Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6/2024 V.G. a cui è riunito il n. R.G. 7/2024 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile- Specializzata Minorenni
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
Dott. Maria Gabriella Pivetta - Componente Esperto-
Dott. Luca Ciuffetti - Componente Esperto - ha pronunciato il presente
DECRETO
Nei due procedimenti di reclamo proposti ex art. 739 c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...], Russia, il Parte_1 C.F._1
08.02.1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. G. Amedeo Caratti del Foro di Savona, in forza di mandato a margine del reclamo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in
Savona, Via Paleocapa n. 18/5
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]3 Tel. 349 6907137, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giusto del Foro di Savona, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Varazze Vico San Pietro 5 int.1, come da mandato in atti
Nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) residente in [...]1, C.F._3 rappresentato e difeso dal tutore, nominato con decreto provvisorio ed urgente del
Tribunale per i Minorenni di Genova datato 04.12.2023, già nominato curatore speciale con decreto provvisorio ed urgente del Tribunale per i Minorenni di Genova datato
08.06.2022 e depositato in Cancelleria in data 19.07.2022 Avv. Pier Paolo Pera del
Foro di Savona, con studio in Cairo Montenotte (SV), Via Roma 38/3, ivi elettivamente
-avverso - il decreto non definitivo n. 5553/2023 adottato dal Tribunale per i Minorenni il
21.12.2023
con l'intervento del P.G.
***
- Rilevato che:
-- con separati reclami la SI ed il SI Parte_1 Pt_2
, nella loro rispettiva qualità di madre e padre del minore
[...] [...]
, adivano questa Corte per impugnare il decreto non Controparte_1
definitivo n. 5553/2023 adottato dal Tribunale per i Minorenni il 21.12.2023 con il quale, tra le altre cose, è stata sospesa la loro responsabilità genitoriale ed è stata disposta la collocazione extra-familiare del minore medesimo presso idonea struttura, chiedendo entrambi, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato oltre che licenziamento di apposita C.T.U. per le motivazioni addotte nei rispettivi atti difensivi,
-- in entrambi i procedimenti si costituiva il tutore del minore, chiedendo il rigetto dei reclami, anche in punto sospensiva;
-- interveniva ex lege anche il P.G. chiedendo a sua volta l'integrale rigetto dei reclami,
-- ad esito dell'udienza fissata il 15.2.2024, con decreto del 16.2.2024 questa Corte, previa riunione dei due procedimenti, quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ravvisava la sussistenza quantomeno del periculum in mora che avrebbe potuto derivare dall'esecuzione del medesimo con riferimento alla disposizione della collocazione extra-familiare del minore, in considerazione della giovane età del minore (neppure 10 anni), del suo complesso quadro diagnostico (“immaturità cognitiva e comportamentale con prevalente compromissione dell'area del linguaggio: disturbo evolutivo specifico misto”) che reputava meritare approfondimento anche con riguardo ai suoi riflessi sul malessere e sui disturbi comportamentali manifestati dal minore, e rispetto al quale un allontanamento dalla famiglia appariva, almeno prima facie, più foriero di possibili aggravamenti che presentarsi come soluzione e garanzia di nuovo equilibrio e serenità dello stesso, -- nella predetta situazione, escludeva altresì che sussistessero i presupposti per avviare incontri protetti tra i genitori ed il figlio sicchè anche la relativa parte del provvedimento era oggetto di sospensione cautelare, invitando in ogni caso i Servizi
Sociali affidatari, a mezzo dell'educatrice che già era inserita nel nucleo, a far sì che i genitori non si incontrassero direttamente nei momenti di “passaggio” dl minore,
-- con il medesimo provvedimento disponeva C.T.U., che veniva affidata alla Dott.ssa
, affinchè, previo ascolto del piccolo , ne valutasse le Persona_1 CP_1
condizioni di salute psico-fisica, gli specifici aiuti di cui aveva bisogno, la sua migliore collocazione prevalente, oltre che il miglior regime di incontri, e che valutasse altresì le competenze genitoriali di entrambi i genitori, così come da specifico quesito, che teneva conto anche delle indicazioni delle difese delle parti,
-- le operazioni peritali si svolgevano in modo articolato ed approfondito e necessitavano di due proroghe che venivano richieste dalla CTU e concesse dalla
Corte, l'ultima delle quali anche al fine di effettuare una trance di sperimentazione e di avviare la presa in carico del minore dal punto di vista psicologico oltre che CP_1
il suo inserimento presso il centro socioeducativo privato (unico esistente in Savona) individuato con l'ausilio dei Servizi Sociali, nei pomeriggi dopo la scuola per effettuare diverse attività pomeridiane, con incarico alla madre, in qualità di genitore collocatario, di prelevare il figlio al termine dell'attività del centro per condurlo a casa e cenare con esso per poi condurlo a scuola la mattina successiva;
-- veniva quindi depositata la relazione finale della C.T.U. e fissata l'udienza del
13.3.2025 per la discussione finale, sostituita dalla modalità con trattazione scritta, ad esito della quale questo Collegio si riservava di decidere;
-Rilevato che:
-- la C.T.U. a firma della dott.ssa è stata articolata in molteplici Per_1 approfondimenti che si sono sviluppati con: diverse riunioni peritali, numerosi colloqui con i genitori, incontri con i Servizi affidatari, visite domiciliari, colloquio con i vicini di casa del SI , qualificati dallo stesso quali figure di appoggio, osservazione CP_1 del bambino condotto sia dalla madre che dal padre, incontro con la scuola, colloquio con la sorella del , colloquio con il figlio primogenito della SI , CP_1 Parte_1 colloquio effettuato con il pediatra, dott. colloquio con la dottoressa della Per_2
Genetica del Gaslini delegata dal Prof la dottoressa CP_2 Persona_3 colloquio con la psicologa del dipartimento di neuropsichiatria della ASL, dott.ssa colloquio con dott.ssa neuropsicomotricista e logopedista, colloquio con la Per_4 dottoressa della ASL, colloquio con la educatrice attuale Dott.ssa , Per_5 Per_6 colloquio con educatrice precedente dott.ssa osservazione padre/bambino Per_7
effettuata in data 11 settembre 2024, osservazione del minore con la madre effettuata in data 13 settembre 2024 con osservazione passaggio da un genitore all'altro, colloquio con dott.ssa , richiesto da CTP materna, riunione peritale conclusiva Per_8 effettuata in data 9 gennaio 2025 con contestuale verifica con l'Assistente Sociale, colloquio di congedo dal minore annunciato nel corso della riunione peritale ed effettuato alla presenza dell'educatrice in data 10 gennaio 2025;
-- la stessa, anche grazie al suo grado di approfondimento appare più che congruamente motivata, esente da vizi logici e, come tale, del tutto idonea a sorreggere l'odierno convincimento giudiziale e deve intendersi qui ripetuta e trascritta;
-- dopo aver dato atto dell'esito di tutte le operazioni svolte, la C.T.U. è quindi giunta alle seguenti conclusioni:
“ presenta un'alterazione genetica (delezione parziale del braccio lungo del CP_1 cromosoma 15) che può portare con sé diversi disturbi quali ipotonia e ritardo dello sviluppo oltre che deficit intellettivo, tratti autistici e crisi convulsive in taluni casi. La gravità di queste compromissioni, qualora presenti, è soggetta però all'influenza di fattori epigenetici, vale a dire all'influenza dell'ambiente esterno che può aggravare o facilitare lo sviluppo. Il minore ha ottenuto alla valutazione cognitiva effettuata con la
WISC IV un punteggio limite di 76 con prevalente compromissione dell'attenzione e della memoria di lavoro associata a disturbo di apprendimento con immaturità cognitiva e del comportamento.
Anche il SI è affetto dalla medesima alterazione genetica del figlio. La CP_1 valutazione neuropsichiatrica del bambino aveva preso avvio prima del suo trasferimento in Trentino ed a causa dello stesso ha subito un differimento.
Attualmente il bambino non presenta più la scialorrea che manifestava intorno ai due/tre anni e il suo aspetto fisico appare nella norma, come pure lo sviluppo ponderale.
è stato allattato dalla madre per più di due anni. Attualmente viene riferito CP_1 sonno ed alimentazione regolari.
Dal punto di vista psicologico il minore mostra consapevolezza delle sue difficoltà che lo spingono talora a ritirarsi dal compito, a tollerare poco la frustrazione e ad arrendersi. In talune occasioni, nel contesto scolastico, fatica a rispettare le regole anche se ne è a conoscenza, poiché tende a voler attirare l'attenzione.
In passato il bambino soleva talora isolarsi dal resto del gruppo dei coetanei specie quando non riusciva ad averne il controllo, manifestando una tendenza ad indulgere in relazioni esclusive che rivelano, a tratti, un funzionamento emotivo e relazionale più primitivo.
Su tali aspetti le recenti esperienze di gruppo paiono aver inciso positivamente avendo il Servizio, ed il minore stesso, riferito una buona esperienza sia al centro socioeducativo che ai centri estivi. In quest'ultimo contesto era stato segnalato un comportamento sessualizzato nei confronti di un altro bambino.
La scuola non ha mai riferito nel minore comportamenti sessualizzati anche quando, a detta dell'Assistente Sociale, appariva disponibile a collaborare fornendo informazioni. Il comportamento della scuola sembrerebbe essersi modificato alla notizia dell'allontanamento del minore”.
Con particolare riferimento al comportamento dei genitori, “la separazione dei genitori e la conflittualità che ne è seguita hanno determinato in , quello che lui stesso CP_1
Per_ definisce “un trauma”. La Collega Dott. , precedente CTU, aveva definito il trasferimento repentino e unilaterale del padre in Trentino quale forma di maltrattamento del minore.
L'allontanamento dalla madre, prossimo alla interruzione dell'allattamento, sembra aver determinato nel bambino una sorta di frattura fra una madre percepita come sufficientemente accudente ed una madre trascurante che esige la sua crescita e che richiede spazi di autonomia che vive quali abbandoni. CP_1
Questo vissuto può essere stato alimentato anche dal tono dell'umore di stampo depressivo nella madre collegato alla fatica di elaborare la separazione dal marito, alla scoperta della sua presunta omosessualità ma anche dal perdurare di una situazione con l'ex marito che genera una forte sofferenza nella SI. Quest'ultima, con la psichiatra, paragona la sua situazione a quella di una persona in guerra.
Le richieste paterne di un amore incondizionato nei confronti della sua figura e la parallela svalorizzazione della figura materna paiono aver alimentato il vissuto nel minore di una madre indifferente e incapace, vissuto che abbisogna, a parere di chi scrive, essere quanto meno ridimensionato anche per contenere l'emergere di immagini scisse dei propri oggetti d'amore (l'una estremamente idealizzata e l'altra estremamente demonizzata).
Questi aspetti non facilitano l'acquisizione della capacità di triangolazione.
Il permanere di una modalità più primitiva conduce il minore a ricercare anche nella relazione con i coetanei delle relazioni a due, incentrate sulla simbiosi e sul possesso, faticando a vivere e tollerare le dinamiche del gruppo.
Questa tendenza, allo stato, sembrerebbe essere evoluta maggiormente rispetto al passato in quanto, in ambito sociale, il bambino ha manifestato piacere nel vivere ed affrontare delle situazioni di gruppo.
Qualora continuasse ad essere alimentata dal padre la tendenza a strutturare unicamente relazioni diadiche ed a vivere negativamente il femminile, l'integrazione sociale del minore e le sue successive relazioni affettive ne sarebbero danneggiate.
In riferimento alla presenza di evidenti segnali di sessualizzazione del minore la scrivente non ha trovato riscontri se non alla tavola 9 del test C.A.T, laddove riferisce, dopo un evidente tentativo di non guardare :…… “Sta diventando bianco e si sta oscurando, e respira così (fa il respiro di un ansimo) i genitori sono andati via la porta
è aperta, la porta è stata aperta da qualcuno, c'era un mostro che si stava sempre di più avvicinando..ahhh ( urla) l'ha mangiato fine” il che potrebbe far supporre un trauma pregresso che non pare però coinvolgere le figure genitoriali, ma appare più verosimilmente riconducibile all'angoscia di essere abbandonato dai due genitori, poiché alla domanda della scrivente su chi ha fatto entrare il mostro visto che il bambino riferisce che i genitori sarebbero andati via, risponde: “poteva CP_1 attraversare e ha spaccato la porta… poi il bambino è scomparso da mesi e non è riuscito mai più a vederli i genitori e hanno capito che non bisogna…bisogna restare con lui oppure che bisogna portarlo con sé”, il che sembrerebbe rappresentare l'allontanamento che determina una maggiore consapevolezza dei genitori di dover stare vicini al figlio”. (…) In riferimento alla sperimentazione, essa ha preso avvio, di fatto, a partire dal week end del 22/24 novembre ed ha avuto quindi una durata, al momento, ridotta, rispetto a quanto previsto dalla scrivente, ciò in ragione dei tempi di implementazione della stessa da parte dei Servizi e delle riunioni preliminari che si sono rese necessarie per la sua condivisione. (…).
Si rammenta che uno degli obbiettivi di detta sperimentazione era anche la verifica della effettiva responsabilità da porre in capo a ciascun genitore in riferimento alle deficienze evidenziatesi in questi anni, quali la difficoltà ad aderire alle regole, ai ritardi segnalati dalla scuola, all'igiene ed allo svolgimento dei compiti. (…).
La scuola rimane un luogo importante per il minore che ha strutturato con le insegnanti un positivo rapporto, come pure con i compagni di classe, rapporto che occorre preservare stante anche le difficoltà di adattamento di e la crisi CP_1 che la scuola stessa sta attraversando con classi ingestibili e frequente tour over di insegnanti che sarebbe del tutto deleterio per qualsiasi bambino ma in particolare per chi presenta determinate fragilità. Dal punto di vista dell'evoluzione della socialità, ha usufruito positivamente CP_1 dell'inserimento al centro estivo e la sua frequenza è stata significativa in quanto posta tassativamente ai due genitori incaricati di condurvelo.
In riferimento al centro socioeducativo ove è stato inserito nei pomeriggi, come previsto dalla sperimentazione, (ad eccezione del corso di inglese e della verifica settimanale dell'educatrice) stesso, oltre al personale deputato, ha espresso CP_1
la sua soddisfazione sia per il rapporto col personale educativo che con i coetanei. In riferimento al corso di inglese, che alla scrivente il bambino aveva descritto positivamente in quanto strutturato come attività di gioco, durante l'ultimo colloquio con esso effettuato il bambino alla domanda circa il suo gradimento, opponeva una domanda su quale dei genitori ne avesse deciso la frequentazione palesando, come si dirà in seguito, la sua necessità di esprimere un parere positivo solo relativamente alle decisioni assunte dal padre.
Per quel che riguarda la presa in carico dal punto di vista psicologico la stessa è stata avviata nel mese di dicembre e riprenderanno gli appuntamenti con la dottoressa Per_5
nel mese di gennaio. Anche questo spazio di cui il minore potrà usufruire è parso gradito allo stesso, stando a quanto ha riferito la dottoressa assistente Sociale Tes_1 del Servizio affidatario.
Anche relativamente alla creazione di un canale di ascolto e comunicazione di con il Servizio che si occuperà della sua tutela, il minore è parso gradire tale CP_1 spazio anche se lo ha utilizzato per ribadire le rivendicazioni in ordine alla sua preferenza per la collocazione presso il padre riferendo che dalla madre si annoierebbe.
Riportato dall'assistente sociale al ricordo delle gite effettuate con la madre ed il fratello, si trovava a dover ammettere che, in tali occasioni, si sarebbe CP_1 divertito. (…)
Per quel che riguarda i ritardi negli accompagnamenti riscontrati da settembre ad oggi, solo in una occasione ciò sarebbe avvenuto quando il minore è stato accompagnato dalla madre mentre numerosi sono stati i giorni in cui ha ritardato accompagnato dal padre e nonostante la manovra finale del SI di attribuire gli stessi alla ex CP_1 moglie, appare ormai evidente ed in linea con uno stile di vita disorganizzato ( punti sulla patente inesistenti e conduzione dell'auto fino alla segnalazione della CTP materna, mancato pagamento degli alimenti per il quale gli sarebbe stata pignorata una casa, mancato pagamento delle utenze a suo nome, numerosi cambiamenti di occupazione, difficoltà a munire il figlio del pasto per il centro estivo nel giorno di sua competenza che reperisce solo in extremis, chiamata a spot dell'educatrice di cui non aveva compreso la necessità).
La SI per quel che la riguarda, ha accolto le forze dell'ordine recatesi Parte_1
al suo indirizzo a seguito del rinnovarsi di segnalazioni del SI della CP_1 presenza presso l'immobile di una attività abusiva di accoglienza, e la polizia locale non ha riscontrato la presenza di persone, valigie o indumenti che potessero far propendere per l'ipotesi prospettata dal padre del minore che riferiva le lamentele del figlio per la presenza di persone in casa con le quali si trovava a condividere la tv.
Relativamente alla richiesta di fornire delle porte alle stanze dell'abitazione, la
Assistente Sociale dott.ssa riferiva che, durante una recente visita domiciliare, Tes_1
aveva appurato che la SI era riuscita ad acquistare e fare apporre la porta della stanza di e quella del bagno, rimanendo in attesa dell'arrivo degli arretrati CP_1 dell'assegno di mantenimento del figlio per acquistare anche le rimanenti. (…)
La SI si è detta disponibile ad effettuare un percorso di sostegno Parte_1 psicologico dinnanzi alla scrivente ed alla dottoressa alla quale ha anche Per_8
riferito di aver usufruito in questi anni di un sostegno da remoto da parte di uno psicologo russo.
La presa in carico psicologica appare non derogabile ed assolutamente necessaria.
Il fratello di che abita durante la settimana in Piemonte e rientra presso la CP_1 madre nei week end, lavora come programmatore ed è apparso legato al fratellastro.
Per quel che riguarda le considerazioni che discendono dall' osservazione effettuata
e dalla seppur breve sperimentazione, appare evidente che, attualmente, attorno a
è stata costruita una rete e che la vita del minore pare aver subito un impulso CP_1 positivo grazie all'introduzione di aiuti settimanali quali il centro socioeducativo. E' opinione di scrive che se non fosse per il tormento che il SI infligge CP_1 al figlio colonizzandone la mente ed inducendo anche il timore dell'abbandono per parte sua, il minore sarebbe sicuramente più sereno.
Il padre offre al figlio l'idea di un uomo rovinato dalla ex moglie, vittima di denunce
(il minore teme di parlare e di dire qualcosa per la quale la madre possa denunciare il padre, lo afferma durante l'ultimo colloquio) e costretto a trasferirsi per lavoro. (…) In riferimento a quest'ultimo punto, quando il bambino aveva fatto ritorno col padre presso lo studio della scrivente, avevo appreso nel corso della conversazione, che, in verità, piangeva, non per le accuse rivoltami dal padre di aver comunicato al CP_1 figlio assieme alla madre che non lo avrebbe più rivisto ( l'incontro è videoregistrato dall'inizio fino all'arrivo del padre e alla sua dipartita col figlio appresso), ma per le affermazioni dello stesso genitore relative ad un suo ipotetico trasferimento per lavoro. Il SI ravvisata personalmente la serenità fra CP_1 madre e figlio al suo arrivo, la mancanza di un improvviso distacco di dalla CP_1
madre per raggiungerlo, infliggeva al figlio la punizione di fargli sentire il loro rapporto precario, in balia di un ipotetico trasferimento, annuncio che sicuramente rievoca in il trauma pregresso dell'allontanamento dalla madre in tenera età, con un CP_1
allattamento appena ultimato.
In ragione di questa situazione appare evidente che, per la tutela del minore, sia necessario innanzi tutto limitare il potere del padre di colonizzare la mente del figlio con informazioni inadeguate fornite allo stesso che non solo promuovono una grande sofferenza nel bambino ma che lo costringono ad “ uccidere simbolicamente la madre” come ravvisato dai test ai quali il bambino è stato sottoposto, con conseguente alienazione di parti di sé, scissioni pericolose e sensi di colpa che derivano da questa operazione di annientamento e di demonizzazione della figura materna.
Certamente non possono essere ignorate anche le difficoltà della SI Parte_1
che, con la sua tendenza alla depressione e con i suoi recenti problemi di salute si trova a faticare nel rapporto col figlio e ad arginare tale tendenza anche per sue insicurezze interiori.
Ciò nonostante, le difficoltà materne sembrerebbero, allo stato, supportabili dall'intervento attuale e da una situazione in cui la maggiore chiarezza e la definizione di netti confini limitano le manipolazioni paterne e la conseguente necessità della donna di negare le proprie difficoltà nella competizione per l'appropriazione del figlio
e la tengono ingaggiata a tentare di ricostruire una realtà di fatto che viene sovente ribaltata a favore del SI (vedi ultimo agito sulle assenze a scuola o sui CP_1
ritardi che il padre faceva riferire al suo CTP essere di responsabilità materna).
Dal punto di vista della genitorialità la SI ha mostrato nel passato, Parte_1 stando a quanto riferito dalla precedente CTU, di cogliere il trauma della separazione dal figlio, di preoccuparsi per il ritardo dello stesso e per la interruzione degli accertamenti allora in corso e di cui il padre, viceversa, dalla sua nuova collocazione negava l'urgenza e la necessità.
La SI ravvisava nel cambio di abitazioni, al quale il voleva sottoporre il CP_1 figlio per motivazioni economiche, il rischio di determinare nel bambino un senso di disorientamento e di sottoporlo a eccessivi cambiamenti anche relativamente alle baby- sitter. Questi aspetti fanno deporre per una certa capacità della madre di cogliere alcuni vissuti del bambino e quindi al possesso di una qualche capacità riflessiva e di empatia, viceversa non presente da parte del padre nelle situazioni sopra esposte.
Vero è che per il rinnovo della 104 anche la madre non si adoperava per fissare gli appuntamenti del caso e che la SI necessita di aiuti per modulare il suo sostegno al figlio nello svolgimento dei compiti assegnati, conducendola ad adottare le modalità più idonee e rinnovando la consapevolezza delle difficoltà del figlio di cui, seppure aveva consapevolezza in passato, abbisogna di essere resa maggiormente edotta nel presente.
Vero è che la conflittualità della coppia divenendo la maggiore preoccupazione degli operatori ha portato a privilegiare percorsi di mediazione con gli stessi, trascurando le indicazioni che dal punto di vista riabilitativo dovevano continuare ad essere offerte da un sostegno alla genitorialità.
Dal punto di vista delle cure sanitarie, la testimonianza del dott. pediatra del Per_2 bambino, ha posto in luce che entrambi i genitori lo contattino per questioni sanitarie ed effettuino le cure prescritte nonché i controlli richiesti. Gli stessi operatori del consultorio hanno riferito che per le terapie prescritte (logopedia e neuropsicomotricità) entrambi i genitori parteciparono per anni, accompagnando il figlio agli appuntamenti ad eccezione che quelli da remoto per il covid che la madre non effettuò non essendo più reperibile telefonicamente.
Durante la valutazione di non sono emerse da parte della madre CP_1 svalorizzazioni della figura paterna e la SI non pare aver ostacolato le frequentazioni del figlio col padre, seppure segnalasse che lo stesso non ponesse regole al figlio in ordine all'uso di dispositivi elettronici, all'igiene personale ed allo svolgimento dei compiti.
Pertanto, concludendo, la genitorialità materna, seppure necessita degli aiuti previsti dalla stessa sperimentazione, pare poter offrire al bambino un accudimento che merita, a parere di chi scrive, un distinguo rispetto a quello paterno.
Inoltre, la collocazione del minore dalla madre, con un padre limitato nei suoi accessi al figlio e nella sua possibilità di proporre allo stesso argomenti e informazioni non consoni, può offrire a una chance di riparazione rispetto all'immagine di CP_1 una madre indifferente e non accudente.
, per altro, nel porre l'accento sulla sua preferenza per la collocazione paterna, CP_1 riferiva nel mondo paterno di una sua maggiore libertà ed accesso ai giochi elettronici oltre che di pranzi consumati in esterno ( sushi, Mc Donalds). Per quel che riguarda il padre, si ritiene che anch'esso abbisogni di un supporto psicoterapico per fare chiarezza sulle sue sofferenze pregresse e sulle modalità più opportune per relazionarsi con . CP_1
Fino a quando il SI non comprenderà la necessità di astenersi dal CP_1
coinvolgere il figlio in discorsi che non sono idonei e che sono unicamente finalizzati ad offrire una immagine di sé quale perseguitato da un femminile che svaluta e cerca di intimorire, i suoi contatti con dovrebbero avvenire, a parere di chi scrive, CP_1 in forma protetta a partire da un accesso settimanale alla presenza dell'educatrice, la cui durata verrà valutata via via sulla base dell'andamento degli incontri stessi.
Parallelamente a questo intervento di cui dovrà essere spiegato al minore il significato,
dovrà proseguire la sua presa in carico psicoterapica in modo da poter CP_1 sviluppare maggiore autonomia dal consenso del padre e possibilità di comprensione delle di lui manipolazioni.
Entrambi i genitori, visti i pregressi, seppure lontani nel tempo, dovranno essere sottoposti a controlli a spot in riferimento all'assunzione di alcool. Questa misura assume il significato di contenimento di cui i SIi abbisognano, seppure nel presente la problematica non sia attuale ( vedi esami clinici ai quali entrambi si sono sottoposti).
I due genitori non dovranno avere alcun contatto se non alla presenza di operatori e il minore potrà effettuare due videochiamate settimanali al padre in forma assistita al centro socioeducativo.
La scrivente ritiene che l'inserimento in Comunità, allo stato, non sia auspicabile per il minore, se non strettamente necessario con l'evolvere della situazione, non solo per le ragioni sopra elencate ma anche perché non potrebbe necessariamente garantire quella continuità scolastica e negli interventi di cui il minore abbisogna e di cui sta godendo, oltre che non offrire a un segnale di riconoscimento del mondo CP_1 materno, tanto vituperato dal padre.
Il livellamento della situazione che deriverebbe dal liquidare la situazione fra i genitori con un generico riconoscimento della loro conflittualità, rischia, a parere di chi scrive, di alimentare nel bambino la confusione fra quanto sia legittimo da quanto non lo sia.
Stesso discorso per quel che attiene alle loro competenze.
Qualora però la SI non aderisca al progetto, non collabori lealmente Parte_1 con gli operatori nel ricevere aiuto e nel fornire informazioni anche sulle difficoltà che incontra al fine di risolverle, diverrà indispensabile che il minore venga inserito in comunità, previa preparazione da parte della sua psicologa”;
Ritenuto che: -nella situazione sopra descritta ed approfondita, meriti pertanto parziale accoglimento il reclamo proposto dalla SI , la cui difesa, con le ultime note di Parte_1 trattazione scritta, ha concluso chiedendo “annullare il decreto n. 5553/23 con cui il
Tribunale per i Minorenni di Genova ha sospeso la SI Parte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale e ha disposto la collocazione extrafamiliare del figlio , in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le CP_1
ragioni indicate negli atti difensivi di cui al procedimento n. 6/24 R.G.V.G. e per
l'effetto Disporre che la SI venga reintegrata nella Parte_1 responsabilità genitoriale, che venga confermata la collocazione del figlio minore
presso la madre e che venga proseguito il monitoraggio del nucleo Controparte_1
famigliare da parte dei Servizi Sociali, stante la disponibilità della SI
[...]
a proseguire e ad aderire a tutte le iniziative che verranno ritenute Parte_1 opportune nell'interesse del figlio minore, collaborando, altresì, con ogni figura di riferimento, nonché con il curatore speciale nominato, il tutto in adesione alle risultanze della C.T.U., dott.ssa ”: conclusioni del resto in linea e Persona_1
coerenti con quelle rassegnate dal tutore del minore;
- non meritano, di converso, accoglimento le diametralmente opposte richieste della difesa del SI con cui ha concluso chiedendo che “la Corte d'Appello, CP_1
valutato il superiore interesse del Minore, voglia confermare quanto già disposto dal
Tribunale per i Minorenni, su parere del Servizio Sociale di Savona, in merito al collocamento del figlio in una casa famiglia o in una struttura protetta, da individuarsi di concerto coi genitori, predisponendo un percorso per preparare il bambino alla sua nuova sistemazione, per il tempo strettamente necessario a sottoporsi ad un periodo di osservazione e ad intraprendere un percorso di sostegno genitoriale tale da permettergli, in futuro, di tenere le migliori condotte e di assumere le migliori decisioni nell'interesse primario del minore”;
-il padre continuerà pertanto ad essere sospeso nell'esercizio della sua responsabilità genitoriale e potrà incontrare il figlio una volta alla settimana soltanto CP_1 mediante incontri protetti e potrà alo stato sentirlo a mezzo di due videochiamate settimanali che verranno svolte nel centro socioeducativo così come suggerito dalla
CTU,
Ritenuto che:
- accanto a queste decisioni, di carattere più propriamente giudiziale e che debbono necessariamente tenere conto anche delle rispettive richieste delle parti, la Corte ravvisa la necessità di disporre d'ufficio ulteriori misure prescrittive a tutela del minore ed anche a carico dei genitori, il tutto in un'ottica di migliore perseguimento dell'interesse del piccolo e della buona riuscita del progetto intrapreso a suo CP_1 favore.
In questa situazione, dovrà in primo luogo proseguire il percorso di sostegno psicologico attivato in favore del piccolo ed è vivamente auspicabile che ne CP_1 intraprendano autonomamente uno anche sia la madre che il padre, ciò sia al fine di stemperare una buona volta la loro conflittualità e mettere al centro i bisogni del figlio al fine di un più consapevole e corretto esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale.
A tal fine deve certamente essere mantenuta tutta la rete di aiuti già posto in essere dal
Servizio Sociale che, giova ricordare, rimane affidatario del minore : dal CP_1 proseguimento del suo inserimento pomeridiano nel centro socio-educativo, all'aiuto settimanale alla madre da parte dell'educatrice presso il domicilio materno.
Dovranno essere inoltre organizzati, di concerto con il competente , costanti Tes_2 monitoraggi e controlli di entrambi i genitori circa l'eventuale abuso di bevande alcoliche, rispetto alle quali entrambi i genitori sono vivamente invitati ad evitarne il consumo.
Più in dettaglio, il monitoraggio del Servizio Sociale dovrà verificare il rispetto delle regole in oggi impartite ai genitori ed in particolare alla madre, a cui questa Corte in oggi restituisce fiducia e reintegra nella propria responsabilità genitoriale, con l'espressa previsione che ove emergessero criticità in questo nuovo corso, il Servizio
Sociale medesimo potrà eventualmente valutare di ricorrere ad una c.d. famiglia di appoggio, di supporto alla madre medesima.
Si rinnova infine l'invito al padre di astenersi dallo svalutare la figura materna e di intraprendere con convinzione il supporto psicologico, collaborando con il Servizio
Sociale per la buona riuscita degli incontri e delle videochiamate protetti, in modo tale che, se dimostrerà di aver capito il senso di questa decisione e si sarà impegnato attivamente in questo percorso, il Servizio affidatario potrà valutare nel futuro non solo di implementare le occasioni di incontro con il figlio ma anche, progressivamente, di renderle libere, previo assenso del Giudice Delegato del Tribunale per i Minorenni;
-Ritenuto infine che: data la natura del procedimento, le spese di lite possano essere integralmente compensate e che si debba dare atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo del SI Parte_2
è stato integralmente rigettato
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla SI e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma del decreto non definitivo n. 5553/2023 adottato dal
Tribunale per i Minorenni il 21.12.2023,
- Revoca la sospensione ivi prevista dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di a carico della madre SI , CP_1 Parte_1
- Revoca la ivi prevista collocazione extrafamiliare del minore , prevedendo CP_1
la sua unica collocazione stabile presso la madre SI , Parte_1
- Dispone che gli incontri protetti ivi previsti avvengano solo tra padre/figlio, allo stato una volta alla settimana, garantendo inoltre due videochiamate, sempre in modalità protetta, due volte alla settimana,
- Conferma per il resto tutte le altre statuizioni, da ritenersi integrate con le prescrizioni e gli interventi a favore del minore e delle parti di cui in parte motiva,
- Rigetta il reclamo proposto al SI , Parte_2
-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle due parti (nella misura del 50% ciascuna) le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che il reclamo del SI è stato integralmente Parte_2 rigettato.
Si comunichi: alle parti, ivi compreso il tutore del minore, al Tribunale per i Minorenni di Genova, alla Procura Generale, ai Servizi Sociali affidatari (Comune di Savona c.a.
Dott.ssa E. Timossi)
Così deciso in Genova, il giorno 14.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni