Ordinanza cautelare 9 maggio 2018
Sentenza 24 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/12/2021, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/12/2021
N. 01871/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione del Dirigente del settore Area Tecnica Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata il 31/1/2018, avente ad oggetto sanzione amministrativa per realizzazione opere edilizie in violazione del d.P.R. n. 380/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Patarnello per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di applicazione della sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Francavilla Fontana, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza dello stesso all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
1.1. A sostegno del ricorso ha proposto i seguenti motivi: I) Nullità per violazione dell ’ art 14 L. n. 689/81 - Decadenza dalla potestà sanzionatoria per tardività della contestazione ; II) Nullità dell ’ atto per omessa sottoscrizione; III) Eccesso di potere – Mancata motivazione e/o motivazione insufficiente – Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990 – Sviamento di potere ; IV) Violazione di legge per errata e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento – Violazione art. 97 Cost., artt. 1,7, 8 e 10 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Mancata valutazione di circostanze di fatto dedotte e determinanti .
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana, instando per la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 maggio 2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
1.4. Con decreto n. 3 del 12 febbraio 2019 la Commissione istituita presso questo Tribunale ha interinalmente accolto l’istanza del ricorrente per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dall’Amministrazione resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
3.1. Con il primo motivo di gravame, la difesa attorea sostiene che la sanzione prevista dall’art 31, co. 4 bis , del D.P.R. n. 380/2001 è, a tutti gli effetti, una nuova sanzione amministrativa, come tale regolata dalla L. n. 681/1981, con la conseguenza che la relativa contestazione sarebbe dovuta avvenire entro i termini previsti dall’art. 14 della predetta legge, ossia entro 90 giorni dal momento in cui è spirato il termine per la spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione.
3.2. La doglianza è infondata.
Osserva il Collegio che la condivisibile giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo T.A.R. Veneto, n. 399/2021) ha affermato che le disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981 non sono direttamente applicabili alla sanzione prevista dal citato comma 4 bis , in quanto la disciplina degli abusi edilizi presenta caratteri di specialità e non risulta omologabile tout court al sistema sanzionatorio previsto per la generalità delle violazioni amministrative della L. n. 689 del 1981.
3.3. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis ha, infatti, natura ripristinatoria e non punitiva (cfr. TAR Campania – Napoli, Sezione III, n. 4146/2017), sicché legittimamente il Comune resistente ha irrogato la sanzione pecuniaria avuto riguardo alle caratteristiche dell’illecito edilizio, che, peraltro, ha natura permanente (con la conseguenza che lo stesso cessa soltanto dopo la rimozione dei suoi effetti ed il ripristino dello stato originario).
3.4. In definitiva, la natura ripristinatoria della sanzione di cui si controverte esclude che la stessa possa essere assoggettata ai termini previsti dall’art. 14 della L. n. 689 del 1981.
4. Con il secondo ordine di censure il Sig. -OMISSIS- adduce che l’atto qui impugnato sarebbe nullo, in quanto privo della firma autografa del suo sottoscrittore, sostituita dalla sua semplice indicazione.
4.1. In proposito, il Collegio rileva che – poiché la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato – è al concetto di attribuibilità che deve aversi riguardo e non al mero dato formale della sottoscrizione autografa.
4.2. Nel caso di specie, la copia notificata al ricorrente, recante in epigrafe “Città di Francavilla Fontana - Area Tecnica Urbanistica” , riporta in calce la dicitura “Il Responsabile del Servizio f.to Ing. Morleo Rosabianca” , nonché la sottoscrizione autografa del messo notificatore, quale soggetto deputato ad accertarne la conformità all’originale.
4.3. L’atto contiene, dunque, tutti gli elementi per consentirne la sicura attribuibilità al Dirigente del competente Ufficio comunale.
4.4. In ogni caso, non avendo la parte contestato che l’atto in originale sia regolarmente firmato, è da escludere in radice la sussistenza del denunciato vizio, atteso che la mancanza della sottoscrizione nella copia conforme di un provvedimento amministrativo costituisce, al più, una mera irregolarità, essendo la sottoscrizione autonoma richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 marzo 2012, n. 1080).
5. Con ulteriore doglianza, la parte stigmatizza il mancato esame delle osservazioni dalla stessa presentate in sede procedimentale, con conseguente vizio del provvedimento gravato per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione.
5.1. Anche tale censura non coglie nel segno, giacché il provvedimento sanzionatorio impugnato costituisce atto vincolato, conseguente al mero accertamento dell’inottemperanza all’obbligo di demolizione: l’adozione del provvedimento de quo , in quanto atto necessitato dalla piana applicazione della norma di legge (ossia del comma 4- bis dell’art. 31 cit.), non richiedeva conseguentemente alcun onere motivazionale da parte della P.A.
5.2. Ed invero, la misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche è comminata secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso.
6. Inammissibile, infine, si appalesa il quarto motivo di ricorso, in quanto involgente questioni relative al presupposto provvedimento di demolizione, divenuto inoppugnabile.
7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
8. Reputa il Collegio di dover revocare l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dalla apposita Commissione, in ragione della infondatezza del ricorso.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione a patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.