Decreto cautelare 30 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/02/2026, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7484 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi comunicato con due distinte email del 18.06.2025 con il quale si provveduto alla sostituzione del ricorrente in qualità di Presidente della commissione -OMISSIS- - -OMISSIS- Commissione -OMISSIS- Roma e -OMISSIS- Liceo Linguistico -OMISSIS- Roma, nonché della nota protocollo m.pi. aoodrla registro ufficiale u -OMISSIS- del 23.06.2025 ore 10.30 del medesimo ufficio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\7\2025 :
a) nota Protocollo -OMISSIS- del 17/06/2025a firma della Dirigente scolastica del -OMISSIS- prof.ssa -OMISSIS-
b) relazione riunione del 16.06.2025 in data 18.06.2025 a firma dei prof.ri -OMISSIS-, Piera Nicodemo commissari interni della commissione e -OMISSIS-, nominato segretario dal Presidente, qualificatosi commissario interno di sostegno della commissione di esami del Liceo -OMISSIS- di Roma
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO IE IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l'amministrazione scolastica ha revocato la sua nomina a presidente di commissione per gli esami di Stato di scuola secondaria superiore per l'a.s. 2024/2025.
1.1. Parte ricorrente, in fatto, esponeva che:
- è stato nominato presidente della Commissione per gli esami di stato con atto comunicato il 6.6.2025;
- successivamente, il 18.6.2025, ha appreso di essere stato revocato dall’incarico, ricevendo due distinte comunicazioni da parte del Ministero e dell’USR;
- a sostegno della revoca, il Dirigente dell’USR Lazio ha rappresentato che “ La revoca è stata adottata in via precauzionale, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione. La informiamo che, attraverso l’istituto dell’accesso agli atti da lei adito, sarà informata sugli elementi e sulle circostanze sottese al provvedimento, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla vigente normativa ”;
- con successiva nota del 23.6.2025, riceveva comunicazione da parte dell’USR Lazio, dell’avvio del procedimento disciplinare;
- che tale vicenda si iscrive in un contesto in cui lo stesso sarebbe “ perseguitato dalle istituzione scolastiche ed è costretto a patire ingiustificati procedimenti di natura disciplinare poi vanificati dalla magistratura ordinaria, ciò solo in quanto appartenente, alla “comunità LGBT” per quanto in modo assolutamente discreto e personale, risolvendosi tali comportamenti dell’Amministrazione in veri e propri atti discriminatori ”.
A sostegno del ricorso formula i seguenti motivi in diritto, con cui censura:
I) “ Eccesso di potere assenza del provvedimento, mancata comunicazione della motivazione, motivazione presupposta o apparente, per mancanza di motivazione violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli articoli artt. 3, 7, 10, 21 quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990) ”, poiché non ha ricevuto comunicazione formale del provvedimento di revoca e la motivazione riferita nelle comunicazioni sarebbe insufficiente a giustificare l’atto impugnato;
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del Decreto Ministeriale 183 del 5 marzo 2019 che regola gli esami di stato ”, in quanto ritiene che il provvedimento di revoca sia carente dei presupposti disciplinati dalla normativa, non sussistendo al momento della revoca, alcun procedimento disciplinare in corso.
Ciò posto, parte ricorrente:
- ha chiesto di annullare le note impugnate e la condanna al risarcimento dei danni patiti, commisurati alle indennità previste per lo svolgimento dell’incarico.
1.2. Si costituiva in data 10.7.2025 l’Amministrazione resistente, con memoria di stile, depositando documentazione il 28.7.2025.
1.3. Abbinata la trattazione, in sede di esame della domanda cautelare, al merito del ricorso, all’udienza pubblica del 2.12.2025, è stato dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., circa il possibile profilo di inammissibilità, per difetto di giurisdizione del giudice adito.
1.4. Parte ricorrente, con successiva memoria, ha formulato osservazioni in merito, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
2. – Alla successiva udienza pubblica del 4.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, vertendosi in materia di incarichi dirigenziali, prerogative dell’amministrazione in qualità di datore di lavoro privato e rientrando la controversia tra quelle inerenti il pubblico impiego privatizzato, devolute alla cognizione del giudice ordinario (art. 63, c. 1, d.lgs. n. 165/2001)
3.1. In particolare, il presente ricorso verte sugli atti con i quali il Ministero intimato ha revocato la nomina del ricorrente a presidente di commissione per gli esami di Stato dell'a.s. 2024/2025 di un istituto di scuola secondaria superiore.
Ad avviso del Collegio, la nomina o la revoca dei presidenti di commissione di concorso per gli esami di Stato riguarda propriamente la gestione del rapporto di pubblico impiego c.d. "privatizzato" che esulano dagli stretti confini della giurisdizione del giudice amministrativo (in senso conforme, cfr. TAR Sicilia-Palermo, n. 294/2024).
L'art. 63, c. 1, d.lgs. n. 165 del 2001, rimette alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto, ivi incluse quelle inerenti al conferimento o alla revoca di un incarico dirigenziale. Residua la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti ai rapporti di lavoro non privatizzati.
L'art. 16, d.lgs. n. 62 del 2017, disciplina la nomina delle commissioni d'esame nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, prevedendo in particolare che:
- commissari e presidente sono nominati dall'U.S.R. sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione (c. 4);
- presso l'U.S.R. è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione (c. 5).
Il procedimento di nomina dei Presidenti delle commissioni d'esame è stato ulteriormente specificato dal D.M. n. 183 del 2019 (prodotto agli atti da parte ricorrente), che prevede che la nomina a presidente è atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale (art. 2, D.M. n. 183 del 2019), da svolgersi annualmente attingendo esclusivamente dall'apposito elenco regionale, salvo il caso di esaurimento dello stesso (art. 4, D.M. n. 183 del 2019).
Nello svolgimento di tale attività, che si connota di mera gestione di un rapporto di lavoro pacificamente attratto nell’alveo del pubblico impiego c.d. “privatizzato”, non può ravvisarsi la sussistenza di alcuna posizione di interesse legittimo in capo al richiedente, il quale - a ben vedere - aspira semplicemente a ottenere un incarico nell'ambito dell'amministrazione presso la quale presta il proprio servizio.
L’incarico in questione riveste, peraltro, natura soggettivamente dirigenziale, tenuto conto che:
- l'art. 3, c. 3, D.M. n. 183 del 2019 impone di presentare l'istanza di inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti di commissione ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili;
- è solo facoltativa la presentazione dell'istanza da parte di altri dirigenti scolastici (preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione) e di docenti in servizio in istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado statale con almeno dieci anni di servizio nel ruolo e altri soggetti collocati a riposo.
Non si ritengono decisive, in senso contrario, le considerazioni formulate da parte ricorrente circa il fatto che i membri della Commissione d'esame svolgono una funzione di rilevanza pubblica, i cui atti sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo.
Accogliendo una simile interpretazione, ogni atto di conferimento di un incarico nell'ambito della pubblica amministrazione - a prescindere dall'inquadramento pubblicistico o privatistico del rapporto di impiego sottostante - andrebbe ricondotto alla giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente svilimento della ratio sottesa al visto art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001.
Neppure – sotto diverso profilo – la procedura di nomina dei presidenti delle commissioni d'esame può essere essere inquadrata alla stregua di una procedura concorsuale (sulla cui nozione, cfr. TAR Sicilia, sez. II, 28 marzo 2022, n. 1075; TAR Sicilia, sez. II, 17 marzo 2022, n. 954), costituendo la stessa la mera redazione di un elenco dal quale attingere sulla base di un rigido ordine di precedenza stabilito dall'art. 4, D.M. 189 del 2019 e nell'osservanza di criteri di preferenza da seguire a parità di condizioni (art. 9).
In altre parole, gli atti impugnati non possono in alcun modo rientrare all'interno della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo gli stessi riconducibili a provvedimenti di revoca di incarichi dirigenziali.
3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Conseguentemente, parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.
4. – Sussistono giustificati motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio, anche alla luce della minima attività difensiva espletata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO IE IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IE IR | ND SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.