Articolo 3 della Legge 21 agosto 1949, n. 730
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 ottobre 1949
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Versione
23 luglio 1955
Art. 3.
Le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sia per le necessita' dei servizi di esse direttamente dipendenti che per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di macchinari e attrezzature avvalendosi della assistenza prevista, dal citato Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948.
I suddetti acquisti dovranno essere contenuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire di cui alla, lettera b del precedente art. 1 per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, ed in quello che potra' venire autorizzato con legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giugno 1952.
L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al primo comma del presente articolo, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono".
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730 ".
Entrata in vigore il 23 luglio 1955