Articolo 1093 del Codice della navigazione
Articolo 1083 bisArticolo 1094
Versione
21 aprile 1942
Art. 1093.
(Causa di non punibilita').

Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorche' ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non e' punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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