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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2961 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._1
il 25/11/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato ADDA ANNA
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 29/05/1988, rappresentato e difeso dall'avvocato TRENTO DANIELE ANGELO
MARIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 07/06/2015 presso il Comune di Rosà (VI), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Rosà, al n. 8 P.
2 S. A anno 2015 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza,
2. affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 collocazione presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in Rosà, Via Baggi n.
34, e con l'impegno da parte di ciascun genitore ad educarla ed istruirla, a prestarle piena e incondizionata assistenza morale e materiale e ad assumere ogni decisione tenendo conto delle sue capacità, interessi ed inclinazioni naturali;
3. i signori e si impegnano a partecipare attivamente CP_1 Controparte_2 ed in prima persona alla vita scolastica della figlia minore durante tutto il Per_1 corso dell'anno e sulla base dei rispettivi impegni personali e lavorativi, cercando in ogni caso di suddividersi equamente le rispettive incombenze;
4. i signori e si concedono il reciproco assenso al CP_1 Controparte_2 rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, anche relativamente all'inserimento della figlia minore nonché reciproco assenso Per_1 al rilascio dei propri passaporti personali;
5. il padre potrà tenere con sé la figlia minore tutti i martedì e a giovedì Per_1 alternati dalle ore 20.00 al mattino successivo con pernottamento presso il padre e con obbligo per quest'ultimo di accompagnare a scuola;
tutti i sabati dalle ore Per_1
13.00 alle ore 20.00 e un wee-kend intero al mese dal sabato ore 13.00 sino alla domenica sera ore 19.00 circa, salvo diversi accordi in caso di impegni lavorativi dei genitori e compatibilmente con le esigenze della bambina, nonché ogni qual volta gli sarà possibile, compatibilmente con le esigenze della bambina e, comunque, sempre previo accordo (almeno via chat/mail) con la madre.
6. quanto alle vacanze natalizie e pasquali i coniugi si accorderanno con quale di essi saranno trascorse dalla figlia minore tenendo previamente e debitamente Per_1
2 conto delle esigenze e dei desideri della figlia e, comunque, stabilendo fin d'ora che, salvo diverso accordo, Natale e Santo ST alternati, Capodanno ed Epifania alternati e Pasqua e Pasquetta alternati;
7. quanto alle vacanze estive i coniugi convengono che entrambi i genitori possano trascorre 15 giorni, anche non consecutivi, con la figlia minore tenendo Per_1 conto delle sue esigenze, capacità, e preferenze dando comunicazione del periodo con congruo anticipo e prevedendo che in caso di disaccordo gli anni pari abbia preferenza la madre, e gli anni dispari il padre.
8. il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra , entro Controparte_2 CP_1 il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento,00) quale contributo al mantenimento per la figlia minore rimanendo ogni ulteriore spesa Per_1 straordinaria suddivisa e disciplinata al 50% tra i Sig.ri e secondo le CP_2 CP_1 modalità indicate dal Protocollo in materia di famiglia attualmente in uso presso il
Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso;
9. i signori e si dichiarano economicamente CP_1 Controparte_2 indipendenti e autosufficienti e dichiarano espressamente di nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento;
10. le spese e competenze legali del presente giudizio sono a carico del signor
[...]
CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ROSA' (VI) in data 07/06/2015.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di firma della convenzione di separazione personale dei coniugi tramite negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - spese interamente a carico di , come da accordo tra le parti. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in ROSA' (VI) il 07/06/2015 alle condizioni in Controparte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSA' (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2015;
c) Spese a carico di . Controparte_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del …………….
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2961 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._1
il 25/11/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato ADDA ANNA
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 29/05/1988, rappresentato e difeso dall'avvocato TRENTO DANIELE ANGELO
MARIO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 07/06/2015 presso il Comune di Rosà (VI), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Rosà, al n. 8 P.
2 S. A anno 2015 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza,
2. affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con Per_1 collocazione presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in Rosà, Via Baggi n.
34, e con l'impegno da parte di ciascun genitore ad educarla ed istruirla, a prestarle piena e incondizionata assistenza morale e materiale e ad assumere ogni decisione tenendo conto delle sue capacità, interessi ed inclinazioni naturali;
3. i signori e si impegnano a partecipare attivamente CP_1 Controparte_2 ed in prima persona alla vita scolastica della figlia minore durante tutto il Per_1 corso dell'anno e sulla base dei rispettivi impegni personali e lavorativi, cercando in ogni caso di suddividersi equamente le rispettive incombenze;
4. i signori e si concedono il reciproco assenso al CP_1 Controparte_2 rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, anche relativamente all'inserimento della figlia minore nonché reciproco assenso Per_1 al rilascio dei propri passaporti personali;
5. il padre potrà tenere con sé la figlia minore tutti i martedì e a giovedì Per_1 alternati dalle ore 20.00 al mattino successivo con pernottamento presso il padre e con obbligo per quest'ultimo di accompagnare a scuola;
tutti i sabati dalle ore Per_1
13.00 alle ore 20.00 e un wee-kend intero al mese dal sabato ore 13.00 sino alla domenica sera ore 19.00 circa, salvo diversi accordi in caso di impegni lavorativi dei genitori e compatibilmente con le esigenze della bambina, nonché ogni qual volta gli sarà possibile, compatibilmente con le esigenze della bambina e, comunque, sempre previo accordo (almeno via chat/mail) con la madre.
6. quanto alle vacanze natalizie e pasquali i coniugi si accorderanno con quale di essi saranno trascorse dalla figlia minore tenendo previamente e debitamente Per_1
2 conto delle esigenze e dei desideri della figlia e, comunque, stabilendo fin d'ora che, salvo diverso accordo, Natale e Santo ST alternati, Capodanno ed Epifania alternati e Pasqua e Pasquetta alternati;
7. quanto alle vacanze estive i coniugi convengono che entrambi i genitori possano trascorre 15 giorni, anche non consecutivi, con la figlia minore tenendo Per_1 conto delle sue esigenze, capacità, e preferenze dando comunicazione del periodo con congruo anticipo e prevedendo che in caso di disaccordo gli anni pari abbia preferenza la madre, e gli anni dispari il padre.
8. il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra , entro Controparte_2 CP_1 il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento,00) quale contributo al mantenimento per la figlia minore rimanendo ogni ulteriore spesa Per_1 straordinaria suddivisa e disciplinata al 50% tra i Sig.ri e secondo le CP_2 CP_1 modalità indicate dal Protocollo in materia di famiglia attualmente in uso presso il
Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso;
9. i signori e si dichiarano economicamente CP_1 Controparte_2 indipendenti e autosufficienti e dichiarano espressamente di nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento;
10. le spese e competenze legali del presente giudizio sono a carico del signor
[...]
CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ROSA' (VI) in data 07/06/2015.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di firma della convenzione di separazione personale dei coniugi tramite negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_1 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 - spese interamente a carico di , come da accordo tra le parti. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in ROSA' (VI) il 07/06/2015 alle condizioni in Controparte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSA' (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2015;
c) Spese a carico di . Controparte_2
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del …………….
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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