Art. 804. Iscrizione nei ruoli d'onore 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898;
c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unita' o di reparto.
3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 804:
- Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), si veda nelle note all'art. 713.
a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898;
c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unita' o di reparto.
3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nota all'art. 804:
- Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), si veda nelle note all'art. 713.