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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/08/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 355/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: – elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore in GALLERIA MAZZINI 3/7 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHI MARCELLO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in SAN GIOVANNI Controparte_1 C.F._1
GEMINI (AG) il 04/10/1957
(COD. FISC. ), nata in GENOVA (GE) il CP_2 C.F._2
11/06/1983
COD. FISC. ), nato in SALERNO (SA) il Controparte_3 C.F._3
06/04/1960
1 (COD. FISC. ), nata in FOGGIA (FG) il PA C.F._4
22/05/1956
(COD. FISC. ), nato in AVELLINO (AV) il Parte_2 C.F._5
08/02/1952 elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA TOMMASO SCHIVA 12 - 18100
IMPERIA (IM), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ROSSI ALESSANDRO e PRATO
PAOLO appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'eccellentissima Parte_1
Corte di Appello, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
1) in accoglimento dei primi cinque motivi d'appello proposti da
[...] ed in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Imperia Parte_3
n. 790 del 22/12/2022,
- respinte tutte le domande, eccezioni e difese degli appellati , Controparte_1
e e quantificare l'indennità ex art. 44 CP_4 Controparte_3 CP_2
D.P.R. 327/2001 loro spettante in misura di molto inferiore a quanto accertato con la sentenza impugnata anche alla luce della natura non frontista dei loro appartamenti, dell'effettivo valore di mercato di tali appartamenti, della corretta quantificazione ed applicazione dei coefficienti di riduzione, tenuto altresì conto degli effetti positivi e compensativi dovuti all'opera pubblica, con loro condanna alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
- per l'effetto dichiarare tenuti e condannare , e Controparte_1 CP_4 CP_3
e gli ultimi tre in via solidale fra di loro o come meglio visto,
[...] CP_2
a restituire a in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro -tempore tutti gli importi che risulteranno essere stati pagati in eccesso da quest'ultima, in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento all'effettiva integrale restituzione;
2) in accoglimento del sesto motivo di appello proposto da
[...] ed in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza del Tribunale Parte_3 di Imperia n. 128 del 19/02/2024, rideterminare l'indennizzo ex art. 44 del D.P.R. 327/2001
2 in favore dell'appellato per la sola quota di un terzo del totale, con Controparte_1 reiezione di ogni e qualsivoglia sua altra e/o diversa domanda e/o pretesa in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio e con la sua condanna alla restituzione in favore di dei maggiori Parte_3 importi da lui ricevuti da quest'ultima in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, con rivalutazione monetaria ed interessi dal pagamento all'effettiva integrale restituzione e con sua condanna alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio;
3) in via di subordine nel denegato e non creduto caso in cui tutti i motivi di appello proposti da fossero disattesi e/o respinti, riformare la sentenza impugnata in Parte_3 punto spese di lite del primo grado del giudizio compensandole quantomeno per il 40% relativamente a e quantomeno per il 25% relativamente alla posizione Controparte_1 di e e di con loro condanna a rifondere CP_3 PA CP_2 ad i maggiori importi a tale titolo agli stessi corrisposti in forza della Parte_3 provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pagamento all'effettiva integrale restituzione”.
Per gli appellati , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, : “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di PA Parte_2
Genova – contrariis reiectis – dato atto che non si accetta il contraddittorio su fatti, e/o domande e/o eccezioni e/o istanze nuove e/o modificate ex adverso, previe le declaratorie del caso:
I) Con riguardo alla posizione del signor , accertare che la sentenza del Parte_2
Tribunale di Imperia n. 128/2024 nei rapporti tra il signor e Parte_2 Parte_3
è passata in giudicato. Spese di questo grado di giudizio compensate.
II) Con riguardo alle posizioni dei signori , Controparte_1 CP_2 CP_4
, :
[...] Controparte_3
A) IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'appello inammissibile e improcedibile, per la mancanza di “specificità” dei motivi di appello.
B) IN OGNI CASO, rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 128/2024 e tutte le
[...] domande, istanze, eccezioni avversarie, comunque, formulate, conseguentemente e per l'effetto confermare la predetta sentenza in ogni sua parte.
3 Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari, cpa e iva anche di questo grado di giudizio, e fatto salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 128/2024 del 19/02/2024, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da _1
, , ,
[...] CP_2 Controparte_3 PA
, nei confronti di al fine di Parte_2 Parte_1 sentir condannare quest'ultima al pagamento dell'indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327/2001 per compensare il pregiudizio arrecato alle loro proprietà immobiliari a seguito del raddoppio della linea ferroviaria Genova/Ventimiglia, lungo la tratta San Lorenzo al
Mare/Andora. Il Tribunale, licenziata apposita CTU, così decideva: «in accoglimento delle domande attoree condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_2 di € 25.000,00, di di € 60.340,00, di € 56.250,00 in favore degli altri Controparte_1 attori, comproprietari di medesimo immobile per quote diverse, e quindi di € 28.125,00 in favore di , di € 14.026,50 - ciascuno- di e PA CP_2 CP_3 oltre, per tutti, rivalutazione monetaria, dal deposito della consulenza tecnica -
[...] giugno 2020-, e degli interessi annualmente considerati sulla somma rivalutata fino alla sentenza nonché degli interessi legali sul totale fino al saldo;
condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite Parte_3 che liquida come segue: in favore di € 7.254,00 oltre spese per € 274,53, spese Pt_2 generali ed accessori di legge;
in favore di € 13.430,00 oltre spese per € _1
655,53, spese generali ed accessori di legge;
in favore di , PA CP_3
e di € 13.430,00 oltre spese per € 796,53, spese generali ed
[...] CP_2 accessori di legge;
pone in via definita a carico di parte convenuta le spese di CTU;
rigetta ogni altra domanda o eccezione».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 27/03/2024.
[...]
Con comparsa si costituivano , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, i quali instavano per il
[...] PA Parte_2 rigetto dell'appello. , inoltre, chiedeva che nei propri riguardi Parte_2 venisse accertato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
4 Con ordinanza in data 14/09/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
30/4/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il
Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove, ai fini del calcolo dell'indennizzo, viene operata una valutazione unitaria degli appartamenti degli attori (cfr. pagg.
6-7 della sentenza). Parte Tale valutazione, ad avviso di si pone in contrasto con l'art. 44 del d.P.R. 327/2001 e, in particolare, con il principio dell'equo bilanciamento degli opposti interessi nonché con il principio della non equivalenza tra indennizzo da opera pubblica e risarcimento del danno.
La corretta applicazione dei predetti principi, invero, avrebbe dovuto indurre il Giudice a parametrare l'indennizzo alla sola minor superfice interferita dall'opera, pari al 20% del totale, giacché soltanto una stanza degli appartamenti degli attori è rivolta verso la struttura ferroviaria. Parte 2) SECONDO MOTIVO – impugna la sentenza di primo grado per aver considerato come “frontista” non il singolo appartamento ma l'intero edificio condominiale.
Viene contestato al Tribunale di non aver indicato le ragioni a fondamento della propria decisione, atteso che, in assenza di espresse previsioni legislative, il principio del bilanciamento degli interessi contrapposti dovrebbe portare l'interprete a ritenere che
«l'indennizzo vada parametrato alla sola parte dell'immobile che subisca in concreto interferenze negative dall'opera pubblica giacché il deprezzamento viene proprio determinato in rapporto diretto alla superficie dell'appartamento».
L'appellante, quindi, sostiene che «il Giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere atto della effettiva realtà di fatto in cui si trovano i due appartamenti rispetto alla linea ferroviaria, definirli correttamente come appartamenti “non frontisti” e trarre da ciò le dovute necessitate conclusioni nel senso di un radicale ridimensionamento dell'indennizzo rispetto a quello accertato dal CTU» (pag. 14 dell'atto d'appello).
5 A sostegno della censura viene dedotto che: 1) lo stesso CTU ha accertato la prevalente esposizione verso Sud degli appartamenti degli attori;
2) solo un vano è rivolto verso Est
e, quindi, verso l'impalcato ferroviario;
3) nessuna delle finestre degli appartamenti ha una veduta frontale sulla ferrovia;
4) l'unica veduta sulla ferrovia è obliqua/laterale (cfr. pag. 15 della CTU). Parte Stante ciò, onclude che «una cosa è indennizzare un immobile frontista, direttamente ed immediatamente interferito dall'opera pubblica, ed altra cosa - ben diversa - è indennizzare una realtà di fatto del tutto diversa e cioè quella di un immobile non frontista interferito negativamente dall'opera pubblica soltanto per una parte di gran lunga minoritaria» (pag. 16 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) La prima e la seconda censura si prestano a un esame congiunto in quanto investono, sotto profili tra loro connessi, il tema dell'individuazione della porzione di proprietà rimasta compressa dalla realizzazione dell'opera ferroviaria, ai fini del calcolo dello speciale indennizzo che l'art. 44 d.P.R. 327/2001 riconosce al privato quando questi «abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell'espropriazione ma dell'esecuzione dell'opera pubblica»
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015).
II) Le predette doglianze sono infondate.
III) La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'indennizzo di cui all'art. 44 del d.P.R. 327/2001 «spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico» (Cass., sez. 1, 6/12/2024, n.
31365; Cass., sez. 1, 26/5/2017, n. 13368; Cass., sez. 1, 9/9/2004, n. 18172; Cass., sez.
1, 25/9/1990, n. 9693; Cass., sez. 2, 9/3/1988, n. 2366).
IV) Nel caso di specie, la CTU – con un percorso argomentativo logico, coerente e ben documentato – ha concluso che: 1) la realizzazione della linea ferroviaria ha generato rumore, vibrazioni e il peggioramento della qualità dell'aria, a causa dell' “estrema vicinanza” dell'infrastruttura agli alloggi degli odierni appellati;
2) tali fattori di disturbo si sono propagati in tutti i vani degli appartamenti;
3) i valori delle immissioni, benché in
6 percentuali diverse, hanno superato i limiti di accettabilità e tollerabilità lungo l'intera superficie dell'edificio.
V) Il CTU, nello specifico, ha osservato, anche in replica alle osservazioni del CT di parte dell'attuale appellante, che: a) Gli immobili di cui trattasi, a seguito della costruzione del nuovo ponte ferroviario, vengono «a trovarsi nella fascia di rispetto di 30 mt. di cui al d.P.R. 753/80, ed in relazione all'estrema vicinanza dell'edificio alla nuova opera ferroviaria, l'immobile risulta gravato immissioni acustiche maggiori rispetto alle condizioni ante operam, vibrazioni e ulteriori interferenze ambientali derivanti dall'esercizio della nuova linea ferroviaria» (pagg. 9 e 25 della CTU); b) «Dall'analisi dei dati relativi ai rilievi effettuati si evince che l'aumento delle immissioni di rumore, vibrazioni e di polveri conseguenti all'esercizio della linea ferroviaria e i danni conseguenti alla sua costruzione quali la riduzione della luminosità e della panoramicità, influiscono, seppure con incidenze diverse, sia sugli alloggi che si affacciano direttamente sull'infrastruttura ferroviaria sia su quelli con vista laterale su essa, infatti benché si sia riscontrata una differenziazione dei valori relativi all'immissione di rumore e vibrazioni, in tutti i casi si sono registrati valori che superano i limiti di accettabilità e tollerabilità, analogamente per le privazioni di utilità quali la luminosità e la panoramicità, le quali incidono anche sugli alloggi che benché non prospettino direttamente sull'infrastruttura si affacciano su di essa tramite aperture esterne;
(così, pagg. 10-11 della CTU); c) «È stato considerato frontista il fabbricato ubicato a lato della linea ferrata e non il singolo appartamento in quanto per la specifica problematica legata al rumore tutte le unità immobiliari, ricadenti in una determinata fascia/distanza, in misura diversificata per ubicazione, orientamento e altezza, sono penalizzate e quindi oggetto di indennizzo dall'esercizio della linea ferroviaria» (pag. 32 della CTU); d) «Nell'analisi svolta si è valutato frontista il fabbricato ubicato a lato della linea ferroviaria e non l'alloggio facente parte del fabbricato, ciò perché gli inconvenienti derivati dalla costruzione della linea ferroviaria influiscono, seppur con incidenze diverse, sia sugli alloggi che prospettano direttamente sull'infrastruttura ferroviaria sia su quelli che hanno vista laterale su di essa». (pag. 34 della CTU).
VI) Gli effetti pregiudizievoli delle immissioni generate dall'opera ferroviaria, pertanto, non hanno solo riguardato i vani posti di fronte alla linea ferroviaria ma hanno coinvolto l'intera superficie degli appartamenti, intaccando il loro intero godimento e, quindi, il loro intero valore di mercato.
VII) È dunque da ritenere immune da censure la sentenza impugnata laddove, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha liquidato l'indennizzo ex art. 44 d.P.R. 327/2001
7 prendendo in considerazione l'intera superficie degli immobili di proprietà degli odierni appellati.
VIII) Il motivo consiste, in sostanza, nella reiterazione delle osservazioni sul punto del CT di parte dell'attuale appellante, alle quali peraltro il CTU ha esaustivamente replicato alle pagg. 32 e ss. della relazione.
3) TERZO MOTIVO – L'appellante denuncia l'erroneità dei calcoli effettuati dal CTU in relazione al valore degli immobili degli attori nonché l'acritico recepimento degli stessi da parte del Tribunale. Parte deduce che: i) «Il C.T.U. per determinare il valore di mercato dei due appartamenti degli attori ha utilizzato essenzialmente i valori OMI adottando peraltro, con motivazione incongrua, il valore massimo di € 2.500,00 al mq. della forbice dei valori (compresi fra €
1.750,00 ed € 2.500,00) per poi ridurlo di una percentuale del 14 % a suo dire dovuta all'andamento del mercato fra il 2006 ed il 2018 indipendentemente dall'opera ferroviaria pervenendo così ad un valore al mq. di € 2.150,00 su cui poi ha applicato i vari coefficienti di decurtazione di valore a suo dire dovuti all'opera ferroviaria»; ii) «Il CTU ha adottato peraltro il valore corrispondente ad un'erronea categoria catastale, la categoria A2 abitazione di tipo civile in luogo di quella A3 che risulta pacificamente attribuita ai due appartamenti degli attori (si veda la CTU a pagina 15 per il e a pagina 21 per _1
e fornendo in merito a pagina 13 del suo elaborato una risposta CP_3 CP_2 tautologica e per nulla appagante»; iii) il CTU è addivenuto a tale soluzione «di propria iniziativa e quindi senza previa instaurazione del contraddittorio tecnico», in violazione del quesito che precisava “…sentiti i CC.TT.PP.” (pag. 17 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, si duole dell'erronea determinazione del valore dei due appartamenti da parte del CTU, il quale, «prendendo in considerazione i valori OMI, che già di per sé sono scarsamente indicativi in quanto basati anche e soprattutto sulle richieste dei venditori e non sui prezzi delle compravendite, ha utilizzato quelli relativi alle “Abitazioni civili”, corrispondenti agli immobili classificati a Catasto con categoria A2, invece di quelli relativi alle “Abitazioni di tipo economico”, corrispondenti agli immobili classificati a Catasto con categoria A3, in cui rientra a pieno titolo l'appartamento degli attori», come risulta dalle visure catastali prodotte in primo grado. Parte Ne consegue, ad avviso di che «Vi è (…) nella CTU un errore grave e rilevante in quanto attraverso una non consentita sovra valutazione dei due appartamenti si è pervenuti al riconoscimento, a seguito dell'applicazione delle percentuali di cui ai fattori di
8 decremento, di un indennizzo di molto sovrastimato rispetto all'effettività di quei due appartamenti che (…) sono ricompresi in edifici di edilizia economica e popolare
(Gescal)». Il CTU, quindi, avrebbe dovuto considerare «il valore risultante dalle Tabelle
OMI per abitazioni di tipo economico, cui corrisponde la categoria catastale A/3 assegnata a quell'appartamento, adottando il massimo della forbice dei valori per cui qualora si fosse operato in tal modo, come più sopra visto, si sarebbe pervenuti ad assegnare ai due appartamenti degli attori un valore a metro quadrato di € 1.350,00».
Ciò premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un indennizzo di 37.893,80 euro (anziché di 60.340,00 euro) per l'appartamento di e di 35.336,25 euro (anziché di 56.250,00 euro) per l'appartamento di _1
ZACCARDO-BECONI.
La censura si conclude ribadendo che la CTU avrebbe confuso «il piano che attiene alla utilizzazione ed applicazione dei valori OMI con quello della valutazione, necessariamente e logicamente successiva, delle effettive caratteristiche e condizioni dell'immobile: - il primo passaggio, agevole in ragione delle risultanze catastali, doveva essere quello di individuare la categoria catastale corretta e di ricavare i valori OMI corrispondenti;
- il secondo passaggio quello di applicare ai valori OMI i correttivi (in aumento o in diminuzione) necessari per adeguare il valore medio alle concrete condizioni dei due appartamenti degli attori» (così, pag. 21 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è infondato.
II) La presente censura ricalca nella sostanza i rilievi mossi in primo grado dal consulente Parte di a cui il CTU ha replicato in maniera puntuale fornendo un'adeguata e convincente motivazione circa l'attendibilità dei dati utilizzati per il calcolo dell'indennizzo ex 44 d.P.R.
327/2001.
III) Infatti, il CTU non solo ha spiegato perché ha ritenuto affidabili i valori OMI (individuati dall'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), osservando che essi derivano dai «dati effettivi di compravendita degli atti notarili», ma ha anche specificato che tali valori sono stati comunque «interfacciati con i valori “Guida Valore Casa” della
, con quelli del “Borsino Immobiliare” e quelli derivati da ulteriori indagini CP_5 svolte presso le locali agenzie immobiliari», al fine di avvicinarsi il più possibile al reale valore di mercato degli appartamenti: «maggiore è il numero dei dati relativi agli immobili di confronto (comparabili) e migliori sono le condizioni di svolgimento della stima e, conseguentemente, l'attendibilità del risultato» (cfr. pagg. 12, 28 e 33 della CTU).
9 IV) La mancata allegazione delle tabelle delle banche dati dell'OMI, della Guida Valore
Casa della e del Borsino Immobiliare non integra poi alcuna violazione del CP_5 principio dispositivo e del contraddittorio, giacché tali tabelle: a) sono «di pubblica consultazione sui rispettivi siti internet» (cfr. pag. 33 della CTU); b) sono indispensabili per l'espletamento del mandato peritale e, quindi, rientrano tra i documenti di cui il Giudice di primo grado (in sede di conferimento dell'incarico) ha autorizzato l'acquisizione; c) non sono dirette a provare i fatti principali dedotti a fondamento dalla domanda, ma sono necessarie al CTU per poter calcolare, dal punto di vista tecnico, l'indennizzo spettante ai proprietari degli appartamenti. Ne deriva che l'acquisizione d'ufficio delle predette tabelle da parte del CTU non lede il principio di diritto secondo cui «In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio» (Cass. Sez. U., 01/02/2022, n. 3086, Rv. 663786 – 03; Cass. Sez. 3,
07/09/2023, n. 26144, Rv. 669081 - 01). Parte V) Il CTU, infine, ha ben replicato alle osservazioni del CTP di parere del quale sono stati erroneamente utilizzati i valori OMI corrispondenti alla categoria catastale A/2
(abitazioni di tipo civile), anziché quelli corrispondenti alla categoria catastale A/3
(abitazioni di tipo economico). Il CTU, in particolare, ha motivato la scelta di discostarsi dalla categoria risultante dalle visure catastali, avendo voluto valorizzare le caratteristiche concrete degli immobili: «• grado di finimento e stato di conservazione e manutenzione;
• caratteristiche estetiche e igieniche;
• esposizione prevalente;
• dimensioni dei vani in rapporto a quelli ritenuti normali;
• importanza e sviluppo dei servizi interni;
• esistenza di servizi comuni». Le reali condizioni degli appartamenti hanno quindi portato il CTU a ritenere «corretta e sufficientemente realistica la classificazione degli alloggi in esame come "abitazioni di tipo civile"» (pag. 33 CTU).
VI) La scelta di utilizzare come parametro la categoria catastale A/2 anziché la categoria
A/3 non solo è ben motivata, ma è la migliore soluzione per poter commisurare l'indennizzo all'effettivo valore di mercato degli immobili, assicurando così ai proprietari un equo ristoro per il pregiudizio subito.
10 VII) È pertanto corretta e va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha affermato che «Il ricorso anche ad indagini presso agenzie immobiliari, svolto direttamente, non inficia la valutazione del CTU in quanto il criterio principale è stato la stima OMI interfacciata con altri due valori espressamente elencati – quindi agevolmente rinvenibili – e l'ausilio del terzo, anche se senza indicazione delle singole agenzie interpellate, non risulta da alcun dato che possa aver falsato la stima finale. Lo stesso Parte consulente di assume che il valore da prendere in considerazione è quello OMI, effettivamente vagliato dal CTU» (pag. 8 della sentenza impugnata).
4) QUARTO MOTIVO – L'appellante impugna la decisione di primo grado laddove il
Tribunale, ai fini del calcolo dell'indennizzo, ha recepito le conclusioni del CTU in ordine ai fattori di decremento del valore cagionati dal rumore e dalle vibrazioni. Parte lamenta la mancata consegna delle misurazioni svolte in sede peritale da parte del
CTU e del suo ausiliario. L'appellante, innanzitutto, presume che il CTU abbia erroneamente considerato anche il rumore stradale;
poi, sostiene che «Nella sua perizia l'ausiliario ing. afferma: “La linea ferroviaria rispetta i limiti massimi di Per_1 immissione fissati dallo specifico regolamento se pur al limite massimo di essi” senza però riportare i valori esatti ed univoci scaturiti da tali rilevamenti. Tale mancanza è dovuta al fatto che le misure effettuate non consentono di poter calcolare i suddetti valori, infatti come più volte ribadito, le misurazioni non sono state eseguite per un periodo di tempo sufficiente, le 24h, come invece è previsto dalla normativa (DM 16/03/1998 “Tecniche di Parte rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”)». quindi, deduce che «Al rumore ferroviario ai sensi di legge può essere applicata esclusivamente la normativa di settore, dettata appunto in materia di rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria. Ne segue che i criteri di misurazione c.d. differenziale di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997 e quello c.d. della normale tollerabilità non sono applicabili ad una fattispecie attinente al rumore ferroviario (e stradale) e neppure possono essere considerati, come erroneamente effettuato sia dall'ing. che dal CTU, al fine di valutare l'asserito decadimento Per_1
Parte del benessere acustico all'interno dei due appartamenti». dunque, conclude che: «Nel presente giudizio la Relazione del CTU è giunta a conclusioni in totale contrasto con la normativa applicabile al rumore prodotto dall'infrastruttura ferroviaria, in quanto nella
Relazione Acustica l'ausiliario ha applicato criteri che, per espressa disposizione di legge, risultano inadeguati per la misurazione e valutazione delle immissioni di rumore ferroviario
(e stradale)» (pagg. 22 e ss. dell'atto d'appello).
11 L'appellante, infine, insiste nel sostenere che il CTU e, di riflesso, il Tribunale, ai fini del calcolo del coefficiente “rumore”, abbiano preso in considerazione anche il traffico stradale, estraneo però all'opera ferroviaria e, quindi, da non porre in correlazione causale con essa.
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è infondato.
II) Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le modalità di esecuzione dei rilievi fonometrici sono state condivise con i CC.TT.PP: il CTU, invero, all'inizio della propria relazione dà atto che: «Si sono concordate quindi con i CC.tt.p. le modalità di esecuzione dei rilievi fonometrici: visto che per il rilievo continuo esteso a 24 ore consecutive, mediante il posizionamento della relativa strumentazione, era necessaria l'assenza per l'intero periodo degli occupanti per non rendere inattendibile l'analisi e che ciò non era realizzabile in tutti gli alloggi interessati dalle Ctu in quanto parte di essi risultano perennemente occupati, si è stabilito di eseguire tale analisi continuativa solo nelle abitazioni disponibili ove per l'arco delle 24 ore era possibile la non presenza degli occupanti e di effettuare delle analisi “a campione” mediante rilievi a tempi meno prolungati nei restanti alloggi aventi caratteristiche simili (analoga posizione rispetto alle infrastrutture ferroviarie), da interfacciare con i rilievi “estesi” in modo da definire una situazione relativa alle immissione di rumore estendibile ed adattabile a tutti i casi in studio. In data 13.02.2019, convocati i CC.tt.p. nominati per le CTU in allora assegnate al sottoscritto e all'ing. , si confermavano le modalità di analisi previste» (pagg. 4-5 Per_2 della CTU).
III) Da quanto sopra, inoltre, emerge che solo alcune delle rilevazioni hanno avuto una durata inferiore a 24 ore. Il CTU, in particolare, non ha violato alcuna normativa di settore sulle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, giacché: 1) negli alloggi “liberi” ha svolto misurazioni di durata pari a 24 ore;
2) negli alloggi “perennemente occupati” ha sì svolto rilievi di durata inferiore alle 24 ore ma ha integrato le misurazioni con analisi di 24 ore in “alloggi aventi caratteristiche simili (analoga posizione rispetto alle infrastrutture ferroviarie)”; 3) sempre negli “alloggi occupati”, quando è emersa la necessità di effettuare una rilevazione estesa, ha comunque svolto un monitoraggio di durata pari a 24 ore (il riferimento è a quanto affermato a pag. 5 della CTU: «Dall'analisi dei dati importati emergeva la necessità di effettuare una rilevazione supplementare estesa alle 24 ore così da avere gli opportuni valori di riferimento, a tal fine l'alloggio
, per caratteristiche ambientali e per disponibilità della proprietà, veniva utilizzato CP_3
12 per il detto monitoraggio avvenuto dalle ore 20:45 del 16/12/2019 e le ore 20:47 del
17/12/2019 e, come di prassi, dopo aver preventivamente verificato la velocità del vento
(1,2 m/s) e la pressione atmosferica (1.016 hPa), venivano quindi rilevati i valori in facciata mediante microfono posto a 1 metro dalla parete esterna, all'interno con finestra aperta
(microfono posto nella camera con vista verso il viadotto ferroviario) e a finestra chiusa
(con ricevitore posizionato nella camera con affaccio su via Vecchia Piemonte)»). I valori raccolti ed elaborati dal CTU, dunque, appaiono pienamente attendibili in quanto frutto di un'indagine adeguata sia in termini di tempo che di metodo.
IV) Non corrisponde al vero neppure la tesi secondo cui il CTU avrebbe adottato un metodo di indagine elusivo del d.P.R. 459/1998 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, atteso che lo stesso perito, nella propria relazione, ha precisato: a) di essersi accordato con le parti per lo svolgimento di «valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 con verifica di immissioni secondo il dPR 459/1998
e verifica dei limiti di tollerabilità ai sensi dell'art. 844 del codice civile, relativamente agli edifici con particolare riferimento ai detti alloggi al passaggio dei convogli ferroviari e, quindi del traffico proveniente dalla strada che corre sotto la ferrovia che è di proprietà di ma data in gestione al comune» (vd. pag. 4 della CTU); b) «dalla relazione Pt_3 tecnica acustica dell'ing. allegata si evince che il rumore prodotto sia dal Per_1 passaggio dei treni che dal traffico veicolare, non rientra nei limiti di accettabilità secondo il criterio differenziale ex art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 e neanche nei limiti di tollerabilità definiti dall'art. 844 C.C. Anche se tali valutazioni non rappresentano limiti applicabili, quale obbligo alla fonte emittente, forniscono una valutazione del decadimento del benessere acustico all'interno dell'immobile» (pagg. 13, 18 e 29 della CTU). Si può quindi ritenere che il CTU, in maniera del tutto logica, si sia avvalso dei limiti stabiliti dalla normativa citata, anche se non applicabili sotto il profilo della tutela pubblicistica e sul piano sanzionatorio (artt. 9 e 10 L. 447/1995) o della tutela civilistica contro le immissioni rumorose, per confermare l'esistenza di un'intollerabile situazione di inquinamento acustico. In altre parole, un conto è la disciplina stabilita dal DPR 459/1998 “per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie”, un conto è stabilire l'incidenza di tale inquinamento sul valore dell'immobile. Per determinare tale incidenza è corretto tenere conto dei limiti di accettabilità ex L. 447/1995 e DPCM 14/11/1997 e dei limiti di tollerabilità ex art. 844 c.c. in quanto più idonei allo scopo di verificare il livello di inquinamento acustico causato dall'opera per chi vive nell'immobile e il conseguente deprezzamento dello stesso.
13 V) La CTU, infine, ha correttamente preso in considerazione anche il rumore stradale, giacché la strada che corre sotto la ferrovia è un'opera connessa all'intera infrastruttura Parte ferroviaria, tanto è vero che la strada: a) è di proprietà di pag. 4 della CTU); b) è stata costruita insieme all'impalcato ferroviario;
c) si trova anch'essa vicino alle case;
d) rappresenta un fattore inquinante inesistente prima della costruzione dell'opera. È pertanto immune da censure l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui «La doglianza di parte convenuta che si sia considerata anche la rilevanza dei fenomeni conseguenti alla nuova viabilità non incide sulle conclusioni peritali in quanto si tratta di opera connessa alla realizzazione della nuova stazione e come tale incidente sulle innovazioni della zona»
(pag. 10 della sentenza impugnata).
VI) Va quindi confermata la sentenza impugnata per aver ravvisato la correttezza del metodo dell'indagine peritale con riferimento al calcolo del valore di deprezzamento causato dal peggioramento del clima acustico degli immobili per effetto delle immissioni sonore derivanti dall'esercizio sia della nuova linea ferroviaria sia della strada sottostante.
5) QUINTO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha affermato che, in relazione alle caratteristiche della zona, il CTU ha preso posizione Parte respingendo i rilievi mossi da circa i benefici che l'opera ferroviaria ha apportato al luogo dove sono situati i due appartamenti degli attori. Parte A confutazione di quanto affermato dal Tribunale, sostiene che il CTU, a pagina 34 punto A.5 della sua relazione, abbia espresso un giudizio apodittico in ordine ai miglioramenti generati dalla realizzazione dell'opera, da cui sarebbe derivato un incremento di valore degli stessi immobili. In particolare, viene evidenziato che alla costruzione della ferrovia è seguito un importante intervento di riqualificazione della zona, derivante dalla realizzazione di un parco, dal miglioramento della viabilità e dalla chiusura di un mercato ortofrutticolo. Parte quindi, conclude la censura chiedendo un'adeguata valorizzazione dei predetti benefici «in quanto incidono in maniera positiva sul valore commerciale dei due immobili degli attori a compensazione dei pregiudizi dagli stessi eventualmente riportati» (pag. 30 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è infondato.
II) Il Tribunale ha affermato che: «In relazione poi alle caratteristiche della zona, definita a carattere industriale, con aree originariamente destinate a discarica o mercato con viabilità
14 ridotta, ad avviso di R.F.I. quindi riqualificata - e non certo impoverita - dalla vicinanza con la nuova stazione ferroviaria, da maggiori vie di accesso oltreché dall'imminente realizzazione chiaria verde, si osserva che già il CTU ha preso posizione su molte di queste problematiche, confutandole in concreto con dati che possono essere condivisi in quanto anche di comune esperienza (maggior traffico, rumorosità, assenza di vantaggio per la vicinanza con la stazione visto che le proprietà sono destinate a civili abitazioni e non ad attività commerciali che avrebbero potuto in astratto giocarsi di maggiori opportunità e il clientela). Il CTU ha infatti segnalato quanto segue: “La prossimità di fabbricati a fonti di disturbo come possono essere impianti produttivi o vie di comunicazione se qualche decennio fa era sintomo di ricchezza dell'aria, e le abitazioni venivano intenzionalmente edificate nelle immediate vicinanze, oggi, con la diffusione della ricchezza e con la ricerca del benessere, le stesse situazioni sono fonti di incompatibilità e comunque di decremento del valore di mercato di siffatti immobili fondo”.
Inoltre, in ordine al realizzando Parco urbano si rileva che il verbale del 26.02.2020, prodotto dalla convenuta a riprova del miglioramento apportato dall'opera pubblica alle proprietà immobiliari, si riferisce alla consegna di materiali derivanti dalle opere di R.F.I. al
Comune di Imperia nell'ambito della realizzazione di un “rilevato” funzionale ad un parcheggio e solo successivamente al parco Urbano e non porta ad alcuna certezza sull'effettiva realizzazione di detta opera, certamente prevista ma non ancora attuata di cui non è dato conoscere tempistiche e soprattutto caratteristiche, quindi l'idoneità concreta dal beneficio ambientale all'area, anche in ordine alla sua estensione ed pubblicazione»
(così, pagg.
7-8 della sentenza impugnata).
III) Stante ciò, si può senz'altro affermare che, in ordine ai presunti benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera ferroviaria, il Tribunale abbia fornito un'ampia motivazione, del tutto solida, logica nonché ancorata sia a elementi oggettivi che a valutazioni condivisibili, su cui trova fondamento anche l'analisi operata dal CTU nelle sue 37 pagine di perizia.
IV) Pertanto, alla luce della posizione degli immobili rispetto alla ferrovia, delle caratteristiche dell'area prima e dopo la costruzione dell'impalcato, del livello di immissioni Parte registrate e della tipologia dei miglioramenti allegati da non si possono considerare apodittiche le conclusioni a cui è giunto il CTU secondo cui «in merito alla mancata considerazione dei benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera ferroviaria, si richiama e si conferma quanto riportato in relazione, ossia, che nel momento storico che viviamo la ricerca del benessere psicofisico è nettamente prevalente su altri aspetti quali la presenza
15 di servizi e/o vie di comunicazione che rappresentano fonti di incompatibilità o comunque di decremento del valore di mercato» (pagg. 34-35 della CTU).
6) SESTO MOTIVO – L'appellante si duole del rigetto dell'eccezione volta a sentir accertare che l'indennizzo dovuto a «andava calcolato per la sola quota di un _1 terzo del totale, pari alla quota di sua comproprietà risalente al periodo anteriore all'attivazione della linea ferroviaria - che pacificamente è da situarsi all'11/12/2016. È risultato infatti per tabulas (produzione attorea n. 3 nel primo grado del giudizio) ed è da considerarsi pacifico che il si è reso acquirente della quota dei quattro sesti e _1 cioè dei due terzi della proprietà dell'appartamento di cui è causa in data 24/04/2017, con atto di permuta per scrittura privata autenticata dal notaio di Imperia, e Persona_3 quindi successivamente alla data di attivazione della nuova linea ferroviaria (11.12.2016)». Parte Al riguardo, educe l'erroneità della sentenza impugnata secondo cui è _1 divenuto proprietario esclusivo dell'alloggio in forza dell'atto di permuta del 24/04/2017
(cfr. pag. 11 della sentenza). Ad avviso dell'appellante, 1) la permuta è comunque «un atto di trasferimento a titolo oneroso in cui si è determinato il valore della quota del 4/6 dell'immobile di cui è causa acquistata dal , prevedendosi peraltro un _1 conguaglio di notevole importo a suo carico»; 2) non assume alcun rilievo la circostanza
«per cui il era già comproprietario dell'immobile per la quota minoritaria di un _1 terzo giacché quel che rileva è l'atto a titolo oneroso da lui stipulato in base al quale acquisì la quota dei due terzi diventando proprietario per l'intero dell'immobile»; 3) non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui è diventato proprietario a _1 seguito di operazione divisionale “necessitata”, giacché «nessuna norma impone al coerede di rendersi proprietario per l'intero di un bene caduto in eredità essendo anzi prassi frequente ed usuale quella per cui le comunioni ereditarie sussistono per lungo tempo»; 4) «risulta incongruente la considerazione effettuata nella sentenza impugnata, a pagina 12 in alto, per cui “l'aver acquisito l'immobile dopo la realizzazione di opera pubblica non elide il diritto all'indennizzo incidendo comunque sul valore del bene l'interferenza con la ferrovia” e ciò per la semplice ragione per cui se un soggetto compra il bene dopo che l'interferenza dovuta all'opera pubblica si è già verificata e perdura è evidente che paga un prezzo inferiore» (pagg. 31-32 dell'atto d'appello). Parte quindi, sostiene che a spetta l'indennizzo solo per la quota di un terzo _1 dell'immobile, di cui lo stesso era proprietario prima dell'attivazione della linea ferroviaria, poiché la restante quota dell'appartamento è stata acquistata dopo la realizzazione della
16 ferrovia e all'esito di una divisione ereditaria che ha tenuto conto del minor valore dell'immobile dovuto alla costruzione dell'opera.
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è infondato.
II) Il Tribunale ha respinto la suddetta eccezione affermando che: «Tale tesi è infondata:
l'attore è divenuto proprietario esclusivo dell'alloggio in forza di atto di permuta del giorno
24 aprile 2017 a firme autenticate dal Notaio di Imperia;
l'atto regolava la Per_3 divisione ereditaria fra i fratelli e costituendo lo stato di comunione situazione _1 destinata nel tempo a venir meno e conseguente ad esso la divisione. Essendo peraltro già comproprietario non solo non si rinvengono finalità nell'operazione _1 divisionale speculative ma anzi si verte in tema di attività necessitata;
peraltro l'aver acquisito in immobile dopo la realizzazione di opera pubblica non elide il diritto all'indennizzo, incidendo comunque sul valore del bene l'interferenza con la ferrovia. La tesi della convenuta pare proporre una sorta di accettazione del rischio del minor valore derivante dalla costruzione della rete ferroviaria nella permuta ma non si ravvisa alcun principio di diritto che possa sostanziare tale assunto. Semmai la legge riconosce la rilevanza dell'agire della gente nella realizzazione di un danno – art. 1227 comma 1 c.c. – ma nel caso in esame non si verte in tema di risarcimento bensì di indennizzo e il comportamento lesivo dei propri interessi deve sempre essere causalmente connesso alla realizzazione dell'evento il che, palesemente, nella fattispecie in esame non sussiste.
Spetta quindi a l'indennizzo nella misura integrale determinata dal CTU Controparte_1 con criterio condivisibile per tutte le ragioni già esposte» (pagg. 11-12 della sentenza impugnata).
III) Il Tribunale, con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, ha adeguatamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover riconoscere a l'indennizzo nella misura integrale determinata dal CTU. Controparte_1
IV) La misura dell'indennizzo spettante a deve essere piena, giacché Controparte_1 il ristoro offerto dall'art. 44 del d.P.R. 327/2001 spetta «al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità», integrando «un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene» (cfr.
Cass. Sez. 3, 17/07/2024, n. 19806, Rv. 671814 - 01).
V) Considerato che per “danno permanente” si intende «anche quello che si produce periodicamente e ad intervalli o che dura fino a quando permane la causa lesiva,
17 individuabile non solo nell'opera pubblica - che può mostrare il suo carattere pregiudizievole pure dopo l'ultimazione dei lavori -, ma anche in lavori di modificazione o di completamento della stessa» (così, Cass. Sez. 1, 12/03/2020, n. 7112, Rv. 657480 - 01),
a spetta l'indennizzo per l'intera diminuzione di valore dell'immobile, Controparte_1 in quanto la CTU ha accertato che – soprattutto dopo la conclusione dell'opera e, quindi, dopo che è diventato proprietario esclusivo dell'alloggio a seguito dello _1 scioglimento della comunione ereditaria – la ferrovia è diventata fonte di rumori, vibrazioni e polveri tali da comprimere in maniera permanente il godimento della sua proprietà (cfr. pagg. 15 e ss., in particolare pagg. 18-19 della CTU). Appare perciò corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui «l'aver acquisito un immobile dopo la realizzazione di opera pubblica non elide il diritto all'indennizzo, incidendo comunque sul valore del bene l'interferenza con la ferrovia» (pag. 12 della sentenza appellata).
VI) La liquidazione integrale dell'indennizzo dovuto a , dunque, non ha _1 generato un indebito vantaggio in capo a quest'ultimo ma, semmai, si è posta in piena sintonia con la ratio dell'art. 44 del d.P.R. 327/2001, potendo il proprietario danneggiato chiedere il ristoro dei pregiudizi sofferti anche dopo il completamento dell'opera.
VII) Anche tale motivo è dunque infondato e va rigettato.
7) SETTIMO MOTIVO – L'appellante, in subordine, censura le statuizioni in punto spese, deducendo che le spese di lite «avrebbero dovuto essere parzialmente compensate fra le parti essendovi stata soccombenza reciproca considerato i minori importi riconosciuti Parte rispetto a quelli richiesti». quindi, insiste perché vengano compensate le spese di almeno il 40% quanto a e di almeno il 25% quanto a e _1 CP_3 CP_2
LA CORTE OSSERVA.
I) Il motivo è infondato.
II) Il Tribunale ha accolto le domande degli odierni appellati e, quindi, ha correttamente Parte posto le spese di lite a carico dell'unica parte soccombente, cioè he – senza proporre domande riconvenzionali – si era limitata a chiedere il rigetto di tutte le domande attoree.
III) Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalle parti attrici non giustifica di per sé la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essendo a tale scopo necessario che ricorrano gli altri presupposti previsti dalla citata disposizione, non ravvisabili nel caso di specie e neanche prospettati dall'appellante. La Corte di
Cassazione, invero, ha affermato che: 1) «in tema di spese processuali, l'accoglimento in
18 misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez. U.,
31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 - 01); 2) «In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile
"ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese» (Cass. Sez. 3, 19/10/2015, n. 21083, Rv. 637492 -
01).
IV) Nel caso di specie, non solo manca la reciproca soccombenza ma non ricorrono neppure gli altri presupposti che possono giustificare la compensazione delle spese di lite, poiché non si ravvisa alcuna ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, di assoluta incertezza delle stesse o, più in generale, di gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6, 18/02/2020, n.
3977, Rv. 656993 - 01).
V) Deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata laddove il Tribunale, accogliendo le domande attoree, ha statuito che «discende dalla soccombenza di parte convenuta la sua condanna al pagamento delle spese processuali a favore degli attori e delle spese di CTU, poste in via definitiva a carico di detta parte» (pag. 13 della sentenza impugnata).
8) chiede che nei propri confronti venga accertato il passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza impugnata, dal momento che nessuno dei motivi d'appello Parte proposti da a ad oggetto il calcolo dell'indennizzo a lui riconosciuto dal Tribunale.
19 LA CORTE OSSERVA.
La definitività dei capi della sentenza appellata in ordine alla posizione di Parte_2
Parte
è pacifica, poiché la stessa fferma di aver citato quest'ultimo «ai soli fini
[...] dell'integrazione del contraddittorio giacché contro di lui non vengono proposti motivi di appello né vengono rivolte domande» (pagg. 35-36 dell'atto d'appello). In effetti, tutte le censure sollevate nel presente grado di giudizio attengono esclusivamente al quantum della somma liquidata a titolo di indennizzo a favore dei proprietari dei due appartamenti considerati dall'appellante non “frontisti”, tra cui non compare . Parte_2
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto PA riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
20 Non sussistono i presupposti per l'emissione di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per quanto attiene a , la notifica dell'appello nei confronti del Parte_2 predetto può essere considerata alla stregua di mera “denuntiatio litis”, sicché lo stesso non è diventato, per ciò solo, parte del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in suo favore (Cass. Sez.
6, 15/11/2021, n. 34174, Rv. 662844 - 01)..
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 19/02/2024 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 18.612,10, per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate , , Controparte_1 CP_2 CP_3
;
[...] PA
3) Per quanto attiene a , nulla in punto spese;
Parte_2
4) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 29/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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