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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 04/03/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Stefania Iannetti G.O.P. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis e s.s. c.p.c.; L.164/82
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Valerio Fioravanti del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Ascoli Piceno, Corso Giuseppe Mazzini n.96
RICORRENTE
Nei confronti di PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE-ATTRICE:
l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento della domanda della parte ricorrente, disporre la rettifica di attribuzione di sesso del sig. (anche in Parte_1 assenza del trattamento chirurgico) nei registi dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ con le Per_1 conseguenti variazioni, ordinando così all'ufficiale di stato civile del comune di residenza – Ascoli Piceno - del ricorrente di sostituire l'indicazione “ di sesso maschile” con quella di “sesso femminile” nei documenti riconducibili al ricorrente, nonché del prenome.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il sopra indicato ricorso, premesso: Parte_1
- che era nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile ma che aveva sempre vissuto la propria identità psico – sessuale come femminile;
- che, nel tempo, aveva avvertito la necessità di allineare i caratteri sessuali con l'identità di genere femminile;
- che per tale motivo aveva deciso di intraprendere un percorso medico – psicologico di definitiva transizione, finalizzato alla modifica dei caratteri sessuali e dei dati anagrafici e si era rivolto all di Roma;
Organizzazione_1
- che, già dai primi del colloqui psico – clinici, in data 22.9.2021, gli specialisti del
Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica ( ) avevano CP_1 riscontrato una “confusione rispetto all'identità di genere e, in particolare, una difficoltà rispetto all'identificazione con il genere maschile”; nel secondo colloquio, in data 27.4.2022, al termine della somministrazione dei test psicodiagnostici specifici, i medici del avevano diagnosticato la “disforia di genere”, perché egli CP_1 presentava un'evidente identificazione con il sesso femminile;
- che gli specialisti avevano ritenuto necessario che egli intraprendesse un percorso di adeguamento del sesso biologico all'identità sessuale;
- che, in particolare, il dott. e la dott.ssa nella Persona_2 Persona_3 relazione psicologica del 27.4.2022, avevano affermato che “la marcata difficoltà a riconoscersi al maschile ed il forte desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità femminile ha determinato importanti vissuti di disagio. La condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono, come primo passo verso un soddisfacente riequilibrio psicofisico, in accordo con i protocolli internazionali, l'inizio di una terapia ormonale femminilizzante che, favorendo il cambiamento desiderato, potrebbe influire positivamente rispetto all'autopercezione della persona, ad un miglioramento delle relazioni sociali e al contenimento dei vissuti disforici legati alla condizione di incongruenza di genere”;
-che in data 23.6.2022 il ricorrente aveva intrapreso una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del di Organizzazione_2
Roma, come certificato dalla relazione medica del 27.10.2022 in atti;
- che la sua famiglia era favorevole a tale mutamento, tanto che aveva approvato ed appoggiato le scelte compiute in tal senso dal Parte_1 - che egli non era coniugato e non che aveva figli e che per tale ragione il ricorso era stato notificato al solo PM tutto ciò premesso, formulava la domanda di cui sopra.
All'udienza del 9/11/2023, nessuno compariva per il PM, al quale il ricorso era stato regolarmente notificato;
il GI disponeva procedersi all'audizione del ricorrente, che dichiarava:
“Sono cresciuta in una famiglia molto cattolica, sono sempre stata attratta dalle donne, è sempre stato un problema di identità di genere, non di omosessualità, come poi mi sono resa conto negli anni;
avevo sempre un senso di malessere che non riuscivo a spiegarmi. Quando sono andata all'Uuniversità, cinque anni fa, ho potuto esprimere al meglio la mia personalità, lontano dalla mia famiglia. Ora che ho iniziato il percorso ormonale, mi sento molto meglio. Sono iscritta alla facoltà di ingegneria meccanica, che è tipicamente maschile. Sono abbastanza convinta di procedere all'intervento chirurgico, mi frena unicamente il fatto che in Italia non ci sono tecniche all'avanguardia, che consentano la perfetta riuscita dell'intervento. Attualmente sono
“single”; in passato ho avuto una relazione con una donna, ma ciò non implica che io non mi senta a mia volta una donna che ha tendenze omosessuali. Nella mia cerchia di amici e conoscenti, mi chiamano da tempo e tutti mi conoscono come Per_1 donna”.
Dopo la discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
con ordinanza collegiale del 10/11 - 4/12/2023, si osservava che , Parte_1 all'udienza del 09/11/2023, aveva dichiarato al Giudice istruttore di aver preso coscienza della disforia di genere soltanto dopo aver iniziato a frequentare l'università, giacché, in passato, egli, avendo ricevuto un'educazione molto rigida, non era mai stato in grado di individuare la causa di una situazione di disagio da sempre avvertita;
nondimeno, il ricorrente, quando aveva iniziato a frequentare l'università, aveva convissuto con una persona di sesso femminile, benché, stando alle sue stesse dichiarazioni, cominciasse ad avere consapevolezza del fatto che, in realtà, si identificava nel sesso femminile e non in quello maschile. Si osservava, inoltre, che non si potesse escludere che tale scelta di vita, ovvero la convivenza con una giovane donna, fosse stata adottata per mera convenzione e che non fosse frutto di un intimo convincimento;
dalla documentazione allegata al ricorso, e precisamente dai test somministrati, risultava quanto al “Childhooh gender Identity/gender Role Questionnaire Zucker et al. 2006”, ovvero un questionario retrospettivo ideato per misurare il ruolo di genere e i comportamenti sessualmente tipizzati, che il ricorrente aveva totalizzato un punteggio di 51, che segnalava la presenza di un comportamento
“maggiormente tipizzato in genere maschile durante l'infanzia e quindi compatibile con un quadro di incongruenza di genere con esordio tardivo, in età adulta. Si riteneva pertanto opportuno, valutata anche la gravità delle conseguenze di un eventuale intervento chirurgico di riattribuzione chirurgica di sesso ove l'incongruenza di genere non si fosse rivelata effettiva, verificare con CTU la presenza della disforia di genere, che era il presupposto per l'accoglimento della domanda.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per il conferimento dell'incarico peritale al dott. ; ultimati gli accertamenti peritali, la causa, all'udienza del Persona_4
15/2/2024, veniva di nuovo rimessa al Collegio per la decisione dopo una nuova discussione orale.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che vada accolta.
Il CTU ha prioritariamente osservato che nella relazione Psicologica del Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP) della
[...] di Roma, del 27/04/2022 si legge che Organizzazione_3 Parte_1
(Ascoli Piceno, 05/01/1999), cui in seguito ci riferiremo utilizzando il
[...] nome secondo il suo desiderio, ha effettuato un primo colloquio clinico il Per_1
22/09/2021 (Dott. , nel quale è stata riferita una confusione rispetto Persona_5 all'identità di genere e, in particolare, una difficoltà rispetto all'identificazione con il genere maschile. A questo incontro ne sono seguiti altri di approfondimento nei quali
S. ha espresso un disagio correlato al genere maschile assegnato alla nascita e una necessità e un desiderio di poter vivere e sperimentarsi nella propria vita secondo un'identità di genere femminile.
A marzo 2022 ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione della batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio (Dott. ; Dott.ssa . Persona_6 Per_7
Gli accertamenti medici effettuati (mappa cromosomica, ecografia dell'addome completo e le indagini ormonale ed ematochimiche di base) escludono la presenza di condizioni di intersessualità.
La valutazione presso il nostro Servizio ha previsto:
• Colloqui con S.;
• Valutazione del profilo emozionale e delie eventuali difficoltà psicopatologiche attraverso la somministrazione di test psicodiagnostici specifici (BUT-A, BUT-B,
UGDS, RCGI, GIDYQ- AA, VA -GDS, -SOS, -GSS, GDQ, PID-5)…
…CONCLUSIONI
I test somministrati che valutano il vissuto rispetto al proprio corpo e all'identità di genere risultano significativi per la presenza di un disagio elevato, in particolare, verso i caratteri sessuali primari e secondari. Al momento, dai colloqui e dai test effettuati è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da un'Incongruenza di Genere, che in letteratura viene definita come "una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell Organizzazione_4
del 2018. La persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il
[...] genere di tipo femminile. La marcata difficoltà a riconoscersi al maschile ed il forte desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità femminile, ha determinato importanti vissuti di disagio. La condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono, come primo passo verso un soddisfacente riequilibrio psicofisico, in accordo con i protocolli internazionali, l'inizio di una terapia ormonale femminilizzante che, favorendo il cambiamento desiderato, potrebbe influire positivamente rispetto all'autopercezione della persona, ad un miglioramento delle relazioni sociali e al contenimento dei vissuti disforici legati alla condizione di incongruenza di genere.
Sebbene la persona appaia in grado di affrontare i cambiamenti psicofisici legati alla terapia ormonale si consiglia di proseguire il percorso di sostegno psicologico individuale con lo scopo di elaborare i vissuti legati all'assunzione della terapia ormonale e al percorso di transizione di genere”.
Nella “Relazione Psicologica del Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP) della di Roma, Organizzazione_3 del 27/10/2022, “Si certifica che (Ascoli Piceno il 05/01/1999), Parte_1 cui in seguito faremo riferimento al femminile utilizzando il nome secondo Per_1 il suo desiderio, ha effettuato un primo colloquio clinico di accoglienza in data
22/09/2021 (Dott. . A marzo 2022 ha intrapreso e portato a termine il Persona_5 percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione della batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio (Dott.ssa Dott. Per_7
). Al momento, dai colloqui e dai test effettuati è stato possibile evidenziare Persona_6 un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come "una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018) già denominala Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell' del 2018. Organizzazione_4
La persona, a giugno 2022, ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso Per l'ambulatorio di endocrinologia del di Roma (Dott. Organizzazione_2
. Per_9
La terapia ormonale continua nel periodo attuale e effettua controlli regolari Per_1 per la valutazione dello stato di salute.
La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato a un soddisfacente riequilibrio psico-fisico nelle persone con Incongruenza di Genere. La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono. In relazione al percorso che la persona intende seguire, si ritiene che possa essere utile, ai fini della sua salute psicofisica, proseguire il sostegno psicologico come supporto all'inserimento in nuove realtà sia relazionali che sociali, legate ai cambiamenti di vita e agli interventi di riattribuzione chirurgica di sesso richiesti. L'identificazione al femminile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato hanno permesso a di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, Per_1 nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo. Da quando si presenta al femminile, Per_1 coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse però profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà interessano le quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona, e contribuendo al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza.
Pertanto, considerate tali premesse sull'attuale condizione psicologica della persona e le lunghe liste d'attesa per poter effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso in
Italia, si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente Per_1 sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici.
Possedere documenti al femminile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere Per_1 percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
Dalla relazione di esame psicodiagnostico, con somministrazione del test MMPI-2, sulla persona del periziato, effettuato il 22/12/2023 dalla psicologa, dr.ssa Per_10
(acquisita nel corso delle operazioni peritali), risulta che “la persona ha
[...] risposto con sincerità alla prova e non ha cercato di dare un'immagine distorta di sé stessa. I punteggi ottenuti dal soggetto nelle scale F, Fb e VRIN si collocano in un intervallo di punteggi non clinicamente significativi. Le sue risposte alla prova danno l'immagine di una persona indipendente e sicura di sé, con le capacità per affrontare adeguatamente i problemi quotidiani…..il soggetto è una persona onesta ed aperta a nuove esperienze. Ha fiducia in sé e, solitamente, non ha paure o dubbi. Ha una vasta gamma di interessi. Si interessa a questioni estetiche e culturali come arte, musica e letteratura. Presenta una sufficiente determinazione e fiducia nella propria capacità di condurre la propria vita in maniera autonoma senza dover dipendere dagli altri.
Manifesta soddisfazione nei riguardi della propria persona e si sente libera da sentimenti di autorimprovero morale: un concetto di sé sufficientemente positivo è alimentato da sentimenti di autoefficacia e di rispetto per sé stesso. La sua flessibilità fa sì che usualmente sia descritto come una persona interessante, complessa, intuitiva e tollerante. Ha un atteggiamento compiacente e riconosce apertamente il potere dell'autorità. É una persona timida e introversa, estremamente riservata e rigida negli atteggiamenti e opinioni. Tende a stare lontano dagli altri, sia nelle situazioni a due che in quelle di gruppo, dove si sente a disagio e impacciato;
per questo preferisce stare da sola. Nelle situazioni interpersonali è una persona insicura, tendenzialmente sottomessa, e si imbarazza facilmente. Nutre una forte avversione per le attività di gruppo quali feste, balli e intrattenimenti sociali, proprio a causa delle notevoli difficoltà nell'entrare in contatto con le altre persone. Tende ad evitare, pertanto, il coinvolgimento interpersonale. Malgrado l'evitamento evidenziato, sembra trovare gratificazione nelle relazioni interpersonali e familiari che gli danno un senso di appartenenza. Crede di poter fare affidamento su queste persone, sulla loro disponibilità e sulla loro attenzione. Il bisogno di solitudine può essere dovuto non tanto all'introversione quanto al fatto di sentirsi molto vulnerabile di fronte agli altri, probabilmente a causa di esperienze passate spiacevoli. Il soggetto riferisce di avere difficoltà nel pensare con chiarezza e ha problemi di concentrazione e memoria.
Presenta difficoltà nel prendere decisioni e tende a preoccuparsi eccessivamente. Ammette di avere sentimenti di tristezza, d'inferiorità, di insoddisfazione per la vita. Riferisce un basso livello di energia. Si affatica con facilità, per cui gli risulta difficile portare a termine le mete e gli obiettivi che si propone. É una persona tendenzialmente demotivata. Il tono dell'umore è, tuttavia, sufficientemente positivo: i sentimenti di tristezza restano all'interno di valori normali malgrado la riduzione del livello di energia. Il soggetto sembra, inoltre, dotato di un sufficiente controllo sulle proprie emozioni che gli consentirebbe di non temere di sentirsi facilmente sopraffatto da esse.
Situazioni particolarmente stressanti possono preoccuparlo, ma ha sufficienti capacità per fronteggiarle, prendendo le opportune decisioni e facendo le opportune richieste agli altri. Sente di possedere sufficienti risorse per fronteggiare l'eventuale stress emotivo che la vita gli potrebbe presentare, senza correre rischi di scompenso. Non manifesta nessun tipo di disagio o debolezza fisica, è dunque possibile che ignori i propri sintomi fisici fino quando diventano gravi o inabilitanti. Per la stessa ragione tende a non ricercare aiuto medico negli stadi iniziali di un disagio….Il soggetto ama la solitudine, ed evita feste e riunioni sociali. Non si sente a proprio agio quando deve partecipare ad attività di gruppo. Tende a avere problemi nell'iniziare e mantenere conversazioni con gli altri….non ci sono indicazioni che possano far pensare ad un consumo o abuso di sostanze in questo momento… Non si riscontrano reazioni a possibili esperienze traumatiche…Le risposte date non rivelano sintomi significativi che indichino una forte ostilità al trattamento….in conclusione, l'analisi dei punteggi ottenuti indica che il test è valido, ma non evidenzia patologia…”.
Al CTU, il ricorrente ha riferito: “Il disagio che provavo è migliorato molto dopo l'inizio della terapia ormonale. Prima provavo una forte ansia. Ero fuori corso, sia per l'ansia ma soprattutto perché non andavo a lezione spesso perché mi sentivo a disagio in mezzo a tante persone. Adesso mi sento molto meglio e non evito più le situazioni sociali. Adesso vado tranquillamente con amici. Il disagio, adesso, è soprattutto quello delle situazioni dove devo esibire dei documenti e mi crea ansia, come quando devo andare in albergo. Sono in attesa della sentenza del Giudice, sia per il documento che per le operazioni”.
Il ricorrente ha riferito al CTU, confermando quanto già affermato in udienza, di volere sottoporsi immediatamente all'intervento di orchiectomia, perché potrebbe interrompere l'assunzione degli antiandrogeni, continuando ad assumere solo gli estrogeni;
sarebbe intenzionato a sottoporsi a tale intervento in Italia, mentre preferirebbe sottoporsi all'intervento sugli altri organi genitali esterni in altri Paesi, dove utilizzano tecniche più avanzate, pur se, essendo la spesa piuttosto elevata, attualmente non è in grado di affrontarla;
pertanto, egli si ripropone di lavorare per accumulare nel tempo la somma necessaria all'intervento.
Secondo il CTU, gli elementi configuranti la Disforia, o Incongruenza di Genere, si evidenziano anche alla visita peritale del 18/12/2023, suffragata dalla valutazione psicodiagnostica, con somministrazione del test MMPI-2 effettuata il 22/12/2023.
Si ravvisano difatti:
- una marcata incongruenza tra il genere esperito (femminile) e le caratteristiche sessuali primarie (maschili);
- un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie a motivo dell'incongruenza esperita;
- un forte desiderio di assumere caratteristiche sessuali femminili e di appartenere al genere femminile;
- un forte desiderio di essere considerato appartenente al genere femminile;
- una forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile.
Dall'anamnesi, dall'esame psichico, dall'esame della documentazione, il CTU ha concluso che “il periziato non presenta significative alterazioni psicopatologiche, ma che presenta il differente quadro, non psicopatologico, di Disforia di Genere”.
Tutto ciò premesso, si osserva che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15 ha stabilito che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale n. 221/15: «Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Si può pertanto ritenere che l'art. 31 co. 4 cit. L. n. 150/2011, possa essere interpretato nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato – come nel caso di specie, in base alle conclusioni della relazione psichiatrica e psicologica agli atti e alla dichiarazioni rese dalla parte attrice al GI - che l'intervento possa consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che attualmente prova in quei contesti e in quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità”, come ha più volte dichiarato la parte ricorrente.
Del resto, vari Tribunali italiani hanno affermato che, contestualmente all'autorizzazione a procedere con l'intervento chirurgico, la rettificazione anagrafica deve essere considerata come “importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato” soprattutto nei casi in cui, come nel caso di specie, è evidente, anche a prescindere dall'intervento chirurgico, la stabilità del conseguimento dell'identità femminile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui la parte si è sottoposta e che l'ha profondamente trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni” ( Tribunale di
Roma sent. n. 7670/2022 pubbl. il 17/05/2022).
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda, così provvede:
- autorizza , nato ad Ascoli Piceno il [...], a [...] Parte_1
a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali a quelli femminili;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, presso il quale è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettifica nel relativo registro con l'indicazione del nuovo sesso, da quello attualmente maschile a quello femminile, e del nuovo nome, in luogo di Persona_11 Parte_1
.
[...]
Così deciso ad Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 23/2/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Stefania Iannetti G.O.P. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis e s.s. c.p.c.; L.164/82
, nato ad [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Valerio Fioravanti del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Ascoli Piceno, Corso Giuseppe Mazzini n.96
RICORRENTE
Nei confronti di PM presso il Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE-ATTRICE:
l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento della domanda della parte ricorrente, disporre la rettifica di attribuzione di sesso del sig. (anche in Parte_1 assenza del trattamento chirurgico) nei registi dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ con le Per_1 conseguenti variazioni, ordinando così all'ufficiale di stato civile del comune di residenza – Ascoli Piceno - del ricorrente di sostituire l'indicazione “ di sesso maschile” con quella di “sesso femminile” nei documenti riconducibili al ricorrente, nonché del prenome.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il sopra indicato ricorso, premesso: Parte_1
- che era nato con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile ma che aveva sempre vissuto la propria identità psico – sessuale come femminile;
- che, nel tempo, aveva avvertito la necessità di allineare i caratteri sessuali con l'identità di genere femminile;
- che per tale motivo aveva deciso di intraprendere un percorso medico – psicologico di definitiva transizione, finalizzato alla modifica dei caratteri sessuali e dei dati anagrafici e si era rivolto all di Roma;
Organizzazione_1
- che, già dai primi del colloqui psico – clinici, in data 22.9.2021, gli specialisti del
Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica ( ) avevano CP_1 riscontrato una “confusione rispetto all'identità di genere e, in particolare, una difficoltà rispetto all'identificazione con il genere maschile”; nel secondo colloquio, in data 27.4.2022, al termine della somministrazione dei test psicodiagnostici specifici, i medici del avevano diagnosticato la “disforia di genere”, perché egli CP_1 presentava un'evidente identificazione con il sesso femminile;
- che gli specialisti avevano ritenuto necessario che egli intraprendesse un percorso di adeguamento del sesso biologico all'identità sessuale;
- che, in particolare, il dott. e la dott.ssa nella Persona_2 Persona_3 relazione psicologica del 27.4.2022, avevano affermato che “la marcata difficoltà a riconoscersi al maschile ed il forte desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità femminile ha determinato importanti vissuti di disagio. La condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono, come primo passo verso un soddisfacente riequilibrio psicofisico, in accordo con i protocolli internazionali, l'inizio di una terapia ormonale femminilizzante che, favorendo il cambiamento desiderato, potrebbe influire positivamente rispetto all'autopercezione della persona, ad un miglioramento delle relazioni sociali e al contenimento dei vissuti disforici legati alla condizione di incongruenza di genere”;
-che in data 23.6.2022 il ricorrente aveva intrapreso una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del di Organizzazione_2
Roma, come certificato dalla relazione medica del 27.10.2022 in atti;
- che la sua famiglia era favorevole a tale mutamento, tanto che aveva approvato ed appoggiato le scelte compiute in tal senso dal Parte_1 - che egli non era coniugato e non che aveva figli e che per tale ragione il ricorso era stato notificato al solo PM tutto ciò premesso, formulava la domanda di cui sopra.
All'udienza del 9/11/2023, nessuno compariva per il PM, al quale il ricorso era stato regolarmente notificato;
il GI disponeva procedersi all'audizione del ricorrente, che dichiarava:
“Sono cresciuta in una famiglia molto cattolica, sono sempre stata attratta dalle donne, è sempre stato un problema di identità di genere, non di omosessualità, come poi mi sono resa conto negli anni;
avevo sempre un senso di malessere che non riuscivo a spiegarmi. Quando sono andata all'Uuniversità, cinque anni fa, ho potuto esprimere al meglio la mia personalità, lontano dalla mia famiglia. Ora che ho iniziato il percorso ormonale, mi sento molto meglio. Sono iscritta alla facoltà di ingegneria meccanica, che è tipicamente maschile. Sono abbastanza convinta di procedere all'intervento chirurgico, mi frena unicamente il fatto che in Italia non ci sono tecniche all'avanguardia, che consentano la perfetta riuscita dell'intervento. Attualmente sono
“single”; in passato ho avuto una relazione con una donna, ma ciò non implica che io non mi senta a mia volta una donna che ha tendenze omosessuali. Nella mia cerchia di amici e conoscenti, mi chiamano da tempo e tutti mi conoscono come Per_1 donna”.
Dopo la discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione;
con ordinanza collegiale del 10/11 - 4/12/2023, si osservava che , Parte_1 all'udienza del 09/11/2023, aveva dichiarato al Giudice istruttore di aver preso coscienza della disforia di genere soltanto dopo aver iniziato a frequentare l'università, giacché, in passato, egli, avendo ricevuto un'educazione molto rigida, non era mai stato in grado di individuare la causa di una situazione di disagio da sempre avvertita;
nondimeno, il ricorrente, quando aveva iniziato a frequentare l'università, aveva convissuto con una persona di sesso femminile, benché, stando alle sue stesse dichiarazioni, cominciasse ad avere consapevolezza del fatto che, in realtà, si identificava nel sesso femminile e non in quello maschile. Si osservava, inoltre, che non si potesse escludere che tale scelta di vita, ovvero la convivenza con una giovane donna, fosse stata adottata per mera convenzione e che non fosse frutto di un intimo convincimento;
dalla documentazione allegata al ricorso, e precisamente dai test somministrati, risultava quanto al “Childhooh gender Identity/gender Role Questionnaire Zucker et al. 2006”, ovvero un questionario retrospettivo ideato per misurare il ruolo di genere e i comportamenti sessualmente tipizzati, che il ricorrente aveva totalizzato un punteggio di 51, che segnalava la presenza di un comportamento
“maggiormente tipizzato in genere maschile durante l'infanzia e quindi compatibile con un quadro di incongruenza di genere con esordio tardivo, in età adulta. Si riteneva pertanto opportuno, valutata anche la gravità delle conseguenze di un eventuale intervento chirurgico di riattribuzione chirurgica di sesso ove l'incongruenza di genere non si fosse rivelata effettiva, verificare con CTU la presenza della disforia di genere, che era il presupposto per l'accoglimento della domanda.
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria per il conferimento dell'incarico peritale al dott. ; ultimati gli accertamenti peritali, la causa, all'udienza del Persona_4
15/2/2024, veniva di nuovo rimessa al Collegio per la decisione dopo una nuova discussione orale.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che vada accolta.
Il CTU ha prioritariamente osservato che nella relazione Psicologica del Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP) della
[...] di Roma, del 27/04/2022 si legge che Organizzazione_3 Parte_1
(Ascoli Piceno, 05/01/1999), cui in seguito ci riferiremo utilizzando il
[...] nome secondo il suo desiderio, ha effettuato un primo colloquio clinico il Per_1
22/09/2021 (Dott. , nel quale è stata riferita una confusione rispetto Persona_5 all'identità di genere e, in particolare, una difficoltà rispetto all'identificazione con il genere maschile. A questo incontro ne sono seguiti altri di approfondimento nei quali
S. ha espresso un disagio correlato al genere maschile assegnato alla nascita e una necessità e un desiderio di poter vivere e sperimentarsi nella propria vita secondo un'identità di genere femminile.
A marzo 2022 ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione della batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio (Dott. ; Dott.ssa . Persona_6 Per_7
Gli accertamenti medici effettuati (mappa cromosomica, ecografia dell'addome completo e le indagini ormonale ed ematochimiche di base) escludono la presenza di condizioni di intersessualità.
La valutazione presso il nostro Servizio ha previsto:
• Colloqui con S.;
• Valutazione del profilo emozionale e delie eventuali difficoltà psicopatologiche attraverso la somministrazione di test psicodiagnostici specifici (BUT-A, BUT-B,
UGDS, RCGI, GIDYQ- AA, VA -GDS, -SOS, -GSS, GDQ, PID-5)…
…CONCLUSIONI
I test somministrati che valutano il vissuto rispetto al proprio corpo e all'identità di genere risultano significativi per la presenza di un disagio elevato, in particolare, verso i caratteri sessuali primari e secondari. Al momento, dai colloqui e dai test effettuati è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da un'Incongruenza di Genere, che in letteratura viene definita come "una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell Organizzazione_4
del 2018. La persona, infatti, presenta un'evidente identificazione con il
[...] genere di tipo femminile. La marcata difficoltà a riconoscersi al maschile ed il forte desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità femminile, ha determinato importanti vissuti di disagio. La condizione esistenziale della persona ed i bisogni da lei espressi richiedono, come primo passo verso un soddisfacente riequilibrio psicofisico, in accordo con i protocolli internazionali, l'inizio di una terapia ormonale femminilizzante che, favorendo il cambiamento desiderato, potrebbe influire positivamente rispetto all'autopercezione della persona, ad un miglioramento delle relazioni sociali e al contenimento dei vissuti disforici legati alla condizione di incongruenza di genere.
Sebbene la persona appaia in grado di affrontare i cambiamenti psicofisici legati alla terapia ormonale si consiglia di proseguire il percorso di sostegno psicologico individuale con lo scopo di elaborare i vissuti legati all'assunzione della terapia ormonale e al percorso di transizione di genere”.
Nella “Relazione Psicologica del Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP) della di Roma, Organizzazione_3 del 27/10/2022, “Si certifica che (Ascoli Piceno il 05/01/1999), Parte_1 cui in seguito faremo riferimento al femminile utilizzando il nome secondo Per_1 il suo desiderio, ha effettuato un primo colloquio clinico di accoglienza in data
22/09/2021 (Dott. . A marzo 2022 ha intrapreso e portato a termine il Persona_5 percorso psicodiagnostico, attraverso colloqui clinici e la somministrazione della batteria di test secondo il protocollo adottato dal Servizio (Dott.ssa Dott. Per_7
). Al momento, dai colloqui e dai test effettuati è stato possibile evidenziare Persona_6 un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come "una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018) già denominala Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85) prima della pronuncia dell' del 2018. Organizzazione_4
La persona, a giugno 2022, ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante presso Per l'ambulatorio di endocrinologia del di Roma (Dott. Organizzazione_2
. Per_9
La terapia ormonale continua nel periodo attuale e effettua controlli regolari Per_1 per la valutazione dello stato di salute.
La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato a un soddisfacente riequilibrio psico-fisico nelle persone con Incongruenza di Genere. La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono. In relazione al percorso che la persona intende seguire, si ritiene che possa essere utile, ai fini della sua salute psicofisica, proseguire il sostegno psicologico come supporto all'inserimento in nuove realtà sia relazionali che sociali, legate ai cambiamenti di vita e agli interventi di riattribuzione chirurgica di sesso richiesti. L'identificazione al femminile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato hanno permesso a di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, Per_1 nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo. Da quando si presenta al femminile, Per_1 coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse però profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile;
tali difficoltà interessano le quotidiane pratiche amministrative, limitando fortemente la libertà della persona, e contribuendo al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza.
Pertanto, considerate tali premesse sull'attuale condizione psicologica della persona e le lunghe liste d'attesa per poter effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso in
Italia, si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente Per_1 sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici.
Possedere documenti al femminile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere Per_1 percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
Dalla relazione di esame psicodiagnostico, con somministrazione del test MMPI-2, sulla persona del periziato, effettuato il 22/12/2023 dalla psicologa, dr.ssa Per_10
(acquisita nel corso delle operazioni peritali), risulta che “la persona ha
[...] risposto con sincerità alla prova e non ha cercato di dare un'immagine distorta di sé stessa. I punteggi ottenuti dal soggetto nelle scale F, Fb e VRIN si collocano in un intervallo di punteggi non clinicamente significativi. Le sue risposte alla prova danno l'immagine di una persona indipendente e sicura di sé, con le capacità per affrontare adeguatamente i problemi quotidiani…..il soggetto è una persona onesta ed aperta a nuove esperienze. Ha fiducia in sé e, solitamente, non ha paure o dubbi. Ha una vasta gamma di interessi. Si interessa a questioni estetiche e culturali come arte, musica e letteratura. Presenta una sufficiente determinazione e fiducia nella propria capacità di condurre la propria vita in maniera autonoma senza dover dipendere dagli altri.
Manifesta soddisfazione nei riguardi della propria persona e si sente libera da sentimenti di autorimprovero morale: un concetto di sé sufficientemente positivo è alimentato da sentimenti di autoefficacia e di rispetto per sé stesso. La sua flessibilità fa sì che usualmente sia descritto come una persona interessante, complessa, intuitiva e tollerante. Ha un atteggiamento compiacente e riconosce apertamente il potere dell'autorità. É una persona timida e introversa, estremamente riservata e rigida negli atteggiamenti e opinioni. Tende a stare lontano dagli altri, sia nelle situazioni a due che in quelle di gruppo, dove si sente a disagio e impacciato;
per questo preferisce stare da sola. Nelle situazioni interpersonali è una persona insicura, tendenzialmente sottomessa, e si imbarazza facilmente. Nutre una forte avversione per le attività di gruppo quali feste, balli e intrattenimenti sociali, proprio a causa delle notevoli difficoltà nell'entrare in contatto con le altre persone. Tende ad evitare, pertanto, il coinvolgimento interpersonale. Malgrado l'evitamento evidenziato, sembra trovare gratificazione nelle relazioni interpersonali e familiari che gli danno un senso di appartenenza. Crede di poter fare affidamento su queste persone, sulla loro disponibilità e sulla loro attenzione. Il bisogno di solitudine può essere dovuto non tanto all'introversione quanto al fatto di sentirsi molto vulnerabile di fronte agli altri, probabilmente a causa di esperienze passate spiacevoli. Il soggetto riferisce di avere difficoltà nel pensare con chiarezza e ha problemi di concentrazione e memoria.
Presenta difficoltà nel prendere decisioni e tende a preoccuparsi eccessivamente. Ammette di avere sentimenti di tristezza, d'inferiorità, di insoddisfazione per la vita. Riferisce un basso livello di energia. Si affatica con facilità, per cui gli risulta difficile portare a termine le mete e gli obiettivi che si propone. É una persona tendenzialmente demotivata. Il tono dell'umore è, tuttavia, sufficientemente positivo: i sentimenti di tristezza restano all'interno di valori normali malgrado la riduzione del livello di energia. Il soggetto sembra, inoltre, dotato di un sufficiente controllo sulle proprie emozioni che gli consentirebbe di non temere di sentirsi facilmente sopraffatto da esse.
Situazioni particolarmente stressanti possono preoccuparlo, ma ha sufficienti capacità per fronteggiarle, prendendo le opportune decisioni e facendo le opportune richieste agli altri. Sente di possedere sufficienti risorse per fronteggiare l'eventuale stress emotivo che la vita gli potrebbe presentare, senza correre rischi di scompenso. Non manifesta nessun tipo di disagio o debolezza fisica, è dunque possibile che ignori i propri sintomi fisici fino quando diventano gravi o inabilitanti. Per la stessa ragione tende a non ricercare aiuto medico negli stadi iniziali di un disagio….Il soggetto ama la solitudine, ed evita feste e riunioni sociali. Non si sente a proprio agio quando deve partecipare ad attività di gruppo. Tende a avere problemi nell'iniziare e mantenere conversazioni con gli altri….non ci sono indicazioni che possano far pensare ad un consumo o abuso di sostanze in questo momento… Non si riscontrano reazioni a possibili esperienze traumatiche…Le risposte date non rivelano sintomi significativi che indichino una forte ostilità al trattamento….in conclusione, l'analisi dei punteggi ottenuti indica che il test è valido, ma non evidenzia patologia…”.
Al CTU, il ricorrente ha riferito: “Il disagio che provavo è migliorato molto dopo l'inizio della terapia ormonale. Prima provavo una forte ansia. Ero fuori corso, sia per l'ansia ma soprattutto perché non andavo a lezione spesso perché mi sentivo a disagio in mezzo a tante persone. Adesso mi sento molto meglio e non evito più le situazioni sociali. Adesso vado tranquillamente con amici. Il disagio, adesso, è soprattutto quello delle situazioni dove devo esibire dei documenti e mi crea ansia, come quando devo andare in albergo. Sono in attesa della sentenza del Giudice, sia per il documento che per le operazioni”.
Il ricorrente ha riferito al CTU, confermando quanto già affermato in udienza, di volere sottoporsi immediatamente all'intervento di orchiectomia, perché potrebbe interrompere l'assunzione degli antiandrogeni, continuando ad assumere solo gli estrogeni;
sarebbe intenzionato a sottoporsi a tale intervento in Italia, mentre preferirebbe sottoporsi all'intervento sugli altri organi genitali esterni in altri Paesi, dove utilizzano tecniche più avanzate, pur se, essendo la spesa piuttosto elevata, attualmente non è in grado di affrontarla;
pertanto, egli si ripropone di lavorare per accumulare nel tempo la somma necessaria all'intervento.
Secondo il CTU, gli elementi configuranti la Disforia, o Incongruenza di Genere, si evidenziano anche alla visita peritale del 18/12/2023, suffragata dalla valutazione psicodiagnostica, con somministrazione del test MMPI-2 effettuata il 22/12/2023.
Si ravvisano difatti:
- una marcata incongruenza tra il genere esperito (femminile) e le caratteristiche sessuali primarie (maschili);
- un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie a motivo dell'incongruenza esperita;
- un forte desiderio di assumere caratteristiche sessuali femminili e di appartenere al genere femminile;
- un forte desiderio di essere considerato appartenente al genere femminile;
- una forte convinzione di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile.
Dall'anamnesi, dall'esame psichico, dall'esame della documentazione, il CTU ha concluso che “il periziato non presenta significative alterazioni psicopatologiche, ma che presenta il differente quadro, non psicopatologico, di Disforia di Genere”.
Tutto ciò premesso, si osserva che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15 ha stabilito che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere le rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale n. 221/15: «Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Si può pertanto ritenere che l'art. 31 co. 4 cit. L. n. 150/2011, possa essere interpretato nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato – come nel caso di specie, in base alle conclusioni della relazione psichiatrica e psicologica agli atti e alla dichiarazioni rese dalla parte attrice al GI - che l'intervento possa consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che attualmente prova in quei contesti e in quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità”, come ha più volte dichiarato la parte ricorrente.
Del resto, vari Tribunali italiani hanno affermato che, contestualmente all'autorizzazione a procedere con l'intervento chirurgico, la rettificazione anagrafica deve essere considerata come “importante strumento di tutela dell'identità avvertita e vissuta dall'interessato” soprattutto nei casi in cui, come nel caso di specie, è evidente, anche a prescindere dall'intervento chirurgico, la stabilità del conseguimento dell'identità femminile, frutto di una decisione irreversibile e comprovata dalla terapia ormonale cui la parte si è sottoposta e che l'ha profondamente trasformata anche nel soma. Con conseguenze sul piano dell'identità sociale finanche maggiori rispetto a quelle che deriverebbero dalla modifica somatica dei genitali esterni” ( Tribunale di
Roma sent. n. 7670/2022 pubbl. il 17/05/2022).
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda, così provvede:
- autorizza , nato ad Ascoli Piceno il [...], a [...] Parte_1
a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali a quelli femminili;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, presso il quale è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettifica nel relativo registro con l'indicazione del nuovo sesso, da quello attualmente maschile a quello femminile, e del nuovo nome, in luogo di Persona_11 Parte_1
.
[...]
Così deciso ad Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 23/2/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo