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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice Vincenzo Accardo, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2020 R.G., avente ad oggetto “azione di restituzione”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gela Vico Iacona n.12, presso lo studio dell'avv. Ignazio Emmolo, che lo rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Gela, nella Piazza Umberto I, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Maganuco, che la rappresenta e difende;
- Convenuta -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la sorella, , per sentirla condannare al rimborso della complessiva Controparte_1 somma di € 84.100,42, “o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare nel corso di causa”
e alla “restituzione della quota parte, in favore del fratello, dei gioielli lasciati dalla madre e trattenuti indebitamente”.
A sostegno delle proprie pretese, ha esposto che, dietra promessa di rimborso, ha affrontato le seguenti spese, anche in nome e per conto della convenuta:
1 - € 10.443,58 corrisposte in favore del condominio ” di Via Parioli n. 2 in Gela, CP_2 relativi a oneri condominiali dovuti dalla sorella, di cui € 3.611,00 quale quota per lavori condominiali relativi al rifacimento del lastrico solare ed € 6.832,58 per quote condominiali;
- € 7.189,00 per spese di pubblicazione del testamento olografo della zia, Persona_1
che ha disposto in favore della convenuta l'usufrutto di un immobile, nonché quelle
[...]
relative ai calcoli e alla dichiarazione di successione testamentaria;
- € 10.429,31 per il 50% delle spese sostenute per la realizzazione di una Cappella cimiteriale familiare presso il cimitero di “Farello” Gela, con pratica presentata dalla madre, e per l'assegnazione di una casa sita in Gela Via Petrarca n. 36, all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 52/2000, promossa dal defunto padre e proseguita dagli eredi, nonché per le successive spese di ristrutturazione dello stesso immobile;
- spese per compensi professionali e spese legali in favore dell'avv. Ignazio Emmolo, come da elenco dettagliato in citazione;
- € 1.551,42 (pari al 50% sul totale di €3.102,84) per le spese funerarie del padre e per le somme corrisposte al per assegnazione di un loculo cimiteriale provvisorio ed CP_3
€450,50 (pari al 50% sul totale di € 901,00) per l'estumulazione della salma del padre dalla cappella
San Sebastiano del cimitero “Farello” di Gela e tumulazione nella cappella familiare sita nello stesso cimitero;
- € 740,00 (pari al 50% sul totale di €1.480,00) pagate alla farmacia per Parte_2
farmaci e presidi sanitari per la madre Persona_2
- € 700,00 (pari al 50% sul totale di €1.400,00) per avere pagato al Club Nautico di Gela le quote sociali dovute dalla madre per agli anni 2013 e 2016;
- € 108,00 (pari al 50% sul totale di €216,00) pagate al per IMU dovuta da CP_3
tramite un consulente;
Persona_2
- € 35.000,00 (pari al 50% sul totale di € 70.000,00) per i bonifici effettuati sul conto corrente della madre, dal 2012 e fino alla morte, per soddisfare i bisogni della stessa;
- € 14.150,83 per spese sostenute a favore dei genitori e relativi a oneri condominiali e utenze relative a tali immobili.
Inoltre, parte attrice afferma che, allorquando la madre era ricoverata in ospedale, avrebbe consegnato dei gioielli alla figlia, con la promessa di restituzione, che però non sarebbe avvenuta, nonostante richiesta in tal senso, espressa una volta rientrata nella propria abitazione, come anche risultante da dichiarazione firmata dalla madre e allegata all'atto di citazione.
Costituitasi tempestivamente, ha, preliminarmente, dedotto la nullità Controparte_1 della citazione per insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda e, nel merito, negando
2 qualsiasi accordo sotteso alla restituzione delle somme indicate in citazione, ha affermato l'infondatezza delle pretese avversarie.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali e testimoniali.
L'udienza del 23 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'assunta nullità della citazione.
Va, preliminarmente, esaminata e disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto.
In linea sistematica, va rammentato che la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164 co. 4 c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva
(cfr. in argomento Cass. civ. Sez. 3 Sent., 21/11/2008, n. 27670 e nello stesso senso Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Nella specie, parte attrice ha indicato, seppure genericamente, le ragioni della domanda, avendo esposto i fatti costitutivi delle pretese e indicato la documentazione a corredo. Mentre, seppur non siano state individuate le norme e gli istituti sottesi alle richieste attoree, da un lato, rientra nel potere-dovere del giudice stabilire qualificare la domanda in ragione dei fatti addotti e delle istane avanzate (cfr. ex multis Cass. n. 21421/2014), dall'altro, parte convenuta, sin dalla memoria di costituzione, ha dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto introduttivo e ha espresso compiutamente le proprie difese.
Ne discende che può essere esaminato il merito della controversia.
3. Merito.
Le domande attoree sono infondate.
In primo luogo, le stesse non hanno ad oggetto obblighi sorti tra coeredi, poiché, a ben vedere, non si riferiscano alla gestione di beni caduti in successione, inoltre non presuppongono la qualità di erede. Si osserva, infatti, che la controversia presente ha ad oggetto una pluralità di comuni azioni di regresso, che non presuppongono necessariamente la qualità di erede, ma fanno riferimento a rapporti
3 di carattere esclusivamente personale e si fondano sulla anticipazione della somma effettuata in favore di creditori comuni o esclusivi della convenuta (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/03/2000, n. 2249).
Ciò premesso, va esclusa la sussistenza di un generale accordo tra le parti con il quale la convenuta si sia obbligata a rimborsare le spese sostenute dal fratello, siccome indicate nell'atto citazione. Invero, l'unico mezzo di prova dedotto da diretto a confortare Parte_1 tale tesi è costituito dall'interrogatorio formale della sorella, la quale, all'udienza del 16 novembre
2022, ha negato la circostanza.
Considerato indimostrato l'accordo in parola, osserva il Tribunale che parte attrice non ha dimostrato né di aver sostenuto tutte le spese di cui ha chiesto il rimborso, né che sussistesse un obbligo giudico di restituzione da parte della sorella.
Seguendo l'ordine dettato in citazione, si osserva che, con riguardo alle spese condominiali per € 10.443,58 corrisposte in favore del condominio ” di via Parioli n. 2, dalla lettura delle CP_2
ricevute allegate, emerge che le stesse sono state sostenute dalla convenuta, mentre il bonifico di €
880,83 effettuate dall'attore non si comprende se abbia avuto ad oggetto l'estinzione di debiti della sorella ovvero oneri propri, atteso che è incontestato tra le parti che sia Parte_1 proprietario di un immobile appartenente allo stesso stabile (cfr. all. 1 all'atto di citazione). Peraltro, lo stesso amministratore del condominio, , escusso all'udienza del 16 novembre 2022, CP_4
ha dichiarato che i versamenti erano stati eseguiti dalla convenuta, mentre ha affermato di non ricordare l'effettuazione di pagamenti dal parte dell'attore. Ne discende che non può dirsi provata la circostanza dedotta in giudizio di un'eventuale delega di pagamento.
Circa le spese di pubblicazione del testamento olografo della zia Persona_1 per la somma di € 7.189,00 è stata allegato un mera “distinta”, redatta dallo stesso attore e non è stata prodotta alcuna prova di pagamento. Sicché anche tale domanda è carente di prova (cfr. all. 2).
Quanto all'assunto pagamento di € 10.429,31 per le spese relative alla realizzazione di una cappella cimiteriale in Gela, la domanda è palesemente infondata, in quanto, in assenza di prova di un accordo tra le parti, non si comprende a che titolo giuridico sarebbe Controparte_1 obbligata a partecipare alle spese di un'opera realizzata su istanza delle madre, sicché eventuali pagamenti da parte del fratello per tale scopo risultano estranei alla convenuta.
Assoluta carenza di prova poi si riscontra con riferimento alla pretesa restitutoria per €
3.919,42 (pari al 50% sulla spesa totale di €7.838,85) per l'assegnazione di una casa sita in Gela Via
Petrarca n.36, p.t., da parte del Tribunale di Gela nella procedura esecutiva Immobiliare n.52/2000, promossa dal defunto padre, quale creditore di tale , e proseguita dagli eredi, nonché Persona_3
per le successive spese di ristrutturazione. In tal senso si osserva che non è stata prodotta alcuna documentazione relativa la procedimento de quo, né del pagamento di spese attinenti. Inoltre, le
4 fatture aventi ad oggetto materiale edile sono del tutto generiche e riferibili ad acquisti effettuati a qualsiasi titolo e scopo, pertanto non se ne può ingerire alcuna riferibilità all'immobile in oggetto
(cfr. all. 4 alla citazione).
Irripetibile è anche la somma di €2.075,00 (pari al 50% su totale di €4.150,00) che l'attore sostiene aver corrisposto, per conto del defunto padre, per “diverse situazioni Persona_4 professionali”, in favore dell'avv. Ignazio Emmolo, posta l'evidente carenza allegatoria della domanda, non comprendendosi in riferimento a quali specifiche prestazioni tali somme sono riferibili, nonché il motivo per il quale sarebbe coobbligata anche la convenuta. Inoltre, la maggior parte delle spese non è supportata dalla relativa prova di pagamento, non bastando in tale senso una mera dichiarazione del professionista dell'avvenuto ricevimento delle somme ivi indicate (cfr. all. 5).
Nemmeno può essere accolta la domanda di rimborso di € 1.551,42 (pari al 50% sul totale di
€3.102,84) per le spese funerarie del padre e per le somme corrisposte al Comune di Gela, per assegnazione di un loculo cimiteriale provvisorio ed € 450,50 (pari al 50% sul totale di € 901,00) per l'estumulazione della salma del padre dalla cappella San Sebastiano del cimitero “Farello” di Gela e successiva tumulazione nella cappella familiare sita nello stesso cimitero.
Infatti, quanto alle spese funerarie, , beneficiario del bonifico avente come causale Persona_5
“saldo funerale e fiori completo 8-4-2011”, all'udienza del 18 gennaio 2023, ha escluso che la disposizione bancaria si riferisse a tale prestazione, posto di non possedere un conto corrente presso la “Cassa Rurale ed Artigiana” (cfr. all. 5 e verbale d'udienza). Mentre, in relazione alle spese di utilizzo di un loculo cimiteriale provvisorio, l'attore ha prodotto il pagamento su conto corrente postale da parte della convenuta, smentendo dunque quanto affermato in citazione. Così come è da escludersi che l'attore abbia effettuato un pagamento di € 901,00 per l'attività di estumulazione e tumulazione, atteso che il teste ha dichiarato di non aver lavorato per Testimone_1 [...]
(cfr. verbale udienza del 18 gennaio 2023). Parte_1
Allo stesso modo, privo di fondamento sono le richieste attinenti il rimborso di € 740,00 (pari al 50% sul totale di €1.480,00) pagate alla farmacia per farmaci e presidi sanitari Parte_2
per la madre posto che, in disparte l'incomprensibilità del titolo debitorio della Persona_2
convenuta, le ricevute allegate sono del tutto generiche e gli acquisti possono essere stati effettuati da chiunque, non necessariamente dall'attore, e per le cure di qualsiasi persona, non per forza della madre.
Non è accoglibile nemmeno la richiesta di restituzione di € 700,00 (pari al 50% sul totale di €
1.400,00) per avere pagato al Club Nautico di Gela le quote sociali dovute dalla madre
[...] per agli anni 2013 e 2016, in quanto dalla “reversale d'incasso” risulta che il pagamento è Per_2
5 stato effettuato dalla madre e non dall'attrare. Mentre non risulta alcuna documentatone relativa all'assunto pagamento dell'IMU in nome e per conto della sorella, pari a € 216,00.
Quanto, poi, alla richiesta di restituzione di € 35.000,00 (pari al 50% sul totale di € 70.000,00) per i bonifici effettuati dall'attore sul conto corrente della madre, dal 2012 e fino alla morte, “per soddisfare i bisogni della stessa”, si osserva che, a differenza di quanto affermato dall'attore nella memoria n. 183 co. 6 n.1 c.p.c., è rimasto indimostrato che “Le somme venivano inviate alla madre, dopo gli accordi con la sorella sull'assistenza da dare alla madre”. Piuttosto, i versamenti rientrano nell'attività di assistenza prestata dal figlio in favore del genitore, doverosa rispetto al proprio obbligo di assistenza materiale, che non dà diritto a rimborso da parte dei fratelli, trattandosi di prestazioni rese in adempimento di un'obbligazione naturale (cfr. Cass. 35738/2023, pur non attinente direttamente al rimborso tra fratelli, ma a una rivendicazione di credito sull'eredità basata sull'assistenza prestata).
In relazione alle spese per € 14.150,83 sostenute a favore dei genitori e relativi a oneri condominiali e utenze relative ai propri immobili, osserva il Tribunale che sono state prodotte ricevute di pagamento da cui emerge che il versamento è stato effettuato dal padre delle parti. Ma, ad ogni modo, anche in quest'occasione non si comprende a che titolo dovrebbe rispondere la convenuta non essendo nemmeno stato dedotto di quali immobili trattasi e se gli stessi siano caduti eventualmente in successione.
Infine, circa la domanda di restituzione dei gioielli che la madre avrebbe consegnato alla figlia mentre era ricoverata in ospedale e di cui l'attore chiede la restituzione per la quota del 50%, si deduce innanzitutto la genericità della richiesta, non essendo neanche stati indicati il numero e la tipologia dei beni. Inoltre, alcuna prova può essere rintracciata nel teso autografo prodotto da
[...]
, poiché la teste , escussa l'udienza del 18 gennaio 2023, che ha pure Parte_1 Testimone_2
firmato in calce il documento, ha dichiarato che il testo è stato redatto dallo stesso attore, il quale ha poi indotto la madre, in precario stato mentale, a sottoscriverlo: “ha firmato contro il suo volere perché incapace di intendere e di volere … questa è quella che ha scritta il figlio, si l'ha firmata in mia presenza ma l'ha fatta firmare il figlio , in calce c'è comunque la mia firma. Erano le 15 -16 circa del pomeriggio, nel salotto della RA in via Parioli, secondo piano mi pare , eravamo Per_2
io , la RA e il figlio , questo il figlio scriveva il foglio ma io non sapevo Per_2 Persona_6
il contenuto, io ero presente durante la stesura del foglio anche se mi spostavo e il figlio le ha fatto firmare il foglio, cioè le ha spostato la mano e gliela guidava per farla firmare , io ho firmato senza sapere il contenuto per suggestione, io non sapevo che il foglio da me sottoscritto contenesse la dichiarazione dei gioielli consegnati alla figlia, la RA dimenticava le cose , dormiva spesso, era anziana, aveva l'Alzaihmer. Mi riconosceva , ogni tanto, dipende. Il contenuto del foglio forse è stato
6 letto alla RA, ma anche quando comunque la RA non capiva, poi ad un cero punto il signor
mi dice “ mi fai un favore ? firma qua” io non ho chiesto il contenuto del foglio, ho Parte_1
firmato e basta. Io non sapevo il contenuto e ho firmato per suggestione, non sapevo cosa stesse facendo. Non so comunque se ha parlato con il figlio dei fatti oggetto del foglio”. Persona_2
Dunque, in disparte la gravità della condotta dell'attore, la circostanza non può dirsi provata.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 6 agosto 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice Vincenzo Accardo, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2020 R.G., avente ad oggetto “azione di restituzione”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gela Vico Iacona n.12, presso lo studio dell'avv. Ignazio Emmolo, che lo rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Gela, nella Piazza Umberto I, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Maganuco, che la rappresenta e difende;
- Convenuta -
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la sorella, , per sentirla condannare al rimborso della complessiva Controparte_1 somma di € 84.100,42, “o di quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare nel corso di causa”
e alla “restituzione della quota parte, in favore del fratello, dei gioielli lasciati dalla madre e trattenuti indebitamente”.
A sostegno delle proprie pretese, ha esposto che, dietra promessa di rimborso, ha affrontato le seguenti spese, anche in nome e per conto della convenuta:
1 - € 10.443,58 corrisposte in favore del condominio ” di Via Parioli n. 2 in Gela, CP_2 relativi a oneri condominiali dovuti dalla sorella, di cui € 3.611,00 quale quota per lavori condominiali relativi al rifacimento del lastrico solare ed € 6.832,58 per quote condominiali;
- € 7.189,00 per spese di pubblicazione del testamento olografo della zia, Persona_1
che ha disposto in favore della convenuta l'usufrutto di un immobile, nonché quelle
[...]
relative ai calcoli e alla dichiarazione di successione testamentaria;
- € 10.429,31 per il 50% delle spese sostenute per la realizzazione di una Cappella cimiteriale familiare presso il cimitero di “Farello” Gela, con pratica presentata dalla madre, e per l'assegnazione di una casa sita in Gela Via Petrarca n. 36, all'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 52/2000, promossa dal defunto padre e proseguita dagli eredi, nonché per le successive spese di ristrutturazione dello stesso immobile;
- spese per compensi professionali e spese legali in favore dell'avv. Ignazio Emmolo, come da elenco dettagliato in citazione;
- € 1.551,42 (pari al 50% sul totale di €3.102,84) per le spese funerarie del padre e per le somme corrisposte al per assegnazione di un loculo cimiteriale provvisorio ed CP_3
€450,50 (pari al 50% sul totale di € 901,00) per l'estumulazione della salma del padre dalla cappella
San Sebastiano del cimitero “Farello” di Gela e tumulazione nella cappella familiare sita nello stesso cimitero;
- € 740,00 (pari al 50% sul totale di €1.480,00) pagate alla farmacia per Parte_2
farmaci e presidi sanitari per la madre Persona_2
- € 700,00 (pari al 50% sul totale di €1.400,00) per avere pagato al Club Nautico di Gela le quote sociali dovute dalla madre per agli anni 2013 e 2016;
- € 108,00 (pari al 50% sul totale di €216,00) pagate al per IMU dovuta da CP_3
tramite un consulente;
Persona_2
- € 35.000,00 (pari al 50% sul totale di € 70.000,00) per i bonifici effettuati sul conto corrente della madre, dal 2012 e fino alla morte, per soddisfare i bisogni della stessa;
- € 14.150,83 per spese sostenute a favore dei genitori e relativi a oneri condominiali e utenze relative a tali immobili.
Inoltre, parte attrice afferma che, allorquando la madre era ricoverata in ospedale, avrebbe consegnato dei gioielli alla figlia, con la promessa di restituzione, che però non sarebbe avvenuta, nonostante richiesta in tal senso, espressa una volta rientrata nella propria abitazione, come anche risultante da dichiarazione firmata dalla madre e allegata all'atto di citazione.
Costituitasi tempestivamente, ha, preliminarmente, dedotto la nullità Controparte_1 della citazione per insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda e, nel merito, negando
2 qualsiasi accordo sotteso alla restituzione delle somme indicate in citazione, ha affermato l'infondatezza delle pretese avversarie.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali e testimoniali.
L'udienza del 23 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Sull'assunta nullità della citazione.
Va, preliminarmente, esaminata e disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto.
In linea sistematica, va rammentato che la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'articolo 164 co. 4 c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva
(cfr. in argomento Cass. civ. Sez. 3 Sent., 21/11/2008, n. 27670 e nello stesso senso Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Nella specie, parte attrice ha indicato, seppure genericamente, le ragioni della domanda, avendo esposto i fatti costitutivi delle pretese e indicato la documentazione a corredo. Mentre, seppur non siano state individuate le norme e gli istituti sottesi alle richieste attoree, da un lato, rientra nel potere-dovere del giudice stabilire qualificare la domanda in ragione dei fatti addotti e delle istane avanzate (cfr. ex multis Cass. n. 21421/2014), dall'altro, parte convenuta, sin dalla memoria di costituzione, ha dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto introduttivo e ha espresso compiutamente le proprie difese.
Ne discende che può essere esaminato il merito della controversia.
3. Merito.
Le domande attoree sono infondate.
In primo luogo, le stesse non hanno ad oggetto obblighi sorti tra coeredi, poiché, a ben vedere, non si riferiscano alla gestione di beni caduti in successione, inoltre non presuppongono la qualità di erede. Si osserva, infatti, che la controversia presente ha ad oggetto una pluralità di comuni azioni di regresso, che non presuppongono necessariamente la qualità di erede, ma fanno riferimento a rapporti
3 di carattere esclusivamente personale e si fondano sulla anticipazione della somma effettuata in favore di creditori comuni o esclusivi della convenuta (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/03/2000, n. 2249).
Ciò premesso, va esclusa la sussistenza di un generale accordo tra le parti con il quale la convenuta si sia obbligata a rimborsare le spese sostenute dal fratello, siccome indicate nell'atto citazione. Invero, l'unico mezzo di prova dedotto da diretto a confortare Parte_1 tale tesi è costituito dall'interrogatorio formale della sorella, la quale, all'udienza del 16 novembre
2022, ha negato la circostanza.
Considerato indimostrato l'accordo in parola, osserva il Tribunale che parte attrice non ha dimostrato né di aver sostenuto tutte le spese di cui ha chiesto il rimborso, né che sussistesse un obbligo giudico di restituzione da parte della sorella.
Seguendo l'ordine dettato in citazione, si osserva che, con riguardo alle spese condominiali per € 10.443,58 corrisposte in favore del condominio ” di via Parioli n. 2, dalla lettura delle CP_2
ricevute allegate, emerge che le stesse sono state sostenute dalla convenuta, mentre il bonifico di €
880,83 effettuate dall'attore non si comprende se abbia avuto ad oggetto l'estinzione di debiti della sorella ovvero oneri propri, atteso che è incontestato tra le parti che sia Parte_1 proprietario di un immobile appartenente allo stesso stabile (cfr. all. 1 all'atto di citazione). Peraltro, lo stesso amministratore del condominio, , escusso all'udienza del 16 novembre 2022, CP_4
ha dichiarato che i versamenti erano stati eseguiti dalla convenuta, mentre ha affermato di non ricordare l'effettuazione di pagamenti dal parte dell'attore. Ne discende che non può dirsi provata la circostanza dedotta in giudizio di un'eventuale delega di pagamento.
Circa le spese di pubblicazione del testamento olografo della zia Persona_1 per la somma di € 7.189,00 è stata allegato un mera “distinta”, redatta dallo stesso attore e non è stata prodotta alcuna prova di pagamento. Sicché anche tale domanda è carente di prova (cfr. all. 2).
Quanto all'assunto pagamento di € 10.429,31 per le spese relative alla realizzazione di una cappella cimiteriale in Gela, la domanda è palesemente infondata, in quanto, in assenza di prova di un accordo tra le parti, non si comprende a che titolo giuridico sarebbe Controparte_1 obbligata a partecipare alle spese di un'opera realizzata su istanza delle madre, sicché eventuali pagamenti da parte del fratello per tale scopo risultano estranei alla convenuta.
Assoluta carenza di prova poi si riscontra con riferimento alla pretesa restitutoria per €
3.919,42 (pari al 50% sulla spesa totale di €7.838,85) per l'assegnazione di una casa sita in Gela Via
Petrarca n.36, p.t., da parte del Tribunale di Gela nella procedura esecutiva Immobiliare n.52/2000, promossa dal defunto padre, quale creditore di tale , e proseguita dagli eredi, nonché Persona_3
per le successive spese di ristrutturazione. In tal senso si osserva che non è stata prodotta alcuna documentazione relativa la procedimento de quo, né del pagamento di spese attinenti. Inoltre, le
4 fatture aventi ad oggetto materiale edile sono del tutto generiche e riferibili ad acquisti effettuati a qualsiasi titolo e scopo, pertanto non se ne può ingerire alcuna riferibilità all'immobile in oggetto
(cfr. all. 4 alla citazione).
Irripetibile è anche la somma di €2.075,00 (pari al 50% su totale di €4.150,00) che l'attore sostiene aver corrisposto, per conto del defunto padre, per “diverse situazioni Persona_4 professionali”, in favore dell'avv. Ignazio Emmolo, posta l'evidente carenza allegatoria della domanda, non comprendendosi in riferimento a quali specifiche prestazioni tali somme sono riferibili, nonché il motivo per il quale sarebbe coobbligata anche la convenuta. Inoltre, la maggior parte delle spese non è supportata dalla relativa prova di pagamento, non bastando in tale senso una mera dichiarazione del professionista dell'avvenuto ricevimento delle somme ivi indicate (cfr. all. 5).
Nemmeno può essere accolta la domanda di rimborso di € 1.551,42 (pari al 50% sul totale di
€3.102,84) per le spese funerarie del padre e per le somme corrisposte al Comune di Gela, per assegnazione di un loculo cimiteriale provvisorio ed € 450,50 (pari al 50% sul totale di € 901,00) per l'estumulazione della salma del padre dalla cappella San Sebastiano del cimitero “Farello” di Gela e successiva tumulazione nella cappella familiare sita nello stesso cimitero.
Infatti, quanto alle spese funerarie, , beneficiario del bonifico avente come causale Persona_5
“saldo funerale e fiori completo 8-4-2011”, all'udienza del 18 gennaio 2023, ha escluso che la disposizione bancaria si riferisse a tale prestazione, posto di non possedere un conto corrente presso la “Cassa Rurale ed Artigiana” (cfr. all. 5 e verbale d'udienza). Mentre, in relazione alle spese di utilizzo di un loculo cimiteriale provvisorio, l'attore ha prodotto il pagamento su conto corrente postale da parte della convenuta, smentendo dunque quanto affermato in citazione. Così come è da escludersi che l'attore abbia effettuato un pagamento di € 901,00 per l'attività di estumulazione e tumulazione, atteso che il teste ha dichiarato di non aver lavorato per Testimone_1 [...]
(cfr. verbale udienza del 18 gennaio 2023). Parte_1
Allo stesso modo, privo di fondamento sono le richieste attinenti il rimborso di € 740,00 (pari al 50% sul totale di €1.480,00) pagate alla farmacia per farmaci e presidi sanitari Parte_2
per la madre posto che, in disparte l'incomprensibilità del titolo debitorio della Persona_2
convenuta, le ricevute allegate sono del tutto generiche e gli acquisti possono essere stati effettuati da chiunque, non necessariamente dall'attore, e per le cure di qualsiasi persona, non per forza della madre.
Non è accoglibile nemmeno la richiesta di restituzione di € 700,00 (pari al 50% sul totale di €
1.400,00) per avere pagato al Club Nautico di Gela le quote sociali dovute dalla madre
[...] per agli anni 2013 e 2016, in quanto dalla “reversale d'incasso” risulta che il pagamento è Per_2
5 stato effettuato dalla madre e non dall'attrare. Mentre non risulta alcuna documentatone relativa all'assunto pagamento dell'IMU in nome e per conto della sorella, pari a € 216,00.
Quanto, poi, alla richiesta di restituzione di € 35.000,00 (pari al 50% sul totale di € 70.000,00) per i bonifici effettuati dall'attore sul conto corrente della madre, dal 2012 e fino alla morte, “per soddisfare i bisogni della stessa”, si osserva che, a differenza di quanto affermato dall'attore nella memoria n. 183 co. 6 n.1 c.p.c., è rimasto indimostrato che “Le somme venivano inviate alla madre, dopo gli accordi con la sorella sull'assistenza da dare alla madre”. Piuttosto, i versamenti rientrano nell'attività di assistenza prestata dal figlio in favore del genitore, doverosa rispetto al proprio obbligo di assistenza materiale, che non dà diritto a rimborso da parte dei fratelli, trattandosi di prestazioni rese in adempimento di un'obbligazione naturale (cfr. Cass. 35738/2023, pur non attinente direttamente al rimborso tra fratelli, ma a una rivendicazione di credito sull'eredità basata sull'assistenza prestata).
In relazione alle spese per € 14.150,83 sostenute a favore dei genitori e relativi a oneri condominiali e utenze relative ai propri immobili, osserva il Tribunale che sono state prodotte ricevute di pagamento da cui emerge che il versamento è stato effettuato dal padre delle parti. Ma, ad ogni modo, anche in quest'occasione non si comprende a che titolo dovrebbe rispondere la convenuta non essendo nemmeno stato dedotto di quali immobili trattasi e se gli stessi siano caduti eventualmente in successione.
Infine, circa la domanda di restituzione dei gioielli che la madre avrebbe consegnato alla figlia mentre era ricoverata in ospedale e di cui l'attore chiede la restituzione per la quota del 50%, si deduce innanzitutto la genericità della richiesta, non essendo neanche stati indicati il numero e la tipologia dei beni. Inoltre, alcuna prova può essere rintracciata nel teso autografo prodotto da
[...]
, poiché la teste , escussa l'udienza del 18 gennaio 2023, che ha pure Parte_1 Testimone_2
firmato in calce il documento, ha dichiarato che il testo è stato redatto dallo stesso attore, il quale ha poi indotto la madre, in precario stato mentale, a sottoscriverlo: “ha firmato contro il suo volere perché incapace di intendere e di volere … questa è quella che ha scritta il figlio, si l'ha firmata in mia presenza ma l'ha fatta firmare il figlio , in calce c'è comunque la mia firma. Erano le 15 -16 circa del pomeriggio, nel salotto della RA in via Parioli, secondo piano mi pare , eravamo Per_2
io , la RA e il figlio , questo il figlio scriveva il foglio ma io non sapevo Per_2 Persona_6
il contenuto, io ero presente durante la stesura del foglio anche se mi spostavo e il figlio le ha fatto firmare il foglio, cioè le ha spostato la mano e gliela guidava per farla firmare , io ho firmato senza sapere il contenuto per suggestione, io non sapevo che il foglio da me sottoscritto contenesse la dichiarazione dei gioielli consegnati alla figlia, la RA dimenticava le cose , dormiva spesso, era anziana, aveva l'Alzaihmer. Mi riconosceva , ogni tanto, dipende. Il contenuto del foglio forse è stato
6 letto alla RA, ma anche quando comunque la RA non capiva, poi ad un cero punto il signor
mi dice “ mi fai un favore ? firma qua” io non ho chiesto il contenuto del foglio, ho Parte_1
firmato e basta. Io non sapevo il contenuto e ho firmato per suggestione, non sapevo cosa stesse facendo. Non so comunque se ha parlato con il figlio dei fatti oggetto del foglio”. Persona_2
Dunque, in disparte la gravità della condotta dell'attore, la circostanza non può dirsi provata.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia in relazione al decisum, alla materia oggetto del contendere, alle fasi svolte e alla complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00, per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Gela, 6 agosto 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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