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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7460/2020 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] [...], elettivamente domiciliata in , Via G. Oberdan n. 140, presso lo Pt_1 Pt_1
studio dell'Avv. Daniele Cugno, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'
[...]
giusta procura in calce all'atto di citazione;
Parte_2
attrice
contro
.q. di DAL F.G.V.S. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende Pt_1
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE SINISTRO STRADALE pagina 1 di 14 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catania n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., al fine di sentire Controparte_3
dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura Peugeot 206 per il sinistro occorso in data
03.10.2017 e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice convenuta in quanto impresa designata dal F.G.V.S. (trattandosi di veicolo non identificato) al risarcimento dei danni fisici subiti,
quantificati complessivamente in € 72.069,00; con vittoria di spese e compensi, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori.
In particolare, parte attrice riferiva che in data 03.10.2017 (ore 20:15 circa), mentre attraversava sulle strisce pedonali la Via Palermo (all'altezza del parcheggio privato adiacente al P.O. CP_4
, veniva investita da una autovettura di colore grigio, modello Peugeot 206, che tuttavia
[...]
rimaneva non identificato. A seguito dell'urto, riportava lesioni personali gravi e Parte_1
veniva pertanto trasportata con autoambulanza del 118 al P.S. , ove le venivano Controparte_5
diagnosticate “frattura chiusa dell'ileo” e “frattura del bacino” con prognosi di giorni 30 e susseguente ricovero.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_3
eccependo la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice e contestando nel merito la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, parte convenuta chiedeva di ridurre il quantum risarcitorio e, in ogni caso, di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa veniva istruita, oltre che con prove documentali, con assunzione della prova per testi e
CTU medico-legale, a seguito delle quali all'udienza del 07.10.2024, precisate le conclusioni, la causa pagina 2 di 14 veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_3
Al riguardo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 283 D. Lgs. n. 209/2005, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è previsto al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (per i quali vi è un obbligo di assicurazione) anche nell'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato (primo comma, lett. a).
Nel caso di specie, ha sufficientemente provato l'impossibilità di identificare Parte_1
l'autovettura responsabile del sinistro per cui è causa. Gli elementi probatori versati in atti consentono di affermare non solo che parte attrice non fosse nelle condizioni di identificare l'autovettura di cui si discute (dal momento che è accertato che la stessa riportava, a seguito dell'urto, lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento dell'autombulanza del 118), ma anche che il veicolo responsabile, non arrestandosi a seguito del sinistro, rendeva assai difficoltosa la propria identificazione.
Ed infatti, i testi escussi ( e ) hanno dichiarato di non essere riusciti ad Tes_1 Testimone_2
identificare il veicolo danneggiante (se non le prime lettere della targa) in quanto quest'ultimo proseguiva la guida senza arrestarsi.
A nulla, quindi, rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia assicuratrice secondo cui parte attrice non avrebbe sufficiente provato l'impossibilità di identificare il veicolo alla luce delle incongruenze emerse in merito alla dinamica del sinistro tra le dichiarazioni di parte attrice e quelle rese da testi. Ciò
in quanto, le dichiarazioni rese da quest'ultimi (dapprima, in via stragiudiziale e, successivamente, in sede di prova testimoniale) non si pongono, in verità, in contrasto con le dichiarazioni dell'odierna attrice né, tantomeno, smentiscono la dinamica del sinistro come da quest'ultima rappresentata, ma, al contrario, ne confermano la storicità.
Pertanto (avendo dato prova della impossibilità di identificare l'autovettura indicata Parte_1
pagina 3 di 14 dalla stessa come responsabile del sinistro ed essendo quest'ultima rimasta sconosciuta) deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla compagnia assicuratrice in quanto impresa designata dal F.G.V.S.
La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha, infatti, già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Nella specie è indubbio che i presupposti di cui ai predetti punti a) e b) siano stati comprovati da parte attrice.
Nella specie la prova della riconducibilità del sinistro a vettura ignota è stata ampiamente raggiunta pagina 4 di 14 nel presente giudizio.
Sicché, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Nel merito, la domanda proposta da è fondata e, per l'effetto, merita di essere Parte_1
accolta.
In particolare, l'art. 2697 c.c., nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio,
stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non
si ha diritto al risarcimento» (Cass. civ. ord. n. 28662/2022).
Ne deriva quindi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato nonché di esporre i fatti in modo attendibile;
così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Pertanto, il danneggiato che intenda promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S.
sul presupposto che il sinistro stradale sia stato cagionato in una delle ipotesi di cui all'art. 283 D. Lgs.
205/2009, ha comunque l'onere di provare le modalità dell'incidente, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta (dolosa o colposa, esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro mezzo coinvolto (ex multis, Cass. civ. ord. n. 10540/2023).
Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dalla disposizione normativa richiamata è volta unicamente a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non anche ad assicurare indipendentemente un risarcimento al danneggiato.
pagina 5 di 14 Chiarito il quadro normativo al quale occorre fare richiamo, è possibile ora esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della prova testimoniale escussa.
Parte attrice ha infatti fornito adeguata prova della dinamica del sinistro per cui è causa, sì come riferita nell'atto di citazione e successivamente confermata dalla prova testimoniale, così assolvendo all'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, la teste escussa ), confermando quanto già in precedenza dichiarato dal Testimone_2
primo teste ( , affermava «Ho assistito all'incidente per cui è causa perché mi trovavo Tes_1
insieme al mio compagno, al chiosco bar sito in prossimità dell'Ospedale Garibaldi, ricordo che ho
visto l'attrice attraversare sulle strisce pedonali dell'Ospedale verso il chiosco, quando è stata
investita da una Peugeot 206 che procedeva verso la circonvallazione di ». Pt_1
La dinamica del sinistro non risulta peraltro smentita dalla certificazione sanitaria prodotta in giudizio né, ancora, dalla registrazione della telefonata al 118 effettuata da in cui lo stesso Tes_1
riferiva «davanti all'Ospedale Garibaldi c'è stato un incidente, c'è una donna a terra … è cosciente
ma credo che qualche macchina l'abbia presa … vedo sangue dalla bocca».
Ciò in quanto l'espressione «credo che qualche macchina l'abbia presa», seppure sotto certi aspetti non coerente con le dichiarazioni rese dallo stesso non consente in ogni caso di giungere Tes_1
ad una diversa conclusione e, quindi, di affermare l'inattendibilità del teste dal momento che, alla luce degli altri elementi probatori (quali le dichiarazioni spontanee rese, la prova testimoniale escussa e la stessa telefonata di cui sopra), quest'ultimo risultava comunque aver assistito (insieme alla compagna
) al sinistro per cui è causa. Testimone_2
Le incongruenze dedotte dalla compagnia assicuratrice convenuta, quindi, non precludono in alcun modo una valutazione positiva e certa circa il raggiungimento della prova e l'attribuzione della responsabilità esclusiva (per la responsabilità del sinistro per cui è causa) in capo al conducente della autovettura “Peugeot 206”.
Ne consegue la responsabilità del conducente della “Peugeot 206” (non altrimenti identificata) nella pagina 6 di 14 causazione del sinistro per cui è causa.
In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio, occorre fare richiamo alle risultanze dell'espletata CTU medico-legale, la quale, riconoscendo implicitamente la compatibilità dei danni non patrimoniali lamentati da ha determinato le percentuali di invalidità da quest'ultima Parte_1
subite.
In particolare, il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione versata in atti, ha accertato che l'attrice ha subito a seguito del sinistro “frattura a più rime della branca ischio-pubica dx, infrazione del pilastro anteriore
dell'acetabolo di sinistra, frattura composta del versante superiore del soma di S1 e di entrambi i
processi trasversi si L5, infrazione dell'arco anteriore della VII costa di sin., e sospetta infrazione
dell'arco anteriore della VII costa di dx” (cfr. pag. 5 della CTU).
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 10%.
Il consulente ha inoltre determinato in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea assoluta ed in giorni 15 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito da
, seguendo le categorie di danno sopra richiamate. Parte_1
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base dell'accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'odierna attrice la voce relativa alla indennità
pagina 7 di 14 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine, i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei suddetti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte – sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nel caso di specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali,
equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea indicata dal ctu o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro, tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella
L. 05 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le c.d. micropermanenti (come modificata dal D.M. 16 luglio 2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Tale indicazione monetaria deve pertanto essere posta a base della quantificazione del danno,
rappresentando comunque un dato certo ed uniforme.
Ne consegue che, nel caso di specie:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1657.20
(55.24*30*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*15*50%);
a2) danno alla saluta per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione c.d. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex
legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto di invalidità.
pagina 8 di 14 Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene così conto sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità, perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti di invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni, i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
pagina 9 di 14 Orbene, nel caso di specie, in applicazione delle sopra richiamate tabelle di determinazione e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 2.612,40.
Moltiplicato per i 10 punti di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.695% (in tal misura computato nelle su richiamate tabelle per danneggiati che, come nel nostro caso, avessero al momento del sinistro l'età di 62 anni), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di €
18156.00 (= € 2.612,40 x 10 x 0.695%).
A detta somma va aggiunto il danno morale liquidato sempre secondo la tabella indicata pari ad €
4721.00.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in punto di diritto, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso pagina 10 di 14 specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Infine, nessun risarcimento a tale titolo può riconoscersi nel caso di specie, posto che (come rilevato dalla espletata CTU) nessuna prova è stata in tal senso fornita dall'odierna attrice.
Ne segue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di €
24948.50.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagina 11 di 14 pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale – in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II
comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da pagina 12 di 14 considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente
(ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale,
essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^
sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass.
18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461). Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (3.10.2017). Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi. Con decorrenza dalla data della presente decisione (4.3.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1%
sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti pagina 13 di 14 fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di Controparte_3
(n.q. di impresa designata da F.G.V.S.) e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro (n.q. di impresa Parte_1 Controparte_3
designata dal F.G.V.S.), disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 24948.50; Controparte_3
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di , Parte_1
liquidate rispettivamente in complessivi € 3750.00 per compensi, € 785.00 per spese, € 580.00
per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
3. rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Catania addì 4 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7460/2020 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.2024;
promossa da
, Parte_1
nata a [...] [...], elettivamente domiciliata in , Via G. Oberdan n. 140, presso lo Pt_1 Pt_1
studio dell'Avv. Daniele Cugno, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'
[...]
giusta procura in calce all'atto di citazione;
Parte_2
attrice
contro
.q. di DAL F.G.V.S. Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
, Corso Italia n. 244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende Pt_1
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE SINISTRO STRADALE pagina 1 di 14 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Catania n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., al fine di sentire Controparte_3
dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura Peugeot 206 per il sinistro occorso in data
03.10.2017 e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice convenuta in quanto impresa designata dal F.G.V.S. (trattandosi di veicolo non identificato) al risarcimento dei danni fisici subiti,
quantificati complessivamente in € 72.069,00; con vittoria di spese e compensi, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori.
In particolare, parte attrice riferiva che in data 03.10.2017 (ore 20:15 circa), mentre attraversava sulle strisce pedonali la Via Palermo (all'altezza del parcheggio privato adiacente al P.O. CP_4
, veniva investita da una autovettura di colore grigio, modello Peugeot 206, che tuttavia
[...]
rimaneva non identificato. A seguito dell'urto, riportava lesioni personali gravi e Parte_1
veniva pertanto trasportata con autoambulanza del 118 al P.S. , ove le venivano Controparte_5
diagnosticate “frattura chiusa dell'ileo” e “frattura del bacino” con prognosi di giorni 30 e susseguente ricovero.
Si costituiva in giudizio la n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_3
eccependo la carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice e contestando nel merito la pretesa attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, parte convenuta chiedeva di ridurre il quantum risarcitorio e, in ogni caso, di dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa veniva istruita, oltre che con prove documentali, con assunzione della prova per testi e
CTU medico-legale, a seguito delle quali all'udienza del 07.10.2024, precisate le conclusioni, la causa pagina 2 di 14 veniva posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. Controparte_3
Al riguardo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 283 D. Lgs. n. 209/2005, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è previsto al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli (per i quali vi è un obbligo di assicurazione) anche nell'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato (primo comma, lett. a).
Nel caso di specie, ha sufficientemente provato l'impossibilità di identificare Parte_1
l'autovettura responsabile del sinistro per cui è causa. Gli elementi probatori versati in atti consentono di affermare non solo che parte attrice non fosse nelle condizioni di identificare l'autovettura di cui si discute (dal momento che è accertato che la stessa riportava, a seguito dell'urto, lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento dell'autombulanza del 118), ma anche che il veicolo responsabile, non arrestandosi a seguito del sinistro, rendeva assai difficoltosa la propria identificazione.
Ed infatti, i testi escussi ( e ) hanno dichiarato di non essere riusciti ad Tes_1 Testimone_2
identificare il veicolo danneggiante (se non le prime lettere della targa) in quanto quest'ultimo proseguiva la guida senza arrestarsi.
A nulla, quindi, rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia assicuratrice secondo cui parte attrice non avrebbe sufficiente provato l'impossibilità di identificare il veicolo alla luce delle incongruenze emerse in merito alla dinamica del sinistro tra le dichiarazioni di parte attrice e quelle rese da testi. Ciò
in quanto, le dichiarazioni rese da quest'ultimi (dapprima, in via stragiudiziale e, successivamente, in sede di prova testimoniale) non si pongono, in verità, in contrasto con le dichiarazioni dell'odierna attrice né, tantomeno, smentiscono la dinamica del sinistro come da quest'ultima rappresentata, ma, al contrario, ne confermano la storicità.
Pertanto (avendo dato prova della impossibilità di identificare l'autovettura indicata Parte_1
pagina 3 di 14 dalla stessa come responsabile del sinistro ed essendo quest'ultima rimasta sconosciuta) deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo alla compagnia assicuratrice in quanto impresa designata dal F.G.V.S.
La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha, infatti, già rilevato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo;
b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine è pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”, sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 31 agosto
2020, n. 18097; Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. Sez. VI-3, 30 dicembre 2016, n.
27541).
Nella specie è indubbio che i presupposti di cui ai predetti punti a) e b) siano stati comprovati da parte attrice.
Nella specie la prova della riconducibilità del sinistro a vettura ignota è stata ampiamente raggiunta pagina 4 di 14 nel presente giudizio.
Sicché, l'eccezione in esame non può trovare accoglimento.
Nel merito, la domanda proposta da è fondata e, per l'effetto, merita di essere Parte_1
accolta.
In particolare, l'art. 2697 c.c., nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio,
stabilisce che colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si
è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
Ciò premesso, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non
si ha diritto al risarcimento» (Cass. civ. ord. n. 28662/2022).
Ne deriva quindi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato nonché di esporre i fatti in modo attendibile;
così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Tale regola generale non viene meno nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
Pertanto, il danneggiato che intenda promuovere la richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S.
sul presupposto che il sinistro stradale sia stato cagionato in una delle ipotesi di cui all'art. 283 D. Lgs.
205/2009, ha comunque l'onere di provare le modalità dell'incidente, nonché la riconducibilità dello stesso alla condotta (dolosa o colposa, esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro mezzo coinvolto (ex multis, Cass. civ. ord. n. 10540/2023).
Ciò in quanto, la garanzia assicurativa prevista dalla disposizione normativa richiamata è volta unicamente a rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non anche ad assicurare indipendentemente un risarcimento al danneggiato.
pagina 5 di 14 Chiarito il quadro normativo al quale occorre fare richiamo, è possibile ora esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della prova testimoniale escussa.
Parte attrice ha infatti fornito adeguata prova della dinamica del sinistro per cui è causa, sì come riferita nell'atto di citazione e successivamente confermata dalla prova testimoniale, così assolvendo all'onere probandi di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, la teste escussa ), confermando quanto già in precedenza dichiarato dal Testimone_2
primo teste ( , affermava «Ho assistito all'incidente per cui è causa perché mi trovavo Tes_1
insieme al mio compagno, al chiosco bar sito in prossimità dell'Ospedale Garibaldi, ricordo che ho
visto l'attrice attraversare sulle strisce pedonali dell'Ospedale verso il chiosco, quando è stata
investita da una Peugeot 206 che procedeva verso la circonvallazione di ». Pt_1
La dinamica del sinistro non risulta peraltro smentita dalla certificazione sanitaria prodotta in giudizio né, ancora, dalla registrazione della telefonata al 118 effettuata da in cui lo stesso Tes_1
riferiva «davanti all'Ospedale Garibaldi c'è stato un incidente, c'è una donna a terra … è cosciente
ma credo che qualche macchina l'abbia presa … vedo sangue dalla bocca».
Ciò in quanto l'espressione «credo che qualche macchina l'abbia presa», seppure sotto certi aspetti non coerente con le dichiarazioni rese dallo stesso non consente in ogni caso di giungere Tes_1
ad una diversa conclusione e, quindi, di affermare l'inattendibilità del teste dal momento che, alla luce degli altri elementi probatori (quali le dichiarazioni spontanee rese, la prova testimoniale escussa e la stessa telefonata di cui sopra), quest'ultimo risultava comunque aver assistito (insieme alla compagna
) al sinistro per cui è causa. Testimone_2
Le incongruenze dedotte dalla compagnia assicuratrice convenuta, quindi, non precludono in alcun modo una valutazione positiva e certa circa il raggiungimento della prova e l'attribuzione della responsabilità esclusiva (per la responsabilità del sinistro per cui è causa) in capo al conducente della autovettura “Peugeot 206”.
Ne consegue la responsabilità del conducente della “Peugeot 206” (non altrimenti identificata) nella pagina 6 di 14 causazione del sinistro per cui è causa.
In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio, occorre fare richiamo alle risultanze dell'espletata CTU medico-legale, la quale, riconoscendo implicitamente la compatibilità dei danni non patrimoniali lamentati da ha determinato le percentuali di invalidità da quest'ultima Parte_1
subite.
In particolare, il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione versata in atti, ha accertato che l'attrice ha subito a seguito del sinistro “frattura a più rime della branca ischio-pubica dx, infrazione del pilastro anteriore
dell'acetabolo di sinistra, frattura composta del versante superiore del soma di S1 e di entrambi i
processi trasversi si L5, infrazione dell'arco anteriore della VII costa di sin., e sospetta infrazione
dell'arco anteriore della VII costa di dx” (cfr. pag. 5 della CTU).
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 10%.
Il consulente ha inoltre determinato in giorni 30 il periodo di invalidità temporanea assoluta ed in giorni 15 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito da
, seguendo le categorie di danno sopra richiamate. Parte_1
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base dell'accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'odierna attrice la voce relativa alla indennità
pagina 7 di 14 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine, i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei suddetti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte – sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nel caso di specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali,
equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea indicata dal ctu o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro, tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella
L. 05 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le c.d. micropermanenti (come modificata dal D.M. 16 luglio 2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Tale indicazione monetaria deve pertanto essere posta a base della quantificazione del danno,
rappresentando comunque un dato certo ed uniforme.
Ne consegue che, nel caso di specie:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1657.20
(55.24*30*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*15*50%);
a2) danno alla saluta per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione c.d. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex
legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto di invalidità.
pagina 8 di 14 Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene così conto sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità, perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti di invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni, i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
pagina 9 di 14 Orbene, nel caso di specie, in applicazione delle sopra richiamate tabelle di determinazione e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 2.612,40.
Moltiplicato per i 10 punti di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.695% (in tal misura computato nelle su richiamate tabelle per danneggiati che, come nel nostro caso, avessero al momento del sinistro l'età di 62 anni), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di €
18156.00 (= € 2.612,40 x 10 x 0.695%).
A detta somma va aggiunto il danno morale liquidato sempre secondo la tabella indicata pari ad €
4721.00.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in punto di diritto, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso pagina 10 di 14 specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Infine, nessun risarcimento a tale titolo può riconoscersi nel caso di specie, posto che (come rilevato dalla espletata CTU) nessuna prova è stata in tal senso fornita dall'odierna attrice.
Ne segue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di €
24948.50.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagina 11 di 14 pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale – in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II
comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da pagina 12 di 14 considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente
(ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale,
essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^
sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass.
18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461). Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (3.10.2017). Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi. Con decorrenza dalla data della presente decisione (4.3.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1%
sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti pagina 13 di 14 fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di Controparte_3
(n.q. di impresa designata da F.G.V.S.) e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da contro (n.q. di impresa Parte_1 Controparte_3
designata dal F.G.V.S.), disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
1. accoglie la domanda di risarcimento proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 24948.50; Controparte_3
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di , Parte_1
liquidate rispettivamente in complessivi € 3750.00 per compensi, € 785.00 per spese, € 580.00
per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
3. rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Catania addì 4 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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