Decreto cautelare 31 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 17 ottobre 2022
Ordinanza presidenziale 25 giugno 2024
Ordinanza presidenziale 3 agosto 2024
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01433/2025REG.PROV.COLL.
N. 09773/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9773 del 2022, proposto da
LE AN AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Condominio via Lupo Protospata 6 Matera, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RA Calia, MA AD, EU Bianchi, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 702 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera, del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Matera e del Condominio via Lupo Protospata 6 di Matera;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Petri, in sostituzione dell'avvocato Pignatelli, Tsuno, in sostituzione dell'avvocato Franchino, e Viola, in sostituzione dell'avvocato Rocco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. LE AN AD ha impugnato l’ordinanza n. 3009 del 16 luglio 2021 adottata dal Sindaco del comune di Matera avente ad oggetto “ Ordinanza contingibile e urgente a salvaguardia della privata e pubblica incolumità – Immobile sito in Matera alla via Lupo Protospata n. 60 ”, nonché, per quanto occorrer possa, la relazione di sopralluogo del 15 luglio 2021 del comune di Matera avente ad oggetto “ Richiesta adozione provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ” e la scheda di intervento n. 2116 del 14 luglio 2021 redatta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera avente ad oggetto “ Comunicazione intervento per segnalazione dissesto ”.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso con sentenza n. 702 del 2022, appellata dal Sig. AD per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza appellata per contraddittorietà della relativa motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, d. lgs. n. 267 del 2000;
II) erroneità della sentenza appellata per carenza di motivazione; violazione e/o falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. sulla omessa valutazione dei profili di illegittimità articolati nel I motivo di ricorso; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, d. lgs. n. 267/2000;
III) erroneità della sentenza appellata per omessa valutazione del profilo di illegittimità riguardante la violazione del principio di proporzionalità (di cui al I motivo di ricorso); violazione dell’art. 54, comma 4, d. lgs. n. 267 del 2000;
IV) erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione sotto ulteriore profilo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Comune di Matera, il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Matera e il Condominio via Lupo Protospata 6 di Matera.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal sig. LE AN AD per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 702 del 2022 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 3009 del 16 luglio 2021 adottata dal Sindaco del comune di Matera avente ad oggetto “ Ordinanza contingibile e urgente a salvaguardia della privata e pubblica incolumità – Immobile sito in Matera alla via Lupo Protospata n. 60 ”, nonché della relazione di sopralluogo del 15 luglio 2021 del comune di Matera avente ad oggetto “ Richiesta adozione provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ” e della scheda di intervento n. 2116 del 14 luglio 2021 redatta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera avente ad oggetto “ Comunicazione intervento per segnalazione dissesto ”.
Deve premettersi che, allo stato, il provvedimento impugnato in primo grado risulta superato nella sostanza in relazione all’emanazione di ulteriori ordinanze comunali, e precisamente:
dell’ordinanza n. 237 del 2023 di revoca di quella impugnata;
dell’ordinanza n. 390 del 2023 di sospensione degli effetti dell’ordinanza di revoca e di nuova dichiarazione di inagibilità temporanea (impugnata con ricorso gerarchico respinto dal Prefetto; contro tale rigetto è stato proposto ricorso straordinario non ancora definito);
dell’ordinanza n. 240 del 2024 che dispone nuovamente l’inagibilità temporanea e l’interdizione all’accesso e che dà atto della cronologia dei provvedimenti adottati fino a quel momento (impugnata con ricorso straordinario dall’appellante).
Da ultimo, è stata emessa l’ordinanza commissariale n. 325 del 26 novembre 2024, che revoca tutte le precedenti e che dispone nuovamente l’ordine di sgombero dell’edificio.
Nonostante l’emanazione dei sopraggiunti provvedimenti, l’appellante ha evidenziato di avere intenzione di proporre autonoma istanza di risarcimento del danno in seguito alla definizione dell’appello.
Deve, dunque, procedersi alla decisione dell’appello e all’accertamento dell’eventuale illegittimità dell'atto impugnato in primo grado, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., atteso che: “ Per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione ” (Cons. Stato, Ad.Plen., 13 luglio 2022, n. 8).
Per la sentenza impugnata: “ è avviso del Collegio che emergano dagli atti del giudizio qualificate e convergenti evidenze documentali dimostrative, a livello istruttorio, del preoccupante stato fessurativo dello stabile e, dunque, dell’indifferibile necessità di verificarne la staticità ”.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto la intrinseca contraddittorietà della sentenza
appellata (e più precisamente, della sua motivazione) la quale, attraverso un ragionamento palesemente illogico, non avrebbe preso in alcun modo posizione sugli argomenti addotti dal ricorrente nel I motivo di ricorso (carenza dei presupposti di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 in specie l’urgenza a provvedere per la mancata sussistenza di pericolo di imminente crollo strutturale dello stabile oggetto di sgombero), ma allo stesso tempo avrebbe ritenuto sussistente una situazione di “obiettiva precarietà strutturale dello stabile” tale da legittimare la adozione della ordinanza sindacale impugnata.
Con la seconda censura l’appellante ha dedotto che la sentenza, in violazione di quanto prescritto dall’art. 112 c.p.c., con una motivazione del tutto apparente avrebbe omesso di valutare le censure articolate nel I motivo di ricorso, volte a dimostrare la insussistenza, in concreto, della urgenza di provvedere per fronteggiare un grave pericolo per la pubblica incolumità, né sarebbe supportata dalla relazione, commissionata da alcuni condomini ed espletata in assenza di alcun contraddittorio, citata dal Tar omettendo del tutto di considerare quella depositata dal ricorrente. Ed invero, l’inagibilità dell’edificio, o un preoccupante stato fessurativo, non sarebbero mai stati accertati da nessuna delle due relazioni firmate dal tecnico incaricato dal condominio, e risulterebbe smentita da quella redatta dal tecnico incaricato dall’appellante, che paleserebbe abnormi e macroscopici errori di metodo e di calcolo nella relazione del tecnico incaricato dal condominio.
Allo stesso modo, il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a recepire quanto affermato dai Vigili del Fuoco nella scheda di intervento n. 2116 del 14 luglio 2021, omettendo tuttavia di considerare quanto affermato dal ricorrente in sede di proposizione del I motivo di impugnazione sulla insussistenza di un pericolo di crollo e dunque sulla insussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’affermare che il ricorrente non avrebbe censurato il difetto di proporzionalità del provvedimento impugnato, atteso che, al contrario, lo stesso aveva ritenuto che lo studio delle condizioni dell’edificio era compatibile con l’uso dello stesso, e dunque che l’ordinanza in parola era abnorme nella parte in cui ha ordinato lo sgombero.
Con la quarta censura l’appellante ha dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui avrebbe dimostrato come l’ordinanza impugnata non fosse stata preceduta da una adeguata attività istruttoria.
Per l’appellante, nella scheda di intervento n. 2116 del 14 luglio 2021 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, dopo aver soltanto ipotizzato un cedimento alla base dell’edificio, avrebbe, invero, sollecitato il Comune ad “ approfondire le indagini in sito ed il monitoraggio continuo del fabbricato, sotto la guida di un tecnico qualificato ”. Tale indispensabile attività istruttoria, che avrebbe dovuto precedere e sostenere l’adozione del provvedimento, non sarebbe stata posta in essere dall’amministrazione comunale. Ed invero, a tal fine non rileverebbe la relazione tecnica sottoscritta dai Geometri incaricati dal Comune di Matera, che si sono dichiarati incompetenti per loro stessa ammissione, né la relazione del tecnico incaricato dal condominio, perché di parte e non effettuata in contraddittorio e contenente macroscopici errori di calcolo e di valutazione.
L’appello è infondato, ritenendo il collegio di esaminare congiuntamente le quattro censure dedotte perché tra loro strettamente connesse.
Deve, innanzitutto, premettersi che, per giurisprudenza consolidata, i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti e nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Nella fattispecie in questione il comune di Matera il 15 luglio 2021 acquisiva nota della Prefettura di Matera con cui si richiedeva l’adozione di provvedimenti urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Invero, l’amministratrice del condominio di via Lupo Protospata n. 60 aveva rappresentato con una nota una situazione di pericolosità allo stesso stabile, allegando una relazione tecnica.
Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che il 14 luglio 2021 il Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Matera redigeva la scheda d’intervento n. 2116 riferita all’immobile di via Lupo Protospata n. 60 del comune di Matera, evidenziando espressamente che: “ Il quadro fessurativo visionato lascia ipotizzare un cedimento alla base dell’edificio, riscontrato peraltro anche dalle perizie tecniche in possesso dei proprietari, che tuttavia non sembra far emergere pericolo di imminente crollo strutturale. Si ricorda che gli interventi effettuati ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 139/06 dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono caratterizzati dal requisito dell’immediatezza e non conducono a determinazioni sulla sicurezza delle costruzioni. Al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità si ritiene necessario ed urgente approfondire le indagini in sito ed il monitoraggio continuo del fabbricato, sotto la guida di tecnico qualificato, finalizzate alla definizione di eventuali contromisure, non potendosi escludere un’eventuale evoluzione del fenomeno. Quanto sopra viene trasmesso agli Enti in indirizzo, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza ”.
Il 15 luglio 2021 i tecnici del Comune di Matera Geometra G. D. P. e Geometra P.T., intervenuti al sopralluogo con i Vigili del Fuoco, redigevano relazione dalla quale si evince che: “ I sottoscritti geomm. G.D.P. e P.T., d’ordine del Dirigente, il giorno 14 luglio 2021, previo accordo con l’ing. Carmelo Narciso, funzionario di Guardia del Comando VV.F., alle ore 14.30 circa si sono recati sui luoghi indicati in oggetto (…). Si è proceduto alla visita dello stabile ove l’ing. N., nella verifica del quadro fessurativo, ha ipotizzato un cedimento alla base dell’edificio. Tale cedimento risulta essere riscontrato nelle perizie tecniche in possesso dei proprietari dello stabile. L’ing. A.D.G., redattore di apposita perizia, presente al momento del sopralluogo, ha confermato l’inagibilità del fabbricato. Detta perizia manca agli atti istruttori di questo Ufficio e della quale si è presa sommaria visione in sede di sopralluogo. Ciò detto e nella consapevolezza che i sottoscritti non sono competenti per quanto attiene alla verifica strutturale dell’edificio, poiché in quanto geometri non sono in possesso di idoneo requisito professionale in materia (figura tecnica laureata), perché l’immobile in questione ricade in zona sismica, si rimettono al Dirigente le valutazioni opportune da prendere al riguardo con il suggerimento di acquisire con urgenza la perizia tecnica redatta dall’ing. A.D.G ”.
Il Sindaco del comune di Matera ravvisava, dunque, da tali elementi i presupposti per l’emissione dell’ordinanza contingibile e urgente di sgombero dell’immobile impugnata nel giudizio di prime cure “ nelle more di procedere, da parte dei proprietari, ad approfondite indagini in sito al fine di accertare lo stato della costruzione e quindi scongiurare ogni pericolo per la privata e pubblica incolumità ”, e disponeva, altresì, il deposito di una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato sull’agibilità dell’immobile.
Il collegio ritiene condivisibili le statuizioni della sentenza appellata, secondo cui dagli atti del giudizio sarebbero emerse “ qualificate e convergenti evidenze documentali dimostrative, a livello istruttorio, del preoccupante stato fessurativo dello stabile e, dunque, dell’indifferibile necessità di verificarne la staticità ”.
Ed invero, all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza impugnata gli atti portati all’attenzione del Sindaco facevano emergere una preoccupante situazione di pericolo per i soggetti che abitavano l’immobile di via Lupo Protospata n. 60 che costituiva certamente una motivazione idonea a supportare il potere di ordinanza contingibile e urgente nelle more dell’adozione di accertamenti specifici in ordine all’agibilità o meno dello stabile.
Sebbene tale accertamenti si rendessero senza dubbio necessari al fine di verificare in maniera approfondita l’agibilità o meno dello stabile, al fine delle successive determinazioni dell’amministrazione comunale, già dalla preliminare istruttoria era emerso un quadro estremamente preoccupante per la pubblica incolumità dei condomini, e quindi anche dell’appellante, che costituiva un valido presupposto per l’emanazione del provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Indipendentemente dalle relazioni di parte, i Vigili del Fuoco avevano invero accertato mediante sopralluogo che il quadro fessurativo visionato lasciava ipotizzare un cedimento alla base dell’edificio; seppure tale cedimento non sembrava far emergere pericolo di imminente crollo strutturale, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità gli stessi avevano ritenuto necessario ed urgente approfondire le indagini in sito e il monitoraggio continuo del fabbricato, sotto la guida di tecnico qualificato, finalizzate alla definizione di eventuali contromisure, non potendo escludere un’eventuale evoluzione del fenomeno.
Al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato sussistevano, dunque, di certo i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, anche in considerazione del fatto che l’immobile è ubicato in zona sismica e in un’area caratterizzata da criticità di livello diffuso, come risulta dalla “Carta della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica” allegata al regolamento urbanistico comunale.
Indipendentemente dal pericolo di crollo, le fessurazioni e il cedimento strutturale dello stabile facevano di certo emergere una situazione di pericolo per la pubblica incolumità che deponeva per l’adozione del provvedimento di sgombero nelle more dell’effettuazione dei necessari approfondimenti.
Ne consegue la piena proporzionalità del provvedimento in relazione alla situazione, nonché l’idonea istruttoria che ne ha preceduto l’emanazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, a conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio in parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e in parte vanno compensate, sussistendone giusti motivi in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Condominio controinteressato, che si liquidano in euro 3000, oltre ad oneri di legge, mentre le compensa nei confronti del comune di Matera e del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO