Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1038/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MARCO VENTURA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F.: ) nato a [...] il 04.01. 1962, con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. PAOLA GIOVANNINI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...], con il Controparte_2 C.F._3 patrocinio dell'avv. ALBERTO BANFI e CHIALA PALAZZETTI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Data della decisione: 30.05.2025
Rilevato che:
• e contraevano matrimonio a CP_1 Controparte_2
Napoli il 5.12.1991;
• dal matrimonio nascevano il figlio (31.01.1995), MA (1.08.1997) e Parte_1
(3.07.2000); Persona_1
• in data 27.12.2023 le parti depositavano ricorso cumulativo di separazione e divorzio avanti codesto Tribunale, procedimento rubricato al n. di R.G. 4331/2023 e terminato con sentenza n. 1269/2024 del 5.12.2024, in cui veniva disposto unicamente il divorzio dei coniugi, senza ulteriori condizioni;
• con ricorso del 25.03.2024 il figlio chiedeva di condannare Parte_1
il padre e la madre al Controparte_1 Controparte_2 versamento direttamente allo stesso l'importo mensile di € 1600 a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre al 50% del canone di locazione dell'abitazione di Via Spartaco a
Milano, al 50% delle spese della tassa di iscrizione dell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, al 50% delle spese sportive, al 50% della polizza assicurativa per le spese sanitarie in Svizzera, al 50% per il contributo obbligatorio trimestrale per AVS in
Svizzera, al 50% della polizza assicurativa e del bollo per l'autovettura e dello scooter, nonché a eventuali altre spese straordinarie;
• successivamente, in data 14.05.2025, il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'art.306 cpc agli atti del giudizio a spese compensate;
• con memoria difensiva del 14.05.2025 e del 16.05.2025 si costituivano entrambi i resistenti, dichiarando di accettare la predetta rinuncia a spese compensate, loro notificata dal figlio;
• con istanza del 21.05.2025 chiedeva quindi la declaratoria di Parte_1
estinzione del presente giudizio;
preso atto della rinuncia agli atti del giudizio del ricorrente e dell'accettazione delle controparti;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: letto e applicato l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo;
3. SPESE compensate.
Così deciso in data 30.05.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao