Art. 15. (Variabilita' dei contributi) 1. Le percentuali di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variate ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. 2. La percentuale di cui all'articolo 12 puo' essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e sull'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonche' di eventuali adeguate proiezioni previsionali. 5. Le percentuali e la misura del contributo minimo, di cui ai commi 1 e 2, devono essere aumentati, in misura percentuale uguale, quando l'importo delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza di cui all'articolo 26, che non deve essere inferiore a tre volte l'importo complessivo delle pensioni erogate nell'ultimo anno. Le percentuali possono essere diminuite sempre in misura percentuale uguale, quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno. 6. Alla Cassa si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 7, comma 1, della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e' il seguente: "1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 7, comma 1, della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e' il seguente: "1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato".