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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Federica Laino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 156 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
nato a [...] (cs) l'8.11.1987 (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Arieta;
attore
E nato a [...] (cs) il 7.04.1948 (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] (cs) il 15.11.1952 (C.F ),
[...] C.F._3 CP_3
nata a [...] (cs) l'1.07.1949 (C.F ) e
[...] C.F._4 Controparte_4 nata a [...] il [...] C.F. ( ); C.F._5 convenuti contumaci
Oggetto: azione di accertamento di usucapione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.02.2025, parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato il 4.02.2020, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
, , e quali eredi e aventi causa
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di nato il [...] e deceduto il 28.08.1988, al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 dell'avvenuto acquisto, in suo favore, per usucapione ultraventennale della proprietà di un'abitazione sita in Scalea (cs) alla via Gregorio Caloprese n. 13 identificato al catasto al foglio
6 particella 549 sub. 2 e di un magazzino sito in Scalea alla via Gregorio Caloprese n. 13
1 identificato al catasto al foglio 6 particella 549 sub. 1 attualmente intestati al de cuius Pt_1 nato il [...] e deceduto il 28.08.1988.
[...]
L'attore ha dichiarato che, in data 24.06.2018 ha stipulato una scrittura privata di compravendita con (sua nonna) avente ad oggetto i beni immobili oggetto di cui sopra, Controparte_4 subentrando a titolo particolare nel godimento e nella disponibilità dei già menzionati beni e continuando a possederli “animo domini”.
L'attore ha, inoltre, dichiarato di aver interesse e diritto a cumulare il proprio possesso a quello ultra-venticinquennale di (sua nonna) al fine di poter chiedere ed ottenere il Controparte_4 riconoscimento giudiziale dell'acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale dei beni oggetto di causa ex art. 1146 c.c. II c.
Pertanto, ha richiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, in suo favore, della proprietà dei medesimi immobili per usucapione.
Con provvedimento del 24.06.2020 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio a fronte della regolare notifica dell'atto di citazione (come risultante dal compendio documentale depositato in atti).
Nel corso del giudizio sono state assunte le prove orali richiesta dall'attore e nello specifico sono stati escussi i testi e , nonché i convenuti non costituiti Testimone_1 Testimone_2
, e (ad eccezione di ). Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
All'udienza del 14.02.2025, l'attore ha precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento della domanda di usucapione proposta e, inoltre, sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
La domanda di usucapione spiegata da parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del codice civile, in ragione del possesso continuato per vent'anni.
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi gli si sostituisce nell'utilizzazione di essa: la pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva.
Così come ricostruito, l'istituto dell'usucapione, essendo un modo di acquisto della proprietà, presuppone che chi la invoca non sia già titolare del relativo diritto. Di contro, parte attrice ha dedotto che il diritto di proprietà sui beni oggetto di giudizio sarebbe stato oggetto di
2 compravendita conclusa in suo favore con la nonna nel 2018, come da scrittura Controparte_4 privata depositata in atti.
Inoltre, il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato né con riferimento all'attore né alla nonna prima di lui.
Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, infatti, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza.
Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede.
Degli elementi costitutivi menzionati è richiesta la prova rigorosa, che incombe in capo a colui il quale agisce in giudizio, considerato che, con la sentenza di accoglimento della domanda,
l'autorità giudiziaria adita finisce per accertare due fenomeni che investono, da un lato, la sfera giuridica del soggetto che perde il diritto di proprietà del bene e, dall'altro, del soggetto che, corrispondentemente, lo acquisisce (cfr., in ordine al rigoroso onere probatorio incombente su colui il quale agisce al fine di sentirsi dichiarare proprietario di uno o più beni per usucapione,
Cass. civ. n. 15755/01).
Requisiti fondamentali per l'accertamento del possesso utile all'usucapione sono l'“animus possidendi” cioè la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
“animus rem sibi habendi” cioè la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale e il “corpus possessionis” che è lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Pertanto, venendo meno il requisito dell'animus, è escluso che si possa riconoscere il possesso ad usucapionem.
Il principio ripetutamente sostenuto dalla Corte di cassazione, ribadito anche nell'ordinanza n.
22667 del 2017, stabilisce che: “Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'animus";
3 l'elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi si ha infatti soltanto nel caso in cui si esercitano le facoltà del proprietario ed occorre che l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sia accompagnata da univoci indizi.
È infatti onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire
(Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Anche la condivisibile giurisprudenza di merito afferma che “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.” (Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Esaminato il compendio istruttorio, non può ritenersi che l'attore abbia congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico, avendo solo dedotto ma non provato il possesso utile ad ottenere una declaratoria di accertamento della proprietà per usucapione sui predetti beni immobili.
Sul piano strettamente documentale, del godimento dell'immobile in favore dell'attore e della nonna prima di lui si rinviene solo sinteticamente traccia nel già citato atto di compravendita, che però è a firma dell'odierno istante stesso.
In assenza di adeguato riscontro documentale relativo alla invocata usucapione, l'unica risultanza istruttoria è costituita dalle prove orali raccolte in corso di causa che, tuttavia, sono state articolate mediante capitoli formulati in maniera generica e le cui risultanze appaiono risentire della genericità che caratterizza a sua volta l'articolazione delle circostanze, nelle quali
4 compaiono espressioni valutative (quali possesso e godimento). Rispetto alle circostanze dedotte le parti sentite in sede di interrogatorio formale e i testimoni si sono limitate a fornire generica conferma.
La genericità delle affermazioni dalle parti e dei testimoni nel corso del giudizio rende l'istruttoria inidonea ad essere valutata positivamente ai fini dell'accertamento dell'acquisto della proprietà dei beni summenzionati per intervenuta usucapione. Di contro, la prova orale nell'usucapione ordinaria deve fornire una collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Corte appello Potenza,
18/05/2023, n.297: “Nell'usucapione ordinaria di immobili il possesso continuato, interrotto e non deve essere fornita prova della sussistenza dei relativi requisiti si rigorosa, assumendo la cronologia dei fatti, tanto che è necessario che i capitoli dei testi e la collocazione precisa dei fatti nel tempo e nello spazio impone risposte specifiche da parte del teste, ai fini di una risultanza concludente dell'istruttoria così condotta, non essendo sufficienti affermazioni generiche, ellittiche o ambigue.”)
Ne essendo in giudizio raggiunta alcuna prova circa il possesso utile all'accertamento dell'acquisto per usucapione dei predetti beni immobili, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta, sono da dichiararsi irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 156/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda di usucapione proposta da Parte_1
2. Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Paola, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Laino
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