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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- ME TT Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. r.g. 2484/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
6.9.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 18.6.2025
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Ezio Monaco ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 54,
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Alberta Graziella Gandini ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Milano, via Lamarmora, n. 44, pagina 1 di 15 Appellata
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per tutto quanto dedotto, eccepito e provato nel corso del presente giudizio, l'esponente, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI in rito, in via principale:
- previo accertamento della violazione del principio del contraddittorio e della conseguente lesione del diritto di difesa della Sig.ra per l'effetto adottare ogni e più opportuno provvedimento Parte_1 ex art. 101, comma 2 c.p.c.; nel merito, in via principale:
- previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della Sig.ra rispetto al CP_1 contratto di mutuo concluso con l'esponente, avente ad oggetto la restituzione della somma di EURO
260.000,00.= e previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6912/2024, pubblicata in data 10.7.2024 e condannare la Sig.ra al pagamento e/o restituzione a favore della Sig.ra dell'importo di CP_1 Parte_1
EURO 260.000,00.= e/o del diverso importo che sarà accertato all'esito del presente giudizio e/o ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori, sulla somma rivalutata, maturati dalla scadenza al saldo effettivo;
nel merito, in via subordinata:
- previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. della Sig.ra CP_1 per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6912/2024, pubblicata in data
10.7.2024 e condannare la Sig.ra al pagamento a favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 dell'importo di EURO 260.000,00.= e/o del diverso importo che sarà accertato all'esito del presente giudizio e/o ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori, sulla somma rivalutata, maturati dalla scadenza al saldo effettivo;
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande di riforma della sentenza impugnata, comunque riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6912/2024, pubblicata in data
pagina 2 di 15 10.7.2024 e ridurre la condanna della Sig.ra al pagamento delle spese giudiziali Parte_1 liquidate nell'ambito del 1° grado di giudizio;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione
“Vero è che”:
1. la Sig.ra in data 12.12.2014, ha venduto al Sig. l'immobile di sua Parte_1 Parte_2 proprietà sito in Milano, Via Villoresi n. 38 per il corrispettivo di EURO 260.000,00.=, incassando
l'importo a mezzo di n. 3 assegni bancari, come da docc. 1 - 3 che si rammostrano;
2. la Sig.ra è proprietaria di un immobile nel condominio sito in Milano, Via dei Piatti CP_1
n. 3, 3° piano, di 180 mq., ove abitava con il Sig. e i due figli avuti dallo stesso, CP_2 Per_1
e Vittoria;
3. la Sig.ra figlia della Sig.ra aveva a disposizione una somma liquida CP_1 Parte_1 di denaro per l'acquisto dell'immobile sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano;
4. la Sig.ra ha richiesto alla Sig.ra di versare l'importo di EURO CP_1 Parte_1
260.000,00.= (ricavato della vendita dell'immobile sito in Milano, Via Villoresi n. 38) sul c.c.
cointestato e preesistente presso - filiale di Lodi;
CodiceFiscale_3 CP_3
5. la Sig.ra ha versato l'importo di EURO 260.000,00.= sul c.c. cointestato con la Parte_1
Sig.ra presso - filiale di Lodi;
CP_1 CP_3
6. la Sig.ra ha utilizzato l'importo di EURO 260.000,00.=, versato dalla Sig.ra CP_1 Pt_1 sul c.c. cointestato presso - filiale di Lodi, per acquistare la proprietà
[...] CP_3 dell'immobile di Via Piatti n. 3, 2° piano;
7. la Sig.ra si è impegnata a restituire l'importo di EURO 260.000,00.= alla Sig.ra CP_1 dopo l'acquisto dell'immobile in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano;
Parte_1
8. la Sig.ra ha acquistato, in data 22.12.2014, dai Sigg.ri e CP_1 Parte_3 CP_4
la proprietà dell'immobile di Via Piatti n. 3, 2° piano, come da doc. 5) che si rammostra;
[...]
9. la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Piatti n. 3 è stata intestata alla Sig.ra CP_1
[...]
10. il diritto di usufrutto dell'immobile sito in Milano, Via Piatti n. 3 è stata concesso alla Sig.ra
Parte_1
11. la Sig.ra e la Sig.ra avevano concordato di decurtare il valore del Parte_1 CP_1 diritto di usufrutto dell'immobile in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano dall'importo di EURO
260.000,00.=, che la Sig.ra si era impegnata a restituire alla Sig.ra CP_1 Parte_1
pagina 3 di 15 12. la Sig.ra e la Sig.ra avevano concordato di compensare il residuo Parte_1 CP_1 importo derivante dalla decurtazione di cui al capitolo 11) con altre spese sostenute dalla Sig.ra anche nell'interesse della Sig.ra CP_1 Parte_1
13. la Sig.ra ha restituito alla Sig.ra l'importo di EURO 260.000,00.=; CP_1 Parte_1
14. la Sig.ra in data 21.3.2019, ha permesso al Sig. di accedere CP_1 Testimone_1 nell'immobile sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano per farlo visionare ad acquirenti/conduttori;
15. il Sig. in data 9.9.2019, ha riscontrato la sostituzione della serratura Parte_4 nell'immobile sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano, da lui occupato in qualità di conduttore;
16. la Sig.ra dall'anno 2014 all'anno 2018, prelevava integralmente la pensione dal CP_1 conto corrente personale della Sig.ra per pagare le spese condominiali dell'immobile Parte_1 sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano e le spese del nucleo familiare;
17. la Sig.ra dall'anno 2011 all'anno 2018, si occupava del lavaggio e della stiratura Parte_1 dell'arredo del B&B realizzato dalla Sig.ra nell'immobile sito in Milano, Corso Buenos CP_1
Aires n. 64, scala C;
18. la Sig.ra retribuiva la Sig.ra per l'attività di lavaggio e stiratura CP_1 Parte_1
Parte dell'arredo del sito nell'immobile in Milano, Corso Buenos Aires n. 64, scala C.
Si indicano a testi:
Sig. (residente in [...]); CP_2
Sig.ra (residente Abbiategrasso, Via Solferino n. 3); Testimone_2
Sig. (residente in [...]); Testimone_1
Sig. (residente in [...]). Parte_4
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione richiesta, previa ogni necessaria e opportuna declaratoria:
In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto da perché inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi rappresentati e in conseguenza, dato atto e accertato che non esiste alcun contratto di mutuo, dato atto e accertato che la somma di euro 115.000,00, eccedente
l'acquisto del diritto di usufrutto pari a euro 105.000,00, versata dalla in favore della Pt_1 CP_1 sul conto corrente cointestato nella somma complessiva di euro 220.000,00, risponde a una restituzione in adempimento di un'obbligazione naturale, respingere le domande formulate da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto e comunque non supportate da alcuna prova per tutti i
pagina 4 di 15 motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di restituzione della somma asseritamente data a mutuo dalla sig.ra nonché di rigetto della Pt_1 domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.
Confermare la condanna alle spese di lite a carico della soccombente nella misura Parte_1 determinata in primo grado in favore dell'avv. Alberta Graziella Gandini, dichiaratasi antistataria.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi valida la richiesta restitutoria di parte attrice, limitarla alla somma versata eccedente il valore di acquisto del diritto di usufrutto e cioè euro 115.000,00 da portare in compensazione con le somme tutte versate dalla sig.ra in favore della sig.ra e sul conto corrente cointestato e/o in quella minore somma CP_1 Pt_1 ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: posto che la causa è documentale respingere le avverse domande istruttorie, ivi compresa la produzione documentale tardiva, per cause imputabili alla parte, che in ogni modo ha tentato di invertire l'onere probatorio.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Alberta Graziella Gandini che si dichiara distrattaria ex art 93 cpc per il presente giudizio.
Salvo ogni diritto.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2021, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la figlia, allegando – CP_1
per quanto ancora rileva nel presente giudizio – che:
- in data 12.4.2014 aveva venduto un immobile di sua proprietà - sito in Milano in via Villoresi n. 38 - per la somma di € 260.000,00;
- tale cifra era stata versata sul conto corrente cointestato con la figlia, allo scopo di aiutare quest'ultima ad acquistare un immobile (sito in Milano, via dei Piatti nr. 3);
- la figlia si era impegnata a restituire la somma ricevuta appena le fosse stato possibile;
- l'acquisto dell'immobile di via dei Piatti nr. 3 veniva effettivamente perfezionato in data 22.12.2014;
pagina 5 di 15 - la nuda proprietà dell'immobile veniva intestata alla sig.ra la CP_1
quale, approfittando delle precarie condizioni della madre e della sua sudditanza psicologica, le aveva attribuito il diritto di usufrutto;
- non ha mai restituito, nemmeno in parte, la somma mutuatale dalla CP_1
madre, rendendosi così inadempiente all'accordo stipulato con quest'ultima.
Parte attrice ha chiesto quindi, in via principale, la condanna della figlia al pagamento della somma di € 260.000,00 versata a titolo di mutuo e, in via subordinata, la restituzione della medesima somma, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La sig.ra si è costituita in giudizio (26.1.2022), contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto.
In particolare, la convenuta ha negato di aver ricevuto denaro dalla madre con l'obbligo di restituirlo.
Ha precisato che i soldi versati sul conto cointestato erano in realtà € 220.000,00, di cui:
a. € 105.000,00, pari al valore dell'usufrutto dell'immobile di via dei Piatti n. 3 che faceva capo alla madre, sig.ra Pt_1
b. € 115.000,00, che dovevano esserle riconosciuti per le somme da lei versate alla madre nel corso degli anni, nell'ambito di un sodalizio – madre/figlia – che, nel corso del tempo, aveva visto varie reciproche dazioni di denaro.
Conclusivamente, la ha chiesto, in via preliminare, che la madre, usufruttuaria CP_1
dell'immobile di via dei Piatti n. 3, prestasse garanzia per i danni materiali da tale bene subiti;
in via principale, ha domandato il rigetto dell'avversa domanda restitutoria e, in subordine, in caso di accoglimento, di limitare l'importo da restituire a € 115.000,00.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 6912 resa e pubblicata il 10 luglio
2024, ha rigettato la domanda attorea e ha condannato la sig.ra al pagamento Pt_1
delle spese di lite in favore della convenuta (liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi,
pagina 6 di 15 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Alberta Graziella Gandini, dichiaratasi antistataria), osservando che:
- se da un lato può ritenersi documentalmente provata l'avvenuta datio della somma di € 220.000,00 a fronte del deposito effettuato dalla sig.ra sul conto cointestato Pt_1
con la figlia, dall'altro lato l'attrice non aveva dimostrato l'assunzione, da parte della convenuta, dell'obbligo restitutorio;
- la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura residuale e non opera alla stregua di un rimedio d'emergenza quando manchi la prova del rapporto contrattuale sulla cui base si chiede, in prima battuta, la restituzione.
Infine, il primo giudice ha rilevato l'irritualità della domanda di parte convenuta riguardante i danni materiali relativi all'immobile di via dei Piatti nr. 3 (danni che non risultavano precisati, né tanto meno provati), non essendo qualificabile la stessa come domanda di accertamento, né come domanda di condanna, né come domanda intesa a ottenere una pronuncia costitutiva.
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2024, la sig.ra ha interposto appello Pt_1
avverso tale sentenza, articolando i seguenti motivi:
1. erroneità della pronuncia gravata per avere il Tribunale ritenuto non provata l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria della sig.ra CP_1
2. erroneo rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
3. erronea liquidazione delle spese di lite.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2484/2024 e la prima udienza fissata al giorno
12.3.2025.
La sig.ra si è costituita in appello (28.11.2024), contestando il gravame avverso e CP_1
chiedendone il rigetto.
A ridosso della fissata udienza, il difensore dell'appellata ha documentato l'avvenuta nomina di un amministratore di sostegno per la sig.ra da parte del Tribunale di Pt_1
AV (cfr. nota di deposito 7.3.2025). pagina 7 di 15 Alla prima udienza (12.3.2025) parte appellante non è comparsa e il difensore dell'appellata, su invito dell'istruttore, ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione;
la causa è stata quindi rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 18.6.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 10.6.2025).
Nella nota conclusionale ritualmente depositata, il difensore della sig.ra ha Pt_1
dedotto la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e la lesione del diritto di difesa per non aver potuto presenziare alla prima udienza a causa di un'indicazione errata dell'orario da parte della Cancelleria (l'orario delle 10,50, inizialmente fissato, era stato infatti anticipato alle ore 10,45); ha quindi insistito per l'ammissione delle prove orali come dedotte.
Alla udienza del 18 giugno 2025, fissata, come detto, per la discussione della causa, il difensore di parte appellante ha chiesto un breve rinvio, in considerazione della recente nomina dell'amministratore di sostegno della sig.ra e del fatto di non aver Pt_1
potuto presenziare alla prima udienza.
La Corte ha respinto l'istanza di rinvio, invitando le parti a discutere la causa, che, all'esito, ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di gravame articolati dalla difesa dell'odierna appellante, paiono opportune alcune brevi considerazioni preliminari.
Innanzitutto, va ricordato che l'amministrazione di sostegno è un istituto a tutela e protezione del beneficiario e ha un contenuto meno afflittivo dell'interdizione, in quanto
è volto a preservare, per quanto è possibile, l'autonomia e la libera autodeterminazione del beneficiario.
Per tale ragione, il decreto di nomina emesso dal giudice tutelare deve essere specifico e individualizzato, sia mediante l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che pagina 8 di 15 l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405
c.c., comma 4, n. 3), sia degli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405 c.c., comma 4, n. 4).
Per quanto qui rileva, l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come effetto automatico la perdita della capacità di agire e per conservare e preservare, nei limiti del deficit psico-fisico riscontrato, la capacità di autodeterminarsi dell'amministrato.
Tanto è vero che l'art. 404, comma 1, c.c. prevede che la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno "può" essere assistita, mentre non v'è la previsione di un potere-dovere sostitutivo dell'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare, quindi, ha un ampio potere "conformativo" in ordine ai compiti dell'amministratore di sostegno e il provvedimento di nomina viene modellato sulla base delle specifiche esigenze dell'amministrato.
Da quanto sopra esposto discende quindi che l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa stare personalmente in giudizio, salvo che ciò non sia espressamente escluso dal decreto di nomina.
Premesso che, nel caso di specie, nel decreto del 6 marzo 2025 (cfr. doc. 6 appello CP_1
non è previsto un generale potere di rappresentanza in capo all'Amministratore nominato, la Corte ha reputato superfluo disporre il rinvio dell'udienza di discussione richiesto dal difensore della Mancini.
Quanto, poi, alla contestata violazione del diritto di difesa lamentata dal medesimo difensore – e fondata sulla mancata comparizione in udienza per un errore nella comunicazione dell'orario da parte della Cancelleria (10:50, in luogo dell'orario corretto delle
10:45) – giova ricordare che le doglianze attinenti alla violazione del contraddittorio presuppongono la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa o di altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo. Orbene, nel caso in esame, parte appellante ha avuto modo di contestare le argomentazioni e le deduzioni pagina 9 di 15 contenute nella comparsa di costituzione avversa, nonché di articolare compiutamente le proprie difese e di insistere per l'accoglimento del gravame e delle relative conclusioni:
(i) con la nota conclusionale depositata il 10 giugno 2025, nel rispetto del termine concesso dall'istruttore alla prima udienza;
(ii) in sede di udienza di discussione ex art. 350 bis cpc del 18 giugno 2025, effettivamente svolta nel contraddittorio orale con il difensore della controparte.
In difetto di ulteriori specifici profili sollevati dal difensore dell'appellante, non sembra possibile ravvisare alcuna effettiva violazione del principio del contraddittorio nel presente procedimento e, tanto meno, alcun concreto pregiudizio.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di appello - con cui la contesta l'erroneità della Pt_1
pronuncia gravata per avere il Tribunale ritenuto di rigettare le istanze istruttorie svolte dall'odierna appellante (e, in particolare, il capitolo di prova n. 7 articolato in sede di seconda memoria ex art. 183 c. 6 cpc e sopra riportato), così impedendole di provare l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti in causa - va innanzitutto ricordato che, per giurisprudenza costante, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art.
2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
(il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. civ. n. 27372/2021).
pagina 10 di 15 Ebbene, quanto al profilo della datio, risulta documentato (v. doc. 4 primo grado) Pt_1
che la sig.ra ha versato sul conto corrente cointestato con la figlia la somma di Pt_1
euro 220.000,00 (e non euro 260.000,00, come continua a sostenere anche in questa sede l'appellante, senza fornire spiegazioni di tale assunto).
Quanto, invece, all'obbligo di restituzione, ritiene la Corte che esso non possa essere dimostrato mediante le prove testimoniali sui capitoli articolati dalla difesa della sig.ra nella seconda memoria istruttoria di primo grado (e reiterati in appello, v. Pt_1
conclusioni sopra riportate), in quanto detti capitoli si appalesano inammissibili.
Segnatamente:
- i capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 riguardano circostanze non contestate o di cui è stata offerta idonea prova documentale;
- i capitoli 3, 11 e 12 sono generici, facendo riferimento a elementi quali “somma di danaro liquida”, “valore dell'usufrutto” e “altre spese” senza alcuna specifica indicazione del quantum;
- il capitolo 13 è contraddittorio rispetto alla stessa tesi dell'attrice/appellante, secondo cui la pur avendone l'obbligo, non avrebbe restituito alcuna CP_1
somma alla Pt_1
- i capitoli da 14 a 18 sono totalmente irrilevanti, in quanto concernenti circostanze che nulla hanno a che vedere con l'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte della CP_1
Particolare enfasi viene posta dall'appellante sul capitolo n. 7 (“la Sig.ra si è CP_1
impegnata a restituire l'importo di EURO 260.000,00.= alla Sig.ra dopo l'acquisto Parte_1 dell'immobile in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano”), capitolo che, tuttavia, per come formulato, risulta anch'esso affetto da eccessiva genericità, dal momento che non è indicato né il luogo, né il momento in cui la avrebbe riconosciuto il suo preteso CP_1
obbligo restitutorio. E tale genericità, ovviamente, lede il diritto di difesa della parte avversaria, ostacolandola nell'articolazione della prova contraria.
pagina 11 di 15 Non può inoltre trascurarsi che tutti i capitoli di prova (incluso il n. 7) appaiono inammissibili anche sotto altro profilo, atteso che essi non rispettano i canoni previsti dall'art. 244 c.p.c.
Tale disposizione prevede infatti che: “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
Ebbene, nella formulazione delle istanze istruttorie, la difesa della ha indicato i Pt_1
testi tutti insieme, soltanto in calce ai capitoli articolati, senza specificare su quali fatti ogni teste doveva essere chiamato a deporre.
E, con specifico riferimento al citato capitolo n. 7, non è dato sapere - oltre che quando, in che luogo, in che occasione e in quali termini, anche - quale dei testi indicati avrebbe dovuto dichiarare che la si era assunta un obbligo restitutorio nei confronti della CP_1
Pt_1
Per tali ragioni, il primo motivo va rigettato.
Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di appello, con cui la difesa della sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la Pt_1
domanda giudiziale d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è proponibile in via di subordine laddove il rigetto della domanda principale - avente ad oggetto, nel caso di specie, un contratto di mutuo - sia ascrivibile alla mancata prova del titolo posto a fondamento della stessa.
In primo luogo, va ricordato che con la sentenza n. 33954/2023, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno chiarito che, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è ammissibile esclusivamente se la diversa domanda - fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali - è carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, la domanda di ingiustificato arricchimento deve ritenersi inammissibile se il rigetto della domanda principale dipende da altre cause, quali la prescrizione o la pagina 12 di 15 decadenza del diritto azionato, la mancanza di prova del pregiudizio subito e la nullità del contratto, ove essa derivi dall'illiceità di quest'ultimo per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Per quanto poi specificamente rileva nel caso in esame, merita osservare che la Corte di
Cassazione ha altresì chiarito che “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”
(Cass. civ., n. 11682/2018; Cass. 14944/2022).
Dal momento che la domanda contrattuale svolta in via principale nel presente giudizio
è stata rigettata per carenza di prova circa l'esistenza del titolo, deve considerarsi senz'altro condivisibile la statuizione del primo giudice che ha respinto la domanda ex art. 2041 c.c. articolata in via di subordine dalla difesa Pt_1
Privo di fondamento è, infine, il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante deduce che:
- l'assenza di attività istruttoria e la peculiarità della decisione assunta dal giudice di prime cure avrebbe, al più, giustificato una simbolica e non così onerosa condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite;
- per la disposta distrazione delle spese liquidate a favore del difensore della sig.ra non è stata fornita alcuna prova in giudizio circa la mancata riscossione CP_1
degli onorari e l'asserita anticipazione delle spese da parte del legale.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha correttamente preso in considerazione la soccombenza dell'attrice in primo grado, condannandola al pagamento delle spese di lite in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni e applicando i parametri previsti per lo scaglione di riferimento del valore della causa (€
52.000,00 - € 260.000,00). pagina 13 di 15 In particolare, il primo giudice, pur essendo il valore della controversia coincidente con il limite massimo di tale fascia (€ 260.000,00 appunto), ha applicato - tenuta in debita considerazione la peculiarità della vicenda - i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria (in considerazione del fatto che le parti hanno depositato esclusivamente le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, senza che a ciò sia poi seguito lo svolgimento dell'attività istruttoria).
Ne segue che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure è risultata pienamente congrua e adeguata rispetto all'esito del procedimento, oltre che alla natura e al valore della controversia.
Quanto, poi, alla distrazione delle spese, è sufficiente osservare che per tale istanza vige il principio della libertà delle forme, non essendo richiesta alcuna modalità sacramentale, e che la dichiarazione di anticipazione è assistita da una presunzione di veridicità, che giustifica la valorizzazione, per la distrazione, della pura e semplice affermazione di chi abbia difeso la parte nel corrispondente grado di giudizio.
Per le ragioni tutte sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (52.000-260.000) e dunque in complessivi € 4.997,00 (di cui euro
1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Gandini, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 6912 resa e pubblicata il 10 luglio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori CP_1
spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Alberta Graziella Gandini;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 – bis art. 13 cit.
Milano, 18 giugno 2025
Il presidente est.
ME TT
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- ME TT Presidente relatore
- Rossella Milone Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. r.g. 2484/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
6.9.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 18.6.2025
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Ezio Monaco ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 54,
Appellante
E
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. Alberta Graziella Gandini ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Milano, via Lamarmora, n. 44, pagina 1 di 15 Appellata
Oggetto: mutuo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Per tutto quanto dedotto, eccepito e provato nel corso del presente giudizio, l'esponente, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI in rito, in via principale:
- previo accertamento della violazione del principio del contraddittorio e della conseguente lesione del diritto di difesa della Sig.ra per l'effetto adottare ogni e più opportuno provvedimento Parte_1 ex art. 101, comma 2 c.p.c.; nel merito, in via principale:
- previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della Sig.ra rispetto al CP_1 contratto di mutuo concluso con l'esponente, avente ad oggetto la restituzione della somma di EURO
260.000,00.= e previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6912/2024, pubblicata in data 10.7.2024 e condannare la Sig.ra al pagamento e/o restituzione a favore della Sig.ra dell'importo di CP_1 Parte_1
EURO 260.000,00.= e/o del diverso importo che sarà accertato all'esito del presente giudizio e/o ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori, sulla somma rivalutata, maturati dalla scadenza al saldo effettivo;
nel merito, in via subordinata:
- previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. della Sig.ra CP_1 per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6912/2024, pubblicata in data
10.7.2024 e condannare la Sig.ra al pagamento a favore della Sig.ra CP_1 Parte_1 dell'importo di EURO 260.000,00.= e/o del diverso importo che sarà accertato all'esito del presente giudizio e/o ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori, sulla somma rivalutata, maturati dalla scadenza al saldo effettivo;
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande di riforma della sentenza impugnata, comunque riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 6912/2024, pubblicata in data
pagina 2 di 15 10.7.2024 e ridurre la condanna della Sig.ra al pagamento delle spese giudiziali Parte_1 liquidate nell'ambito del 1° grado di giudizio;
in via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione
“Vero è che”:
1. la Sig.ra in data 12.12.2014, ha venduto al Sig. l'immobile di sua Parte_1 Parte_2 proprietà sito in Milano, Via Villoresi n. 38 per il corrispettivo di EURO 260.000,00.=, incassando
l'importo a mezzo di n. 3 assegni bancari, come da docc. 1 - 3 che si rammostrano;
2. la Sig.ra è proprietaria di un immobile nel condominio sito in Milano, Via dei Piatti CP_1
n. 3, 3° piano, di 180 mq., ove abitava con il Sig. e i due figli avuti dallo stesso, CP_2 Per_1
e Vittoria;
3. la Sig.ra figlia della Sig.ra aveva a disposizione una somma liquida CP_1 Parte_1 di denaro per l'acquisto dell'immobile sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano;
4. la Sig.ra ha richiesto alla Sig.ra di versare l'importo di EURO CP_1 Parte_1
260.000,00.= (ricavato della vendita dell'immobile sito in Milano, Via Villoresi n. 38) sul c.c.
cointestato e preesistente presso - filiale di Lodi;
CodiceFiscale_3 CP_3
5. la Sig.ra ha versato l'importo di EURO 260.000,00.= sul c.c. cointestato con la Parte_1
Sig.ra presso - filiale di Lodi;
CP_1 CP_3
6. la Sig.ra ha utilizzato l'importo di EURO 260.000,00.=, versato dalla Sig.ra CP_1 Pt_1 sul c.c. cointestato presso - filiale di Lodi, per acquistare la proprietà
[...] CP_3 dell'immobile di Via Piatti n. 3, 2° piano;
7. la Sig.ra si è impegnata a restituire l'importo di EURO 260.000,00.= alla Sig.ra CP_1 dopo l'acquisto dell'immobile in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano;
Parte_1
8. la Sig.ra ha acquistato, in data 22.12.2014, dai Sigg.ri e CP_1 Parte_3 CP_4
la proprietà dell'immobile di Via Piatti n. 3, 2° piano, come da doc. 5) che si rammostra;
[...]
9. la nuda proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Piatti n. 3 è stata intestata alla Sig.ra CP_1
[...]
10. il diritto di usufrutto dell'immobile sito in Milano, Via Piatti n. 3 è stata concesso alla Sig.ra
Parte_1
11. la Sig.ra e la Sig.ra avevano concordato di decurtare il valore del Parte_1 CP_1 diritto di usufrutto dell'immobile in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano dall'importo di EURO
260.000,00.=, che la Sig.ra si era impegnata a restituire alla Sig.ra CP_1 Parte_1
pagina 3 di 15 12. la Sig.ra e la Sig.ra avevano concordato di compensare il residuo Parte_1 CP_1 importo derivante dalla decurtazione di cui al capitolo 11) con altre spese sostenute dalla Sig.ra anche nell'interesse della Sig.ra CP_1 Parte_1
13. la Sig.ra ha restituito alla Sig.ra l'importo di EURO 260.000,00.=; CP_1 Parte_1
14. la Sig.ra in data 21.3.2019, ha permesso al Sig. di accedere CP_1 Testimone_1 nell'immobile sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano per farlo visionare ad acquirenti/conduttori;
15. il Sig. in data 9.9.2019, ha riscontrato la sostituzione della serratura Parte_4 nell'immobile sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano, da lui occupato in qualità di conduttore;
16. la Sig.ra dall'anno 2014 all'anno 2018, prelevava integralmente la pensione dal CP_1 conto corrente personale della Sig.ra per pagare le spese condominiali dell'immobile Parte_1 sito in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano e le spese del nucleo familiare;
17. la Sig.ra dall'anno 2011 all'anno 2018, si occupava del lavaggio e della stiratura Parte_1 dell'arredo del B&B realizzato dalla Sig.ra nell'immobile sito in Milano, Corso Buenos CP_1
Aires n. 64, scala C;
18. la Sig.ra retribuiva la Sig.ra per l'attività di lavaggio e stiratura CP_1 Parte_1
Parte dell'arredo del sito nell'immobile in Milano, Corso Buenos Aires n. 64, scala C.
Si indicano a testi:
Sig. (residente in [...]); CP_2
Sig.ra (residente Abbiategrasso, Via Solferino n. 3); Testimone_2
Sig. (residente in [...]); Testimone_1
Sig. (residente in [...]). Parte_4
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione richiesta, previa ogni necessaria e opportuna declaratoria:
In via principale nel merito: rigettare l'appello proposto da perché inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi rappresentati e in conseguenza, dato atto e accertato che non esiste alcun contratto di mutuo, dato atto e accertato che la somma di euro 115.000,00, eccedente
l'acquisto del diritto di usufrutto pari a euro 105.000,00, versata dalla in favore della Pt_1 CP_1 sul conto corrente cointestato nella somma complessiva di euro 220.000,00, risponde a una restituzione in adempimento di un'obbligazione naturale, respingere le domande formulate da parte appellante perché infondate in fatto e in diritto e comunque non supportate da alcuna prova per tutti i
pagina 4 di 15 motivi esposti in narrativa, confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di restituzione della somma asseritamente data a mutuo dalla sig.ra nonché di rigetto della Pt_1 domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.
Confermare la condanna alle spese di lite a carico della soccombente nella misura Parte_1 determinata in primo grado in favore dell'avv. Alberta Graziella Gandini, dichiaratasi antistataria.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi valida la richiesta restitutoria di parte attrice, limitarla alla somma versata eccedente il valore di acquisto del diritto di usufrutto e cioè euro 115.000,00 da portare in compensazione con le somme tutte versate dalla sig.ra in favore della sig.ra e sul conto corrente cointestato e/o in quella minore somma CP_1 Pt_1 ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: posto che la causa è documentale respingere le avverse domande istruttorie, ivi compresa la produzione documentale tardiva, per cause imputabili alla parte, che in ogni modo ha tentato di invertire l'onere probatorio.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Alberta Graziella Gandini che si dichiara distrattaria ex art 93 cpc per il presente giudizio.
Salvo ogni diritto.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2021, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la figlia, allegando – CP_1
per quanto ancora rileva nel presente giudizio – che:
- in data 12.4.2014 aveva venduto un immobile di sua proprietà - sito in Milano in via Villoresi n. 38 - per la somma di € 260.000,00;
- tale cifra era stata versata sul conto corrente cointestato con la figlia, allo scopo di aiutare quest'ultima ad acquistare un immobile (sito in Milano, via dei Piatti nr. 3);
- la figlia si era impegnata a restituire la somma ricevuta appena le fosse stato possibile;
- l'acquisto dell'immobile di via dei Piatti nr. 3 veniva effettivamente perfezionato in data 22.12.2014;
pagina 5 di 15 - la nuda proprietà dell'immobile veniva intestata alla sig.ra la CP_1
quale, approfittando delle precarie condizioni della madre e della sua sudditanza psicologica, le aveva attribuito il diritto di usufrutto;
- non ha mai restituito, nemmeno in parte, la somma mutuatale dalla CP_1
madre, rendendosi così inadempiente all'accordo stipulato con quest'ultima.
Parte attrice ha chiesto quindi, in via principale, la condanna della figlia al pagamento della somma di € 260.000,00 versata a titolo di mutuo e, in via subordinata, la restituzione della medesima somma, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La sig.ra si è costituita in giudizio (26.1.2022), contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto.
In particolare, la convenuta ha negato di aver ricevuto denaro dalla madre con l'obbligo di restituirlo.
Ha precisato che i soldi versati sul conto cointestato erano in realtà € 220.000,00, di cui:
a. € 105.000,00, pari al valore dell'usufrutto dell'immobile di via dei Piatti n. 3 che faceva capo alla madre, sig.ra Pt_1
b. € 115.000,00, che dovevano esserle riconosciuti per le somme da lei versate alla madre nel corso degli anni, nell'ambito di un sodalizio – madre/figlia – che, nel corso del tempo, aveva visto varie reciproche dazioni di denaro.
Conclusivamente, la ha chiesto, in via preliminare, che la madre, usufruttuaria CP_1
dell'immobile di via dei Piatti n. 3, prestasse garanzia per i danni materiali da tale bene subiti;
in via principale, ha domandato il rigetto dell'avversa domanda restitutoria e, in subordine, in caso di accoglimento, di limitare l'importo da restituire a € 115.000,00.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 6912 resa e pubblicata il 10 luglio
2024, ha rigettato la domanda attorea e ha condannato la sig.ra al pagamento Pt_1
delle spese di lite in favore della convenuta (liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi,
pagina 6 di 15 oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Alberta Graziella Gandini, dichiaratasi antistataria), osservando che:
- se da un lato può ritenersi documentalmente provata l'avvenuta datio della somma di € 220.000,00 a fronte del deposito effettuato dalla sig.ra sul conto cointestato Pt_1
con la figlia, dall'altro lato l'attrice non aveva dimostrato l'assunzione, da parte della convenuta, dell'obbligo restitutorio;
- la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura residuale e non opera alla stregua di un rimedio d'emergenza quando manchi la prova del rapporto contrattuale sulla cui base si chiede, in prima battuta, la restituzione.
Infine, il primo giudice ha rilevato l'irritualità della domanda di parte convenuta riguardante i danni materiali relativi all'immobile di via dei Piatti nr. 3 (danni che non risultavano precisati, né tanto meno provati), non essendo qualificabile la stessa come domanda di accertamento, né come domanda di condanna, né come domanda intesa a ottenere una pronuncia costitutiva.
Con atto di citazione notificato in data 6.9.2024, la sig.ra ha interposto appello Pt_1
avverso tale sentenza, articolando i seguenti motivi:
1. erroneità della pronuncia gravata per avere il Tribunale ritenuto non provata l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria della sig.ra CP_1
2. erroneo rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
3. erronea liquidazione delle spese di lite.
La causa è stata iscritta sub r.g. 2484/2024 e la prima udienza fissata al giorno
12.3.2025.
La sig.ra si è costituita in appello (28.11.2024), contestando il gravame avverso e CP_1
chiedendone il rigetto.
A ridosso della fissata udienza, il difensore dell'appellata ha documentato l'avvenuta nomina di un amministratore di sostegno per la sig.ra da parte del Tribunale di Pt_1
AV (cfr. nota di deposito 7.3.2025). pagina 7 di 15 Alla prima udienza (12.3.2025) parte appellante non è comparsa e il difensore dell'appellata, su invito dell'istruttore, ha precisato le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione;
la causa è stata quindi rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 18.6.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 10.6.2025).
Nella nota conclusionale ritualmente depositata, il difensore della sig.ra ha Pt_1
dedotto la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e la lesione del diritto di difesa per non aver potuto presenziare alla prima udienza a causa di un'indicazione errata dell'orario da parte della Cancelleria (l'orario delle 10,50, inizialmente fissato, era stato infatti anticipato alle ore 10,45); ha quindi insistito per l'ammissione delle prove orali come dedotte.
Alla udienza del 18 giugno 2025, fissata, come detto, per la discussione della causa, il difensore di parte appellante ha chiesto un breve rinvio, in considerazione della recente nomina dell'amministratore di sostegno della sig.ra e del fatto di non aver Pt_1
potuto presenziare alla prima udienza.
La Corte ha respinto l'istanza di rinvio, invitando le parti a discutere la causa, che, all'esito, ha trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di gravame articolati dalla difesa dell'odierna appellante, paiono opportune alcune brevi considerazioni preliminari.
Innanzitutto, va ricordato che l'amministrazione di sostegno è un istituto a tutela e protezione del beneficiario e ha un contenuto meno afflittivo dell'interdizione, in quanto
è volto a preservare, per quanto è possibile, l'autonomia e la libera autodeterminazione del beneficiario.
Per tale ragione, il decreto di nomina emesso dal giudice tutelare deve essere specifico e individualizzato, sia mediante l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e degli atti che pagina 8 di 15 l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405
c.c., comma 4, n. 3), sia degli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405 c.c., comma 4, n. 4).
Per quanto qui rileva, l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come effetto automatico la perdita della capacità di agire e per conservare e preservare, nei limiti del deficit psico-fisico riscontrato, la capacità di autodeterminarsi dell'amministrato.
Tanto è vero che l'art. 404, comma 1, c.c. prevede che la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno "può" essere assistita, mentre non v'è la previsione di un potere-dovere sostitutivo dell'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare, quindi, ha un ampio potere "conformativo" in ordine ai compiti dell'amministratore di sostegno e il provvedimento di nomina viene modellato sulla base delle specifiche esigenze dell'amministrato.
Da quanto sopra esposto discende quindi che l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa stare personalmente in giudizio, salvo che ciò non sia espressamente escluso dal decreto di nomina.
Premesso che, nel caso di specie, nel decreto del 6 marzo 2025 (cfr. doc. 6 appello CP_1
non è previsto un generale potere di rappresentanza in capo all'Amministratore nominato, la Corte ha reputato superfluo disporre il rinvio dell'udienza di discussione richiesto dal difensore della Mancini.
Quanto, poi, alla contestata violazione del diritto di difesa lamentata dal medesimo difensore – e fondata sulla mancata comparizione in udienza per un errore nella comunicazione dell'orario da parte della Cancelleria (10:50, in luogo dell'orario corretto delle
10:45) – giova ricordare che le doglianze attinenti alla violazione del contraddittorio presuppongono la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa o di altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo. Orbene, nel caso in esame, parte appellante ha avuto modo di contestare le argomentazioni e le deduzioni pagina 9 di 15 contenute nella comparsa di costituzione avversa, nonché di articolare compiutamente le proprie difese e di insistere per l'accoglimento del gravame e delle relative conclusioni:
(i) con la nota conclusionale depositata il 10 giugno 2025, nel rispetto del termine concesso dall'istruttore alla prima udienza;
(ii) in sede di udienza di discussione ex art. 350 bis cpc del 18 giugno 2025, effettivamente svolta nel contraddittorio orale con il difensore della controparte.
In difetto di ulteriori specifici profili sollevati dal difensore dell'appellante, non sembra possibile ravvisare alcuna effettiva violazione del principio del contraddittorio nel presente procedimento e, tanto meno, alcun concreto pregiudizio.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo di appello - con cui la contesta l'erroneità della Pt_1
pronuncia gravata per avere il Tribunale ritenuto di rigettare le istanze istruttorie svolte dall'odierna appellante (e, in particolare, il capitolo di prova n. 7 articolato in sede di seconda memoria ex art. 183 c. 6 cpc e sopra riportato), così impedendole di provare l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti in causa - va innanzitutto ricordato che, per giurisprudenza costante, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art.
2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto
(il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. civ. n. 27372/2021).
pagina 10 di 15 Ebbene, quanto al profilo della datio, risulta documentato (v. doc. 4 primo grado) Pt_1
che la sig.ra ha versato sul conto corrente cointestato con la figlia la somma di Pt_1
euro 220.000,00 (e non euro 260.000,00, come continua a sostenere anche in questa sede l'appellante, senza fornire spiegazioni di tale assunto).
Quanto, invece, all'obbligo di restituzione, ritiene la Corte che esso non possa essere dimostrato mediante le prove testimoniali sui capitoli articolati dalla difesa della sig.ra nella seconda memoria istruttoria di primo grado (e reiterati in appello, v. Pt_1
conclusioni sopra riportate), in quanto detti capitoli si appalesano inammissibili.
Segnatamente:
- i capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 riguardano circostanze non contestate o di cui è stata offerta idonea prova documentale;
- i capitoli 3, 11 e 12 sono generici, facendo riferimento a elementi quali “somma di danaro liquida”, “valore dell'usufrutto” e “altre spese” senza alcuna specifica indicazione del quantum;
- il capitolo 13 è contraddittorio rispetto alla stessa tesi dell'attrice/appellante, secondo cui la pur avendone l'obbligo, non avrebbe restituito alcuna CP_1
somma alla Pt_1
- i capitoli da 14 a 18 sono totalmente irrilevanti, in quanto concernenti circostanze che nulla hanno a che vedere con l'assunzione dell'obbligo restitutorio da parte della CP_1
Particolare enfasi viene posta dall'appellante sul capitolo n. 7 (“la Sig.ra si è CP_1
impegnata a restituire l'importo di EURO 260.000,00.= alla Sig.ra dopo l'acquisto Parte_1 dell'immobile in Milano, Via dei Piatti n. 3, 2° piano”), capitolo che, tuttavia, per come formulato, risulta anch'esso affetto da eccessiva genericità, dal momento che non è indicato né il luogo, né il momento in cui la avrebbe riconosciuto il suo preteso CP_1
obbligo restitutorio. E tale genericità, ovviamente, lede il diritto di difesa della parte avversaria, ostacolandola nell'articolazione della prova contraria.
pagina 11 di 15 Non può inoltre trascurarsi che tutti i capitoli di prova (incluso il n. 7) appaiono inammissibili anche sotto altro profilo, atteso che essi non rispettano i canoni previsti dall'art. 244 c.p.c.
Tale disposizione prevede infatti che: “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
Ebbene, nella formulazione delle istanze istruttorie, la difesa della ha indicato i Pt_1
testi tutti insieme, soltanto in calce ai capitoli articolati, senza specificare su quali fatti ogni teste doveva essere chiamato a deporre.
E, con specifico riferimento al citato capitolo n. 7, non è dato sapere - oltre che quando, in che luogo, in che occasione e in quali termini, anche - quale dei testi indicati avrebbe dovuto dichiarare che la si era assunta un obbligo restitutorio nei confronti della CP_1
Pt_1
Per tali ragioni, il primo motivo va rigettato.
Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di appello, con cui la difesa della sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la Pt_1
domanda giudiziale d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è proponibile in via di subordine laddove il rigetto della domanda principale - avente ad oggetto, nel caso di specie, un contratto di mutuo - sia ascrivibile alla mancata prova del titolo posto a fondamento della stessa.
In primo luogo, va ricordato che con la sentenza n. 33954/2023, le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno chiarito che, ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è ammissibile esclusivamente se la diversa domanda - fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali - è carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, la domanda di ingiustificato arricchimento deve ritenersi inammissibile se il rigetto della domanda principale dipende da altre cause, quali la prescrizione o la pagina 12 di 15 decadenza del diritto azionato, la mancanza di prova del pregiudizio subito e la nullità del contratto, ove essa derivi dall'illiceità di quest'ultimo per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Per quanto poi specificamente rileva nel caso in esame, merita osservare che la Corte di
Cassazione ha altresì chiarito che “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento”
(Cass. civ., n. 11682/2018; Cass. 14944/2022).
Dal momento che la domanda contrattuale svolta in via principale nel presente giudizio
è stata rigettata per carenza di prova circa l'esistenza del titolo, deve considerarsi senz'altro condivisibile la statuizione del primo giudice che ha respinto la domanda ex art. 2041 c.c. articolata in via di subordine dalla difesa Pt_1
Privo di fondamento è, infine, il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante deduce che:
- l'assenza di attività istruttoria e la peculiarità della decisione assunta dal giudice di prime cure avrebbe, al più, giustificato una simbolica e non così onerosa condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite;
- per la disposta distrazione delle spese liquidate a favore del difensore della sig.ra non è stata fornita alcuna prova in giudizio circa la mancata riscossione CP_1
degli onorari e l'asserita anticipazione delle spese da parte del legale.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha correttamente preso in considerazione la soccombenza dell'attrice in primo grado, condannandola al pagamento delle spese di lite in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni e applicando i parametri previsti per lo scaglione di riferimento del valore della causa (€
52.000,00 - € 260.000,00). pagina 13 di 15 In particolare, il primo giudice, pur essendo il valore della controversia coincidente con il limite massimo di tale fascia (€ 260.000,00 appunto), ha applicato - tenuta in debita considerazione la peculiarità della vicenda - i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria (in considerazione del fatto che le parti hanno depositato esclusivamente le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, senza che a ciò sia poi seguito lo svolgimento dell'attività istruttoria).
Ne segue che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure è risultata pienamente congrua e adeguata rispetto all'esito del procedimento, oltre che alla natura e al valore della controversia.
Quanto, poi, alla distrazione delle spese, è sufficiente osservare che per tale istanza vige il principio della libertà delle forme, non essendo richiesta alcuna modalità sacramentale, e che la dichiarazione di anticipazione è assistita da una presunzione di veridicità, che giustifica la valorizzazione, per la distrazione, della pura e semplice affermazione di chi abbia difeso la parte nel corrispondente grado di giudizio.
Per le ragioni tutte sopra esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (52.000-260.000) e dunque in complessivi € 4.997,00 (di cui euro
1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Gandini, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 6912 resa e pubblicata il 10 luglio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori CP_1
spese del grado, che liquida in euro 4.997,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Alberta Graziella Gandini;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 – bis art. 13 cit.
Milano, 18 giugno 2025
Il presidente est.
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