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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 107/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Modonesi, 16 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14495/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132382101 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: insiste nella richiesta di cessata materia con compensazione delle spese
Appellato: aderisce alla richiesta di cessata materia ma insiste per la condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Resistente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2023 01323821 01 000, notificata in data 18 maggio 2023, avente ad oggetto
IRPEF e accessori per un importo complessivo di € 3.875,43,
Ha premesso che il responsabile dell'assistenza fiscale aveva rilasciato il visto di conformità sulla dichiarazione di un contribuente che si era rivolto al Resistente_1; l'amministrazione finanziaria aveva poi effettuato un accertamento ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73 provvedendo a disconoscere, per l'anno di riferimento, spese e oneri per i quali spetta la detrazione, in particolare l'importo dei contributi previdenziali obbligatori e le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per non avere il contribuente presentato la documentazione richiesta.
Ritenuta dunque l'infedeltà del visto di conformità, veniva emesso il ruolo nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale oltre che nei confronti del ricorrente C.A.F. SL (soggetto solidalmente obbligato ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 39, del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241), nei confronti dei quali veniva notificata la cartella oggi impugnata, con cui viene operato il recupero a tassazione dell'imposta riferibile al cliente del
C.A.F. e vengono, inoltre, irrogate le sanzioni.
A fondamento del ricorso ha dedotto la nullità del ruolo perché emesso da un soggetto incompetente, cioè la direzione provinciale del luogo del domicilio fiscale del contribuente, cliente del CAF, anziché dalla direzione regionale del luogo del domicilio del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché ulteriori osservazioni specificate in atti.
Costituito il contradditorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso rilevando la competenza funzionale della direzione regionale del luogo del domicilio del responsabile dell'assistenza fiscale.
Propone appello l'Ufficio contestando la decisione per violazione di legge.
Si costituisce parte appellata contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello.
In data 18.12.2025 l'ufficio appellante depositava provvedimento emesso in autotutela in data 27.11.2025 di sgravio delle somme iscritte a ruolo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, che hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere (insistendo la parte appellata nella richiesta di condanna di controparte alla refusione delle spese di lite), all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, in virtù del provvedimento di sgravio depositato in atti, l'Ufficio riconosce la fondatezza della tesi della appellata, provvedendo ad adeguarsi in conformità alla sentenza impugnata in sede di autotutela. Entrambe le parti riconoscono come in virtù del comportamento dell'Ufficio deve ritenersi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il motivo di contrasto che giustificava l'intervento giurisdizionale, ma il contenzioso resiste limitatamente alla statuizione sulle spese di giustizia, chiedendo l'appellante che la
Corte si pronunci con determinazione assunta alla luce del principio della cd. "soccombenza virtuale".
E' noto che l'art. 15 del D.L.vo n. 546/1992, e così l'art. 59 del D.L.vo n. 175/2024 che troverà applicazione con l'entrata in vigore della Riforma, ricalcando il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., prevede che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Il Legislatore ha però previsto la possibilità di compensare le spese “in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Nel processo tributario l'art. 46, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 546/1992, e così anche l'art. 96, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 175/2024, che troverà applicazione in sostituzione del primo con l'entrata in vigore della Riforma, così recitano: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. […] Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il principio di soccombenza trova pertanto applicazione anche in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ovvero nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale. Trattasi del principio della "soccombenza virtuale" e riguarda le ipotesi quali quella in cui, successivamente all'avvio del contenzioso, la Pubblica Amministrazione revochi/annulli in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e/
o proceda al rimborso richiesto. Tale principio è stato formulato solo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 3 cost. - l'art. 46 comma 3 d.lg.546/92, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere”. Mantenere le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate è infatti irragionevole e finisce per integrare un ingiustificato trattamento di favore della Pubblica
Amministrazione.
Nondimeno tale principio, però, non può trovare applicazione indiscriminata: con l'ordinanza n. 18459/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale”. Questo principio trova applicazione solo qualora l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede giudiziale consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Di contro, in presenza di una obbiettiva complessità della questione, chiarita magari solo da una sopravvenuta norma interpretativa,
l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto già impugnato integra un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Nondimeno, osserva la Suprema Corte che qualora la materia del contendere risulti cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente, le spese vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass. ord. n. 31440/2024).
Nel caso in esame appare chiaro che la cessazione della materia del contendere è conseguita ad un comportamento dell'Ufficio improntato a lealtà, che ha immediatamente provveduto a prendere atto dell'indirizzo interpretativo della Suprema Corte conformandosi non solo all'orientamento ermeneutico dei giudici di legittimità, ma, al contempo, alla richiesta originaria della parte contribuente.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto sopra, si possa motivatamente statuire la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 107/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Via Modonesi, 16 29100 Piacenza PC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14495/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5
e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132382101 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: insiste nella richiesta di cessata materia con compensazione delle spese
Appellato: aderisce alla richiesta di cessata materia ma insiste per la condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Resistente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2023 01323821 01 000, notificata in data 18 maggio 2023, avente ad oggetto
IRPEF e accessori per un importo complessivo di € 3.875,43,
Ha premesso che il responsabile dell'assistenza fiscale aveva rilasciato il visto di conformità sulla dichiarazione di un contribuente che si era rivolto al Resistente_1; l'amministrazione finanziaria aveva poi effettuato un accertamento ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73 provvedendo a disconoscere, per l'anno di riferimento, spese e oneri per i quali spetta la detrazione, in particolare l'importo dei contributi previdenziali obbligatori e le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per non avere il contribuente presentato la documentazione richiesta.
Ritenuta dunque l'infedeltà del visto di conformità, veniva emesso il ruolo nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale oltre che nei confronti del ricorrente C.A.F. SL (soggetto solidalmente obbligato ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 39, del D. Lgs. 9.7.1997, n. 241), nei confronti dei quali veniva notificata la cartella oggi impugnata, con cui viene operato il recupero a tassazione dell'imposta riferibile al cliente del
C.A.F. e vengono, inoltre, irrogate le sanzioni.
A fondamento del ricorso ha dedotto la nullità del ruolo perché emesso da un soggetto incompetente, cioè la direzione provinciale del luogo del domicilio fiscale del contribuente, cliente del CAF, anziché dalla direzione regionale del luogo del domicilio del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché ulteriori osservazioni specificate in atti.
Costituito il contradditorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso rilevando la competenza funzionale della direzione regionale del luogo del domicilio del responsabile dell'assistenza fiscale.
Propone appello l'Ufficio contestando la decisione per violazione di legge.
Si costituisce parte appellata contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di rigetto dell'appello.
In data 18.12.2025 l'ufficio appellante depositava provvedimento emesso in autotutela in data 27.11.2025 di sgravio delle somme iscritte a ruolo, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, che hanno congiuntamente richiesto pronunciarsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere (insistendo la parte appellata nella richiesta di condanna di controparte alla refusione delle spese di lite), all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Ed invero, in virtù del provvedimento di sgravio depositato in atti, l'Ufficio riconosce la fondatezza della tesi della appellata, provvedendo ad adeguarsi in conformità alla sentenza impugnata in sede di autotutela. Entrambe le parti riconoscono come in virtù del comportamento dell'Ufficio deve ritenersi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il motivo di contrasto che giustificava l'intervento giurisdizionale, ma il contenzioso resiste limitatamente alla statuizione sulle spese di giustizia, chiedendo l'appellante che la
Corte si pronunci con determinazione assunta alla luce del principio della cd. "soccombenza virtuale".
E' noto che l'art. 15 del D.L.vo n. 546/1992, e così l'art. 59 del D.L.vo n. 175/2024 che troverà applicazione con l'entrata in vigore della Riforma, ricalcando il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., prevede che “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza”. Il Legislatore ha però previsto la possibilità di compensare le spese “in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Nel processo tributario l'art. 46, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 546/1992, e così anche l'art. 96, commi 1 e 3, del D.L.vo n. 175/2024, che troverà applicazione in sostituzione del primo con l'entrata in vigore della Riforma, così recitano: “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. […] Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Il principio di soccombenza trova pertanto applicazione anche in ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ovvero nelle ipotesi in cui sia venuto meno il contrasto tra le parti e quindi l'interesse a proseguire il giudizio e la necessità/utilità di una pronuncia giudiziale. Trattasi del principio della "soccombenza virtuale" e riguarda le ipotesi quali quella in cui, successivamente all'avvio del contenzioso, la Pubblica Amministrazione revochi/annulli in autotutela gli atti impugnati dal contribuente e/
o proceda al rimborso richiesto. Tale principio è stato formulato solo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, secondo cui “È costituzionalmente illegittimo - con riferimento all'art. 3 cost. - l'art. 46 comma 3 d.lg.546/92, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere”. Mantenere le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate è infatti irragionevole e finisce per integrare un ingiustificato trattamento di favore della Pubblica
Amministrazione.
Nondimeno tale principio, però, non può trovare applicazione indiscriminata: con l'ordinanza n. 18459/2023 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come “nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale”. Questo principio trova applicazione solo qualora l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede giudiziale consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Di contro, in presenza di una obbiettiva complessità della questione, chiarita magari solo da una sopravvenuta norma interpretativa,
l'eventuale annullamento in autotutela dell'atto già impugnato integra un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese.
Nondimeno, osserva la Suprema Corte che qualora la materia del contendere risulti cessata perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente, le spese vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass. ord. n. 31440/2024).
Nel caso in esame appare chiaro che la cessazione della materia del contendere è conseguita ad un comportamento dell'Ufficio improntato a lealtà, che ha immediatamente provveduto a prendere atto dell'indirizzo interpretativo della Suprema Corte conformandosi non solo all'orientamento ermeneutico dei giudici di legittimità, ma, al contempo, alla richiesta originaria della parte contribuente.
Si ritiene pertanto che, alla luce di quanto sopra, si possa motivatamente statuire la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.