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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 911/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Livorno rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Basoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Scali D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E
con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 CP_1
n. 3, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena
– partita IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Zanotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Scali D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
( ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione risarcitoria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e la Controparte_2 [...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di €
273.730,19 o di quella diversa, maggiore o minore risultante di giustizia, in favore della IGnora oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi Parte_1 compensativi ed a quelli legali, come sopra specificati. Con vittoria di spese e competenze”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere nata dall'unione tra e deceduto Controparte_2 Persona_1 il 1 febbraio 2011 a seguito di sinistro stradale;
- nei primi mesi del 2021, rinveniva, nell'abitazione della madre dove fino a quel momento anche lei viveva, della documentazione bancaria dalla quale risultava che lei era titolare di un conto corrente n. 2616.53 aperto presso la Controparte_1
, di cui ignorava l'esistenza;
[...]
- di aver richiesto alla gli estratti conto e la documentazione inerente tale CP_1 conto, dalla quale scopriva che sullo stesso erano state versate ingenti somme a lei corrisposte dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, dall'Inps e dall'Inail in conseguenza della morte del padre Persona_1
- tali somme erano state, nel corso degli anni, completamente distratte dalla madre la quale era stata agevolata dal comportamento negligente Controparte_2 della che aveva consentito l'apertura del conto senza vincolo pupillare come CP_1 imposto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Livorno, consentendo dunque il libero prelievo di somme da parte della aveva inoltre permesso alla di CP_2 CP_2 movimentare le somme quando ormai la era divenuta maggiorenne e aveva Parte_1 omesso di adottare idonei strumenti e comportamenti volti a contrastare le operazioni compiute dalla non riconducibili alla volontà della in CP_2 Parte_1 spregio al dovere di diligenza dell'accorto banchiere.
Alla luce di tali fatti, ritenendo sussistente la responsabilità solidale dei convenuti, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentirli Parte_1 condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni alla medesima cagionati quantificati in Euro 273.730,19 pari alla somma di tutte le poste attive confluite sul conto corrente n. 2616.53 e andate totalmente perdute per esclusiva responsabilità e colpa dei convenuti.
2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria, tenuto conto che il conto è stato aperto il
01/08/2011 ed è stato estinto in data 16/10/2017, da tale data, dunque, decorrerebbe il termine quinquennale di prescrizione. Nel merito, ha poi contestato la fondatezza della domanda rappresentando come alcuna responsabilità possa addebitarsi alla tenuto conto che finché la IG.ra era minorenne, la CP_1 Parte_1 stessa ha tutelato gli interessi della minore richiedendo l'autorizzazione del CP_1
Giudice tutelare anche laddove non espressamente previsto dalla legge, e quando la
IG.ra è divenuta maggiorenne, il primo giorno lavorativo utile (il 05 Parte_1 dicembre 2016) la stessa attrice ha apposto la propria firma sul conto corrente oggetto di contestazione, ottenendo le password necessarie per le operazione di home banking, e ha ella stessa concesso espressa delega alla madre per operare sul conto senza alcun limite. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno adito, contrariis rejectis - in via preliminare, dichiarare
l'avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e richiesta azionati dall'attrice con il proprio atto introduttivo;
- in via principale rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dall'attrice IG.ra nei confronti della Parte_1
; - In subordinata ipotesi, e nella denegata ipotesi Controparte_1 di accoglimento delle avverse domande, dichiarare la IG.ra tenuta Controparte_2
a manlevare la e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 ridetta IG.ra a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1 relativamente alle domande della parte attrice IG.ra
[...] Parte_1 condannando la ridetta IG.ra alla restituzione nei confronti della Controparte_2
di tutte le somme richieste nell'atto di citazione Controparte_1 che dovessero essere riconosciute in favore della precitata attrice, sempre e comunque previa detrazione da tali somme per i titoli di cui in premessa degli importi che dovessero essere accertati all'esito dell'istruttoria come necessari per il mantenimento della stessa IG.ra dal momento dell'accensione del conto corrente di cui è Parte_1 causa. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
La conventa sebbene ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, pertanto, all'udienza del 4/7/2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 18/9/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 2. Tanto brevemente premesso, va in via preliminare osservato che parte attrice in sede di prima udienza, a seguito della costituzione della convenuta, ha CP_1 introdotto una nuova domanda, così integrando le proprie conclusioni “accertare e dichiarare l'annullamento e, quindi, l'invalidità per dolo, di tutti gli atti e comunque di tutti i negozi giuridici oggetto di firma da parte di riferiti al conto Parte_1 corrente n. 2616.53 acceso presso la , nel periodo Controparte_1 tra il 2/12/2016 (data di raggiungimento della maggiore età da parte dell'attrice) ed il
16/10/2017 (data della richiesta di chiusura del predetto conto corrente – doc. 6 convenuta)”.
Parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda.
L'eccezione deve essere rigettata, tenuto che la nuova domanda, che è conseguenza delle difese della convenuta, è stata regolarmente proposta dall'attrice alla prima udienza di trattazione, laddove invece se proposta solo con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sarebbe stata tardiva ("La memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione" (Cass. n. 30745/2019).
La domanda di annullamento per dolo deve essere, dunque, considerata ammissibile, tenuto conto che è stato possibile promuoverla solo a seguito della costituzione della convenuta e al deposito della documentazione di cui l'attrice ha chiesto l'annullamento e della quale presumibilmente non era in possesso prima.
La domanda è, però, infondata alla luce delle ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto, a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima ("il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine
4 ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 5734 del 27/02/2019, Cass. Ord. 25968/2021; Cassazione civile sez.
VI, 08/05/2018, n. 11009; Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n. 12892).
Ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione.
(cfr. Cass. n. 1458/2023).
Gli artifici o i raggiri, inoltre, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
Va, inoltre, evidenziato che l'art. 1439 c.c. al secondo comma statuisce che
“Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.
Nella fattispecie in esame, l'attrice pone a fondamento della domanda di annullamento dei documenti firmati con la Banca convenuta, i raggiri che sarebbero stati perpetrati a suo danno dalla madre, la quale Controparte_2 rappresentandole un falso contenuto degli stessi documenti, l'avrebbe indotta a firmarli. La sig.ra deve considerarsi terza rispetto al rapporto negoziale tra CP_2 la e la e ai documenti di cui si chiede l'annullamento, per cui il Parte_1 CP_1 dolo, se provato, potrebbe essere causa di annullamento del contratto, solo se conosciuto dalla Banca, che costituisce l'unica altra parte contraente.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova né che gli asseriti raggiri della madre l'avrebbero indotta in errore, tenuto conto che non avendo disconosciuto la firma apposta ai documenti e avendo, dunque, -in buona sostanza- confermato di averli firmati, ben avrebbe potuto agevolmente conoscere del contenuto di quei documenti se, usando la normale diligenza, li avesse letti prima di firmarli. Del resto, l'attrice nemmeno ha dato prova della conoscenza o conoscibilità
5 di tali presunti raggiri da parte della quale altra parte contraente, come CP_1 richiesto dal secondo comma della norma su citata.
Alla luce di tali ragioni, la domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c. deve essere rigettata in quanto infondata.
Passando ad analizzare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, deve osservarsi che nessuno addebito di responsabilità può essere imputato alla CP_1
Tutte le operazioni, infatti, effettuate sul conto corrente per cui è causa, con riferimento al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età da parte della devono considerarsi legittime, tenuto conto della delega rilasciata dalla Parte_1 stessa parte attrice alla madre ad operare sul conto. Ed invero, alla luce della documentazione firmata direttamente dall'attrice al momento in cui ha compiuto il diciottesimo anno di età, tra cui figura anche la delega ad operare sul conto alla sig.ra , la non aveva motivo di dubitare che tutte le Controparte_2 CP_1 operazioni bancarie effettuate da quel momento in poi fossero pienamente legittime in quanto compiute dalla titolare del conto e/o dal terzo dalla medesima autorizzata.
Tra l'altro, dalle allegazioni difensive svolte dalla stessa parte attrice e dalla documentazione depositata, è emerso che gran parte delle somme presenti sul conto corrente n. 2616.53 sono state spostate su altro conto corrente cointestato tra la e la Circostanza che conferma, altresì, l'impossibilità per la Parte_1 CP_2
Banca di sospettare una qualsiasi illegittimità di tali operazioni.
Con riguardo, poi, alle operazioni effettuate quando l'attrice era ancora minorenne, la ha dato ampia prova di aver sempre permesso le operazioni sul CP_1 conto corrente da parte della madre dell'attrice solo previa autorizzazione del giudice tutelare, anzi in alcune circostanze ha provveduto a richiedere una specifica autorizzazione anche laddove non richiesto dalla legge.
Alcuna violazione della diligenza può, dunque, essere imputata alla CP_1
Quanto poi alla domanda di accertamento della responsabilità della convenuta rimasta contumace, , si osserva quanto segue. Controparte_2
Con riguardo al periodo in cui la era divenuta maggiorenne, nessuna Parte_1 responsabilità può essere imputata alla madre, , tenuto conto della Controparte_2 delega alla stessa rilasciata per operare sul conto dalla medesima parte attrice.
Dunque, a decorrere dal 5/12/2016 tutte le operazioni effettuate sul conto da parte della sig.ra devono considerarsi pienamente legittime, in quanto a monte CP_2 autorizzate dalla stessa attrice.
Con riguardo, poi, al periodo in cui la era ancora minorenne, va Parte_1 evidenziato, in primis, come le somme confluite sul conto corrente per cui è causa,
6 dalla compagnia assicuratrice, dall'Inps e dall'Inail, a seguito del decesso del padre dell'attrice, non avevano solo funzione risarcitoria, ma altresì dovevano essere utilizzate dalla madre della per il mantenimento della figlia come disposto Parte_1 dal giudice tutelare. Orbene, la stessa parte attrice ha fatto riferimento ad una serie di prelievi di denari effettuati dalla madre sul conto corrente a partire dal 2011 e fino al mese di novembre 2016, pari a circa 850,00 euro mensili, che ben possono essere considerate somme congrue per coprire le spese necessarie al sostentamento di una figlia.
Le uniche spese, come risulta dagli estratti conto depositati in atti, che non risultano avere una giustificazione nell'ordinario mantenimento dell'attrice allora minorenne, e non appaiono neppure sorrette da una autorizzazione del giudice tutelare, sono rappresentate dalle quattro operazioni richiamate in atti dalla medesima parte attrice: un bonifico a favore di di € 3.295,50 del Controparte_2
9/8/2011, un bonifico a favore di di € 1.977,02 del 10/1/2012; un Persona_2 bonifico a favore Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena € 1.214,50 del
7/12/2012, un bonifico per spese di mediazione di € 48,40 del 7/12/2012, per un totale di € 6.535,42. Tali somme, di cui la convenuta ha disposto, Controparte_2 in un periodo in cui l'attrice era ancora minorenne, in violazione del vincolo pupillare per cui il conto era stato aperto, devono essere restituite all'attrice, in quanto utilizzate dalla convenuta per esigenze e bisogni personali e dunque illegittimamente.
Sul punto, invece, alcuna responsabilità può essere imputata alla per le CP_1 ragioni già sopra espresse.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere accolta parzialmente nei soli confronti di e quest'ultima deve Controparte_2 essere condannata al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 6.535,42 oltre interessi legali dalla data del prelievo e fino all'effettivo soddisfo.
La domanda attorea va, invece, integralmente respinta nei confronti della CP_1 convenuta in quanto infondata e non provata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (in quanto la stessa ha avuto luogo esclusivamente mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.),
e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilevante complessità. Nella liquidazione delle spese si ritiene di separare le due posizioni in
7 causa e, pertanto, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della convenuta, tenuto conto del rigetto integrale della domanda CP_1 formulata nei suoi confronti. Considerato, invece, l'accoglimento solo parziale della domanda formulata nei confronti della convenuta , si ritengono Controparte_2 sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2 e conseguentemente deve essere condannata al Controparte_2 rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura di 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 6.535,42 a titolo di risarcimento danni per l'evento per cui è causa, oltre interessi legali dalla data del prelievo delle somme e fino all'effettivo soddisfo;
• Rigetta per il resto la domanda attorea;
• Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di 1/2 in € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, con compensazione delle spese nella rimanente misura di 1/2;
• Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 7.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 07/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/09/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 911/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Livorno rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Basoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Scali D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
ATTORE
E
con sede in Piazza Salimbeni Controparte_1 CP_1
n. 3, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena
– partita IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Zanotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Scali D'Azeglio n. 20, giusta procura in atti;
CONVENUTO
E
( ; Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione risarcitoria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e la Controparte_2 [...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di €
273.730,19 o di quella diversa, maggiore o minore risultante di giustizia, in favore della IGnora oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi Parte_1 compensativi ed a quelli legali, come sopra specificati. Con vittoria di spese e competenze”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere nata dall'unione tra e deceduto Controparte_2 Persona_1 il 1 febbraio 2011 a seguito di sinistro stradale;
- nei primi mesi del 2021, rinveniva, nell'abitazione della madre dove fino a quel momento anche lei viveva, della documentazione bancaria dalla quale risultava che lei era titolare di un conto corrente n. 2616.53 aperto presso la Controparte_1
, di cui ignorava l'esistenza;
[...]
- di aver richiesto alla gli estratti conto e la documentazione inerente tale CP_1 conto, dalla quale scopriva che sullo stesso erano state versate ingenti somme a lei corrisposte dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni, dall'Inps e dall'Inail in conseguenza della morte del padre Persona_1
- tali somme erano state, nel corso degli anni, completamente distratte dalla madre la quale era stata agevolata dal comportamento negligente Controparte_2 della che aveva consentito l'apertura del conto senza vincolo pupillare come CP_1 imposto dal Giudice Tutelare del Tribunale di Livorno, consentendo dunque il libero prelievo di somme da parte della aveva inoltre permesso alla di CP_2 CP_2 movimentare le somme quando ormai la era divenuta maggiorenne e aveva Parte_1 omesso di adottare idonei strumenti e comportamenti volti a contrastare le operazioni compiute dalla non riconducibili alla volontà della in CP_2 Parte_1 spregio al dovere di diligenza dell'accorto banchiere.
Alla luce di tali fatti, ritenendo sussistente la responsabilità solidale dei convenuti, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentirli Parte_1 condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni alla medesima cagionati quantificati in Euro 273.730,19 pari alla somma di tutte le poste attive confluite sul conto corrente n. 2616.53 e andate totalmente perdute per esclusiva responsabilità e colpa dei convenuti.
2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria, tenuto conto che il conto è stato aperto il
01/08/2011 ed è stato estinto in data 16/10/2017, da tale data, dunque, decorrerebbe il termine quinquennale di prescrizione. Nel merito, ha poi contestato la fondatezza della domanda rappresentando come alcuna responsabilità possa addebitarsi alla tenuto conto che finché la IG.ra era minorenne, la CP_1 Parte_1 stessa ha tutelato gli interessi della minore richiedendo l'autorizzazione del CP_1
Giudice tutelare anche laddove non espressamente previsto dalla legge, e quando la
IG.ra è divenuta maggiorenne, il primo giorno lavorativo utile (il 05 Parte_1 dicembre 2016) la stessa attrice ha apposto la propria firma sul conto corrente oggetto di contestazione, ottenendo le password necessarie per le operazione di home banking, e ha ella stessa concesso espressa delega alla madre per operare sul conto senza alcun limite. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Livorno adito, contrariis rejectis - in via preliminare, dichiarare
l'avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto e richiesta azionati dall'attrice con il proprio atto introduttivo;
- in via principale rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dall'attrice IG.ra nei confronti della Parte_1
; - In subordinata ipotesi, e nella denegata ipotesi Controparte_1 di accoglimento delle avverse domande, dichiarare la IG.ra tenuta Controparte_2
a manlevare la e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 ridetta IG.ra a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1 relativamente alle domande della parte attrice IG.ra
[...] Parte_1 condannando la ridetta IG.ra alla restituzione nei confronti della Controparte_2
di tutte le somme richieste nell'atto di citazione Controparte_1 che dovessero essere riconosciute in favore della precitata attrice, sempre e comunque previa detrazione da tali somme per i titoli di cui in premessa degli importi che dovessero essere accertati all'esito dell'istruttoria come necessari per il mantenimento della stessa IG.ra dal momento dell'accensione del conto corrente di cui è Parte_1 causa. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
La conventa sebbene ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio e, pertanto, all'udienza del 4/7/2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 18/9/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 2. Tanto brevemente premesso, va in via preliminare osservato che parte attrice in sede di prima udienza, a seguito della costituzione della convenuta, ha CP_1 introdotto una nuova domanda, così integrando le proprie conclusioni “accertare e dichiarare l'annullamento e, quindi, l'invalidità per dolo, di tutti gli atti e comunque di tutti i negozi giuridici oggetto di firma da parte di riferiti al conto Parte_1 corrente n. 2616.53 acceso presso la , nel periodo Controparte_1 tra il 2/12/2016 (data di raggiungimento della maggiore età da parte dell'attrice) ed il
16/10/2017 (data della richiesta di chiusura del predetto conto corrente – doc. 6 convenuta)”.
Parte convenuta ha eccepito la tardività della domanda.
L'eccezione deve essere rigettata, tenuto che la nuova domanda, che è conseguenza delle difese della convenuta, è stata regolarmente proposta dall'attrice alla prima udienza di trattazione, laddove invece se proposta solo con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. sarebbe stata tardiva ("La memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione" (Cass. n. 30745/2019).
La domanda di annullamento per dolo deve essere, dunque, considerata ammissibile, tenuto conto che è stato possibile promuoverla solo a seguito della costituzione della convenuta e al deposito della documentazione di cui l'attrice ha chiesto l'annullamento e della quale presumibilmente non era in possesso prima.
La domanda è, però, infondata alla luce delle ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto, a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c.
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima ("il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine
4 ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 5734 del 27/02/2019, Cass. Ord. 25968/2021; Cassazione civile sez.
VI, 08/05/2018, n. 11009; Cassazione civile sez. III, 23/06/2015, n. 12892).
Ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione.
(cfr. Cass. n. 1458/2023).
Gli artifici o i raggiri, inoltre, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza.
Va, inoltre, evidenziato che l'art. 1439 c.c. al secondo comma statuisce che
“Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.
Nella fattispecie in esame, l'attrice pone a fondamento della domanda di annullamento dei documenti firmati con la Banca convenuta, i raggiri che sarebbero stati perpetrati a suo danno dalla madre, la quale Controparte_2 rappresentandole un falso contenuto degli stessi documenti, l'avrebbe indotta a firmarli. La sig.ra deve considerarsi terza rispetto al rapporto negoziale tra CP_2 la e la e ai documenti di cui si chiede l'annullamento, per cui il Parte_1 CP_1 dolo, se provato, potrebbe essere causa di annullamento del contratto, solo se conosciuto dalla Banca, che costituisce l'unica altra parte contraente.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova né che gli asseriti raggiri della madre l'avrebbero indotta in errore, tenuto conto che non avendo disconosciuto la firma apposta ai documenti e avendo, dunque, -in buona sostanza- confermato di averli firmati, ben avrebbe potuto agevolmente conoscere del contenuto di quei documenti se, usando la normale diligenza, li avesse letti prima di firmarli. Del resto, l'attrice nemmeno ha dato prova della conoscenza o conoscibilità
5 di tali presunti raggiri da parte della quale altra parte contraente, come CP_1 richiesto dal secondo comma della norma su citata.
Alla luce di tali ragioni, la domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1439 c.c. deve essere rigettata in quanto infondata.
Passando ad analizzare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, deve osservarsi che nessuno addebito di responsabilità può essere imputato alla CP_1
Tutte le operazioni, infatti, effettuate sul conto corrente per cui è causa, con riferimento al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età da parte della devono considerarsi legittime, tenuto conto della delega rilasciata dalla Parte_1 stessa parte attrice alla madre ad operare sul conto. Ed invero, alla luce della documentazione firmata direttamente dall'attrice al momento in cui ha compiuto il diciottesimo anno di età, tra cui figura anche la delega ad operare sul conto alla sig.ra , la non aveva motivo di dubitare che tutte le Controparte_2 CP_1 operazioni bancarie effettuate da quel momento in poi fossero pienamente legittime in quanto compiute dalla titolare del conto e/o dal terzo dalla medesima autorizzata.
Tra l'altro, dalle allegazioni difensive svolte dalla stessa parte attrice e dalla documentazione depositata, è emerso che gran parte delle somme presenti sul conto corrente n. 2616.53 sono state spostate su altro conto corrente cointestato tra la e la Circostanza che conferma, altresì, l'impossibilità per la Parte_1 CP_2
Banca di sospettare una qualsiasi illegittimità di tali operazioni.
Con riguardo, poi, alle operazioni effettuate quando l'attrice era ancora minorenne, la ha dato ampia prova di aver sempre permesso le operazioni sul CP_1 conto corrente da parte della madre dell'attrice solo previa autorizzazione del giudice tutelare, anzi in alcune circostanze ha provveduto a richiedere una specifica autorizzazione anche laddove non richiesto dalla legge.
Alcuna violazione della diligenza può, dunque, essere imputata alla CP_1
Quanto poi alla domanda di accertamento della responsabilità della convenuta rimasta contumace, , si osserva quanto segue. Controparte_2
Con riguardo al periodo in cui la era divenuta maggiorenne, nessuna Parte_1 responsabilità può essere imputata alla madre, , tenuto conto della Controparte_2 delega alla stessa rilasciata per operare sul conto dalla medesima parte attrice.
Dunque, a decorrere dal 5/12/2016 tutte le operazioni effettuate sul conto da parte della sig.ra devono considerarsi pienamente legittime, in quanto a monte CP_2 autorizzate dalla stessa attrice.
Con riguardo, poi, al periodo in cui la era ancora minorenne, va Parte_1 evidenziato, in primis, come le somme confluite sul conto corrente per cui è causa,
6 dalla compagnia assicuratrice, dall'Inps e dall'Inail, a seguito del decesso del padre dell'attrice, non avevano solo funzione risarcitoria, ma altresì dovevano essere utilizzate dalla madre della per il mantenimento della figlia come disposto Parte_1 dal giudice tutelare. Orbene, la stessa parte attrice ha fatto riferimento ad una serie di prelievi di denari effettuati dalla madre sul conto corrente a partire dal 2011 e fino al mese di novembre 2016, pari a circa 850,00 euro mensili, che ben possono essere considerate somme congrue per coprire le spese necessarie al sostentamento di una figlia.
Le uniche spese, come risulta dagli estratti conto depositati in atti, che non risultano avere una giustificazione nell'ordinario mantenimento dell'attrice allora minorenne, e non appaiono neppure sorrette da una autorizzazione del giudice tutelare, sono rappresentate dalle quattro operazioni richiamate in atti dalla medesima parte attrice: un bonifico a favore di di € 3.295,50 del Controparte_2
9/8/2011, un bonifico a favore di di € 1.977,02 del 10/1/2012; un Persona_2 bonifico a favore Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena € 1.214,50 del
7/12/2012, un bonifico per spese di mediazione di € 48,40 del 7/12/2012, per un totale di € 6.535,42. Tali somme, di cui la convenuta ha disposto, Controparte_2 in un periodo in cui l'attrice era ancora minorenne, in violazione del vincolo pupillare per cui il conto era stato aperto, devono essere restituite all'attrice, in quanto utilizzate dalla convenuta per esigenze e bisogni personali e dunque illegittimamente.
Sul punto, invece, alcuna responsabilità può essere imputata alla per le CP_1 ragioni già sopra espresse.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere accolta parzialmente nei soli confronti di e quest'ultima deve Controparte_2 essere condannata al risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 6.535,42 oltre interessi legali dalla data del prelievo e fino all'effettivo soddisfo.
La domanda attorea va, invece, integralmente respinta nei confronti della CP_1 convenuta in quanto infondata e non provata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (in quanto la stessa ha avuto luogo esclusivamente mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.),
e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilevante complessità. Nella liquidazione delle spese si ritiene di separare le due posizioni in
7 causa e, pertanto, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della convenuta, tenuto conto del rigetto integrale della domanda CP_1 formulata nei suoi confronti. Considerato, invece, l'accoglimento solo parziale della domanda formulata nei confronti della convenuta , si ritengono Controparte_2 sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/2 e conseguentemente deve essere condannata al Controparte_2 rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura di 1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 6.535,42 a titolo di risarcimento danni per l'evento per cui è causa, oltre interessi legali dalla data del prelievo delle somme e fino all'effettivo soddisfo;
• Rigetta per il resto la domanda attorea;
• Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di 1/2 in € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute, con compensazione delle spese nella rimanente misura di 1/2;
• Condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 7.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 07/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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