Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1235/2012 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1235/2012 R.G.A.C.,
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Parte_1 del nuovo difensore, dall'Avv. Angelo Rocco BOCHICCHIO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Giustino DONOFRIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. il 10 Maggio 2012, notificava a copia del Controparte_1 Parte_1 verbale di comparizione dei coniugi e del decreto di omologazione della separazione personale,
insieme ad atto di precetto per rilascio di immobile.
Si trattava di quella che era stata la casa coniugale, in San Fele, alla Località Cecci.
I patti prevedevano che la avrebbe dovuto lasciare «nella disponibilità del T_
» la casa, non oltre il Marzo del 2011. CP_1
2. si opponeva. Parte_1
Il non era proprietario, né possessore dell'abitazione, sicché non poteva CP_1 agire esecutivamente per ottenerne il rilascio.
1
Alla stregua delle condizioni della separazione, «il rilascio dell'immobile da parte della
signora era di fatto condizionato al pagamento del mantenimento da parte del T_ [...]
.». CP_1
Il marito non aveva adempiuto al proprio dovere, così lasciando priva la moglie dei mezzi occorrenti a prendere in locazione altro alloggio: ed ella, quindi, similmente a quanto prevede l'art. 1460 c.c., poteva rifiutare di adempiere la propria obbligazione.
3. Il convenuto si costituiva, resistendo.
4. Da ultimo, l'opponente evidenziava come l'ordinanza emessa, il 5 Gennaio 2025, entro il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti, affermasse l'assenza delle condizioni per l'assegnazione della casa coniugale: sicché il , a detta della moglie, era rimasto privo dell'interesse ad agire CP_1 per il rilascio della casa medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di opposizione non può essere condiviso.
I patti sono stati conclusi dai coniugi, quali detentori della casa coniugale, della quale godevano, pur appartenendo essa non a loro, ma alla «famiglia d'origine del » (come CP_1 si legge nel verbale dell'udienza di comparizione): essi convenivano che la casa medesima tornasse «nella disponibilità del » non oltre il Marzo del 2011. CP_1
Nel rapporto tra le parti, pertanto, la è obbligata a rilasciare l'abitazione al T_
, avendo pattuito ciò con costui, e senza poter sollevare questioni che si CP_1 rivelerebbero de jure tertii.
2. La seconda censura sarebbe stata priva di fondamento ove si fossero comparati l'inadempimento dell'obbligo di mantenere i figli e quello di rilasciare la casa: il primo, infatti, non si pone in rapporto sinallagmatico con altre e contrapposte pretese, perché obbligo legale, indisponibile (Cass. civ., Sez. II, sent. 17.6.2004, n. 11342).
Si tratta, però, nella specie, dell'obbligo di mantenimento del coniuge: palesemente legato pure alla possibilità dell'acquisizione della disponibilità di nuovo alloggio, se la moglie, come si dichiarava, era priva di lavoro.
In realtà, tuttavia, non occorre approfondire la questione se i due doveri si pongano in relazione sinallagmatica o se, invece, la stia opponendo un diritto di ritenzione, non T_ previsto dalla legge (tale diritto è eccezionale, e richiede, dunque, di essere previsto dalla legge: ciò che non accade nel caso del comodato, come già insegnava, in epoca oramai remota, Cass.
civ., Sez. III, sent. 12.7.1958, n. 2534: mai contraddetta da norme o da decisioni di legittimità successive).
Il , nel costituirsi, replicava che egli, in realtà, stava adempiendo alla propria CP_1 obbligazione di versare la somma convenuta, e depositava documentazione bancaria, che comprovava tale assunto.
La non compiva alcun'analisi specifica di tale affermazione e della T_ documentazione inerente, e, dunque, non confutava l'eccezione di avvenuto adempimento.
2 N. 1235/2012 R.G.A.C.
Cade, pertanto, la tesi che si potesse opporre l'altrui inadempimento, al fine di sottrarsi al proprio adempimento.
3. La terza questione sollevata, quella più recente, attiene all'avvenuta revoca dell'assegnazione della casa familiare, da parte del Giudice del divorzio, in sede di emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti: anzi, l'opponente sottolinea, più in particolare, che quel Giudice abbia osservato come manchino le condizioni dell'assegnazione.
In realtà, la decisione adottata dal Giudice del divorzio, in una sede peraltro del tutto provvisoria, non appare rilevante: il , infatti, non pretende di ottenere l'immobile CP_1 in quanto casa familiare, bensì perché ciò è stato previsto dai patti omologati, mai sul punto caducati.
4. In conclusione, l'opposizione dev'essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo (la provvisoria ammissione della al patrocinio erariale non vale ad escludere una simile condanna: T_
e, peraltro, non onera lo Stato pure di tali spese, come osserva Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.
31.3.2017, n. 8388), secondo il valore della causa dichiarato dall'opponente (euro 1.100,00), e con incremento oltre la media, in ragione della complessità e durata della controversia (la fase istruttoria e di trattazione, tuttavia, dev'essere decurtata dell'attività non svolta, di presentazione di memorie e di assunzione di prove orali).
6. Non si ravvisano sufficienti elementi per affermare la responsabilità dell'attrice ex art. 96 c.p.c., come, invece, sostiene il convenuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1235/2012 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1 in euro 700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 5 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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