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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36342/2021
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedi mento pr onunciato all 'esito dell a scadenza del t ermi ne concesso ex 127 t er cpc )
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il depos ito t el ematico di not e scritt e;
vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art .281 sexi es c.p.c., pronunci a la seguente sent enza, cont enent e i l di sposit ivo e l a concisa esposizi one dell e ragi oni i n fatto e in diri tto del la decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in com posi zi one m onocrati ca nell a persona del Gi udi ce dott.ssa Assunt a Canonaco, ha pronunci ato l a seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36342 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 15.01.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Tufi dell'Ufficio legale ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale medesimo di Via Calderon de la Barca, 87, giusta procura generale alle liti per atto notaio del Persona_1
08.09.2022
OPPONENTE pagina 1 di 6 E
CP_1 in persona della Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in rep. n. 22954, del 09/07/2024, Persona_2 CP_1 racc. 12378 e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di CP_1
Giove n. 21;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso atto di costituzione in mora e intimazione ad adempiere al pagamento di canoni concessori relativi ad immobili appartenente al patrimonio indisponibile di CP_1
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte opponente in data 07.01.2025 e da parte opposta in data 14.01.2025, per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 15.01.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 25.05.2021 proponeva opposizione avverso l'atto di costituzione in Parte_1
mora e intimazione ad adempiere del 30.03.2021, notificato in data 15.04.2021 con il quale
[...]
richiedeva il pagamento di euro 380.643,12 per sorte capitale e di euro Parte_2
20.446,08 per interessi moratori a titolo di canoni concessori, a fronte della utilizzazione degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, nel periodo di tempo 2008-2020 (in particolare in relazione all'utilizzo degli immobili siti in via della Primavera snc ed in via Riccardo Boschiero snc C.F._1 C.F._2
1447655).
Parte_ Con l'atto di opposizione l' chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, ovvero di:
“a) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto denominato atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere del
30.3.2021, notificato il 15.04.2021, BU di riferimento BU: 1447648, 1447655;
Parte b) Nel merito accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da per qualsivoglia titolo o ragione;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia obbligazione di Parte
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dall'amministrazione;
d) In ogni caso, con condanna alle spese di lite”.
A tal fine eccepiva: - la nullità dell'atto opposto, in quanto privo di una adeguata motivazione, non precisando nulla riguardo al titolo giuridico che legittimerebbe la richiesta di pagamento, nonché “la legittimazione a firmare l'atto impugnato da parte del soggetto il cui nominativo appare in calce all'atto medesimo, non essendo stati neppure precisati gli atti dai quali gli deriverebbero i poteri di firma”; - l'infondatezza nel merito della pretesa, trattandosi di immobili conferiti in comodato gratuito (giusta delibera C.C. n. 141/2000) alla neocostituita Azienda speciale CP_2 pagina 2 di 6 Parte_ (ora , chiamata a svolgere l'attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (attività svolta in precedenza fino al 1984 dall'allora Servizio della Nettezza Urbana del;
- la prescrizione CP_3
quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito vantato dal CP_3
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di “accertare la legittimità della richiesta di CP_1 pagamento delle somme dovute per indennità di occupazione non prescritte”.
Esponeva che: - le motivazioni della intimazione erano evincibili dalla tabella allegata all'atto opposto;
- il Consiglio comunale con Delibera C.C. n.99 del 28.05.2007 aveva individuato i beni che avrebbero potuto essere oggetto di
Parte_ concessione in favore di (tra cui le aree di via del Boschiero e viale della Primavera); - con la citata delibera era autorizzata, per tali beni, l'instaurazione di rapporti concessori ai quali si doveva dare seguito con appositi provvedimenti e con le relative convenzioni, in applicazione dei criteri e modalità definiti dai regolamenti riguardanti le concessioni amministrative;
- successivamente alla delibera e pure in mancanza dei necessari provvedimenti concessori, le due aree di via del Boschiero e viale della Primavera erano utilizzate dalla come Parte_3
evincibile dai sopralluoghi effettuati dalla in data 16.11.2016 e in data 23.11.2016; - già Parte_4 con DD n. 534 del 03.10.2002 era stata determinata la presa d'atto dell'avvenuto utilizzo da parte di Parte_1 dell'immobile di proprietà comunale sito a in viale della Primavera e al contempo autorizzata la concessione CP_1 dell'area medesima per la durata di 6 anni a decorrere dal 01.01.2002 ad un canone pari ad euro 6.326,08 soggetto ad adeguamento biennale sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 01.10.2004,
Parte mentre con ordinanza del Sindaco n.16 del 18.03.2004 era assegnata ad anche l'area di proprietà comunale di
Via del Boschiero di mq 1.160 (e con verbale di consegna del 11.07.2004 l'area sita in via del Boschiero veniva consegnata ai rappresentanti di ). Parte_1
Ciò premesso in fatto, assumeva che alla fattispecie in oggetto non era applicabile il termine di prescrizione breve quinquennale, ma quello ordinario quinquennale e che la documentazione depositata portava ad escludere che gli immobili fossero stati concessi in comodato d'uso gratuito.
All'udienza del 20.11.2024, a fronte della mancata opposizione di parte opponente, il Tribunale non provvedeva sull'istanza cautelare, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza per la decisione nel merito della causa.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, 1° e 2° comma cpc e dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma (nella formulazione ratione temporis applicabile).
Deve premettersi che il provvedimento opposto non è una ingiunzione fiscale, ma una intimazione di pagamento, atto di costituzione in mora interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 1 comma 792 della legge n.160/2019
(propedeutico all'avviso di accertamento esecutivo), applicabile alla fattispecie perché si tratta di entrate patrimoniali asseritamente dovute in virtù di una concessione e/o occupazione del bene di proprietà comunale sicuramente antecedente all'entrata in vigore della norma.
pagina 3 di 6 Riguardo alle censure relative alla asserita violazione delle norme del procedimento amministrativo, in particolare riguardo al difetto di motivazione, è appena il caso di ricordare che l'opposizione svolta da parte attrice deve essere qualificata quale accertamento negativo del credito preteso dalla p.a..
Il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto, e cioè sull'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione. Il sindacato del
Giudice ordinario, con riferimento all'agire della P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi meramente formali del provvedimento amministrativo (come quelli indicati da parte attrice nell'atto introduttivo, difetto di motivazione), atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto;
il privato, quindi, potrà (come in concreto ha fatto) far valere dinanzi al Giudice tutte le proprie argomentazioni difensive, anche se non proposte dinanzi alla pubblica amministrazione e, a sua volta, il Giudice potrà e dovrà valutare tutte le argomentazioni difensive proposte dal privato decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che questioni di fatto. I vizi del provvedimento amministrativo, dunque, non comportano di per sé ed automaticamente l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione.
Ancora deve aggiungersi che l'atto opposto è stato emesso dal direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative che nella sua qualità di dirigente ha il potere di firmare l'atto.
Nel merito, devono ritenersi documentate le seguenti circostanze.
Parte attrice ha utilizzato gli immobili oggetto di causa di proprietà di dal momento della sua CP_1
Parte_ costituzione (come evincibile dalla stessa delibera C.C. n. 141/2000 allegata da . Deve escludersi che negli anni interessati dalla pretesa creditoria in oggetto (dal 2008- 2020) gli immobili fossero stati concessi in comodato gratuito, atteso che, come documentato da con Delibera C.C. n.99 del 28.05.2007 (cfr. doc. 6 del CP_1 fascicolo di parte) gli stessi immobili era stati oggetto “della ricognizione del compendio dei beni immobili da Parte conferire al capitale sociale dell' mediante l'instaurazione di rapporti concessori. Del resto, come allegato e documentato da con la DD n. 534 del 03.10.2002 era stata autorizzata la concessione dell'area di CP_1
viale Primavera per la durata di 6 anni a decorrere dal 01.01.2002 ad un canone pari ad euro 6.326,08 soggetto ad adeguamento biennale sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 01.10.2004
(cfr. doc. 9 cit. del fascicolo di parte opposta), mentre l'area sita in via del Boschiero di mq. 1.160, nelle more della definizione dell'atto formale di concessione, era assegnata con ordinanza sindacale n.16 del 18.03.2004 e poi consegnata in data 11.07.2004 (cfr. docc.10 e 11 del fascicolo di . Gli importi da versare quale CP_1 corrispettivo della concessione risultano poi quantificati in € 6.433,84 per l'area di circa mq 670,00 sita in via della
Primavera e in € 22.863,28 per l'area di mq 2320 sita in via Boschiero, rispettivamente in virtù della perizia di Stima
pagina 4 di 6 del 16.03.1991 (cfr. verbale n.9, docc. 4 del fascicolo di e della perizia di stima del 15.02.1992 (cfr. CP_1
verbale n.6, doc. 5 del fascicolo di . CP_1
E' pacifico che nessuna concessione sia stata stipulata, nonostante l'approvazione deliberata dalla Assemblea capitolina all'instaurazione del rapporto concessorio e la quantificazione del corrispettivo. L'atto di costituzione in mora opposto nell'odierno in giudizio è stato emesso in applicazione delle condizioni previste per la stipula della concessione, non intervenuta.
Parte_ Ciò posto, è documentato che ha occupato gli immobili e, pertanto, la medesima è tenuta al pagamento dell'importo preteso per effetto della asserita occupazione (sine titulo) delle aree.
Le perizie di stima in atti (non specificamente contestate da parte opponente) consentono di ritenere congrua la quantificazione indicata dall'ente comunale per l'occupazione in mancanza del titolo concessorio nel periodo dal
2008 al 2020. Parte opponente, tuttavia, eccepisce la prescrizione del credito.
Al riguardo deve premettersi che il termine di maturazione della prescrizione sarebbe in ogni caso quinquennale, sia che si voglia considerare l'occupazione illecita, in quanto sine titolo, sia che si voglia considerare sussistente il titolo concessorio per effetto della mera approvazione all'instaurazione del rapporto deliberata dal consiglio comunale.
Al riguardo giova richiamare la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza n. 13288 del 14/05/2024, in questo senso anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 3162 del 09/02/2011 e a contrario Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3710 del
08/02/2019), secondo la quale “I canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale (nella specie, oneri concessori per il godimento di un box all'interno del mercato locale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione”). Trattasi nel caso di specie di somme da pagare annualmente, anche se soggette alle variazioni annuali
ISTAT, tenuto conto che i periodi richiesti troverebbero titolo nell'unico titolo concessorio.
Sotto un diverso profilo, l'occupazione sine titulo di un immobile costituisce un illecito di carattere permanente che cessa nel momento in cui l'immobile viene rimesso nella disponibilità del legittimo proprietario (cfr. Cass., n.
12022/1993). Occorre poi osservare che la natura permanente dell'illecito comporta un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato nel momento in cui si produce, sicché il termine prescrizionale decorre “de diem in diem”, man mano che i danni stessi accadono (cfr Cass. Sez. III
19.06.2015, n. 12701).
Dalla documentazione in atti non risultano atti interruttivi della prescrizione in data anteriore al 15.04.2021 (data in
Parte_ cui è stata notificata ad l'intimazione oggetto dell'odierna opposizione). Ne consegue che la pretesa creditoria di deve essere limitata ai crediti maturati nel quinquennio anteriore all'atto di costituzione in mora CP_1
(notificato il 15.04.2021 ed avente indubbia efficacia interruttiva della prescrizione), in mancanza di validi atti interruttivi in data anteriore. Dall'estratto conto sintetico per anno allegato all'atto di costituzione in mora oggetto di causa si evince che l'amministrazione nel quinquennio anteriore al 15.04.2021 ha richiesto l'importo annuale di euro pagina 5 di 6 16.433,84 (per l'immobile in via della Primavera) e l'importo annuale di euro 22.863,28 (in via Boschiero) a titolo di canone non corrisposto per l'annualità dal 2016 al 2020 e pertanto deve accertarsi la debenza dell'importo di euro
32.169,20 (per l'immobile di via della Primavera) e di euro 114.316,40 (per l'immobile di via Boschiero), oltre interessi moratori da calcolarsi, come indicati nell'atto opposto, dalla data del mancato pagamento fino al saldo.
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e deve essere accertato che è dovuto da parte attrice, in favore di l'importo di euro 146.485,60 per le annualità 2016-2020, oltre interessi moratori da CP_1 calcolarsi, come indicati nell'atto opposto, dalla data del mancato pagamento fino al saldo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e accerta che è dovuto da parte attrice, in favore di l'importo CP_1
complessivo di euro 146.485,60, per le annualità 2016-2020, oltre interessi moratori da calcolarsi, come indicati nell'atto opposto, dalla data del mancato pagamento fino soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma 16.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 6 di 6
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedi mento pr onunciato all 'esito dell a scadenza del t ermi ne concesso ex 127 t er cpc )
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il depos ito t el ematico di not e scritt e;
vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art .281 sexi es c.p.c., pronunci a la seguente sent enza, cont enent e i l di sposit ivo e l a concisa esposizi one dell e ragi oni i n fatto e in diri tto del la decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in com posi zi one m onocrati ca nell a persona del Gi udi ce dott.ssa Assunt a Canonaco, ha pronunci ato l a seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36342 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 15.01.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Tufi dell'Ufficio legale ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale medesimo di Via Calderon de la Barca, 87, giusta procura generale alle liti per atto notaio del Persona_1
08.09.2022
OPPONENTE pagina 1 di 6 E
CP_1 in persona della Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiammetta Lorenzetti in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. , Notaio in rep. n. 22954, del 09/07/2024, Persona_2 CP_1 racc. 12378 e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Via del Tempio di CP_1
Giove n. 21;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso atto di costituzione in mora e intimazione ad adempiere al pagamento di canoni concessori relativi ad immobili appartenente al patrimonio indisponibile di CP_1
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte opponente in data 07.01.2025 e da parte opposta in data 14.01.2025, per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 15.01.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 25.05.2021 proponeva opposizione avverso l'atto di costituzione in Parte_1
mora e intimazione ad adempiere del 30.03.2021, notificato in data 15.04.2021 con il quale
[...]
richiedeva il pagamento di euro 380.643,12 per sorte capitale e di euro Parte_2
20.446,08 per interessi moratori a titolo di canoni concessori, a fronte della utilizzazione degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione, nel periodo di tempo 2008-2020 (in particolare in relazione all'utilizzo degli immobili siti in via della Primavera snc ed in via Riccardo Boschiero snc C.F._1 C.F._2
1447655).
Parte_ Con l'atto di opposizione l' chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni, ovvero di:
“a) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto denominato atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere del
30.3.2021, notificato il 15.04.2021, BU di riferimento BU: 1447648, 1447655;
Parte b) Nel merito accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da per qualsivoglia titolo o ragione;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia obbligazione di Parte
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dall'amministrazione;
d) In ogni caso, con condanna alle spese di lite”.
A tal fine eccepiva: - la nullità dell'atto opposto, in quanto privo di una adeguata motivazione, non precisando nulla riguardo al titolo giuridico che legittimerebbe la richiesta di pagamento, nonché “la legittimazione a firmare l'atto impugnato da parte del soggetto il cui nominativo appare in calce all'atto medesimo, non essendo stati neppure precisati gli atti dai quali gli deriverebbero i poteri di firma”; - l'infondatezza nel merito della pretesa, trattandosi di immobili conferiti in comodato gratuito (giusta delibera C.C. n. 141/2000) alla neocostituita Azienda speciale CP_2 pagina 2 di 6 Parte_ (ora , chiamata a svolgere l'attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani (attività svolta in precedenza fino al 1984 dall'allora Servizio della Nettezza Urbana del;
- la prescrizione CP_3
quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito vantato dal CP_3
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di “accertare la legittimità della richiesta di CP_1 pagamento delle somme dovute per indennità di occupazione non prescritte”.
Esponeva che: - le motivazioni della intimazione erano evincibili dalla tabella allegata all'atto opposto;
- il Consiglio comunale con Delibera C.C. n.99 del 28.05.2007 aveva individuato i beni che avrebbero potuto essere oggetto di
Parte_ concessione in favore di (tra cui le aree di via del Boschiero e viale della Primavera); - con la citata delibera era autorizzata, per tali beni, l'instaurazione di rapporti concessori ai quali si doveva dare seguito con appositi provvedimenti e con le relative convenzioni, in applicazione dei criteri e modalità definiti dai regolamenti riguardanti le concessioni amministrative;
- successivamente alla delibera e pure in mancanza dei necessari provvedimenti concessori, le due aree di via del Boschiero e viale della Primavera erano utilizzate dalla come Parte_3
evincibile dai sopralluoghi effettuati dalla in data 16.11.2016 e in data 23.11.2016; - già Parte_4 con DD n. 534 del 03.10.2002 era stata determinata la presa d'atto dell'avvenuto utilizzo da parte di Parte_1 dell'immobile di proprietà comunale sito a in viale della Primavera e al contempo autorizzata la concessione CP_1 dell'area medesima per la durata di 6 anni a decorrere dal 01.01.2002 ad un canone pari ad euro 6.326,08 soggetto ad adeguamento biennale sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 01.10.2004,
Parte mentre con ordinanza del Sindaco n.16 del 18.03.2004 era assegnata ad anche l'area di proprietà comunale di
Via del Boschiero di mq 1.160 (e con verbale di consegna del 11.07.2004 l'area sita in via del Boschiero veniva consegnata ai rappresentanti di ). Parte_1
Ciò premesso in fatto, assumeva che alla fattispecie in oggetto non era applicabile il termine di prescrizione breve quinquennale, ma quello ordinario quinquennale e che la documentazione depositata portava ad escludere che gli immobili fossero stati concessi in comodato d'uso gratuito.
All'udienza del 20.11.2024, a fronte della mancata opposizione di parte opponente, il Tribunale non provvedeva sull'istanza cautelare, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza per la decisione nel merito della causa.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, 1° e 2° comma cpc e dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma (nella formulazione ratione temporis applicabile).
Deve premettersi che il provvedimento opposto non è una ingiunzione fiscale, ma una intimazione di pagamento, atto di costituzione in mora interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 1 comma 792 della legge n.160/2019
(propedeutico all'avviso di accertamento esecutivo), applicabile alla fattispecie perché si tratta di entrate patrimoniali asseritamente dovute in virtù di una concessione e/o occupazione del bene di proprietà comunale sicuramente antecedente all'entrata in vigore della norma.
pagina 3 di 6 Riguardo alle censure relative alla asserita violazione delle norme del procedimento amministrativo, in particolare riguardo al difetto di motivazione, è appena il caso di ricordare che l'opposizione svolta da parte attrice deve essere qualificata quale accertamento negativo del credito preteso dalla p.a..
Il presente giudizio (proprio perché dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria) si svolge non sull'atto, bensì sul rapporto, e cioè sull'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria dell'Amministrazione. Il sindacato del
Giudice ordinario, con riferimento all'agire della P.A., attiene esclusivamente alla validità sostanziale del provvedimento amministrativo impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della decisione assunta dall'Amministrazione. Ne consegue che, nella presente sede, di nessun rilievo, ai fini del decidere, appaiono eventuali vizi meramente formali del provvedimento amministrativo (come quelli indicati da parte attrice nell'atto introduttivo, difetto di motivazione), atteso che è devoluta al Giudice la cognizione piena dell'intero rapporto;
il privato, quindi, potrà (come in concreto ha fatto) far valere dinanzi al Giudice tutte le proprie argomentazioni difensive, anche se non proposte dinanzi alla pubblica amministrazione e, a sua volta, il Giudice potrà e dovrà valutare tutte le argomentazioni difensive proposte dal privato decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che investano questioni di diritto che questioni di fatto. I vizi del provvedimento amministrativo, dunque, non comportano di per sé ed automaticamente l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione.
Ancora deve aggiungersi che l'atto opposto è stato emesso dal direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative che nella sua qualità di dirigente ha il potere di firmare l'atto.
Nel merito, devono ritenersi documentate le seguenti circostanze.
Parte attrice ha utilizzato gli immobili oggetto di causa di proprietà di dal momento della sua CP_1
Parte_ costituzione (come evincibile dalla stessa delibera C.C. n. 141/2000 allegata da . Deve escludersi che negli anni interessati dalla pretesa creditoria in oggetto (dal 2008- 2020) gli immobili fossero stati concessi in comodato gratuito, atteso che, come documentato da con Delibera C.C. n.99 del 28.05.2007 (cfr. doc. 6 del CP_1 fascicolo di parte) gli stessi immobili era stati oggetto “della ricognizione del compendio dei beni immobili da Parte conferire al capitale sociale dell' mediante l'instaurazione di rapporti concessori. Del resto, come allegato e documentato da con la DD n. 534 del 03.10.2002 era stata autorizzata la concessione dell'area di CP_1
viale Primavera per la durata di 6 anni a decorrere dal 01.01.2002 ad un canone pari ad euro 6.326,08 soggetto ad adeguamento biennale sulla base della media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 01.10.2004
(cfr. doc. 9 cit. del fascicolo di parte opposta), mentre l'area sita in via del Boschiero di mq. 1.160, nelle more della definizione dell'atto formale di concessione, era assegnata con ordinanza sindacale n.16 del 18.03.2004 e poi consegnata in data 11.07.2004 (cfr. docc.10 e 11 del fascicolo di . Gli importi da versare quale CP_1 corrispettivo della concessione risultano poi quantificati in € 6.433,84 per l'area di circa mq 670,00 sita in via della
Primavera e in € 22.863,28 per l'area di mq 2320 sita in via Boschiero, rispettivamente in virtù della perizia di Stima
pagina 4 di 6 del 16.03.1991 (cfr. verbale n.9, docc. 4 del fascicolo di e della perizia di stima del 15.02.1992 (cfr. CP_1
verbale n.6, doc. 5 del fascicolo di . CP_1
E' pacifico che nessuna concessione sia stata stipulata, nonostante l'approvazione deliberata dalla Assemblea capitolina all'instaurazione del rapporto concessorio e la quantificazione del corrispettivo. L'atto di costituzione in mora opposto nell'odierno in giudizio è stato emesso in applicazione delle condizioni previste per la stipula della concessione, non intervenuta.
Parte_ Ciò posto, è documentato che ha occupato gli immobili e, pertanto, la medesima è tenuta al pagamento dell'importo preteso per effetto della asserita occupazione (sine titulo) delle aree.
Le perizie di stima in atti (non specificamente contestate da parte opponente) consentono di ritenere congrua la quantificazione indicata dall'ente comunale per l'occupazione in mancanza del titolo concessorio nel periodo dal
2008 al 2020. Parte opponente, tuttavia, eccepisce la prescrizione del credito.
Al riguardo deve premettersi che il termine di maturazione della prescrizione sarebbe in ogni caso quinquennale, sia che si voglia considerare l'occupazione illecita, in quanto sine titolo, sia che si voglia considerare sussistente il titolo concessorio per effetto della mera approvazione all'instaurazione del rapporto deliberata dal consiglio comunale.
Al riguardo giova richiamare la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza n. 13288 del 14/05/2024, in questo senso anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 3162 del 09/02/2011 e a contrario Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3710 del
08/02/2019), secondo la quale “I canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale (nella specie, oneri concessori per il godimento di un box all'interno del mercato locale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione”). Trattasi nel caso di specie di somme da pagare annualmente, anche se soggette alle variazioni annuali
ISTAT, tenuto conto che i periodi richiesti troverebbero titolo nell'unico titolo concessorio.
Sotto un diverso profilo, l'occupazione sine titulo di un immobile costituisce un illecito di carattere permanente che cessa nel momento in cui l'immobile viene rimesso nella disponibilità del legittimo proprietario (cfr. Cass., n.
12022/1993). Occorre poi osservare che la natura permanente dell'illecito comporta un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato nel momento in cui si produce, sicché il termine prescrizionale decorre “de diem in diem”, man mano che i danni stessi accadono (cfr Cass. Sez. III
19.06.2015, n. 12701).
Dalla documentazione in atti non risultano atti interruttivi della prescrizione in data anteriore al 15.04.2021 (data in
Parte_ cui è stata notificata ad l'intimazione oggetto dell'odierna opposizione). Ne consegue che la pretesa creditoria di deve essere limitata ai crediti maturati nel quinquennio anteriore all'atto di costituzione in mora CP_1
(notificato il 15.04.2021 ed avente indubbia efficacia interruttiva della prescrizione), in mancanza di validi atti interruttivi in data anteriore. Dall'estratto conto sintetico per anno allegato all'atto di costituzione in mora oggetto di causa si evince che l'amministrazione nel quinquennio anteriore al 15.04.2021 ha richiesto l'importo annuale di euro pagina 5 di 6 16.433,84 (per l'immobile in via della Primavera) e l'importo annuale di euro 22.863,28 (in via Boschiero) a titolo di canone non corrisposto per l'annualità dal 2016 al 2020 e pertanto deve accertarsi la debenza dell'importo di euro
32.169,20 (per l'immobile di via della Primavera) e di euro 114.316,40 (per l'immobile di via Boschiero), oltre interessi moratori da calcolarsi, come indicati nell'atto opposto, dalla data del mancato pagamento fino al saldo.
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e deve essere accertato che è dovuto da parte attrice, in favore di l'importo di euro 146.485,60 per le annualità 2016-2020, oltre interessi moratori da CP_1 calcolarsi, come indicati nell'atto opposto, dalla data del mancato pagamento fino al saldo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e accerta che è dovuto da parte attrice, in favore di l'importo CP_1
complessivo di euro 146.485,60, per le annualità 2016-2020, oltre interessi moratori da calcolarsi, come indicati nell'atto opposto, dalla data del mancato pagamento fino soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma 16.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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