Articolo 1 della Legge 9 giugno 1930, n. 1006
Versione
2 agosto 1930
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 28 settembre 1929, n. 1757 , che da' esecuzione al Protocollo e Dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Protocollo e Dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati 1'11 settembre 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Grandi - Mosconi - Bottai.

Guardasigilli: Rocco.

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NB. - Gli Atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1929, n. 243

Entrata in vigore il 2 agosto 1930