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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 151-1/2043 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta in proprio dalla NICA STORE s.r.l.s. (P.IVA. 08178020726) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Vito Disanto e dalla
UNIEURO s.p.a. (P.IVA. 08178020726), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Bressan
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 16.07.2024, Nica Store s.r.l.s. ha richiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 37 secondo comma CCII esponendo di non essere in possesso dei presupposti richiesti ai sensi dell'art. 121 CCII.
Successivamente, in data 21.1.2025, è stato depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte della Unieuro s.p.a. in quanto creditrice dell'importo di € 138.988,49 in virtù di fatture regolarmente emesse nei confronti di Nica Store srls ma rimaste insolute.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 06.02.2025, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 1 di 4 In via preliminare, sussiste il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, essendovi prova dell'esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiori a €
30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza risultano debiti nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 56.124,00 e nei confronti dell'INPS pari ad € 8.050,39, può pertanto dirsi superata la soglia di cui sopra.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00.
Nel caso di specie, dalle informative della GDF e dall'esame dei bilanci depositati dalla società debitrice risulta il superamento di due soglie in tutti e tre gli esercizi antecedenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto nell'anno 2021 l'attivo patrimoniale è pari ad
€ 390.313,00 ed i ricavi ammontano ad € 1.908.271, nell'anno 2022 l'attivo patrimoniale è di
€ 398.051 ed i ricavi di € 1.695.974 e nell'anno 2023 l'attivo patrimoniale è di € 365.796 ed i ricavi di € 1.115.187, pertanto, è evidente che la società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2 lett. d) CCII.
Il mancato adempimento del debito nei confronti della società Unieuro s.p.a. unitamente ad altri elementi sintomatici quali, l'inattività della società debitrice e la debitoria verso l'Agenzia delle
Entrate Riscossione e l'ente previdenziale rende palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze pagina 2 di 4 dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NICA STORE s.r.l.s.
(P.IVA. 08178020726) in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede legale in viale dei
Garofani n. 33/A
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Giuseppe Monterisi, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza dell'119.2025 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della pagina 3 di 4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 27 marzo
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 151-1/2043 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta in proprio dalla NICA STORE s.r.l.s. (P.IVA. 08178020726) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Vito Disanto e dalla
UNIEURO s.p.a. (P.IVA. 08178020726), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Bressan
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 16.07.2024, Nica Store s.r.l.s. ha richiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 37 secondo comma CCII esponendo di non essere in possesso dei presupposti richiesti ai sensi dell'art. 121 CCII.
Successivamente, in data 21.1.2025, è stato depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte della Unieuro s.p.a. in quanto creditrice dell'importo di € 138.988,49 in virtù di fatture regolarmente emesse nei confronti di Nica Store srls ma rimaste insolute.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 06.02.2025, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
pagina 1 di 4 In via preliminare, sussiste il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, essendovi prova dell'esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiori a €
30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza risultano debiti nei confronti dell'Erario pari a complessivi € 56.124,00 e nei confronti dell'INPS pari ad € 8.050,39, può pertanto dirsi superata la soglia di cui sopra.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00.
Nel caso di specie, dalle informative della GDF e dall'esame dei bilanci depositati dalla società debitrice risulta il superamento di due soglie in tutti e tre gli esercizi antecedenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto nell'anno 2021 l'attivo patrimoniale è pari ad
€ 390.313,00 ed i ricavi ammontano ad € 1.908.271, nell'anno 2022 l'attivo patrimoniale è di
€ 398.051 ed i ricavi di € 1.695.974 e nell'anno 2023 l'attivo patrimoniale è di € 365.796 ed i ricavi di € 1.115.187, pertanto, è evidente che la società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2 lett. d) CCII.
Il mancato adempimento del debito nei confronti della società Unieuro s.p.a. unitamente ad altri elementi sintomatici quali, l'inattività della società debitrice e la debitoria verso l'Agenzia delle
Entrate Riscossione e l'ente previdenziale rende palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze pagina 2 di 4 dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NICA STORE s.r.l.s.
(P.IVA. 08178020726) in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede legale in viale dei
Garofani n. 33/A
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Giuseppe Monterisi, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza dell'119.2025 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della pagina 3 di 4 società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 27 marzo
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
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