Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/06/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02383/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Abet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del decreto del Questore della provincia di Napoli, n. -OMISSIS- Reg. del 22.3.2022, recante sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 4 della L.97/2001;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visto il verbale dell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, nel quale è precisato che il presente ricorso è stato assegnato al relatore dott. Fabio Di Lorenzo;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del decreto del Questore della provincia di Napoli, n. -OMISSIS- Reg. del 22.3.2022, recante sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 4 della L.97/2001;
Visto che, con memoria depositata in data 12 maggio 2025, il ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Considerato che l’Amministrazione resistente non ha replicato a tale richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che alla luce della citata memoria di parte ricorrente e della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, non avendo l’Amministrazione resistente manifestato opposizione alla richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.