Articolo 1084 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1116Articolo 1088
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Art. 1084-bis. (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, e' attribuita la promozione ad anzianita' al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:
a) raggiungimento del limite di eta';
b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
c) infermita';
d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
2. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.
2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 e' altresi' attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonche' per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, e' attribuita, ove prevista, la carica o qualifica ((relativa al corrispettivo grado apicale)) .
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica ((relativa al corrispettivo grado apicale)) di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione e' attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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