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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5528 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019
e promossa da
Delta Sider srl con l'avvocato Lorenzo Cinquepalmi
ATTRICE OPPONENTE
contro
De PA VI, titolare della Delca di De PA VI con l'avvocato Michela Fuochi
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“in via preliminare : se richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella parte narrativa del presente atto. - In via principale e nel merito : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, disattesa e reietta ogni altra istanza, accertati i gravi vizi e difetti dei distributori automatici “Light TO 60” e “I LA consegnati a parte opponente, accertati e quantificati altresì tutti i costi e oneri necessari per porre definitivamente rimedio agli stessi, determinare il minor costo dei beni oggetto della compravendita e per l'effetto condannare la signora CE AC, quale titolare dell'impresa individuale “L'Antica Bottega di pagina 1 di 11 AC CE” al pagamento, a favore di parte opposta, della minor somma che verrà accertata in corso di causa per tale titolo. Spese e compenso professionale di causa integramente rifusi. - in ogni caso: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, revocare e/o comunque annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 763/2019 – R.G. n. 2236/2019 emesso dal Tribunale di Brescia il 18/02/2019 in quanto totalmente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte ed indicate nella parte narrativa del presente atto. Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi. - in via riconvenzionale: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertato e quantificato a seguito della esperenda istruttoria, il danno derivante dal mancato funzionamento
(mancate vendite di prodotti) dei distributori automatici “Light TO 60” e “I LA consegnati a parte opponente da parte della AM MA NEs s.r.l. a socio unico, oltre che accertati e dimostrati i rilevanti disagi personali, per tutto il periodo in cui sono gli stessi sono stati presso il punto vendita di parte opponente, condannare parte opposta a rifondere e pagare a parte opponente tutte e somme che per tali titoli verranno accertate in quanto effettivamente dovute alla signora
CE AC. Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi. - in via istruttoria : si chiede sin d'ora l'ammissione delle prove per testi, nonché l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio rivolta all'accertamento dei gravi danni presenti nei distributori automatici oggetto della fornitura da parte della società opposta alla signora AC CE”.
Per l'opposto:
“In via preliminare: rigettarsi la richiesta di ATP in quanto improcedibile e/o inammissibile, ovvero, in via subordinata, giacchè non afferente il rapporto contrattuale azionato monitoriamente né, in ogni caso, i vizi e difetti sollevati con l'opposizione e comunque, in via di ultimo subordine, non essendoci alcuna ragione di urgenza di procedere al suo espletamento (anche non essendo prova di “pronta soluzione”). In principalità: i.) rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia
n. 763/2019 (RG 2236/19) del 18/19 febbraio 2019. ii.) nel merito condannarsi, comunque,
l'opponente, signora CE AC, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “L'Antica
Bottega di AC CE”, al pagamento, in favore della opposta dell'importo di € 15.738,00 dovuto in linea capitale oltre agli intessi moratori ai sensi del decreto legislativo 231/2002 conteggiati dalla data del 16.11.2015 al saldo effettivo ed oltre ad € 83,73 per i costi di autenticazione del registro
IVA ovvero di quel importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche secondo giustizia.
iii.) previa eventuale dichiarazione di inammissibilità dell'azione estimatoria svolta dalla opponente ovvero di sua infondatezza, rigettarsi tutte le domande svolte anche in via riconvenzionale dalla
pagina 2 di 11 medesima opponente in quanto inammissibili e/o nulle per indeterminatezza e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, giacchè prescritte ovvero essendo controparte decaduta dalle relative azioni. iv.) ribadita la non accettazione del contraddittorio con riferimento ai presunti vizi come sollevati dall'opponente solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e comunque rigettare le relative domande che fossero in tal senso formulate anche nel giudizio di merito. v.) nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualsivoglia ragione di danno in capo alla opponente, ferme le domande appena svolte, tener conto dei danni che il fatto colposo della medesima ha concorso a cagionare, diminuendone conseguentemente ed ai sensi anche dell'art. 1227 il relativo ammontare ed escludendo - in ogni caso - la risarcibilità di quelli che LL avrebbe potuto evitare usando l'ordina-ria diligenza e compensando in ogni caso i residui importi che fossero a suo favore riconosciuti con quelli dovuti all'opposta. In via istruttoria: I. Ammettersi prova per interrogatorio formale della signora AC e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che…. II. Ordinarsi alla signora AC di produrre in giudizio la fattura di acquisto e il DDT di consegna del nuovo distributore automatico da LL acquistato e di cui alla fotografia prodotta (doc. I). III. V'è opposizione all'ammissione delle prove richieste dall'ingiunta – opponente per le ragioni indicate nella “terza memoria ex art. 183, VI° co.,
c.p.c. nell'interesse di AM MA NEs srl” datata 27.10.2020 con, in via subordinata, richiesta di abilitazione alla prova contraria come nella detta memoria indicata. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite oltre a rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge anche relativamente alla fase monitoria ed alla fase di ATP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, CE AC, titolare dell'impresa individuale “L'Antica Bottega di AC CE”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 763/2019-R.G.2236/2019, emesso da questo Tribunale il 18.2.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.917,63, oltre ad interessi moratori e spese di procedura, a favore della società AM MA NEs s.r.l. a socio unico (di seguito anche
“AM”), quale corrispettivo per la fornitura di due distributori automatici dalla stessa acquistati per il proprio bar-tabaccheria sito in Rodengo Saiano (BS), sede dell'impresa individuale.
pagina 3 di 11 Parte opponente chiedeva, in via preliminare e se richiesta, la non concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, e, in via principale e nel merito, accertati i gravi vizi e difetti dei distributori automatici oggetto della compravendita nonché i costi e oneri sopportati dall'opponente per porvi definitivamente rimedio, la determinazione del loro minor costo ai sensi degli artt. 1490 e
1492 c.c., e, per l'effetto, la propria condanna al pagamento, a favore dell'opposta, della minor somma accertata in corso di causa per tale titolo;
la AC domandava altresì e, in ogni caso, la revoca e/o comunque l'annullamento dell'opposto d.i., nonché, in via riconvenzionale, la condanna di AM al risarcimento dei danni subìti a causa del malfunzionamento dei distributori.
Allegava parte opponente che, in data 16.11.2015, AM consegnava e installava presso il bar- tabaccheria due distributori automatici - un modello “Light TO 60” (erogatore di tabacchi) e uno
“I LA (erogatore di snack) - i quali, tuttavia, sin da subito, evidenziavano importanti e frequenti malfunzionamenti e blocchi, che a più riprese venivano segnalati al servizio tecnico di AM, ma invano, atteso che gli interventi eseguiti dai tecnici di parte opposta non erano stati risolutivi;
che tali continui malfunzionamenti avevano provocato profondi disagi all'opponente, consistiti nelle lamentele dei clienti dell'esercizio commerciale per la mancata erogazione dei prodotti, negli incessanti accessi al bar-tabaccheria anche in orari serali e festivi ai quali la titolare e i suoi dipendenti venivano costretti per porre rimedio all'inceppamento dei distributori, nonché nelle rilevanti perdite economiche causate dalla mancata erogazione dei prodotti per tutto il periodo di blocco;
che tale situazione si trascinava sino all'agosto 2018, allorché la AC s'avvedeva di nuovi e più gravi malfunzionamenti (spirali dei distributori bloccate;
disattivazione del sistema telematico di rendicontazione dei corrispettivi della vendita dei prodotti all'Agenzia delle Entrate, installato da AM nel luglio 2018 e non più funzionante dall'ottobre successivo), che ancora una volta AM non provvedeva a risolvere, avanzando anzi la richiesta del saldo integrale della fattura relativa alla fornitura dei distributori, che l'odierna opponente non aveva ancora provveduto a saldare;
che, a far data dal 21.11.2018, i distributori automatici cessavano definitivamente di funzionare, con la comparsa a video della dicitura “macchina non connessa”, blocco che parte opponente adombrava come possibilmente attivato 'da remoto' dai tecnici di AM, comportamento contrattualmente scorretto fonte di ingenti e ulteriori danni economici per l'opponente.
Con comparsa datata 5.9.2019 si costituiva in giudizio AM, eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità e/o inammissibilità della richiesta di ATP oggetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. nel mentre presentato dalla AC, e, comunque, il suo rigetto in ragione della tardività e irritualità dell'allegazione di presunti ulteriori vizi e difetti dei distributori, non già oggetto del precedente atto di opposizione a d.i., nonché per l'assenza di alcuna ragione di urgenza che ne giustificasse pagina 4 di 11 l'espletamento1. Contestava, inoltre, la ricostruzione in fatto proposta da parte opponente, sia perché gli asseriti vizi manifestatisi nei mesi immediatamente successivi all'installazione – peraltro, a suo dire, lamentati in termini di assoluta indeterminatezza e genericità – erano in realtà stati risolti in via definitiva dai tecnici di AM con l'intervento tecnico dell'11.2.2016, sia perché medesima sorte avevano subìto quelli manifestatisi nell'agosto 2018, subitamente risolti dalla stessa AC;
eccepiva, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c. e di quella risarcitoria ex art. 1494 c.c. proposte da parte opponente, attesa la maturata decadenza dal termine per la denuncia dei vizi emersi nell'agosto 2018 e per il 'blocco' da remoto dei distributori a partire dal novembre del medesimo anno
– rispetto al quale, comunque, non accettava il contraddittorio, non essendo oggetto dell'atto di opposizione a d.i. – nonché la prescrizione della correlata azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Ancora, AM rilevava che, in caso di ritenuta fondatezza della domanda risarcitoria, i danni – comunque non individuati e determinati dall'opponente – sarebbero comunque dovuti essere quantificati tenendo conto di quelli evitabili dalla creditrice o alla cui causazione la stessa aveva contribuito, come disposto dall'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte opponente e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento del corrispettivo della compravendita
(oltre a interessi moratori), o dell'importo maggiore o minore risultante in corso di causa, nonché formulando richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e, comunque, stante l'illegittimità dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente per sottrarsi al pagamento del dovuto.
All'udienza del 26.9.2019 le parti si riportavano ai propri scritti introduttivi;
parte opponente, richiamando il contenuto della perizia tecnica allegata al ricorso ex art. 696-bis c.p.c., evidenziava la non conformità del distributore automatico alla normativa CE, donde l'invalidità del contratto di compravendita, e formulava istanza di immediata verifica tecnica ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; le parti, concordemente, chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza datata 3.7.2020, il g.i., a scioglimento della riserva assunta sull'istanza di ATP in corso di causa e sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, rigettava la prima e autorizzava la seconda, concedendo alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviando la causa al 28.1.2021. 1 Parte opponente, in data 14.8.2019, aveva depositato ricorso per ATP avente ad oggetto la richiesta di nominare un c.t.u. per procedere alla descrizione del funzionamento e all'eventuale accertamento di vizi e difetti dei medesimi distributori automatici oggetto del presente procedimento, nonché correlate cause e costi per eliminarli;
con tale ricorso la AC ha sostanzialmente riproposto le doglianze articolate nell'atto di opposizione a d.i., allegando però in aggiunta la sua ricostruzione della vicenda del 'blocco da remoto' dei distributori automatici a partire dal 21.11.2018, almeno per come prospettato dal perito dalla stessa nominato (ing. Silvano Bartolini), la cui relazione depositava in allegato al ricorso, nonché il rilievo, sempre ad opera del perito, della non conformità dei distributori alla normativa CE. pagina 5 di 11 Le parti depositavano le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con le quali formulavano le rispettive istanze istruttorie e parte opponente evidenziava l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. avanzate da controparte e, con riguardo all'asserita non conformità dei distributori automatici alla normativa UE, rammentava come la giurisprudenza pacifica riconoscesse l'
“incommerciabilità” della merce priva di tale marcatura, con conseguente invalidità del contratto di compravendita di cui è causa, suscettivo di risoluzione (trattandosi di vendita 'aliud pro alio').
L'udienza per la discussione delle istanze istruttorie, già fissata al 28.1.2021, veniva differita al
3.2.2021 e sostituita con “note di trattazione scritta”, come da decreto del 22.1.2021.
Con decreto datato 10.1.2021, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, il g.i. riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.2.2024, udienza dapprima rinviata al 21.11.2024 e poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del quale il g.i. pronunciava ordinanza di trattenimento della causa in decisione e assegnazione alle parti dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
***
Oggetto del presente giudizio è la domanda di revoca e/o annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo n. 763/2019-R.G. n. 2236/2019 emesso dal Tribunale di Brescia il 18.2.2019 a carico della AC, avente ad oggetto l'importo di € 19.917,63, oltre ad interessi moratori e spese di procedura, quale corrispettivo2 dovuto ad AM per l'acquisto di due distributori automatici (modello “Light TO 60” e modello “I LA) installati presso il bar tabaccheria dell'opponente, corrispettivo mai saldato dalla stessa.
L'opposizione si fonda sulla dedotta sussistenza di continui malfunzionamenti dei distributori oggetto del contratto di compravendita, vizi che comporterebbero l'accoglimento dell'actio quanti minoris ex art. 1492 c.c., volta a far determinare il minor corrispettivo dovuto per il loro acquisto, atteso il minor valore della merce e considerati i costi e gli oneri sopportati da parte opponente per la loro eliminazione definitiva.
Parte opponente ha anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di AM al risarcimento dei danni derivanti dal malfunzionamento dei distributori automatici di cui è causa, consistiti sia nella mancata vendita di prodotti concomitante ai periodi di blocco, che nei rilevanti disagi personali subìti dalla 2 L'importo di € 19.917,63 oggetto del d.i. opposto, è costituito dalle seguenti voci: € 15.738,00 (€ 12.900 più IVA), quale corrispettivo per l'acquisto dei due distributori automatici (come da fattura n. 1925 del 2015, prodotta sub docc. 5 e 6 col ricorso monitorio); € 83,73, spese per l'autenticazione notarile delle scritture contabili (v. doc. 9 del ricorso monitorio); €
4.095,90, interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per il periodo 16.11.2015-14.2.2019. pagina 6 di 11 stessa e dai suoi dipendenti, costretti a recarsi presso il bar-tabaccheria anche in orari serali e festivi per ovviare al continuo inceppamento delle macchine.
Parte opposta si è difesa sul punto contestando la ricostruzione in fatto operata dalla controparte circa l'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sul garantito, della sussistenza di vizi e difetti dei beni compravenduti, nonché sulla loro persistenza, in tesi foriera di costi e oneri considerabili ai fini della diminuzione del corrispettivo dovuto;
ha poi eccepito la decadenza nella denuncia dei vizi relativi all'agosto 2018 e la prescrizione della relativa azione di garanzia ex art. 1495 c.c.; da ultimo, ha rilevato come il blocco dei distributori a partire dal 21.11.2018, in tesi attivato da remoto ad opera dei tecnici di AM, anche se provato, non sarebbe comunque idoneo a integrare un 'vizio' utile ai fini dell'espletamento dell'azione estimatoria, dovendosi qualificarlo se del caso come fatto illecito. Ne conseguirebbe l'insussistenza di alcun inadempimento di AM e, dunque, di qualsivoglia danno risarcibile alla stessa imputabile.
Il Tribunale reputa infondata l'azione estimatoria formulata dall'opponente, essendo da condividere le argomentazioni sviluppate da parte opposta. In particolare:
- quanto ai vizi manifestatisi sino al febbraio 2016 – rientranti nell'alveo della garanzia ex art. 1490 c.c., valevole per l'anno successivo alla consegna dei distributori (16.11.2015-
16.11.2016) – risulta documentalmente che gli stessi sono stati risolti, in via definitiva e con costi a carico di parte opposta, dai tecnici inviati da AM a seguito delle plurime richieste e sollecitazioni avanzate dalla signora AC (cfr. doc. G dell'opposta, versione leggibile del doc. 11 già prodotto dall'opponente): dal rapporto di servizio dell'intervento effettuato in data
11.2.2016 dai tecnici di AM, infatti, risulta non solo l'elenco dei malfunzionamenti dei distributori automatici effettivamente emersi sino a quel momento, ma anche la loro risoluzione, con costi a carico della ditta fornitrice (cfr. dicitura “guasto a carico di AM”), il tutto come sottoscritto dalla stessa signora AC (cfr. timbro dell'impresa individuale con firma a mano della titolare, in corrispondenza della casella 'cliente'). Dal che risultano smentite le asserzioni dell'opponente circa la persistenza dei vizi in esame e, dunque, anche quelle inerenti alla loro astratta idoneità ad essere fonte di costi ed oneri sopportati dalla stessa per la loro risoluzione.
Quanto al periodo 11.2.2016-16.11.2016, la signora AC non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare né la sussistenza, né l'entità di ulteriori malfunzionamenti – che, a sua detta, si sarebbero protratti sino all'agosto 2018 – diversamente da quanto invece aveva documentato per i vizi emersi sino al febbraio 2016 (cfr. docc. da 1 a 11 dell'opponente), donde il mancato pagina 7 di 11 assolvimento dell'onere probatorio gravante sul garantito e il conseguente rigetto dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c.
E ciò senza considerare che, comunque, anche qualora tali vizi fossero stati provati, essi non potrebbero comunque valere ai fini dell'azione ex art. 1492 c.c., dal momento che l'art. 1495
c.c. esige che essi siano denunciati al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, il che non è stato in alcun modo dimostrato, risultando una loro denuncia solo dall'e-mail del 4.12.2019
(doc. 13 dell'opponente), dunque ben oltre il termine decadenziale surrichiamato.
Al riguardo, non coglie nel segno l'eccezione avanzata dalla AC, imperniata sul comma 2 dell'art. 1495 c.c., per cui la denuncia tempestiva dei vizi da parte del compratore non è necessaria nell'ipotesi in cui il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, come sarebbe dimostrato nel caso di specie dalla circostanza che i tecnici di AM hanno compiuto plurimi interventi per risolvere tali difetti. Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, risulta documentalmente solo che AM ha inviato i propri tecnici per ovviare ai malfunzionamenti dei distributori emersi sino al febbraio 2016 – e che essi, come detto poc'anzi, siano stati risolti in via definitiva a far data dall'11.2.2016 – ma parte opponente non ha poi svolto alcuna allegazione precisa di malfunzionamenti successivi a tale data, né tantomeno, alcuna prova di successivi interventi tecnici per la loro risoluzione, donde non si comprende da quali circostanze sarebbe dato evincere che il venditore fosse consapevole e avesse riconosciuto la sussistenza di tali ulteriori 'vizi originari' ricadenti nell'alveo della garanzia ex art. 1490 c.c.;
- con riguardo ai vizi manifestatisi nell'agosto 2018, descritti genericamente come 'blocco delle spirali' dei distributori, essi non possono essere ricompresi sotto l'ombrello dell'art. 1490 c.c., quali 'vizi originari' coperti da garanzia, essendo temporalmente emersi ben oltre l'anno dalla consegna, dunque quando ormai l'azione di garanzia era prescritta (art. 1495, comma 3, primo periodo, c.c.); peraltro, anche con riguardo ad essi risulta documentalmente la loro immediata risoluzione ad opera della stessa AC (cfr. doc. C di parte opposta, e-mail datata 14.8.2018, con la quale la stessa informa AM di rinunciare all'intervento di assistenza tecnica previamente richiesto in quanto “Ora non.serve piu nessuna assistenza!!! Risolto da.soli fin.dove ci è stato possibile…”).
Per superare l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, l'opponente ha osservato che tali vizi avrebbero potuto comunque essere fatti valere ai sensi dell'art. 1495, comma 3, secondo periodo, c.c., ossia per opporsi all'esecuzione del contratto, e, dunque, al pagamento del corrispettivo della compravendita: tale argomentazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che la disposizione riconosce tale tutela al convenuto sostanziale (qui attore in senso formale)
pagina 8 di 11 soltanto se il vizio è denunciato 'entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna', condizioni che devono sussistere contemporaneamente, il che nel caso di specie non è: infatti, anche qualora si potesse ritenere eseguita la denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di 8 giorni dalla loro scoperta (l'e-mail del 14.8.2018 dà conto di una richiesta di assistenza tecnica formulata il 8.8.2018, dal che si potrebbe evincere che i vizi si siano manifestati in tale giorno, quindi 7 giorni prima), comunque non sarebbe soddisfatta la seconda condizione, ossia che la denuncia si collochi temporalmente 'prima del decorso dell'anno dalla consegna' dei distributori (anno maturato il 16.11.2016, quindi quasi 2 anni prima rispetto all'agosto 2018), donde l'impossibilità di considerarli 'vizi originari' ricadenti nella garanzia ex art. 1490 c.c.;
- quanto, infine, ai vizi manifestatisi nel novembre-dicembre 2018, descritti da parte opponente come un 'blocco' del funzionamento dei distributori attivato da remoto da tecnici di AM – la riconducibilità degli stessi a parte opposta risulta meramente adombrata e sfornita di alcuna prova;
comunque, anche fosse stata provata l'effettiva responsabilità di AM in tal senso, tale condotta non potrebbe in alcun modo configurare un 'vizio' o 'difetto' originario rilevante ex art. 1490 c.c., costituendo, se del caso, un fatto illecito, dunque inidoneo a neutralizzare la debenza del corrispettivo per l'acquisto dei distributori.
E ciò sempre in aggiunta alla circostanza, a monte dirimente nel senso dell'infondatezza dell'azione estimatoria, per cui anche per tali vizi vale l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia (maturata nell'anno dalla consegna, quindi per i soli vizi manifestatisi entro il
16.11.2016), così come quella di decadenza dal termine di denunzia dei vizi (essendo tale blocco, in tesi attivato dal 21.11.2018, solo con l'e-mail del 4.12.2018).
Per tutte queste ragioni l'azione estimatoria ex art. 1492 c.c. esercitata da parte opponente va dunque rigettata, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e sua conferma.
Dal che consegue anche l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata in via riconvenzionale dalla AC, non essendo AM incorsa in alcun inadempimento contrattuale: parte opposta ha regolarmente consegnato i distributori automatici, il che è incontestato, e ha provveduto a sistemare a proprie spese i malfunzionamenti emersi nell'anno successivo alla consegna, il che è documentalmente provato. Peraltro, nulla è stato allegato e provato con riguardo ai dedotti danni che parte opponente avrebbe subìto a causa dei vizi e difetti dei distributori automatici – né in termini di mancate vendite concomitanti al periodo di blocco dei distributori, né in termini di disagi personali subìti dalla titolare e dai dipendenti del bar-tabaccheria; anzi, risulta che parte opponente abbia ricavato, dalla vendita dei prodotti erogati dai distributori, l'ingente cifra di oltre € 345.000, con pagina 9 di 11 costanza nel tempo (cfr. docc. tabulati di vendita prodotti sub docc. A.1, A.2 e B), il che parimenti non
è mai stato contestato.
Da ultimo, si rileva che le parti, nel precisare le proprie conclusioni (v. note scritte del 20.11.2024 per parte opposta e del 21.11.2014 per parte opposta), hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie, già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; l'opponente, nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c., ha anche insistito per l'espletamento di c.t.u. volta ad accertare la non conformità del distributore alla normativa CE, che, se confermata dal perito, comporterebbe la risoluzione del contratto.
Il Tribunale ribadisce l'irrilevanza dell'espletamento di alcuna istruttoria ai fini della decisione, volta che, anche ove ritenute ammissibili e provate, le circostanze dedotte nei capitoli della prova costituenda non sarebbero state in grado di confutare il quadro probatorio come sopra delineato.
Parimenti va rigettata l'istanza di espletamento di c.t.u., atteso che parte opponente, nel precisare le conclusioni, non ha fatto alcun riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per
'incommerciabilità' dei distributori automatici a causa della loro non conformità alla normativa CE
(trattandosi, in tesi, di aliud pro alio), donde la superfluità di qualsiasi accertamento peritale sul punto.
Tutto ciò premesso, le domande svolte nei confronti di parte opposta devono essere respinte, con conseguente rigetto dell'opposizione avverso il d.i. n. 763/2019.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa e respinta,
rigetta l'opposizione a d.i. formulata da AC CE e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 763/2019 (RG 2236/19) del 18/19 febbraio 2019.; condanna la
AC a rifondere ad AM MA NE srl le spese di lite che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 25.2.2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 10 di 11 Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato in tirocinio generico Dott.ssa Vera Favalli
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5528 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019
e promossa da
Delta Sider srl con l'avvocato Lorenzo Cinquepalmi
ATTRICE OPPONENTE
contro
De PA VI, titolare della Delca di De PA VI con l'avvocato Michela Fuochi
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“in via preliminare : se richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella parte narrativa del presente atto. - In via principale e nel merito : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, disattesa e reietta ogni altra istanza, accertati i gravi vizi e difetti dei distributori automatici “Light TO 60” e “I LA consegnati a parte opponente, accertati e quantificati altresì tutti i costi e oneri necessari per porre definitivamente rimedio agli stessi, determinare il minor costo dei beni oggetto della compravendita e per l'effetto condannare la signora CE AC, quale titolare dell'impresa individuale “L'Antica Bottega di pagina 1 di 11 AC CE” al pagamento, a favore di parte opposta, della minor somma che verrà accertata in corso di causa per tale titolo. Spese e compenso professionale di causa integramente rifusi. - in ogni caso: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, revocare e/o comunque annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 763/2019 – R.G. n. 2236/2019 emesso dal Tribunale di Brescia il 18/02/2019 in quanto totalmente destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte ed indicate nella parte narrativa del presente atto. Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi. - in via riconvenzionale: previe tutte le necessarie declaratorie del caso, accertato e quantificato a seguito della esperenda istruttoria, il danno derivante dal mancato funzionamento
(mancate vendite di prodotti) dei distributori automatici “Light TO 60” e “I LA consegnati a parte opponente da parte della AM MA NEs s.r.l. a socio unico, oltre che accertati e dimostrati i rilevanti disagi personali, per tutto il periodo in cui sono gli stessi sono stati presso il punto vendita di parte opponente, condannare parte opposta a rifondere e pagare a parte opponente tutte e somme che per tali titoli verranno accertate in quanto effettivamente dovute alla signora
CE AC. Spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi. - in via istruttoria : si chiede sin d'ora l'ammissione delle prove per testi, nonché l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio rivolta all'accertamento dei gravi danni presenti nei distributori automatici oggetto della fornitura da parte della società opposta alla signora AC CE”.
Per l'opposto:
“In via preliminare: rigettarsi la richiesta di ATP in quanto improcedibile e/o inammissibile, ovvero, in via subordinata, giacchè non afferente il rapporto contrattuale azionato monitoriamente né, in ogni caso, i vizi e difetti sollevati con l'opposizione e comunque, in via di ultimo subordine, non essendoci alcuna ragione di urgenza di procedere al suo espletamento (anche non essendo prova di “pronta soluzione”). In principalità: i.) rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia
n. 763/2019 (RG 2236/19) del 18/19 febbraio 2019. ii.) nel merito condannarsi, comunque,
l'opponente, signora CE AC, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “L'Antica
Bottega di AC CE”, al pagamento, in favore della opposta dell'importo di € 15.738,00 dovuto in linea capitale oltre agli intessi moratori ai sensi del decreto legislativo 231/2002 conteggiati dalla data del 16.11.2015 al saldo effettivo ed oltre ad € 83,73 per i costi di autenticazione del registro
IVA ovvero di quel importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche secondo giustizia.
iii.) previa eventuale dichiarazione di inammissibilità dell'azione estimatoria svolta dalla opponente ovvero di sua infondatezza, rigettarsi tutte le domande svolte anche in via riconvenzionale dalla
pagina 2 di 11 medesima opponente in quanto inammissibili e/o nulle per indeterminatezza e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, giacchè prescritte ovvero essendo controparte decaduta dalle relative azioni. iv.) ribadita la non accettazione del contraddittorio con riferimento ai presunti vizi come sollevati dall'opponente solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e comunque rigettare le relative domande che fossero in tal senso formulate anche nel giudizio di merito. v.) nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualsivoglia ragione di danno in capo alla opponente, ferme le domande appena svolte, tener conto dei danni che il fatto colposo della medesima ha concorso a cagionare, diminuendone conseguentemente ed ai sensi anche dell'art. 1227 il relativo ammontare ed escludendo - in ogni caso - la risarcibilità di quelli che LL avrebbe potuto evitare usando l'ordina-ria diligenza e compensando in ogni caso i residui importi che fossero a suo favore riconosciuti con quelli dovuti all'opposta. In via istruttoria: I. Ammettersi prova per interrogatorio formale della signora AC e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che…. II. Ordinarsi alla signora AC di produrre in giudizio la fattura di acquisto e il DDT di consegna del nuovo distributore automatico da LL acquistato e di cui alla fotografia prodotta (doc. I). III. V'è opposizione all'ammissione delle prove richieste dall'ingiunta – opponente per le ragioni indicate nella “terza memoria ex art. 183, VI° co.,
c.p.c. nell'interesse di AM MA NEs srl” datata 27.10.2020 con, in via subordinata, richiesta di abilitazione alla prova contraria come nella detta memoria indicata. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite oltre a rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge anche relativamente alla fase monitoria ed alla fase di ATP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, CE AC, titolare dell'impresa individuale “L'Antica Bottega di AC CE”, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 763/2019-R.G.2236/2019, emesso da questo Tribunale il 18.2.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.917,63, oltre ad interessi moratori e spese di procedura, a favore della società AM MA NEs s.r.l. a socio unico (di seguito anche
“AM”), quale corrispettivo per la fornitura di due distributori automatici dalla stessa acquistati per il proprio bar-tabaccheria sito in Rodengo Saiano (BS), sede dell'impresa individuale.
pagina 3 di 11 Parte opponente chiedeva, in via preliminare e se richiesta, la non concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, e, in via principale e nel merito, accertati i gravi vizi e difetti dei distributori automatici oggetto della compravendita nonché i costi e oneri sopportati dall'opponente per porvi definitivamente rimedio, la determinazione del loro minor costo ai sensi degli artt. 1490 e
1492 c.c., e, per l'effetto, la propria condanna al pagamento, a favore dell'opposta, della minor somma accertata in corso di causa per tale titolo;
la AC domandava altresì e, in ogni caso, la revoca e/o comunque l'annullamento dell'opposto d.i., nonché, in via riconvenzionale, la condanna di AM al risarcimento dei danni subìti a causa del malfunzionamento dei distributori.
Allegava parte opponente che, in data 16.11.2015, AM consegnava e installava presso il bar- tabaccheria due distributori automatici - un modello “Light TO 60” (erogatore di tabacchi) e uno
“I LA (erogatore di snack) - i quali, tuttavia, sin da subito, evidenziavano importanti e frequenti malfunzionamenti e blocchi, che a più riprese venivano segnalati al servizio tecnico di AM, ma invano, atteso che gli interventi eseguiti dai tecnici di parte opposta non erano stati risolutivi;
che tali continui malfunzionamenti avevano provocato profondi disagi all'opponente, consistiti nelle lamentele dei clienti dell'esercizio commerciale per la mancata erogazione dei prodotti, negli incessanti accessi al bar-tabaccheria anche in orari serali e festivi ai quali la titolare e i suoi dipendenti venivano costretti per porre rimedio all'inceppamento dei distributori, nonché nelle rilevanti perdite economiche causate dalla mancata erogazione dei prodotti per tutto il periodo di blocco;
che tale situazione si trascinava sino all'agosto 2018, allorché la AC s'avvedeva di nuovi e più gravi malfunzionamenti (spirali dei distributori bloccate;
disattivazione del sistema telematico di rendicontazione dei corrispettivi della vendita dei prodotti all'Agenzia delle Entrate, installato da AM nel luglio 2018 e non più funzionante dall'ottobre successivo), che ancora una volta AM non provvedeva a risolvere, avanzando anzi la richiesta del saldo integrale della fattura relativa alla fornitura dei distributori, che l'odierna opponente non aveva ancora provveduto a saldare;
che, a far data dal 21.11.2018, i distributori automatici cessavano definitivamente di funzionare, con la comparsa a video della dicitura “macchina non connessa”, blocco che parte opponente adombrava come possibilmente attivato 'da remoto' dai tecnici di AM, comportamento contrattualmente scorretto fonte di ingenti e ulteriori danni economici per l'opponente.
Con comparsa datata 5.9.2019 si costituiva in giudizio AM, eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità e/o inammissibilità della richiesta di ATP oggetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. nel mentre presentato dalla AC, e, comunque, il suo rigetto in ragione della tardività e irritualità dell'allegazione di presunti ulteriori vizi e difetti dei distributori, non già oggetto del precedente atto di opposizione a d.i., nonché per l'assenza di alcuna ragione di urgenza che ne giustificasse pagina 4 di 11 l'espletamento1. Contestava, inoltre, la ricostruzione in fatto proposta da parte opponente, sia perché gli asseriti vizi manifestatisi nei mesi immediatamente successivi all'installazione – peraltro, a suo dire, lamentati in termini di assoluta indeterminatezza e genericità – erano in realtà stati risolti in via definitiva dai tecnici di AM con l'intervento tecnico dell'11.2.2016, sia perché medesima sorte avevano subìto quelli manifestatisi nell'agosto 2018, subitamente risolti dalla stessa AC;
eccepiva, in ogni caso, l'infondatezza dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c. e di quella risarcitoria ex art. 1494 c.c. proposte da parte opponente, attesa la maturata decadenza dal termine per la denuncia dei vizi emersi nell'agosto 2018 e per il 'blocco' da remoto dei distributori a partire dal novembre del medesimo anno
– rispetto al quale, comunque, non accettava il contraddittorio, non essendo oggetto dell'atto di opposizione a d.i. – nonché la prescrizione della correlata azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Ancora, AM rilevava che, in caso di ritenuta fondatezza della domanda risarcitoria, i danni – comunque non individuati e determinati dall'opponente – sarebbero comunque dovuti essere quantificati tenendo conto di quelli evitabili dalla creditrice o alla cui causazione la stessa aveva contribuito, come disposto dall'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte opponente e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento del corrispettivo della compravendita
(oltre a interessi moratori), o dell'importo maggiore o minore risultante in corso di causa, nonché formulando richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e, comunque, stante l'illegittimità dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente per sottrarsi al pagamento del dovuto.
All'udienza del 26.9.2019 le parti si riportavano ai propri scritti introduttivi;
parte opponente, richiamando il contenuto della perizia tecnica allegata al ricorso ex art. 696-bis c.p.c., evidenziava la non conformità del distributore automatico alla normativa CE, donde l'invalidità del contratto di compravendita, e formulava istanza di immediata verifica tecnica ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; le parti, concordemente, chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con ordinanza datata 3.7.2020, il g.i., a scioglimento della riserva assunta sull'istanza di ATP in corso di causa e sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, rigettava la prima e autorizzava la seconda, concedendo alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e rinviando la causa al 28.1.2021. 1 Parte opponente, in data 14.8.2019, aveva depositato ricorso per ATP avente ad oggetto la richiesta di nominare un c.t.u. per procedere alla descrizione del funzionamento e all'eventuale accertamento di vizi e difetti dei medesimi distributori automatici oggetto del presente procedimento, nonché correlate cause e costi per eliminarli;
con tale ricorso la AC ha sostanzialmente riproposto le doglianze articolate nell'atto di opposizione a d.i., allegando però in aggiunta la sua ricostruzione della vicenda del 'blocco da remoto' dei distributori automatici a partire dal 21.11.2018, almeno per come prospettato dal perito dalla stessa nominato (ing. Silvano Bartolini), la cui relazione depositava in allegato al ricorso, nonché il rilievo, sempre ad opera del perito, della non conformità dei distributori alla normativa CE. pagina 5 di 11 Le parti depositavano le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con le quali formulavano le rispettive istanze istruttorie e parte opponente evidenziava l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 c.c. avanzate da controparte e, con riguardo all'asserita non conformità dei distributori automatici alla normativa UE, rammentava come la giurisprudenza pacifica riconoscesse l'
“incommerciabilità” della merce priva di tale marcatura, con conseguente invalidità del contratto di compravendita di cui è causa, suscettivo di risoluzione (trattandosi di vendita 'aliud pro alio').
L'udienza per la discussione delle istanze istruttorie, già fissata al 28.1.2021, veniva differita al
3.2.2021 e sostituita con “note di trattazione scritta”, come da decreto del 22.1.2021.
Con decreto datato 10.1.2021, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, il g.i. riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 29.2.2024, udienza dapprima rinviata al 21.11.2024 e poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del quale il g.i. pronunciava ordinanza di trattenimento della causa in decisione e assegnazione alle parti dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
***
Oggetto del presente giudizio è la domanda di revoca e/o annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo n. 763/2019-R.G. n. 2236/2019 emesso dal Tribunale di Brescia il 18.2.2019 a carico della AC, avente ad oggetto l'importo di € 19.917,63, oltre ad interessi moratori e spese di procedura, quale corrispettivo2 dovuto ad AM per l'acquisto di due distributori automatici (modello “Light TO 60” e modello “I LA) installati presso il bar tabaccheria dell'opponente, corrispettivo mai saldato dalla stessa.
L'opposizione si fonda sulla dedotta sussistenza di continui malfunzionamenti dei distributori oggetto del contratto di compravendita, vizi che comporterebbero l'accoglimento dell'actio quanti minoris ex art. 1492 c.c., volta a far determinare il minor corrispettivo dovuto per il loro acquisto, atteso il minor valore della merce e considerati i costi e gli oneri sopportati da parte opponente per la loro eliminazione definitiva.
Parte opponente ha anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di AM al risarcimento dei danni derivanti dal malfunzionamento dei distributori automatici di cui è causa, consistiti sia nella mancata vendita di prodotti concomitante ai periodi di blocco, che nei rilevanti disagi personali subìti dalla 2 L'importo di € 19.917,63 oggetto del d.i. opposto, è costituito dalle seguenti voci: € 15.738,00 (€ 12.900 più IVA), quale corrispettivo per l'acquisto dei due distributori automatici (come da fattura n. 1925 del 2015, prodotta sub docc. 5 e 6 col ricorso monitorio); € 83,73, spese per l'autenticazione notarile delle scritture contabili (v. doc. 9 del ricorso monitorio); €
4.095,90, interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 per il periodo 16.11.2015-14.2.2019. pagina 6 di 11 stessa e dai suoi dipendenti, costretti a recarsi presso il bar-tabaccheria anche in orari serali e festivi per ovviare al continuo inceppamento delle macchine.
Parte opposta si è difesa sul punto contestando la ricostruzione in fatto operata dalla controparte circa l'assolvimento dell'onere probatorio, gravante sul garantito, della sussistenza di vizi e difetti dei beni compravenduti, nonché sulla loro persistenza, in tesi foriera di costi e oneri considerabili ai fini della diminuzione del corrispettivo dovuto;
ha poi eccepito la decadenza nella denuncia dei vizi relativi all'agosto 2018 e la prescrizione della relativa azione di garanzia ex art. 1495 c.c.; da ultimo, ha rilevato come il blocco dei distributori a partire dal 21.11.2018, in tesi attivato da remoto ad opera dei tecnici di AM, anche se provato, non sarebbe comunque idoneo a integrare un 'vizio' utile ai fini dell'espletamento dell'azione estimatoria, dovendosi qualificarlo se del caso come fatto illecito. Ne conseguirebbe l'insussistenza di alcun inadempimento di AM e, dunque, di qualsivoglia danno risarcibile alla stessa imputabile.
Il Tribunale reputa infondata l'azione estimatoria formulata dall'opponente, essendo da condividere le argomentazioni sviluppate da parte opposta. In particolare:
- quanto ai vizi manifestatisi sino al febbraio 2016 – rientranti nell'alveo della garanzia ex art. 1490 c.c., valevole per l'anno successivo alla consegna dei distributori (16.11.2015-
16.11.2016) – risulta documentalmente che gli stessi sono stati risolti, in via definitiva e con costi a carico di parte opposta, dai tecnici inviati da AM a seguito delle plurime richieste e sollecitazioni avanzate dalla signora AC (cfr. doc. G dell'opposta, versione leggibile del doc. 11 già prodotto dall'opponente): dal rapporto di servizio dell'intervento effettuato in data
11.2.2016 dai tecnici di AM, infatti, risulta non solo l'elenco dei malfunzionamenti dei distributori automatici effettivamente emersi sino a quel momento, ma anche la loro risoluzione, con costi a carico della ditta fornitrice (cfr. dicitura “guasto a carico di AM”), il tutto come sottoscritto dalla stessa signora AC (cfr. timbro dell'impresa individuale con firma a mano della titolare, in corrispondenza della casella 'cliente'). Dal che risultano smentite le asserzioni dell'opponente circa la persistenza dei vizi in esame e, dunque, anche quelle inerenti alla loro astratta idoneità ad essere fonte di costi ed oneri sopportati dalla stessa per la loro risoluzione.
Quanto al periodo 11.2.2016-16.11.2016, la signora AC non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare né la sussistenza, né l'entità di ulteriori malfunzionamenti – che, a sua detta, si sarebbero protratti sino all'agosto 2018 – diversamente da quanto invece aveva documentato per i vizi emersi sino al febbraio 2016 (cfr. docc. da 1 a 11 dell'opponente), donde il mancato pagina 7 di 11 assolvimento dell'onere probatorio gravante sul garantito e il conseguente rigetto dell'azione estimatoria ex art. 1492 c.c.
E ciò senza considerare che, comunque, anche qualora tali vizi fossero stati provati, essi non potrebbero comunque valere ai fini dell'azione ex art. 1492 c.c., dal momento che l'art. 1495
c.c. esige che essi siano denunciati al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, il che non è stato in alcun modo dimostrato, risultando una loro denuncia solo dall'e-mail del 4.12.2019
(doc. 13 dell'opponente), dunque ben oltre il termine decadenziale surrichiamato.
Al riguardo, non coglie nel segno l'eccezione avanzata dalla AC, imperniata sul comma 2 dell'art. 1495 c.c., per cui la denuncia tempestiva dei vizi da parte del compratore non è necessaria nell'ipotesi in cui il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio, come sarebbe dimostrato nel caso di specie dalla circostanza che i tecnici di AM hanno compiuto plurimi interventi per risolvere tali difetti. Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, risulta documentalmente solo che AM ha inviato i propri tecnici per ovviare ai malfunzionamenti dei distributori emersi sino al febbraio 2016 – e che essi, come detto poc'anzi, siano stati risolti in via definitiva a far data dall'11.2.2016 – ma parte opponente non ha poi svolto alcuna allegazione precisa di malfunzionamenti successivi a tale data, né tantomeno, alcuna prova di successivi interventi tecnici per la loro risoluzione, donde non si comprende da quali circostanze sarebbe dato evincere che il venditore fosse consapevole e avesse riconosciuto la sussistenza di tali ulteriori 'vizi originari' ricadenti nell'alveo della garanzia ex art. 1490 c.c.;
- con riguardo ai vizi manifestatisi nell'agosto 2018, descritti genericamente come 'blocco delle spirali' dei distributori, essi non possono essere ricompresi sotto l'ombrello dell'art. 1490 c.c., quali 'vizi originari' coperti da garanzia, essendo temporalmente emersi ben oltre l'anno dalla consegna, dunque quando ormai l'azione di garanzia era prescritta (art. 1495, comma 3, primo periodo, c.c.); peraltro, anche con riguardo ad essi risulta documentalmente la loro immediata risoluzione ad opera della stessa AC (cfr. doc. C di parte opposta, e-mail datata 14.8.2018, con la quale la stessa informa AM di rinunciare all'intervento di assistenza tecnica previamente richiesto in quanto “Ora non.serve piu nessuna assistenza!!! Risolto da.soli fin.dove ci è stato possibile…”).
Per superare l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia, l'opponente ha osservato che tali vizi avrebbero potuto comunque essere fatti valere ai sensi dell'art. 1495, comma 3, secondo periodo, c.c., ossia per opporsi all'esecuzione del contratto, e, dunque, al pagamento del corrispettivo della compravendita: tale argomentazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che la disposizione riconosce tale tutela al convenuto sostanziale (qui attore in senso formale)
pagina 8 di 11 soltanto se il vizio è denunciato 'entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna', condizioni che devono sussistere contemporaneamente, il che nel caso di specie non è: infatti, anche qualora si potesse ritenere eseguita la denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di 8 giorni dalla loro scoperta (l'e-mail del 14.8.2018 dà conto di una richiesta di assistenza tecnica formulata il 8.8.2018, dal che si potrebbe evincere che i vizi si siano manifestati in tale giorno, quindi 7 giorni prima), comunque non sarebbe soddisfatta la seconda condizione, ossia che la denuncia si collochi temporalmente 'prima del decorso dell'anno dalla consegna' dei distributori (anno maturato il 16.11.2016, quindi quasi 2 anni prima rispetto all'agosto 2018), donde l'impossibilità di considerarli 'vizi originari' ricadenti nella garanzia ex art. 1490 c.c.;
- quanto, infine, ai vizi manifestatisi nel novembre-dicembre 2018, descritti da parte opponente come un 'blocco' del funzionamento dei distributori attivato da remoto da tecnici di AM – la riconducibilità degli stessi a parte opposta risulta meramente adombrata e sfornita di alcuna prova;
comunque, anche fosse stata provata l'effettiva responsabilità di AM in tal senso, tale condotta non potrebbe in alcun modo configurare un 'vizio' o 'difetto' originario rilevante ex art. 1490 c.c., costituendo, se del caso, un fatto illecito, dunque inidoneo a neutralizzare la debenza del corrispettivo per l'acquisto dei distributori.
E ciò sempre in aggiunta alla circostanza, a monte dirimente nel senso dell'infondatezza dell'azione estimatoria, per cui anche per tali vizi vale l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia (maturata nell'anno dalla consegna, quindi per i soli vizi manifestatisi entro il
16.11.2016), così come quella di decadenza dal termine di denunzia dei vizi (essendo tale blocco, in tesi attivato dal 21.11.2018, solo con l'e-mail del 4.12.2018).
Per tutte queste ragioni l'azione estimatoria ex art. 1492 c.c. esercitata da parte opponente va dunque rigettata, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e sua conferma.
Dal che consegue anche l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata in via riconvenzionale dalla AC, non essendo AM incorsa in alcun inadempimento contrattuale: parte opposta ha regolarmente consegnato i distributori automatici, il che è incontestato, e ha provveduto a sistemare a proprie spese i malfunzionamenti emersi nell'anno successivo alla consegna, il che è documentalmente provato. Peraltro, nulla è stato allegato e provato con riguardo ai dedotti danni che parte opponente avrebbe subìto a causa dei vizi e difetti dei distributori automatici – né in termini di mancate vendite concomitanti al periodo di blocco dei distributori, né in termini di disagi personali subìti dalla titolare e dai dipendenti del bar-tabaccheria; anzi, risulta che parte opponente abbia ricavato, dalla vendita dei prodotti erogati dai distributori, l'ingente cifra di oltre € 345.000, con pagina 9 di 11 costanza nel tempo (cfr. docc. tabulati di vendita prodotti sub docc. A.1, A.2 e B), il che parimenti non
è mai stato contestato.
Da ultimo, si rileva che le parti, nel precisare le proprie conclusioni (v. note scritte del 20.11.2024 per parte opposta e del 21.11.2014 per parte opposta), hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie, già formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; l'opponente, nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c., ha anche insistito per l'espletamento di c.t.u. volta ad accertare la non conformità del distributore alla normativa CE, che, se confermata dal perito, comporterebbe la risoluzione del contratto.
Il Tribunale ribadisce l'irrilevanza dell'espletamento di alcuna istruttoria ai fini della decisione, volta che, anche ove ritenute ammissibili e provate, le circostanze dedotte nei capitoli della prova costituenda non sarebbero state in grado di confutare il quadro probatorio come sopra delineato.
Parimenti va rigettata l'istanza di espletamento di c.t.u., atteso che parte opponente, nel precisare le conclusioni, non ha fatto alcun riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per
'incommerciabilità' dei distributori automatici a causa della loro non conformità alla normativa CE
(trattandosi, in tesi, di aliud pro alio), donde la superfluità di qualsiasi accertamento peritale sul punto.
Tutto ciò premesso, le domande svolte nei confronti di parte opposta devono essere respinte, con conseguente rigetto dell'opposizione avverso il d.i. n. 763/2019.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa e respinta,
rigetta l'opposizione a d.i. formulata da AC CE e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 763/2019 (RG 2236/19) del 18/19 febbraio 2019.; condanna la
AC a rifondere ad AM MA NE srl le spese di lite che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 25.2.2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 10 di 11 Provvedimento redatto in collaborazione con il magistrato in tirocinio generico Dott.ssa Vera Favalli
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