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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6045/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLIA BASILIO, come Parte_1
da mandato in atti,
E
rappresentato e difeso dall'avv. CONTE IVAN, Controparte_1
come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 03/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/03/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in AR (Ta) in data 29/09/1988 con che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
a AR, il 28.8.1987, nata a [...], il [...] e
[...] Persona_2
, nata a il [...], in [...], chiedeva pronunziarsi Persona_3
la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di evidenti problemi relazionali della coppia che hanno di fatto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza portando la stessa ad allontanarsi dalla casa coniugale, evidenziava inoltre di essere casalinga senza reddito e pertanto chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili e il pagamento in via esclusiva della rata mensile del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, evidenziando tuttavia che la moglie non fosse una casalinga priva di reddito ma esercitava attività lavorativa presso una ditta di pulizie percependo una paga mensile di euro
1.203,66, chiedeva pertanto il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente e in subordine porsi a proprio carico l'obbligo di versamento della somma di euro 100,00 a favore della moglie e disporsi, inoltre, a carico della signora il pagamento della metà delle restanti rate di mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto della casa coniugale.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente delegato in data 8.2.2023.
Adottati i provvedimenti presidenziali e rimessa la causa dinanzi all'istruttore, all'udienza del 03/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 03/02/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 31/10/2024, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 6045/2022 R.G. tra e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a TARANTO (TA) il 07/03/1970, e nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 21/12/1966, uniti in matrimonio in AR (Ta) in data
29/09/1988 (trascritto con atto trascritto nel Comune di AR (Ta), n. 145, p. 2,
s. A, dell'anno 1988);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Controparte_1
trasfuse nelle note scritte di udienza del 03/02/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AR (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6045/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PUGLIA BASILIO, come Parte_1
da mandato in atti,
E
rappresentato e difeso dall'avv. CONTE IVAN, Controparte_1
come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 03/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/03/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in AR (Ta) in data 29/09/1988 con che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
a AR, il 28.8.1987, nata a [...], il [...] e
[...] Persona_2
, nata a il [...], in [...], chiedeva pronunziarsi Persona_3
la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa di evidenti problemi relazionali della coppia che hanno di fatto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza portando la stessa ad allontanarsi dalla casa coniugale, evidenziava inoltre di essere casalinga senza reddito e pertanto chiedeva il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili e il pagamento in via esclusiva della rata mensile del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, evidenziando tuttavia che la moglie non fosse una casalinga priva di reddito ma esercitava attività lavorativa presso una ditta di pulizie percependo una paga mensile di euro
1.203,66, chiedeva pertanto il rigetto della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente e in subordine porsi a proprio carico l'obbligo di versamento della somma di euro 100,00 a favore della moglie e disporsi, inoltre, a carico della signora il pagamento della metà delle restanti rate di mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto della casa coniugale.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente delegato in data 8.2.2023.
Adottati i provvedimenti presidenziali e rimessa la causa dinanzi all'istruttore, all'udienza del 03/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate per l'udienza del 03/02/2025 chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare. Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 31/10/2024, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 6045/2022 R.G. tra e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata Parte_1
a TARANTO (TA) il 07/03/1970, e nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 21/12/1966, uniti in matrimonio in AR (Ta) in data
29/09/1988 (trascritto con atto trascritto nel Comune di AR (Ta), n. 145, p. 2,
s. A, dell'anno 1988);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Controparte_1
trasfuse nelle note scritte di udienza del 03/02/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AR (Ta).
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 28/02/2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara