenti affermano, è una circostanza di fatto che non può essere accertata in questa sede, in cui peraltro occorre verificare la conformità a diritto della sentenza impugnata, alla stregua della situazione del giorno in cui è stata pronunciata.
Entrambi i ricorsi debbono pertanto essere rigettati. Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
li rigetta entrambi;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.