Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1306/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
24.01.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1306/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nato ad [...], il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parte_1
Lucisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla P.zza Europa, n. 14, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
[... Umberto Ferrato, e Marcello Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati Per_1 in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, e/o per la pensione di inabilità civile, nonché per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad a seguito di CP_2
rinnovazione delle operazioni peritali, Dott. , ha ritenuto la parte ricorrente affetta da Persona_2
“psicosi schizoaffettiva (caratterizzata da sospettosità, diffidenza, risentimento, episodi dissociativi tipo acting out) in soggetto con condizione depressiva grave, compromissione del giudizio di realtà
e delle capacità di critica;
vasculopatia cerebrale cronica microangiopatia;
epilessia in trattamento;
cardiomiopatia con insufficienza cardiaca lieve;
scoliosi dx convessa, discopatia L4-L5, L5-S1, gonartrosi;
esiti di pregressa frattura malleolo tibiale;
gastrite; ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
diabete mellito tipo 2.”
In ragione del predetto complesso invalidante, il CTU ha ritenuto il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100 %- (art. 2 e 12 - L.118/71) stabilendo come decorrenza la data della visita di CTU (03.06.2024).
Per quanto concerne invece l'indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap in condizioni di gravità, il consulente ha così ritenuto: “Il quadro invalidante da me accertato e sopra richiamato non ritengo sia causativo di condizioni che giustificano un “bisogno assistenziale” continuativo e permanente ed il diritto all'indennità di accompagnamento (ex L. 18/80) né di condizioni che giustificano il riconoscimento dello stato di “handicap grave” di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92
Ritengo invece si tratti di un quadro invalidante che può solo giustificare, analogamente a quanto già accertato dalla commissione provinciale nella seduta del 13.06.2022, di una condizione CP_1 di handicap di cui all'art. 3 comma 1 (dalla data della domanda amministrativa 31.05.2022).”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e il riconoscimento che è invalido civile grave nella misura del 100%, con decorrenza dal Parte_1
03.06.2024, ma senza necessità di accompagnamento e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione ed il riconoscimento del requisito sanitario da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalido civile Parte_1
grave nella misura del 100%, con decorrenza dal 03.06.2024, ma senza necessità di accompagnamento e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 27.01.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso