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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7862 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del giorno 22.12.2025 e vertente TRA Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore pro tempore, con l'avvocato prof. Roberto Carleo PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E
[...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore PARTE RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, all'esito del giudizio iscritto al numero di registro generale r.g. 13054/2022, numero sezionale 158/2024, numero di raccolta generale 9553/2024 e pubblicata in data 09.04.2024. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
r.l. sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
[...] con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.06.2013, ha convenuto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la Controparte_2
[...] , al fine di ottenere l'accertamento del
[...] proprio diritto a percepire i contributi di cui all'art. 3, co. 2 della legge 250/1990 e s.m.i., per l'anno 2012, e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma dovuta. La società, in particolare, ha dedotto l'illegittimità del decreto emesso in data 31.03.2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale era stata esclusa, da quest'ultima, dall'ammissione al contributo. Secondo Edizioni del Roma, la preclusione posta dall'Amministrazione e fondata sul difetto del requisito della regolarità contributiva rispetto all'ente previdenziale necessario all'erogazione del contributo, non sarebbe stata conforme alla normativa di riferimento;
infatti, a detta della società, le imprese sottoposte a procedure concorsuali sarebbero esenti dall'obbligo di provvedere ai pagamenti previdenziali, ciò al fine di tutelare la par condicio creditorum. Circostanza, questa, non tenuta presente dall'Amministrazione al momento dell'emanazione del suddetto decreto. Il Tribunale Ordinario di Roma, con ordinanza depositata in data 08.01.2015, ha accolto in toto il suddetto ricorso, condannando l'Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.038.104,47, oltre accessori e spese del giudizio. Nello specifico, il Tribunale ha preliminarmente dichiarato infondata l'eccezione di carenza della giurisdizione ordinaria, in favore di quella amministrativa, sollevata dall'Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto illegittima la mancata erogazione del contributo in parola, reputando derogata l'esigenza del rispetto della regolarità contributiva, in capo alla società, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. b), del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (c.d. Decreto DURC). Secondo il primo giudice, la norma appena citata – che fa riferimento ad ipotesi in cui il legislatore considera comunque sussistente la regolarità contributiva, anche nel caso di sospensione di pagamento fondata su prescrizioni normative - non richiederebbe che tale sospensione sia espressamente autorizzata da una specifica disposizione. Potendo invece essere prevista anche da divieti generali dell'ordinamento. La par condicio creditorum costituirebbe, in tal senso, un fondamentale e generale principio posto alla base delle procedure concorsuali e determinerebbe un cogente divieto di eseguire pagamenti preferenziali.
2 Per il primo giudice, la società in parola sarebbe quindi titolare del diritto alla ricezione del contributo per l'editoria in parola.
La Controparte_1
ha impugnato, in grado d'appello,
[...]
l'ordinanza del Tribunale. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7726/2021, pubblicata in data 22.11.2021, ha rigettato l'appello. In primo luogo, ha ribadito la sussistenza della giurisdizione ordinaria, a seguito di specifica eccezione sollevata nuovamente dalla difesa erariale. Nel merito - anche in conformità di quanto statuito con la sentenza n. 4610/2019 emanata dalla medesima Corte d'Appello, che ha ritenuto infondato analogo appello nei confronti della medesima società per quanto concerne i contributi relativi all'anno 2011 –, la Corte ha condiviso l'impostazione del primo giudice e ha ritenuto pertanto illegittimo il blocco dell'erogazione delle sovvenzioni per l'editoria, relative all'anno 2012, stante il possesso da parte della società richiedente dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa di settore. In particolare, secondo la Corte, la sottoposizione della società a liquidazione coatta amministrativa ha costituito causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. b), decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e, conseguentemente, ha esentato la richiedente dall'obbligo di produrre l'attestazione della regolarità contributiva previdenziale, la cui assenza era stata elevata dall'Amministrazione a motivo della non concessione del contributo. Relativamente alla contestazione sul quantum del credito - secondo cui la condanna irrogata dal Tribunale avrebbe potuto essere solo generica e non anche al pagamento di somme determinate -, sollevata dall'Amministrazione in grado d'appello, la Corte ha chiarito che la suddetta contestazione non può reputarsi tempestiva, non risultando nella comparsa di risposta di primo grado;
conseguentemente, ha confermato il diritto della società appellante alla percezione del contributo pubblico.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello, la Controparte_1
ha proposto ricorso per cassazione
[...] articolato sui seguenti motivi:
3 - “1. Violazione e/o falsa dell'art. 168 L.F. (R.D. 267/1942) e dell'art. 5, comma 2 lettera b) del DM 24 ottobre 2007 (decreto Durc), in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
- 2. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n.4, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 62, della l. 23 dicembre 2009 n. 191 – Legge Finanziaria 2010) e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” (cfr. atto di citazione in riassunzione).
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, con il quale, nello specifico, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 168 l.f. e dell'art. 5, co. 2, lett. b), decreto ministeriale 24 ottobre 2007, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'ammissione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa determinasse una sospensione dei pagamenti rilevante ai fini della sussistenza della regolarità contributiva. La Corte, in primo luogo, ha osservato che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale, compresa la liquidazione coatta amministrativa, non può effettuare pagamenti lesivi della par condicio creditorum, come desumibile dagli artt. 51 e 52 l.f., richiamati dal successivo art. 201 della citata legge, che, rispettivamente, vietano ai creditori la proposizione di azioni esecutive individuali e li assoggettano alle norme specifiche della formazione dello stato passivo. In tal senso, ha condiviso l'assunto della Corte d'Appello secondo il quale l'assoggettamento della società de qua a liquidazione coatta amministrativa ha determinato una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile all'operatività di disposizioni legislative, in quanto tale idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Al contrario, non ha condiviso la tesi dell'Amministrazione statale che fa conseguire la sospensione legale dei pagamenti, citata nella suddetta norma, solo alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e non anche a diverse procedure concorsuali.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4), c.p.c., nella parte in cui non si è pronunciata ovvero ha reso una
4 motivazione apparente in ordine al motivo di gravame vertente sull'esistenza di un limite invalicabile di spesa nell'erogazione dei contributi, consistente nell'ammontare risorse stanziate nell'apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte ha ritenuto fondato e, pertanto, ha accolto tale motivo. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la deduzione della parte di essere debitrice di un importo inferiore rispetto a quello preteso dalla controparte – sollevata, nel caso di specie, in grado d'appello e relativa all'esistenza del citato limite di spesa nell'erogazione del contributo - non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, risolvendosi nella negazione della fondatezza della pretesa avversaria nella sua integralità, che può essere altresì fatta valere in appello. In tal senso, il giudice non può considerarsi esonerato dall'obbligo di provvedere sul punto.
Infine, la Corte di Cassazione, alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha reputato assorbito il terzo motivo con cui la ricorrente ha fatto valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 62, l. 23 dicembre 2009, n. 191, e 2697 c.c. in quanto avente a oggetto una questione strettamente conseguenziale a quella del secondo motivo.
§2. — All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione ha così deciso:
“La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione”.
§ 3. — Dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, seconda sezione specializzata in materia di impresa, ha proposto atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.,
[...]
ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, confermare integralmente, per i motivi esposti nel presente atto, la ordinanza emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda, in persona del Giudice Dott. Alfredo Matteo Sacco in data 8 gennaio 2015 a definizione del giudizio R.G. n. 35060/2014, e per l'effetto condannare la Controparte_3
[...] , al pagamento della somma di euro
[...]
1.038.104, 47, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello innanzi alla Corte di Cassazione”. La Controparte_1
, nonostante la regolare citazione, non si
[...]
è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza emanata da codesta Corte d'Appello del 20.01.2025. Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22.12.2025.
§ 4. — L'atto di citazione in riassunzione contiene il seguente articolato motivo. La parte attrice, in primo luogo, ha chiarito che, alla luce dell'accertamento effettuato dalla Corte di Cassazione del diritto della società a percepire i contributi pubblici per l'editoria relativi all'anno 2012, la Corte d'Appello di Roma, nell'odierno giudizio di riassunzione, dovrebbe pronunciarsi esclusivamente sulla fondatezza dell'eccezione formulata dall'Amministrazione resistente con il secondo ed terzo motivo del ricorso per cassazione;
infatti, con tali motivi l'Amministrazione ha lamentato che – in forza della previsione normativa di cui all'art. 2, comma 62, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 – il Tribunale avrebbe errato nel comminare, in accoglimento dell'azione proposta dalla società, una condanna al pagamento di una somma determinata, che secondo quanto ex adverso sostenuto “non avrebbe potuto essere pronunciata, dovendosi riconoscere [...] solo i presupposti per l'accertamento del diritto o, a tutto voler concedere, per una condanna generica” (cfr. pag. 11 atto di citazione in riassunzione). Parte attrice ha poi rammentato che le censure dell'Amministrazione alla sentenza di secondo grado sono fondate sulla circostanza per cui – considerato il mutato quadro normativo in materia di contributi all'editoria e l'introduzione di un limite invalicabile di spesa ad opera della Finanziaria 2010 – il rimborso degli stessi spetterebbe nei limiti delle risorse stanziate nel relativo capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Edizioni non ha ritenuto, però, che tali censure Pt_1 possano trovare accoglimento;
ciò, innanzitutto, in considerazione della temerarietà dell'eccezione dell'Amministrazione. Difatti, la somma oggetto di condanna sarebbe stata già determinata dalla stessa Amministrazione, in modo certo e definitivo, in euro 1.038.104,47, misura, questa, già ridotta in base ai limiti delle
6 risorse di bilancio, secondo quanto stabilito nella legge Finanziaria 2010, così come risulterebbe dagli atti presenti nella nota del 21.05.2014 – Prot. DIE 0008461 P- 4 14.16 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione in riassunzione). In secondo luogo, parte attrice ha evidenziato che la legge n. 250/1990 (e relativo regolamento) demanderebbe alla Pubblica Amministrazione il mero riscontro del verificarsi dei presupposti oggettivi fissati dal legislatore, oltre al controllo formale di determinati adempimenti necessari all'impresa per accedere al contributo per l'editoria, predeterminando invece, sempre sulla base di criteri oggettivi, l'entità dell'erogazione (e dunque il quantum del contributo). La Finanziaria 2010, al contrario di quanto prospettato dall'Amministrazione, non avrebbe affatto inciso sui criteri oggettivi di calcolo del contributo per l'editoria fissati dalla legge n. 250/1990, essendosi limitata ad introdurre – al fine di tutelare l'interesse generale all'ordinata tenuta dei conti pubblici – un limite massimo annuale di spesa a carico dello Stato per l'erogazione dei contributi in parola a tutti i soggetti che ne hanno diritto (limite individuato nelle risorse stanziate annualmente nel relativo capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Ne deriverebbe, secondo parte attrice, che - nella sola ipotesi in cui i contributi complessivamente spettanti a tutti i soggetti aventi diritto, singolarmente quantificati dalla legge n. 250/1990, eccedano i fondi stanziati nel bilancio statale per l'annualità di riferimento – ciascun beneficiario dovrebbe ricevere, in concreto, in forza della legge Finanziaria 2010, una somma inferiore a quella cui ha astrattamente diritto. Pertanto, ha chiarito parte attrice, che la quantificazione del contributo per l'editoria spettante in astratto dev'essere effettuata applicando esclusivamente i criteri oggettivi di calcolo fissati dalla legge n. 250/1990; è la liquidazione di tale contributo che, invece, dipende in concreto dalla capienza dei fondi effettivamente stanziati ogni anno in bilancio rispetto alla sommatoria dei contributi astrattamente dovuti a tutti gli aventi diritto. Alla luce di quanto appena esposto, secondo parte attrice, l'Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata al pagamento dell'importo, così come sopra determinato, tantopiù se si considera che quest'ultima “non ha mai allegato né tantomeno provato che, nel caso di specie, ricorrano quelle condizioni eccezionali per cui si debba procedere al pagamento proporzionale dei contributi in favore degli aventi diritto. Prova,
7 questa, che oltre a non essere mai stata fornita da controparte, di certo non potrà essere fornita nel presente giudizio, essendo oramai maturate le preclusioni istruttorie” (cfr. pag. 14 atto di citazione in riassunzione). Sul punto, parte attrice ha altresì evidenziato che, al fine di garantire che gli eventuali insufficienti fondi statali siano ripartiti proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto – e dunque che non si verifichino trattamenti lesivi della par condicio tra soggetti tutti titolati a ricevere i contributi per l'editoria –, è imprescindibile che la previa quantificazione del contributo astrattamente dovuto ad ognuno dei beneficiari non sia rimesso alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, ma avvenga proprio in forza dei criteri predeterminati dalla legge n. 250/1990. In virtù dell'oggettività di tali criteri ed in assenza di qualsivoglia potere discrezionale dell'Amministrazione nella determinazione del quantum, la quantificazione della somma in astratto, spettante a chi richieda il contributo per l'editoria, può essere operata non solo dalla parte interessata, ma anche dall'Autorità Giudiziaria. A detta dell'attrice, quindi, l'esatta quantificazione del contributo astrattamente dovuto ad una società, anche qualora contenuta in una sentenza, non precluderebbe il potere dell'Amministrazione – in sede di erogazione del contributo medesimo e, dunque, di eventuale esecuzione della sentenza – di liquidarlo in un importo inferiore adducendo (e dimostrando) l'insufficienza delle risorse pubbliche appostate in bilancio al soddisfacimento integrale di tutti i soggetti beneficiari. Da ultimo, parte attrice ha evidenziato, da un lato, che nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, l'Amministrazione non ha mai quantificato il minore ammontare del contributo, essendosi limitata a contestare l'an della pretesa. Dall'altro, che tale quantificazione non è stata operata da controparte, neppure nel giudizio di appello, essendosi l'Amministrazione limitata in quella sede a contestare il tipo di condanna comminata dal Tribunale (come specifica, anziché generica). Alla luce di ciò, l'importo oggetto di condanna deve reputarsi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificamente contestato da controparte.
§ 5. —. La domanda è fondata. Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c. il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e a tutto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
8 Ne deriva, nel caso in questione, che a seguito del rigetto del primo motivo del ricorso in Cassazione proposto dalla
[...]
Controparte_1
, deve ritenersi che la sottoposizione della società a
[...] liquidazione coatta amministrativa costituisce causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, e, conseguentemente, esime la richiedente dall'obbligo di produrre l'attestazione della regolarità contributiva previdenziale, la cui assenza è stata addotta dall'Amministrazione a motivo della non concessione del contributo. Va altresì rilevato che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e pertanto da un lato è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, dall'altro lato operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Nel caso in questione, la
[...]
non ha Controparte_1 formulato motivo di ricorso in Cassazione quanto alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario, affermata dal giudice di primo grado e dal giudice dell'appello, che ha respinto il motivo di impugnazione sul punto, di talché deve ritenersi definitivamente stabilito che, nella erogazione del contributo per l'editoria, ove ricorrano i presupposti di legge, l'Amministrazione non esercita alcun potere implicante discrezionalità, di talché, accertata, con giudizio di discrezionalità tecnica vincolata, la sussistenza dei requisiti, il contributo deve essere erogato. Ciò premesso, va rilevato che la
[...]
aveva Controparte_1 contestato nel precedente giudizio di appello che il mutato quadro normativo in materia di contributi all'editoria e l'introduzione di un limite invalicabile di spesa ad opera della Finanziaria 2010 – il rimborso degli stessi spetterebbe nei limiti delle risorse stanziate nel relativo capitolo di bilancio autonomo della
[...]
e non nella misura in cui siano indicati Controparte_1 dall'impresa richiedente. Pertanto, nel caso di specie sussisterebbero solo i presupposti per l'emanazione di una sentenza di accertamento del diritto di al Parte_1 percepimento di tali contributi, ovvero per una condanna generica del DIE alla loro erogazione. La contestazione va respinta.
9 La parte attrice in riassunzione aveva già provato nei precedenti gradi di giudizio a mezzo di produzione del relativo documento, che la somma richiesta di Euro 1.038.104,47 era stata determinata dalla stessa parte resistente con nota del 21.5.2014 – Prot. DIE 0008461 P- 4 14.16 (doc. 4) in misura già ridotta nella misura percentuale stabilita nei limiti delle risorse di bilancio, secondo quanto stabilito nella Finanziaria 2010. Pertanto, va osservato che:
- la Legge n. 250/1990 prevede esclusivamente il riscontro da parte della P.A. del verificarsi dei fissati presupposti di tipo obiettivo ed il controllo formale degli adempimenti necessari all'impresa per accedere al contributo per l'editoria, predeterminando l'entità dell'erogazione sulla base di criteri oggettivi;
- la Legge Finanziaria 2010 stabilisce solo un limite massimo annuale di spesa a carico dello Stato per l'erogazione dei contributi, con conseguente riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto nel caso in cui contributi quantificati ex Legge n. 250/1990 spettanti a tutti i soggetti aventi diritto eccedano i fondi stanziati nel bilancio statale per l'annualità di riferimento;
- la stessa parte resistente ha calcolato il contributo spettante all'attrice per l'anno 2012 nella misura di euro 1.038.104,47 già proporzionalmente ridotta sulla base dello stanziamento di bilancio, pari al 72,699% del contributo teoricamente spettante. Ne deriva che la liquidazione della somma, coincidente con quella oggetto della domanda di condanna, è già stata operata dall'Amministrazione, di talché risulta correttamente statuita dal Tribunale di Roma nell'ordinanza in data 8.1.2015 nel giudizio R.G. n. 35060/2014 vertente tra le parti, la condanna della odierna resistente al pagamento in favore dell'attrice in riassunzione della somma di euro 1.038.104,47 con accessori come determinati nella indicata ordinanza, in ordine ai quali non risulta proposta impugnazione, con la conseguenza che, sul punto, è intervenuto giudicato interno.
§ 6. — Le spese del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza della
[...]
. Esse si liquidano, Controparte_1 avuto riguardo al valore della causa, nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Va respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto di prova del danno subito.
10 Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, deve ritenersi che le stesse vadano poste a carico della
[...]
; esse si liquidano, Controparte_1 avuto riguardo al valore della causa, nella misura di euro 18.206 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da Parte_2 nei confronti della
[...] [...]
a seguito Controparte_1 dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, all'esito del giudizio iscritto al numero di registro generale r.g. 13054/2022, numero sezionale 158/2024, numero di raccolta generale 9553/2024 e pubblicata in data 09.04.2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — condanna la
[...]
al pagamento in Controparte_1 favore di della somma Parte_2 di euro 1.038.104,47 con accessori come determinati nella ordinanza l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa tra le parti in data 8.1.2015 nel giudizio tra le parti R.G. n. 35060/2014 ; 2. — condanna la
[...]
al rimborso, in favore Controparte_1 della delle spese Parte_2 sostenute per il presente giudizio di rinvio, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso delle spese sostenute per il giudizio di Cassazione, che si liquidano nella misura di euro 18.206 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 22.12.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr. Fabrizio Ciannamea
Il presidente estensore
11
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore pro tempore, con l'avvocato prof. Roberto Carleo PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E
[...]
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore PARTE RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, all'esito del giudizio iscritto al numero di registro generale r.g. 13054/2022, numero sezionale 158/2024, numero di raccolta generale 9553/2024 e pubblicata in data 09.04.2024. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
r.l. sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
[...] con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.06.2013, ha convenuto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la Controparte_2
[...] , al fine di ottenere l'accertamento del
[...] proprio diritto a percepire i contributi di cui all'art. 3, co. 2 della legge 250/1990 e s.m.i., per l'anno 2012, e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma dovuta. La società, in particolare, ha dedotto l'illegittimità del decreto emesso in data 31.03.2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale era stata esclusa, da quest'ultima, dall'ammissione al contributo. Secondo Edizioni del Roma, la preclusione posta dall'Amministrazione e fondata sul difetto del requisito della regolarità contributiva rispetto all'ente previdenziale necessario all'erogazione del contributo, non sarebbe stata conforme alla normativa di riferimento;
infatti, a detta della società, le imprese sottoposte a procedure concorsuali sarebbero esenti dall'obbligo di provvedere ai pagamenti previdenziali, ciò al fine di tutelare la par condicio creditorum. Circostanza, questa, non tenuta presente dall'Amministrazione al momento dell'emanazione del suddetto decreto. Il Tribunale Ordinario di Roma, con ordinanza depositata in data 08.01.2015, ha accolto in toto il suddetto ricorso, condannando l'Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.038.104,47, oltre accessori e spese del giudizio. Nello specifico, il Tribunale ha preliminarmente dichiarato infondata l'eccezione di carenza della giurisdizione ordinaria, in favore di quella amministrativa, sollevata dall'Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto illegittima la mancata erogazione del contributo in parola, reputando derogata l'esigenza del rispetto della regolarità contributiva, in capo alla società, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. b), del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (c.d. Decreto DURC). Secondo il primo giudice, la norma appena citata – che fa riferimento ad ipotesi in cui il legislatore considera comunque sussistente la regolarità contributiva, anche nel caso di sospensione di pagamento fondata su prescrizioni normative - non richiederebbe che tale sospensione sia espressamente autorizzata da una specifica disposizione. Potendo invece essere prevista anche da divieti generali dell'ordinamento. La par condicio creditorum costituirebbe, in tal senso, un fondamentale e generale principio posto alla base delle procedure concorsuali e determinerebbe un cogente divieto di eseguire pagamenti preferenziali.
2 Per il primo giudice, la società in parola sarebbe quindi titolare del diritto alla ricezione del contributo per l'editoria in parola.
La Controparte_1
ha impugnato, in grado d'appello,
[...]
l'ordinanza del Tribunale. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 7726/2021, pubblicata in data 22.11.2021, ha rigettato l'appello. In primo luogo, ha ribadito la sussistenza della giurisdizione ordinaria, a seguito di specifica eccezione sollevata nuovamente dalla difesa erariale. Nel merito - anche in conformità di quanto statuito con la sentenza n. 4610/2019 emanata dalla medesima Corte d'Appello, che ha ritenuto infondato analogo appello nei confronti della medesima società per quanto concerne i contributi relativi all'anno 2011 –, la Corte ha condiviso l'impostazione del primo giudice e ha ritenuto pertanto illegittimo il blocco dell'erogazione delle sovvenzioni per l'editoria, relative all'anno 2012, stante il possesso da parte della società richiedente dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa di settore. In particolare, secondo la Corte, la sottoposizione della società a liquidazione coatta amministrativa ha costituito causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi, ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. b), decreto ministeriale 24 ottobre 2007, e, conseguentemente, ha esentato la richiedente dall'obbligo di produrre l'attestazione della regolarità contributiva previdenziale, la cui assenza era stata elevata dall'Amministrazione a motivo della non concessione del contributo. Relativamente alla contestazione sul quantum del credito - secondo cui la condanna irrogata dal Tribunale avrebbe potuto essere solo generica e non anche al pagamento di somme determinate -, sollevata dall'Amministrazione in grado d'appello, la Corte ha chiarito che la suddetta contestazione non può reputarsi tempestiva, non risultando nella comparsa di risposta di primo grado;
conseguentemente, ha confermato il diritto della società appellante alla percezione del contributo pubblico.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello, la Controparte_1
ha proposto ricorso per cassazione
[...] articolato sui seguenti motivi:
3 - “1. Violazione e/o falsa dell'art. 168 L.F. (R.D. 267/1942) e dell'art. 5, comma 2 lettera b) del DM 24 ottobre 2007 (decreto Durc), in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
- 2. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. comma 2 n.4, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, co. 62, della l. 23 dicembre 2009 n. 191 – Legge Finanziaria 2010) e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” (cfr. atto di citazione in riassunzione).
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, con il quale, nello specifico, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 168 l.f. e dell'art. 5, co. 2, lett. b), decreto ministeriale 24 ottobre 2007, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'ammissione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa determinasse una sospensione dei pagamenti rilevante ai fini della sussistenza della regolarità contributiva. La Corte, in primo luogo, ha osservato che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale, compresa la liquidazione coatta amministrativa, non può effettuare pagamenti lesivi della par condicio creditorum, come desumibile dagli artt. 51 e 52 l.f., richiamati dal successivo art. 201 della citata legge, che, rispettivamente, vietano ai creditori la proposizione di azioni esecutive individuali e li assoggettano alle norme specifiche della formazione dello stato passivo. In tal senso, ha condiviso l'assunto della Corte d'Appello secondo il quale l'assoggettamento della società de qua a liquidazione coatta amministrativa ha determinato una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile all'operatività di disposizioni legislative, in quanto tale idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa ai sensi dell'art. 5, co. 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Al contrario, non ha condiviso la tesi dell'Amministrazione statale che fa conseguire la sospensione legale dei pagamenti, citata nella suddetta norma, solo alla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e non anche a diverse procedure concorsuali.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4), c.p.c., nella parte in cui non si è pronunciata ovvero ha reso una
4 motivazione apparente in ordine al motivo di gravame vertente sull'esistenza di un limite invalicabile di spesa nell'erogazione dei contributi, consistente nell'ammontare risorse stanziate nell'apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte ha ritenuto fondato e, pertanto, ha accolto tale motivo. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la deduzione della parte di essere debitrice di un importo inferiore rispetto a quello preteso dalla controparte – sollevata, nel caso di specie, in grado d'appello e relativa all'esistenza del citato limite di spesa nell'erogazione del contributo - non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, risolvendosi nella negazione della fondatezza della pretesa avversaria nella sua integralità, che può essere altresì fatta valere in appello. In tal senso, il giudice non può considerarsi esonerato dall'obbligo di provvedere sul punto.
Infine, la Corte di Cassazione, alla luce dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha reputato assorbito il terzo motivo con cui la ricorrente ha fatto valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 62, l. 23 dicembre 2009, n. 191, e 2697 c.c. in quanto avente a oggetto una questione strettamente conseguenziale a quella del secondo motivo.
§2. — All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione ha così deciso:
“La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione”.
§ 3. — Dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, seconda sezione specializzata in materia di impresa, ha proposto atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.,
[...]
ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, confermare integralmente, per i motivi esposti nel presente atto, la ordinanza emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Seconda, in persona del Giudice Dott. Alfredo Matteo Sacco in data 8 gennaio 2015 a definizione del giudizio R.G. n. 35060/2014, e per l'effetto condannare la Controparte_3
[...] , al pagamento della somma di euro
[...]
1.038.104, 47, oltre interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello innanzi alla Corte di Cassazione”. La Controparte_1
, nonostante la regolare citazione, non si
[...]
è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza emanata da codesta Corte d'Appello del 20.01.2025. Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22.12.2025.
§ 4. — L'atto di citazione in riassunzione contiene il seguente articolato motivo. La parte attrice, in primo luogo, ha chiarito che, alla luce dell'accertamento effettuato dalla Corte di Cassazione del diritto della società a percepire i contributi pubblici per l'editoria relativi all'anno 2012, la Corte d'Appello di Roma, nell'odierno giudizio di riassunzione, dovrebbe pronunciarsi esclusivamente sulla fondatezza dell'eccezione formulata dall'Amministrazione resistente con il secondo ed terzo motivo del ricorso per cassazione;
infatti, con tali motivi l'Amministrazione ha lamentato che – in forza della previsione normativa di cui all'art. 2, comma 62, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 – il Tribunale avrebbe errato nel comminare, in accoglimento dell'azione proposta dalla società, una condanna al pagamento di una somma determinata, che secondo quanto ex adverso sostenuto “non avrebbe potuto essere pronunciata, dovendosi riconoscere [...] solo i presupposti per l'accertamento del diritto o, a tutto voler concedere, per una condanna generica” (cfr. pag. 11 atto di citazione in riassunzione). Parte attrice ha poi rammentato che le censure dell'Amministrazione alla sentenza di secondo grado sono fondate sulla circostanza per cui – considerato il mutato quadro normativo in materia di contributi all'editoria e l'introduzione di un limite invalicabile di spesa ad opera della Finanziaria 2010 – il rimborso degli stessi spetterebbe nei limiti delle risorse stanziate nel relativo capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Edizioni non ha ritenuto, però, che tali censure Pt_1 possano trovare accoglimento;
ciò, innanzitutto, in considerazione della temerarietà dell'eccezione dell'Amministrazione. Difatti, la somma oggetto di condanna sarebbe stata già determinata dalla stessa Amministrazione, in modo certo e definitivo, in euro 1.038.104,47, misura, questa, già ridotta in base ai limiti delle
6 risorse di bilancio, secondo quanto stabilito nella legge Finanziaria 2010, così come risulterebbe dagli atti presenti nella nota del 21.05.2014 – Prot. DIE 0008461 P- 4 14.16 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione in riassunzione). In secondo luogo, parte attrice ha evidenziato che la legge n. 250/1990 (e relativo regolamento) demanderebbe alla Pubblica Amministrazione il mero riscontro del verificarsi dei presupposti oggettivi fissati dal legislatore, oltre al controllo formale di determinati adempimenti necessari all'impresa per accedere al contributo per l'editoria, predeterminando invece, sempre sulla base di criteri oggettivi, l'entità dell'erogazione (e dunque il quantum del contributo). La Finanziaria 2010, al contrario di quanto prospettato dall'Amministrazione, non avrebbe affatto inciso sui criteri oggettivi di calcolo del contributo per l'editoria fissati dalla legge n. 250/1990, essendosi limitata ad introdurre – al fine di tutelare l'interesse generale all'ordinata tenuta dei conti pubblici – un limite massimo annuale di spesa a carico dello Stato per l'erogazione dei contributi in parola a tutti i soggetti che ne hanno diritto (limite individuato nelle risorse stanziate annualmente nel relativo capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Ne deriverebbe, secondo parte attrice, che - nella sola ipotesi in cui i contributi complessivamente spettanti a tutti i soggetti aventi diritto, singolarmente quantificati dalla legge n. 250/1990, eccedano i fondi stanziati nel bilancio statale per l'annualità di riferimento – ciascun beneficiario dovrebbe ricevere, in concreto, in forza della legge Finanziaria 2010, una somma inferiore a quella cui ha astrattamente diritto. Pertanto, ha chiarito parte attrice, che la quantificazione del contributo per l'editoria spettante in astratto dev'essere effettuata applicando esclusivamente i criteri oggettivi di calcolo fissati dalla legge n. 250/1990; è la liquidazione di tale contributo che, invece, dipende in concreto dalla capienza dei fondi effettivamente stanziati ogni anno in bilancio rispetto alla sommatoria dei contributi astrattamente dovuti a tutti gli aventi diritto. Alla luce di quanto appena esposto, secondo parte attrice, l'Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata al pagamento dell'importo, così come sopra determinato, tantopiù se si considera che quest'ultima “non ha mai allegato né tantomeno provato che, nel caso di specie, ricorrano quelle condizioni eccezionali per cui si debba procedere al pagamento proporzionale dei contributi in favore degli aventi diritto. Prova,
7 questa, che oltre a non essere mai stata fornita da controparte, di certo non potrà essere fornita nel presente giudizio, essendo oramai maturate le preclusioni istruttorie” (cfr. pag. 14 atto di citazione in riassunzione). Sul punto, parte attrice ha altresì evidenziato che, al fine di garantire che gli eventuali insufficienti fondi statali siano ripartiti proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto – e dunque che non si verifichino trattamenti lesivi della par condicio tra soggetti tutti titolati a ricevere i contributi per l'editoria –, è imprescindibile che la previa quantificazione del contributo astrattamente dovuto ad ognuno dei beneficiari non sia rimesso alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione, ma avvenga proprio in forza dei criteri predeterminati dalla legge n. 250/1990. In virtù dell'oggettività di tali criteri ed in assenza di qualsivoglia potere discrezionale dell'Amministrazione nella determinazione del quantum, la quantificazione della somma in astratto, spettante a chi richieda il contributo per l'editoria, può essere operata non solo dalla parte interessata, ma anche dall'Autorità Giudiziaria. A detta dell'attrice, quindi, l'esatta quantificazione del contributo astrattamente dovuto ad una società, anche qualora contenuta in una sentenza, non precluderebbe il potere dell'Amministrazione – in sede di erogazione del contributo medesimo e, dunque, di eventuale esecuzione della sentenza – di liquidarlo in un importo inferiore adducendo (e dimostrando) l'insufficienza delle risorse pubbliche appostate in bilancio al soddisfacimento integrale di tutti i soggetti beneficiari. Da ultimo, parte attrice ha evidenziato, da un lato, che nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma, l'Amministrazione non ha mai quantificato il minore ammontare del contributo, essendosi limitata a contestare l'an della pretesa. Dall'altro, che tale quantificazione non è stata operata da controparte, neppure nel giudizio di appello, essendosi l'Amministrazione limitata in quella sede a contestare il tipo di condanna comminata dal Tribunale (come specifica, anziché generica). Alla luce di ciò, l'importo oggetto di condanna deve reputarsi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificamente contestato da controparte.
§ 5. —. La domanda è fondata. Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c. il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e a tutto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
8 Ne deriva, nel caso in questione, che a seguito del rigetto del primo motivo del ricorso in Cassazione proposto dalla
[...]
Controparte_1
, deve ritenersi che la sottoposizione della società a
[...] liquidazione coatta amministrativa costituisce causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, e, conseguentemente, esime la richiedente dall'obbligo di produrre l'attestazione della regolarità contributiva previdenziale, la cui assenza è stata addotta dall'Amministrazione a motivo della non concessione del contributo. Va altresì rilevato che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e pertanto da un lato è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, dall'altro lato operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Nel caso in questione, la
[...]
non ha Controparte_1 formulato motivo di ricorso in Cassazione quanto alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario, affermata dal giudice di primo grado e dal giudice dell'appello, che ha respinto il motivo di impugnazione sul punto, di talché deve ritenersi definitivamente stabilito che, nella erogazione del contributo per l'editoria, ove ricorrano i presupposti di legge, l'Amministrazione non esercita alcun potere implicante discrezionalità, di talché, accertata, con giudizio di discrezionalità tecnica vincolata, la sussistenza dei requisiti, il contributo deve essere erogato. Ciò premesso, va rilevato che la
[...]
aveva Controparte_1 contestato nel precedente giudizio di appello che il mutato quadro normativo in materia di contributi all'editoria e l'introduzione di un limite invalicabile di spesa ad opera della Finanziaria 2010 – il rimborso degli stessi spetterebbe nei limiti delle risorse stanziate nel relativo capitolo di bilancio autonomo della
[...]
e non nella misura in cui siano indicati Controparte_1 dall'impresa richiedente. Pertanto, nel caso di specie sussisterebbero solo i presupposti per l'emanazione di una sentenza di accertamento del diritto di al Parte_1 percepimento di tali contributi, ovvero per una condanna generica del DIE alla loro erogazione. La contestazione va respinta.
9 La parte attrice in riassunzione aveva già provato nei precedenti gradi di giudizio a mezzo di produzione del relativo documento, che la somma richiesta di Euro 1.038.104,47 era stata determinata dalla stessa parte resistente con nota del 21.5.2014 – Prot. DIE 0008461 P- 4 14.16 (doc. 4) in misura già ridotta nella misura percentuale stabilita nei limiti delle risorse di bilancio, secondo quanto stabilito nella Finanziaria 2010. Pertanto, va osservato che:
- la Legge n. 250/1990 prevede esclusivamente il riscontro da parte della P.A. del verificarsi dei fissati presupposti di tipo obiettivo ed il controllo formale degli adempimenti necessari all'impresa per accedere al contributo per l'editoria, predeterminando l'entità dell'erogazione sulla base di criteri oggettivi;
- la Legge Finanziaria 2010 stabilisce solo un limite massimo annuale di spesa a carico dello Stato per l'erogazione dei contributi, con conseguente riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto nel caso in cui contributi quantificati ex Legge n. 250/1990 spettanti a tutti i soggetti aventi diritto eccedano i fondi stanziati nel bilancio statale per l'annualità di riferimento;
- la stessa parte resistente ha calcolato il contributo spettante all'attrice per l'anno 2012 nella misura di euro 1.038.104,47 già proporzionalmente ridotta sulla base dello stanziamento di bilancio, pari al 72,699% del contributo teoricamente spettante. Ne deriva che la liquidazione della somma, coincidente con quella oggetto della domanda di condanna, è già stata operata dall'Amministrazione, di talché risulta correttamente statuita dal Tribunale di Roma nell'ordinanza in data 8.1.2015 nel giudizio R.G. n. 35060/2014 vertente tra le parti, la condanna della odierna resistente al pagamento in favore dell'attrice in riassunzione della somma di euro 1.038.104,47 con accessori come determinati nella indicata ordinanza, in ordine ai quali non risulta proposta impugnazione, con la conseguenza che, sul punto, è intervenuto giudicato interno.
§ 6. — Le spese del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza della
[...]
. Esse si liquidano, Controparte_1 avuto riguardo al valore della causa, nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Va respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in difetto di prova del danno subito.
10 Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, deve ritenersi che le stesse vadano poste a carico della
[...]
; esse si liquidano, Controparte_1 avuto riguardo al valore della causa, nella misura di euro 18.206 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da Parte_2 nei confronti della
[...] [...]
a seguito Controparte_1 dell'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, all'esito del giudizio iscritto al numero di registro generale r.g. 13054/2022, numero sezionale 158/2024, numero di raccolta generale 9553/2024 e pubblicata in data 09.04.2024, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — condanna la
[...]
al pagamento in Controparte_1 favore di della somma Parte_2 di euro 1.038.104,47 con accessori come determinati nella ordinanza l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa tra le parti in data 8.1.2015 nel giudizio tra le parti R.G. n. 35060/2014 ; 2. — condanna la
[...]
al rimborso, in favore Controparte_1 della delle spese Parte_2 sostenute per il presente giudizio di rinvio, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA, nonché al rimborso delle spese sostenute per il giudizio di Cassazione, che si liquidano nella misura di euro 18.206 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 22.12.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr. Fabrizio Ciannamea
Il presidente estensore
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