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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 24/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ; Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI ANDREA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica n.
2990/2021 pubblicata il 09/12/2021 resa nella causa civile n. 4029/2020;
Assegnata a decisione con ordinanza del 11.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. in proprio – quale condomino del Parte_1
complesso condominiale sito in Bologna - evocava in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
Bologna detto Condominio impugnando ex art. 1137 c.c. la delibera di data 19.02.2020, relativamente al punto 2 dell'OdG chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Dichiarare nulla o annullabile l'assemblea tenutasi in Bologna nella data in premessa indicata, ed in riferimento all'O.d.G. n. 2.2) Disporre che lo stesso, anche in via di urgenza e con procedimento ex art. 669 terdecies cpc ordinare all'amministratore sotto la sua responsabilità civile ed economica di non modificare lo stato dei luoghi fin tanto che non vi sarà autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o diverso accordo tra le parti.3) Disporre che l'amministratore pro tempore del condominio di
[...]
attesi gli episodi in premessa indicati e che depongono per una scorrettezza cronica CP_1 dell'amministratore in riferimento a determinate delibere che possono avere in qualche modo un interesse anche indiretto per lo stesso di effettuare le assemblee di questo condominio mediante registrazione in duplice copia di supporto tecnico, uno dei quali sarà trattenuto dall'amministratore, da cui evincere e trascrivere fedelmente le dichiarazioni dei condomini riportando le più importanti affermazioni anche su richiesta di ogni singolo condomino e che risponda al vero di ciò che egli ha affermato, e il secondo affidato a chi l'assemblea deciderà di volta in volta per ogni delibera di ogni singolo argomento, sotto la sua esclusiva responsabilità in qualità di affidatario. 4) Porre le spese di questo giudizio a carico dell'amministratore, disponendo che lo stesso non possa inserirle nel bilancio consuntivo del non dovendo lo stesso rispondere di errori o colposi o dolosi del proprio CP_1
amministratore. 5) Disporre che il costo di € 800,00 stabilito tra condominio e amministratore, per tutte le assemblee straordinarie, non sia anch'essa posta a carico del , in quanto la CP_1 presunta assemblea straordinaria è stata in effetti dovuta solo per l'autorizzazione all'amministratore di potere effettuare l'eventuale conciliazione innanzi l'istituto apposito così come da n. 1 dell'O.d.G. della predetta assemblea, avendo lo stesso amministratore in via esclusiva data causa alla richiesta di mediazione per il contenuto per l'impugnativa dell'assemblea dell'8 maggio 2019 di cui poco più sopra proposta in una controversia promossa dall'odierno attore, sia in proprio sia quale difensore di
AD AR in conseguenza della falsità attestata nel verbale di assemblea condominiale dell'8 maggio 2019 oggetto della causa innanzi il Tribunale di Bologna G.I. dott.ssa Alessandra Arceri R.G.
11494/2013 attestante una delibera condominiale mai avvenuta Si fa espressa riserva che qualora, in qualunque momento dalla data di notifica del presente atto venga dato inizio all'immutazione dei luoghi, che sono stati oggetto di affidamento alla ditta F.D.S. s.n.c. del rifacimento della pavimentazione dei cortili di ingresso del , verrà richiesto provvedimento di urgenza anche CP_1
in corso di causa. 6) Che il Tribunale disponga che l'amministratore entro 30 giorni dal ricevimento
pagina 2 di 7 della notifica del presente atto ne trasmetta copia a tutti i condomini, e ai componenti il consiglio del condominio, e a tal fine si riunisca l'assemblea avendo tutti i condomini interesse anche al costo del presente atto sia quale eventuale partecipazione alle spese condominiali, sia per gli onorari da corrispondere al difensore del . E a tal fine richieda l'autorizzazione a che il si CP_1 CP_1
costituisca per decidere se concederla. Con condanna ex art. 96 cpc in caso di resistenza nella presente controversia a carico personale dell'amministratore qualora non vi sia una delibera apposita nella medesima assemblea del condominio di assumersi la responsabilità economica delle spese oggetto della presente controversia. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva il condominio eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande e la condanna alle spese di lite oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, ritenuta così matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies c.p.c. per il 09.12.2021 e all'esito così statuiva: "Il Tribunale di
Bologna, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro così provvede: - Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda attorea - Condanna l'attore a favore del convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in euro € 3.384,50, oltre iva e cpa e 15% spese forfetarie.”.
La statuizione era motivata rilevando che la delibera in controversia riportava una tabella indicante nel dettaglio tutte le proprietà e dal verbale dell'assemblea si evinceva l'indicazione dei nomi di chi aveva votato a favore, chi contro, chi si era astenuto e dei relativi millesimi.
Ritenuta necessaria la verifica del rispetto delle maggioranze di legge, la delibera risultava essere approvata “a larghissima maggioranza” ed era valida consentendo di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini avevano espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare il rispetto del quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
Non emergevano, però, elementi idonei a configurare una responsabilità dell'istante ex art. 96 c.p.c. 3° co e la relativa domanda del andava rigettata. Le spese di lite seguivano la soccombenza CP_1
ed erano liquidate come da dispositivo con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il Parte_1 quale viene censurata l'erroneità della motivazione del Tribunale per non aver considerato pagina 3 di 7 l'obbligatorietà di indicare nella delibera specificamente non solo i votanti assenzienti ma anche quelli dissenzienti e quelli astenuti.
Il Primo Giudice in particolare avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte di Cassazione
n. 18182/2009 richiamata nella sentenza gravata.
Per tale motivo l'appellante ha concluso affinché la Corte volesse: “1) Dichiarare l'annullabilità dell'ordinanza impugnata per il motivo dedotto di non avere attuato l'adempimento di cui all'atr. 1136 cod civ ed in particolare ai commi 4 e 5, così come interpretati dalla costante giurisprudenza della Sc.
2) Condannarlo altresì ai danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, sia per comportamento e per la costituzione di primo grado, sia quella di secondo grado se così avverrà. 3) Con condanna del
alle spese del grado nonché in quelle di primo grado con l'ordine di restituzione CP_1 nell'ipotesi di esazione delle stesse da parte del .”. CP_1
Si è costituito il appellato chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità ex CP_1 art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite. In via di appello incidentale condizionato ha chiesto la declaratoria di carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c.
La Corte con ordinanza del 11.02.2025., previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta dell'appellata di declaratoria ex art. 348 bis c.p.c la stessa è superata in considerazione della fase del presente giudizio.
In via preliminare va poi respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata: la specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione appellata.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato: “Guardando la delibera impugnata nella sua totalità si nota una tabella indicante tabella indicante nel dettaglio tutte le proprietà . Nel
pagina 4 di 7 verbale di assemblea condominiale si evince l'indicazione dei nomi di chi ha votato a favore, di chi ha votato contro e di chi si è astenuto è necessaria innanzitutto a verificare il rispetto delle maggioranze prescritte dalla legge e, quindi, la validità della votazione. Necessario anche ai fini dell'impugnazione della votazione dell'assemblea in quanto è riconosciuta tale facoltà solo ai condomini astenuti, assenti
e dissenzienti mentre quelli che hanno votato “a favore” non possono, in un momento successivo, contestare la decisione che essi stessi hanno prima accettato. Non solo. L'indicazione dei nomi dei condomini e delle loro preferenze di voto serve anche a valutare l'esistenza di un possibile conflitto di interessi. Nel caso di specie le pagine 1-2-3 del verbale dell'assemblea riportano analiticamente il nominativo dei condomini presenti personalmente o per delega ed i relativi millesimi. Risultano presenti o rappresentati per delega n. 45 condomini per millesimi 658,35 (doc. 3, pag. 9, in alto). Si dà atto che la proprietà usciva alle ore 19,45, per millesimi 82,69 incluse le deleghe. La delibera Pt_1 in questione veniva approvata “a larghissima maggioranza” “astenuta solo la proprietà Parte_2
che, per sé e per le proprie deleghe, rappresenta millesimi 33,28. Conseguentemente la delibera è stata approvata da n. 39 condomini che rappresentano millesimi 542,38. Tale dato si evince sottraendo ai condomini presenti che hanno votato a favore (n. 45 teste per millesimi 658,35 complessivamente), il condomino uscito alle 19,45, e relative due deleghe (n. 3 teste e millesimi 82,69 Per_1
complessivamente) e il condominio astenuto, e relative deleghe (n. 3 teste e millesimi Parte_2
33,28 complessivamente). La delibera del 19/2/2020 è pertanto valida poiché riporta l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, contendo la stessa indicazione del condomino uscito (AR) e di quello astenuto e “consentendo di stabilire con CP_2
sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” - come richiesto dalla Suprema Corte (Cass. n.
18192/2009, Cass. n. 24132/2009, Cass. n. 6552/2015, Cass. n. 23903/2016). Per quanto attiene all'opportunità della decisione presa dall'assemblea con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 comma 2 c.c., di non procedere con la causa di merito relativa all'ATP non è sindacabile da questo giudice trattandosi di libera valutazione dovendo limitarsi ad un mero riscontro di legittimità (ex multis, Cass. n. 4216/2014 ) Tutte le altre questioni sollevate dall'attore risultano estranee ai fine della decisione.”.
Anche nel presente grado l'appellante inserisce numerose questioni estranee al giudizio che ci occupa e nella prima comparsa conclusionale lo stesso afferma: “Ci si scusa con la Corte se qualche parte della comparsa è apparentemente incoerente da un punto di vista di trattazione con la parte che la precede.
pagina 5 di 7 Purtroppo una impossibilità di allineamento delle parti dovute ad un difetto della memoria del computer non ha sempre consentito l'allineamento logico tra le varie parti in trattazione.”.
L'appellante lamenta, nel merito, il mancato rispetto dell'art. 1136 c.c. e l'errata interpretazione della sentenza della Suprema Corte richiamata in motivazione dal Primo Giudice.
Il verbale della delibera in controversia della quale è chiesta declaratoria di annullabilità al punto 2 all'ordine del giorno riporta che la stessa era stata approvata con “larghissima maggioranza” dando atto che l'avvocato (che aveva due deleghe) era uscito ed un condomino ( che aveva tre Pt_1 Pt_2
deleghe) si era astenuto.
Ciò rendeva perfettamente identificabili i soggetti che avevano diritto all'eventuale impugnazione
(astenuti ed assenti).
La sentenza della Suprema Corte su cui si basa l'impugnativa chiaramente afferma il principio
“secondo cui, in tema di delibere di assemblee condominiali, non e' annullabile la delibera il cui verbale, ancorche' non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatisi, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche' tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonche' di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 cod. civ.”.
La ratio sottostante alla necessità dell'individuazione delle varie tipologie di votanti (assenti, dissenzienti o astenuti) è funzionale, infatti, esclusivamente alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'articolo 1136 c.c. cioè i) ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale e ii) ai fini dell'elemento personale ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, ai quali ultimi è riservato il potere di impugnazione ex articolo 1137 c.c., oppure a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi.
Tale principio corrisponde perfettamente alla fattispecie in esame e non vi è modo di adottare una decisione che vada in senso contrario a quella del Primo Giudice che ha così già risposto all'appello che, oltre ad essere in più parti scarsamente intellegibile, non ha minimamente intaccato la motivazione chiara e lineare del Primo Giudice.
pagina 6 di 7 Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto con rigetto integrale delle domande attrici e la sentenza impugnata confermata.
La Corte osserva che la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito, l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 2.315,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di un terzo delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Parte_1
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che si CP_1
liquidano nella misura di euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
III Condanna l'appellante ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata 2.850,00 euro.
IV Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R.
30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1° Aprile 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 24/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ; Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI ANDREA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica n.
2990/2021 pubblicata il 09/12/2021 resa nella causa civile n. 4029/2020;
Assegnata a decisione con ordinanza del 11.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. in proprio – quale condomino del Parte_1
complesso condominiale sito in Bologna - evocava in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
Bologna detto Condominio impugnando ex art. 1137 c.c. la delibera di data 19.02.2020, relativamente al punto 2 dell'OdG chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Dichiarare nulla o annullabile l'assemblea tenutasi in Bologna nella data in premessa indicata, ed in riferimento all'O.d.G. n. 2.2) Disporre che lo stesso, anche in via di urgenza e con procedimento ex art. 669 terdecies cpc ordinare all'amministratore sotto la sua responsabilità civile ed economica di non modificare lo stato dei luoghi fin tanto che non vi sarà autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o diverso accordo tra le parti.3) Disporre che l'amministratore pro tempore del condominio di
[...]
attesi gli episodi in premessa indicati e che depongono per una scorrettezza cronica CP_1 dell'amministratore in riferimento a determinate delibere che possono avere in qualche modo un interesse anche indiretto per lo stesso di effettuare le assemblee di questo condominio mediante registrazione in duplice copia di supporto tecnico, uno dei quali sarà trattenuto dall'amministratore, da cui evincere e trascrivere fedelmente le dichiarazioni dei condomini riportando le più importanti affermazioni anche su richiesta di ogni singolo condomino e che risponda al vero di ciò che egli ha affermato, e il secondo affidato a chi l'assemblea deciderà di volta in volta per ogni delibera di ogni singolo argomento, sotto la sua esclusiva responsabilità in qualità di affidatario. 4) Porre le spese di questo giudizio a carico dell'amministratore, disponendo che lo stesso non possa inserirle nel bilancio consuntivo del non dovendo lo stesso rispondere di errori o colposi o dolosi del proprio CP_1
amministratore. 5) Disporre che il costo di € 800,00 stabilito tra condominio e amministratore, per tutte le assemblee straordinarie, non sia anch'essa posta a carico del , in quanto la CP_1 presunta assemblea straordinaria è stata in effetti dovuta solo per l'autorizzazione all'amministratore di potere effettuare l'eventuale conciliazione innanzi l'istituto apposito così come da n. 1 dell'O.d.G. della predetta assemblea, avendo lo stesso amministratore in via esclusiva data causa alla richiesta di mediazione per il contenuto per l'impugnativa dell'assemblea dell'8 maggio 2019 di cui poco più sopra proposta in una controversia promossa dall'odierno attore, sia in proprio sia quale difensore di
AD AR in conseguenza della falsità attestata nel verbale di assemblea condominiale dell'8 maggio 2019 oggetto della causa innanzi il Tribunale di Bologna G.I. dott.ssa Alessandra Arceri R.G.
11494/2013 attestante una delibera condominiale mai avvenuta Si fa espressa riserva che qualora, in qualunque momento dalla data di notifica del presente atto venga dato inizio all'immutazione dei luoghi, che sono stati oggetto di affidamento alla ditta F.D.S. s.n.c. del rifacimento della pavimentazione dei cortili di ingresso del , verrà richiesto provvedimento di urgenza anche CP_1
in corso di causa. 6) Che il Tribunale disponga che l'amministratore entro 30 giorni dal ricevimento
pagina 2 di 7 della notifica del presente atto ne trasmetta copia a tutti i condomini, e ai componenti il consiglio del condominio, e a tal fine si riunisca l'assemblea avendo tutti i condomini interesse anche al costo del presente atto sia quale eventuale partecipazione alle spese condominiali, sia per gli onorari da corrispondere al difensore del . E a tal fine richieda l'autorizzazione a che il si CP_1 CP_1
costituisca per decidere se concederla. Con condanna ex art. 96 cpc in caso di resistenza nella presente controversia a carico personale dell'amministratore qualora non vi sia una delibera apposita nella medesima assemblea del condominio di assumersi la responsabilità economica delle spese oggetto della presente controversia. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva il condominio eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande e la condanna alle spese di lite oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Istruita la causa documentalmente, ritenuta così matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione ex artt. 281 sexies c.p.c. per il 09.12.2021 e all'esito così statuiva: "Il Tribunale di
Bologna, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro così provvede: - Parte_1 Controparte_1
Rigetta la domanda attorea - Condanna l'attore a favore del convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in euro € 3.384,50, oltre iva e cpa e 15% spese forfetarie.”.
La statuizione era motivata rilevando che la delibera in controversia riportava una tabella indicante nel dettaglio tutte le proprietà e dal verbale dell'assemblea si evinceva l'indicazione dei nomi di chi aveva votato a favore, chi contro, chi si era astenuto e dei relativi millesimi.
Ritenuta necessaria la verifica del rispetto delle maggioranze di legge, la delibera risultava essere approvata “a larghissima maggioranza” ed era valida consentendo di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini avevano espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare il rispetto del quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
Non emergevano, però, elementi idonei a configurare una responsabilità dell'istante ex art. 96 c.p.c. 3° co e la relativa domanda del andava rigettata. Le spese di lite seguivano la soccombenza CP_1
ed erano liquidate come da dispositivo con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo con il Parte_1 quale viene censurata l'erroneità della motivazione del Tribunale per non aver considerato pagina 3 di 7 l'obbligatorietà di indicare nella delibera specificamente non solo i votanti assenzienti ma anche quelli dissenzienti e quelli astenuti.
Il Primo Giudice in particolare avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte di Cassazione
n. 18182/2009 richiamata nella sentenza gravata.
Per tale motivo l'appellante ha concluso affinché la Corte volesse: “1) Dichiarare l'annullabilità dell'ordinanza impugnata per il motivo dedotto di non avere attuato l'adempimento di cui all'atr. 1136 cod civ ed in particolare ai commi 4 e 5, così come interpretati dalla costante giurisprudenza della Sc.
2) Condannarlo altresì ai danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, sia per comportamento e per la costituzione di primo grado, sia quella di secondo grado se così avverrà. 3) Con condanna del
alle spese del grado nonché in quelle di primo grado con l'ordine di restituzione CP_1 nell'ipotesi di esazione delle stesse da parte del .”. CP_1
Si è costituito il appellato chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità ex CP_1 art. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite. In via di appello incidentale condizionato ha chiesto la declaratoria di carenza di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c.
La Corte con ordinanza del 11.02.2025., previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta dell'appellata di declaratoria ex art. 348 bis c.p.c la stessa è superata in considerazione della fase del presente giudizio.
In via preliminare va poi respinta, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della parte appellata: la specificità dei motivi d'appello non esige, infatti, una particolare forma sacramentale, sempre che siano individuabili i punti contestati della sentenza impugnata e il gravame proposto individua chiaramente le censure rivolte alla decisione appellata.
Nel merito l'appello è infondato.
Il Primo Giudice con motivazione immune da vizi ha affermato: “Guardando la delibera impugnata nella sua totalità si nota una tabella indicante tabella indicante nel dettaglio tutte le proprietà . Nel
pagina 4 di 7 verbale di assemblea condominiale si evince l'indicazione dei nomi di chi ha votato a favore, di chi ha votato contro e di chi si è astenuto è necessaria innanzitutto a verificare il rispetto delle maggioranze prescritte dalla legge e, quindi, la validità della votazione. Necessario anche ai fini dell'impugnazione della votazione dell'assemblea in quanto è riconosciuta tale facoltà solo ai condomini astenuti, assenti
e dissenzienti mentre quelli che hanno votato “a favore” non possono, in un momento successivo, contestare la decisione che essi stessi hanno prima accettato. Non solo. L'indicazione dei nomi dei condomini e delle loro preferenze di voto serve anche a valutare l'esistenza di un possibile conflitto di interessi. Nel caso di specie le pagine 1-2-3 del verbale dell'assemblea riportano analiticamente il nominativo dei condomini presenti personalmente o per delega ed i relativi millesimi. Risultano presenti o rappresentati per delega n. 45 condomini per millesimi 658,35 (doc. 3, pag. 9, in alto). Si dà atto che la proprietà usciva alle ore 19,45, per millesimi 82,69 incluse le deleghe. La delibera Pt_1 in questione veniva approvata “a larghissima maggioranza” “astenuta solo la proprietà Parte_2
che, per sé e per le proprie deleghe, rappresenta millesimi 33,28. Conseguentemente la delibera è stata approvata da n. 39 condomini che rappresentano millesimi 542,38. Tale dato si evince sottraendo ai condomini presenti che hanno votato a favore (n. 45 teste per millesimi 658,35 complessivamente), il condomino uscito alle 19,45, e relative due deleghe (n. 3 teste e millesimi 82,69 Per_1
complessivamente) e il condominio astenuto, e relative deleghe (n. 3 teste e millesimi Parte_2
33,28 complessivamente). La delibera del 19/2/2020 è pertanto valida poiché riporta l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, contendo la stessa indicazione del condomino uscito (AR) e di quello astenuto e “consentendo di stabilire con CP_2
sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 cod. civ.” - come richiesto dalla Suprema Corte (Cass. n.
18192/2009, Cass. n. 24132/2009, Cass. n. 6552/2015, Cass. n. 23903/2016). Per quanto attiene all'opportunità della decisione presa dall'assemblea con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 comma 2 c.c., di non procedere con la causa di merito relativa all'ATP non è sindacabile da questo giudice trattandosi di libera valutazione dovendo limitarsi ad un mero riscontro di legittimità (ex multis, Cass. n. 4216/2014 ) Tutte le altre questioni sollevate dall'attore risultano estranee ai fine della decisione.”.
Anche nel presente grado l'appellante inserisce numerose questioni estranee al giudizio che ci occupa e nella prima comparsa conclusionale lo stesso afferma: “Ci si scusa con la Corte se qualche parte della comparsa è apparentemente incoerente da un punto di vista di trattazione con la parte che la precede.
pagina 5 di 7 Purtroppo una impossibilità di allineamento delle parti dovute ad un difetto della memoria del computer non ha sempre consentito l'allineamento logico tra le varie parti in trattazione.”.
L'appellante lamenta, nel merito, il mancato rispetto dell'art. 1136 c.c. e l'errata interpretazione della sentenza della Suprema Corte richiamata in motivazione dal Primo Giudice.
Il verbale della delibera in controversia della quale è chiesta declaratoria di annullabilità al punto 2 all'ordine del giorno riporta che la stessa era stata approvata con “larghissima maggioranza” dando atto che l'avvocato (che aveva due deleghe) era uscito ed un condomino ( che aveva tre Pt_1 Pt_2
deleghe) si era astenuto.
Ciò rendeva perfettamente identificabili i soggetti che avevano diritto all'eventuale impugnazione
(astenuti ed assenti).
La sentenza della Suprema Corte su cui si basa l'impugnativa chiaramente afferma il principio
“secondo cui, in tema di delibere di assemblee condominiali, non e' annullabile la delibera il cui verbale, ancorche' non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominatisi, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche' tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonche' di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 cod. civ.”.
La ratio sottostante alla necessità dell'individuazione delle varie tipologie di votanti (assenti, dissenzienti o astenuti) è funzionale, infatti, esclusivamente alla verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'articolo 1136 c.c. cioè i) ai fini della validità dell'approvazione delle deliberazioni con riferimento all'elemento reale e ii) ai fini dell'elemento personale ad identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti, ai quali ultimi è riservato il potere di impugnazione ex articolo 1137 c.c., oppure a rilevare situazioni di eventuale conflitto di interessi.
Tale principio corrisponde perfettamente alla fattispecie in esame e non vi è modo di adottare una decisione che vada in senso contrario a quella del Primo Giudice che ha così già risposto all'appello che, oltre ad essere in più parti scarsamente intellegibile, non ha minimamente intaccato la motivazione chiara e lineare del Primo Giudice.
pagina 6 di 7 Per quanto sin qui ritenuto l'appello deve essere respinto con rigetto integrale delle domande attrici e la sentenza impugnata confermata.
La Corte osserva che la riproposizione dei medesimi motivi già sottoposti al Primo Giudice che, pur non dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, non ha introdotto pregnanti censure al ragionamento seguito, l'inconsistenza giuridica delle censure alla sentenza impugnata avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.
Ritenuto così l'appellante meritevole di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. si determina la somma in via equitativa che si liquida nella misura di 2.315,00 euro in favore di parte appellata, precisato che il parametro della liquidazione equitativo è rapportato alla quota di un terzo delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Parte_1
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore del convenuto che si CP_1
liquidano nella misura di euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
III Condanna l'appellante ex art. 96 III co c.p.c. a versare alla parte appellata 2.850,00 euro.
IV Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R.
30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1° Aprile 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
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