Ordinanza presidenziale 25 novembre 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/06/2025, n. 11146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11146 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13527/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13527 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Modena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale personale Militare (Dgpm), Commissione Superiore Avanzamento Marina Militare (C.S.A.), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
di ESITO GIUDIZIO AVANZAMENTO A CONTRAMMIRAGLIO R.O.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26/1/2023:
ESITO GIUDIZIO AVANZAMENTO A CONTRAMMIRAGLIO R.O.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) il Prof. Dott. -OMISSIS-, iscritto al Ruolo d’Onore in data 4 luglio 2016 col grado di Capitano di SC ed anzianità assoluta 4 aprile 2016 ha impugnato con un primo ricorso innanzi questo TAR il provvedimento in epigrafe con il quale è stato ritenuto "non idoneo" all'avanzamento al grado superiore di Contrammiraglio del R.O. (Ruolo d'Onore), dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare con la seguente motivazione: “In base al risultato della votazione, la Commissione, all’unanimità, ha giudicato NON IDONEO all’avanzamento al grado superiore il Capitano di SC (SAN), in congedo assoluto, -OMISSIS-, iscritto nel Ruolo d’Onore, proveniente dal Ruolo Normale del Corpo Sanitario della Marina Militare, in considerazione di uno stato di servizio non sempre caratterizzato da un profilo di assoluta eccellenza e dell’assenza di particolari meriti e/o attività compiute in favore della Forza Armata, ritenendo, pertanto che l’Ufficiale non possegga in modo eminente i requisiti di cui all’art. 1093 del citato D.Lgs n. 66/2010”".
Il ricorso -preceduto da un’istanza di annullamento in autotutela rimasta senza riscontro- è stato affidato ad unico composito motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione della legge. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 3 comma 3 in tema di "motivazione per relationem") in combinato disposto con gli artt. 24 e 97 della costituzione. violazione e falsa applicazione degli artt. 1055, 1093, 1314 e 1316 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare). eccesso di potere per sviamento, 6 precostituzione di giudizio in negativo, ingiustizia manifesta, contradditorieta', illogicita', difetto di motivazione e carenza dei presupposti fattuali e giuridici”
Con tale mezzo si sollevava preliminarmente un difetto di motivazione per mancata allegazione del verbale relativo alla riunione della C.S.A. che aveva formulato il giudizio
Si deduceva quindi che il ricorrente, cessato dal servizio permanente per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio dal 5 aprile 2016 con pensione privilegiata ed iscritto nel Ruolo d’onore quale capitano di vascello, aveva chiesto il richiamo in servizio ex art. 804 COM nonchè, avendo compiuto 5 anni di anzianità nel grado di C.V. e almeno un anno di permanenza nel Ruolo d’onore, fatto domanda ex art. 1314 COM di avanzamento al grado superiore che “ai sensi del successivo art.1316 COM ha luogo ad anzianità".
Lamentava pertanto l’erroneo richiamo nell’atto impugnato all'art. 1093 COM che disciplina l'avanzamento al grado superiore degli Ufficiali in servizio permanente effettivo e non risultava applicabile agli Ufficiali del Ruolo d’onore, perchè cessati dal servizio permanente ed in congedo, con conseguente inconferenza delle considerazioni sulla carriera del C.V. -OMISSIS--comunque ritenute incongrue alla luce del suo stato di servizio- che avevano portato al diniego di avanzamento.
Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- si acquisiva agli atti del giudizio il verbale con il quale la C.S.A. aveva espresso il giudizio contestato ed il ricorrente, su tale nuova base, proponeva motivi aggiunti sotto la rubrica “Violazione e falsa applicazione della legge. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare art. 3 comma 3 in tema di "motivazione per relationem") in combinato disposto con gli artt. 24 e 97 della costituzione. violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1055, 1058, 1093, 1314 e 1316 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare). eccesso di potere per sviamento, precostituzione di giudizio in negativo, ingiustizia manifesta, contradditorieta', illogicita', difetto di motivazione e carenza dei presupposti fattuali e giuridici” nei quali ribadiva le censure sulla sua valutazione perché avvenuta non "ad anzianità" bensì “a scelta", procedura riservata all’avanzamento per gli ufficiali in SPE e non nel Ruolo d’onore e comunque perché in possesso di uno stato di servizio assolutamente apprezzabile.
Si costituiva l’Amministrazione con memoria e documenti resistento al ricorso e ai motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025 la causa era introitata in decisione.
DIRITTO
2) Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va ricordato che l’iscrizione nel Ruolo d’Onore militare è prevista per quei militari delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) che, a causa di mutilazioni o invalidità permanenti riportate in servizio e per causa di servizio, siano stati collocati in congedo assoluto per inabilità e siano titolari di una pensione privilegiata delle prime otto categorie (art. 804, D.Lgs. 66/2010, codice dell'ordinamento militare – COM).
Afferma poi l’art. 1314 , comma 1, COM che “I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza” ed il successivo art. 1316, comma 1, che “L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento.”.
Sostiene il ricorrente che il riferimento all’anzianità di cui all’art. 1316 COM dovrebbe comportare, nel Ruolo d’onore, l’automatico avanzamento al solo verificarsi del previsto periodo di permanenza nel grado inferiore, senza che possa avere luogo una valutazione di merito sulla carriera da parte degli Organi preposti.
Detta questione, che agita la controversia, ha già trovato definizione in un precedente di questa Sezione (la sent. n. 6794/2021) nel quale si è sottolineato che “ l’avanzamento ha come suo elemento basilare di valutazione l’anzianità nel grado ma non è automatico essendo comunque necessario il passaggio valutativo dinnanzi alla competente Commissione per l’Avanzamento, chiamata ad esprimere il proprio giudizio di idoneità al conseguimento del grado superiore .” e che “ Il giudizio riguarda, piuttosto: in primo luogo, i requisiti oggettivi e necessari di anzianità prescritti dall’art. 1314, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 vale a dire “cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo”; in secondo luogo gli stessi requisiti di idoneità di cui al comma 1 dell’art. 1093 d.lgs. cit., quindi “…i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali” considerati anche per le promozioni ordinarie, come dimostrati durante la vita militare attiva, ma senza possibilità, per ovvie ragioni, di rapportarli ad alcuna prospettiva futura di “bene adempiere le funzioni del nuovo grado” da assumere (art. 1093 cit.), trattandosi di prospettiva di impossibile realizzazione per militari ormai cessati dal servizio effettivo .”
Anche il CdS (sez. IV, 18.06.2008, sent.n. 3023) ha affermato che “ per legge, l’iscrizione nel Ruolo d’onore avviene d’Ufficio e quindi automaticamente, in presenza delle condizioni prevedute, ma l’avanzamento per anzianità consegue ad un giudizio di “idoneità”, che è valutazione ampiamente discrezionale volta ad accertare, non solo se il valutando ha ben assolto le funzioni proprie del grado a suo tempo rivestito, ma anche se lo stesso possiede requisiti morali, intellettuali, fisici e culturali tali da metterlo potenzialmente in condizione di bene esercitare le funzioni superiori, proprie del grado cui aspira. ”.
Del resto, ove di mero automatismo si trattasse, non avrebbe il legislatore usato all’art. 1314 COM la dizione “possono” conseguire avanzamento, né affidato il relativo scrutinio alle stesse Commissioni preposte all’avanzamento degli Ufficiali in SPE.
Ciò posto va anche escluso che nel caso di specie vi sia stato malgoverno dell’art. 1093 COM da parte della CSA, visto che detto articolo richiede, al comma 2 e proprio per i passaggi agli alti gradi di generale o ammiraglio, il possesso “eminente” dei requisiti ai fini della promozione.
Nel caso di specie quindi, dov’è pacifico che il ricorrente aspirasse all’avanzamento all’alto grado di “contrammiraglio”, trovando applicazione il citato comma 2 dell’art. 1093 COM, non risulta indebito l’utilizzo da parte della CSA di un parametro di eminenza (che presuppone il conseguimento in carriera di risultati di assoluta eccellenza con aspetti particolarmente brillanti) e non risulta affetta da palese irragionevolezza la valutazione, altamente discrezionale, sul mancato riscontro di tali caratteri eminenti nel profilo dell’Ufficiale.
A riguardo l’Amministrazione nelle sue difese, senza trovare smentita, ha evidenziato, tra l’altro, come l’esito del giudizio di avanzamento alla promozione al grado da Capitano di SC in spe per tutti gli anni dal 2011 al 2016 non sia mai stato favorevole al prof. -OMISSIS-e che il passaggio al grado attuale sia stato conseguito solo a titolo onorifico dopo la cessazione dal servizio permanente, ai sensi dell’art 1084 bis COM e non per merito. Ha anche ricordato risultati iniziali non brillanti (Mariscuola Livorno, al termine del Corso Applicativo di Sanità – Anno 1990/91, riportava una media di 16,20/20 classificandosi 5° su 5 frequentatori) e più di una valutazione “nella media” nelle schede caratteristiche, ed inoltre la frequentazione, da Capitano di Corvetta, a Maristudi Venezia del 41° Corso Normale di Stato Maggiore riportando il giudizio di sufficiente e classificandosi 19° su 19 partecipanti con la votazione finale di 23,60/30 nonché poi la conclusione presso il Centro Alti Studi della Difesa del 9°Corso ISSMI classificandosi 59° ex aequo con altri 99 su 162 frequentatori nazionali.
3) Conclusivamente il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
L’andamento della vicenda, visto anche il mancato riscontro dell’iniziale istanza del ricorrente, rende equa la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, confermando i provvedimenti impugnati.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.