CA
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/05/2024, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2298/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composta
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Laura Aversano Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. C.F._17 Parte_18
pagina 1 di 8 , (C.F. C.F._18 Parte_19
), (C.F. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
(C.F. , Parte_21 C.F._21 Parte_22
(C.F. ), (C.F. C.F._22 Parte_23
, (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_25 C.F._25 Parte_26
), (C.F. ), C.F._26 Parte_27 C.F._27
(C.F. , Parte_28 C.F._28 Parte_29
(C.F. ), C.F._29
(C.F. ), Parte_30 C.F._30 Pt_31
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._31 Parte_32
), (C.F. ), C.F._32 Parte_33 C.F._33
(C.F. ), Parte_34 C.F._34
(C.F. , (C.F. Parte_35 C.F._35 Parte_36
), (C.F. ), C.F._36 Parte_37 C.F._37
(C.F. ), (C.F. Parte_38 C.F._38 Parte_39
), (C.F. C.F._39 Parte_40
, (C.F. ), rappresentati e C.F._40 Parte_41 C.F._41 difesi dall'avvocato Marco Tortorella per delega in atti appellanti
E in persona del pro Controparte_1 Controparte_2 tempore (CF ), (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
) e (C.F. ) in persona P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'avvocatura Generale dello Stato
appellati
OGGETTO: risarcimento danni tardivo recepimento direttive comunitarie.
CONCLUSIONI : i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui richiamate.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I dottori in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 18346 del 2018, emessa dal
Tribunale di Roma in data 28 settembre 2018, con la quale era stata rigettata la domanda dagli stessi proposta, volta ad ottenere l'adeguata remunerazione per l'attività svolta in qualità di medici specializzandi o in alternativa il risarcimento del danno dovuto a fronte dell'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie in materia, da quantificare in entrambi i casi in euro 11.103,82 per ogni anno di specializzazione o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della pronuncia con riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione;
a tal fine hanno addotto come il termine di prescrizione potesse farsi decorrere solo dal 17 maggio 2011, quando la Suprema Corte aveva affermato (con la sentenza 10813/2011) che lo Stato italiano era l'unico responsabile dell'inadempimento connesso alla omessa, tardiva e incompleta trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie, o al massimo dall'anno 2007
(data in cui l'obbligo di attuare le direttive di cui in premessa era cessato ed erano comunque entrate in vigore delle nuove disposizioni in tema di trattamento economico dei medici specializzandi previste dal D. Lgs. n. 368 del 1999).
Gli appellanti hanno poi lamentato l'erroneo riconoscimento del difetto di legittimazione attiva in capo ai medici iscritti a scuole di specializzazione prima dell'anno accademico
1982/83 e l'esclusione del diritto all'indennizzo in capo ad alcuni degli attori sull'erroneo presupposto della eterogeneità delle specializzazioni conseguite rispetto a quelle comprese negli elenchi di cui alle direttive comunitarie.
Da ultimo hanno lamentato l'erroneità della pronuncia in punto spese di lite, che a loro avviso sarebbero dovute essere compensate.
Riproponendo tutte le domande e difese svolte in primo grado, gli appellanti hanno concluso per il loro accoglimento o in subordine per la revoca quantomeno della pronuncia di condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
La ed i Controparte_1 Controparte_5
si sono costituiti in giudizio rilevando l'infondatezza del
[...] gravame.
pagina 3 di 8 Per l'effetto hanno concluso per il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.
A seguito della designazione di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 febbraio 2024, che si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Sulla decorrenza del termine di prescrizione si condivide invero l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 16452/2019, secondo cui:
“a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità
"contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3,
Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184);
pagina 4 di 8 b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal
10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez.
3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del
29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204, la quale precisa che «in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n.
183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio 2012»; Sez. 6 -
3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3, Sentenza n. 16104 del
26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del
15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -
01).”
pagina 5 di 8 Tale orientamento non può essere messo in discussione dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 9101/2022, che ha rimesso una causa analoga alla trattazione in pubblica udienza, ritenendo opportuna una rivalutazione della questione della prescrizione.
La Corte, difatti, con sentenza n. 28130/2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., ribadendo che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data del 27.10.1999.
Sono poi intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima corte del 24.1.2018, nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
Non condivisibili sono poi anche le tesi alternative degli appellanti, secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del maggio 2011, quando erano state definitivamente risolte le incertezze giurisprudenziali relative al legittimato passivo della pretesa risarcitoria o al giudice interno munito di giurisdizione, o comunque prima dell'anno 2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE, e di entrata in vigore del nuovo trattamento economico in favore dei medici specializzandi.
Anche prima del maggio 2011 non sussistevano dubbi sulla legittimazione passiva dello
Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (in questo senso Cass., ord.,
13.12.2021, n. 39421); del resto, in termini più generali, “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (in questi termini, Cass., ord., 28.4.2022, n. 13343).
pagina 6 di 8 Quanto agli ulteriori rilievi, osserva la Corte come tali assunti siano contrari sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009
(C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un'azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
Per l'effetto, il fatto che il legislatore interno avesse la facoltà di dare corso al completo recepimento della direttiva (almeno sino alla data della sua abrogazione) non consente di escludere, nelle more, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto, già pienamente esercitabile nonostante la non definitività dell'inadempimento.
Tanto premesso, una volta confermata la data del 27.10.1999 quale dies a quo del decorso della prescrizione, non si può che prendere atto del fatto che alcun atto interruttivo è stato compiuto prima del 27.10.2009 da parte degli appellanti, il che assorbe ogni considerazione sugli ulteriori motivi di gravame relativi al merito della pronuncia adottata dal primo Giudice.
Va infine disatteso anche l'appello un punto spese.
La condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, la cui liquidazione appare del tutto congrua, è ad avviso di questa Corte immune da censure, posto che i menzionati principi in materia di decorso della prescrizione per gli specializzandi iscritti a corsi anteriori all'anno accademico 1991-1992 erano ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità già da epoca precedente all'introduzione del giudizio di primo grado.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione proposta.
pagina 7 di 8
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2298/2019 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia di primo grado;
b) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 30.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
c) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2024.
Il Presidente Il Consigliere Estensore
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composta
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Laura Aversano Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. C.F._17 Parte_18
pagina 1 di 8 , (C.F. C.F._18 Parte_19
), (C.F. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
(C.F. , Parte_21 C.F._21 Parte_22
(C.F. ), (C.F. C.F._22 Parte_23
, (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_25 C.F._25 Parte_26
), (C.F. ), C.F._26 Parte_27 C.F._27
(C.F. , Parte_28 C.F._28 Parte_29
(C.F. ), C.F._29
(C.F. ), Parte_30 C.F._30 Pt_31
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._31 Parte_32
), (C.F. ), C.F._32 Parte_33 C.F._33
(C.F. ), Parte_34 C.F._34
(C.F. , (C.F. Parte_35 C.F._35 Parte_36
), (C.F. ), C.F._36 Parte_37 C.F._37
(C.F. ), (C.F. Parte_38 C.F._38 Parte_39
), (C.F. C.F._39 Parte_40
, (C.F. ), rappresentati e C.F._40 Parte_41 C.F._41 difesi dall'avvocato Marco Tortorella per delega in atti appellanti
E in persona del pro Controparte_1 Controparte_2 tempore (CF ), (C.F. P.IVA_1 Controparte_3
) e (C.F. ) in persona P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'avvocatura Generale dello Stato
appellati
OGGETTO: risarcimento danni tardivo recepimento direttive comunitarie.
CONCLUSIONI : i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in atti, conclusioni da intendere qui richiamate.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I dottori in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 18346 del 2018, emessa dal
Tribunale di Roma in data 28 settembre 2018, con la quale era stata rigettata la domanda dagli stessi proposta, volta ad ottenere l'adeguata remunerazione per l'attività svolta in qualità di medici specializzandi o in alternativa il risarcimento del danno dovuto a fronte dell'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie in materia, da quantificare in entrambi i casi in euro 11.103,82 per ogni anno di specializzazione o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della pronuncia con riguardo all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione;
a tal fine hanno addotto come il termine di prescrizione potesse farsi decorrere solo dal 17 maggio 2011, quando la Suprema Corte aveva affermato (con la sentenza 10813/2011) che lo Stato italiano era l'unico responsabile dell'inadempimento connesso alla omessa, tardiva e incompleta trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie, o al massimo dall'anno 2007
(data in cui l'obbligo di attuare le direttive di cui in premessa era cessato ed erano comunque entrate in vigore delle nuove disposizioni in tema di trattamento economico dei medici specializzandi previste dal D. Lgs. n. 368 del 1999).
Gli appellanti hanno poi lamentato l'erroneo riconoscimento del difetto di legittimazione attiva in capo ai medici iscritti a scuole di specializzazione prima dell'anno accademico
1982/83 e l'esclusione del diritto all'indennizzo in capo ad alcuni degli attori sull'erroneo presupposto della eterogeneità delle specializzazioni conseguite rispetto a quelle comprese negli elenchi di cui alle direttive comunitarie.
Da ultimo hanno lamentato l'erroneità della pronuncia in punto spese di lite, che a loro avviso sarebbero dovute essere compensate.
Riproponendo tutte le domande e difese svolte in primo grado, gli appellanti hanno concluso per il loro accoglimento o in subordine per la revoca quantomeno della pronuncia di condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
La ed i Controparte_1 Controparte_5
si sono costituiti in giudizio rilevando l'infondatezza del
[...] gravame.
pagina 3 di 8 Per l'effetto hanno concluso per il rigetto dell'appello e la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.
A seguito della designazione di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 febbraio 2024, che si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Sulla decorrenza del termine di prescrizione si condivide invero l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 16452/2019, secondo cui:
“a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità
"contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3,
Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184);
pagina 4 di 8 b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto
1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal
10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez.
3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del
29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204, la quale precisa che «in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n.
183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio 2012»; Sez. 6 -
3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3, Sentenza n. 16104 del
26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del
15/11/2016, Rv. 642976 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -
01).”
pagina 5 di 8 Tale orientamento non può essere messo in discussione dall'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 9101/2022, che ha rimesso una causa analoga alla trattazione in pubblica udienza, ritenendo opportuna una rivalutazione della questione della prescrizione.
La Corte, difatti, con sentenza n. 28130/2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., ribadendo che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data del 27.10.1999.
Sono poi intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n. 18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3.3.2022 dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima corte del 24.1.2018, nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
Non condivisibili sono poi anche le tesi alternative degli appellanti, secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima del maggio 2011, quando erano state definitivamente risolte le incertezze giurisprudenziali relative al legittimato passivo della pretesa risarcitoria o al giudice interno munito di giurisdizione, o comunque prima dell'anno 2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE, e di entrata in vigore del nuovo trattamento economico in favore dei medici specializzandi.
Anche prima del maggio 2011 non sussistevano dubbi sulla legittimazione passiva dello
Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (in questo senso Cass., ord.,
13.12.2021, n. 39421); del resto, in termini più generali, “l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione -
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto” (in questi termini, Cass., ord., 28.4.2022, n. 13343).
pagina 6 di 8 Quanto agli ulteriori rilievi, osserva la Corte come tali assunti siano contrari sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009
(C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un'azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
Per l'effetto, il fatto che il legislatore interno avesse la facoltà di dare corso al completo recepimento della direttiva (almeno sino alla data della sua abrogazione) non consente di escludere, nelle more, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto, già pienamente esercitabile nonostante la non definitività dell'inadempimento.
Tanto premesso, una volta confermata la data del 27.10.1999 quale dies a quo del decorso della prescrizione, non si può che prendere atto del fatto che alcun atto interruttivo è stato compiuto prima del 27.10.2009 da parte degli appellanti, il che assorbe ogni considerazione sugli ulteriori motivi di gravame relativi al merito della pronuncia adottata dal primo Giudice.
Va infine disatteso anche l'appello un punto spese.
La condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, la cui liquidazione appare del tutto congrua, è ad avviso di questa Corte immune da censure, posto che i menzionati principi in materia di decorso della prescrizione per gli specializzandi iscritti a corsi anteriori all'anno accademico 1991-1992 erano ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità già da epoca precedente all'introduzione del giudizio di primo grado.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione proposta.
pagina 7 di 8
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 2298/2019 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la pronuncia di primo grado;
b) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 30.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
c) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 8 maggio 2024.
Il Presidente Il Consigliere Estensore
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Elena Gelato
pagina 8 di 8