Art. 3. ((Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo e' corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonche' tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralita' di contributo)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68 .
Articolo 2Articolo 4
- Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Versione
22 marzo 1962
22 marzo 1962
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Versione
8 luglio 1966
8 luglio 1966
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