Ordinanza cautelare 10 settembre 2019
Sentenza 8 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/02/2021, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00175/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00887/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello -OMISSIS- di Venezia e presso la stessa domiciliati in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- degli atti redatti dalla commissione costituita presso l'-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-(-OMISSIS-), per lo svolgimento degli Esami di -OMISSIS-, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado dell'anno-OMISSIS-
e segnatamente:
1) del verbale di data -OMISSIS-, redatto dalla Commissione esaminatrice -OMISSIS-, sin d’ora da intendersi quale ‘ esito finale dell'-OMISSIS- di -OMISSIS- ' di Istruzione secondaria superiore, con cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale pari a 67/100;
2) della ‘-OMISSIS-’ con crediti del candidato;
3) del verbale (privo di numero) di data -OMISSIS-per le operazioni di scrutinio finale del -OMISSIS-;
4) della griglia di valutazione della prova scritta di Italiano e degli indicatori e descrittori della prestazione che identificano i livelli ai quali si assegna un risultato in termini numerici;
-OMISSIS-) della griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta;
6) del verbale n. -OMISSIS-riguardante l'individuazione delle modalità di svolgimento dei colloqui;
7) del verbale n. -OMISSIS- relativo allo svolgimento dei colloqui ed all'attribuzione dei punteggi;
8) del verbale di consiglio di classe -OMISSIS-^ -OMISSIS-.
- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente ed ai verbali e scrutini approvati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS- “ -OMISSIS- ”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, studente frequentante il “ -OMISSIS- ’ ” presso-OMISSIS- ‘ -OMISSIS- ’ di -OMISSIS-, si presentava all’-OMISSIS- di -OMISSIS- con la media del 7,-OMISSIS-6, 32 crediti scolastici e con positivi risultati nelle prove Invalsi.
Ciononostante all’esito dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- conseguiva la votazione complessiva di 67/100, non corrispondente alle sue aspettative.
2. Con ricorso, notificato e depositato in data-OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di -OMISSIS-, proponendo i seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, carente istruttoria ed erronea presupposizione, violazione di circolari, contraddittorietà.
Le valutazioni delle prove scritte di “ Italiano ” e di “ -OMISSIS- ” non sarebbero motivate.
In particolare in relazione alla prima prova scritta di italiano, non sarebbero indicati gli elementi necessari a consentire al candidato di riconoscere gli errori in cui è incorso. Il significato dei segni apposti dalla Commissione non sarebbe comprensibile.
Diversamente dal giudizio espresso dalla Commissione, il compito sarebbe stato scritto in modo corretto, sia da un punto di vista formale che di contenuto.
Con riferimento alla prova scritta di elettronica-elettrotecnica, non sarebbe motivata la valutazione di mera sufficienza (12/20). Il compito sarebbe privo di errori o imperfezioni. Anche in questo caso non si comprenderebbe il significato dei segni riportati sul compito.
Inoltre in base all’allegato di esplicitazione del descrittore la “ valutazione base” sarebbe prevista per le ipotesi in cui “ i calcoli non sono sempre … impostati correttamente e contengono errori nei risultati. Gravi errori nelle unità di misura … ’’. L’elaborato del ricorrente invece non conterrebbe “ alcuna delle citate imperfezioni ”.
In relazione al colloquio e ai giudizi finali sulla prova orale, sarebbe stata una “ afflittiva forzatura ” richiedere ai candidati di corredare lo svolgimento delle prove dei requisiti di “ originalità ed interdisciplinarità ”. Tali requisiti non si adatterebbero a prove di carattere massimamente tecnicistico e standardizzato e in particolare all’argomento indicato nella busta scelta dal ricorrente “u n filtro segnale ”. L’interdisciplinarità non sarebbe stata trattata in alcuna materia.
Lo stesso “ Modello Scheda di Valutazione Colloquio ” risulterebbe viziato perché mancherebbe l’indicazione di “ quali e quanti siano stati gli argomenti sottoposti al candidato, né come siano state qualitativamente esplicitate le risposte, mancando peraltro il provvedimento impugnato del necessario requisito della verbalizzazione della prova ”.
Le griglie di valutazione e lo schema-scheda di valutazione del colloquio sarebbero illegittimi “ per assoluta carenza di motivazione, illogicità ed inopportunità degli atti oggetto di impugnazione ”.
II – Contraddittorietà degli atti impugnati .
Sarebbe contraddittorio che al ricorrente, che si è presentato “ con 32 crediti scolastici, ed apprezzabile media voti nel triennio, pur avendo mantenuto anche in sede di -OMISSIS- un più che discreto rendimento ”, sia stata attribuita una “ valutazione finale penalizzante” .
3. Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio e rimarcavano in particolare la completezza della motivazione, evidenziando che le censure proposte attengono al merito delle valutazioni amministrative. In via preliminare, eccepivano il difetto di interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente che si è presentato con una media del 7 e mezzo circa, non subirebbe alcuna lesione dall’aver riportato una valutazione finale corrispondente ad un 6 e mezzo abbondante.
4. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente in quanto “ – sulla base del sommario -OMISSIS- tipico della fase cautelare – non sono rilevabili vizi procedurali o motivazionali evidenti, tali da inficiare la votazione riportata dal ricorrente nelle singole prove scritte e orali e, conseguentemente, il voto finale complessivo di superamento dell’-OMISSIS- di -OMISSIS-” .
4.1. Il ricorrente in data -OMISSIS- depositava ulteriore memoria integrativa e di replica.
All’udienza del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
-OMISSIS-. In via preliminare non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere, avanzata dalle parti resistenti.
Come evidenziato nel ricorso e sviluppato nella memoria depositata in data -OMISSIS-, la valutazione conseguita nell’-OMISSIS- di -OMISSIS- viene presa in considerazione sia ai fini dell’accesso ad alcune facoltà universitarie sia ai fini dell’accesso al mondo del lavoro, costituendo uno dei principali elementi di presentazione per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
In questo senso non par dubbio che il ricorrente abbia un interesse concreto, giuridicamente tutelato, alla corretta valutazione delle proprie prove di -OMISSIS-.
6. Nel merito tuttavia il ricorso non può essere accolto.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Costituisce principio acquisito che nei concorsi pubblici la scelta dei quesiti su cui concentrare la prova orale resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (Cons. -OMISSIS-, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. -OMISSIS-06).
Nello stesso senso per principio generale, i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici hanno carattere tecnico-discrezionale e devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità, salvi i limiti propri della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità (Cons. -OMISSIS-, Sez. IV, 24 settembre 2009, n. -OMISSIS-7-OMISSIS-7).
Nel caso di specie le valutazioni compiute dalla Commissione di -OMISSIS- non presentano i vizi logici lamentati dal ricorrente.
Del tutto coerente con la natura dell’-OMISSIS-, che chiude il ciclo di studi, è in particolare l’indicazione - come elemento di valutazione - dell’interdisciplinarità e dell’originalità della trattazione. La possibilità di fare collegamenti con altre materie oggetto di studio è propria di qualunque settore disciplinare ivi compresi quelli tecnici.
Le griglie di valutazione e gli indicatori sintetici applicati dall’Istituto scolastico resistente sono peraltro conformi alle indicazioni ministeriali.
6.1. Quanto al lamentato profilo di difetto di motivazione è sufficiente rimarcare che dalla documentazione in atti ed in particolare dalle griglie di valutazione (documenti nn. 6 e 8 del ricorrente) e dal modello scheda di valutazione (documento 13 del ricorrente), emerge che nella fattispecie:
- sono stati analiticamente determinati i criteri di valutazione delle singole prove;
- per ogni prova è stato attribuito un voto complessivo e un punteggio numerico, corredato dai relativi criteri motivazionali, per ogni singolo criterio di valutazione;
- nelle prove scritte sono stati evidenziati con segni grafici le parti dell’elaborato che presentavano profili di criticità.
In definitiva dal complesso di tali elementi non par dubbio che le ragioni delle valutazioni della Commissione siano state adeguatamente esternate e siano del tutto comprensibili.
6.2. Infondata è altresì la censura con cui, in relazione alla prova orale, si lamenta la mancata verbalizzazione dei quesiti e delle risposte del signor ER.
La censura è infondata in fatto in quanto nel verbale del-OMISSIS- risultano puntualmente indicati i contenuti del colloquio: “ -OMISSIS- ”.
Quanto alla mancata puntuale verbalizzazione delle risposte del ricorrente, è sufficiente il richiamo all’orientamento con cui la giurisprudenza ha rilevato che, per evidenti motivi di sinteticità e di economia procedimentale, le risposte del candidato non devono essere necessariamente indicate nel verbale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 9 aprile 2014, n.963; T.A.R. Veneto, Sez. II, 12 luglio 2002, n. 3472).
7. Manifestamente infondato è infine il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà tra il buon curriculum maturato nel corso dell’ultimo anno e il voto non del tutto soddisfacente conseguito nell’-OMISSIS- finale.
L’-OMISSIS- di -OMISSIS-, per la sua stessa funzione, costituisce infatti una prova a sé, oggetto di autonoma valutazione: proprio tale autonomia non consente di ritenere che la valutazione espressa a conclusione dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- possa essere vincolata dal voto di presentazione del candidato attribuito dall’istituto scolastico di appartenenza.
A ciò peraltro si aggiunga che il voto finale conseguito dal ricorrente, corrispondente ad una votazione in decimi pari a 6,7, risulta sostanzialmente coerente con la votazione media dello studente nel triennio, pari a 7,08.
8. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va pertanto respinto.
Per la peculiarità della controversia sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli -OMISSIS- e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.