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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4221/21 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2024, promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Milano n. 31 presso lo studio dell'Avv. Filippo Lo Sciuto, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attrice;
contro
Controparte_1
,
[...] CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Piazza SM di Gesù n. 5 pressa la sede dell' rappresentato e difeso giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara,
convenuto;
pagina 1 di 23 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2021 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale l' esponendo che in data 25.01.08 - in assenza Controparte_3
dell'approccio multidisciplinare ed esami diagnostici preoperatorio et del consenso informato sui rischi dell'operazione – l'attrice, affetta da obesità patologica, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di diversione biliopancreatica, dallo staff e/o equipe medico del Dr. , del reparto di CP_4
Chirurgia Generale dell' . Riferiva che poco dopo l'operazione, Controparte_1
la paziente - sebbene prevedibili e prevenibili subiva delle complicanze, nell'ulteriore Parte_1
aggravante circostanza che la stessa, insieme ai propri familiari, lamentava più volte ai sanitari di turno delle purulente secrezioni addominali. Deduceva che solo grazie al veemente interessamento del proprio medico curante dr. veniva d'urgenza operata per sopravvenuta peritonite da Per_1
deiescenza. Per l'intercorsa complicanza perdeva conoscenza e per l'effetto veniva trasferita d'urgenza al reparto di rianimazione, ove veniva intubata e mantenuta in vita in coma farmacologico. Quindi,
dopo essere stata in pericolo di vita per 13 giorni, riprendeva il respiro spontaneo solo in data 09.02.08,
per essere poi dimessa in data 22.02.08 con la seguente diagnosi: obesità patologica, peritonite diffusa
da deiscenza anastomotica e ARDS sindrome di stress respiratorio acuto. Esponeva che in seguito ai successivi esami diagnostici venivano refertate l'opacizzazione della tuba destra, il laporacele mediano ed una ernia iatale da scivolamento, lesioni inesistenti prima dell'intervento del 25.01.08.
Per tali complicanze dal febbraio 2008 al settembre 2013 riferiva che era stata costretta a sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici atti a tentare di rimediare l'occlusione intestinale da briglia aderenziale,
la peritonite ed il laporocele procuratole dallo staff medico della convenuta azienda nell'intervento del pagina 2 di 23 25.01.08.
Esponeva quindi come fosse sussistente la responsabilità della convenuta, con richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
L' si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_3
Disposta ed espletata ctu medico legale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 3.7.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difasa della convenuta, atteso che sono depositate in atti (e non contestate) le messe in mora inviate in data 8.10.2010, 8.9.2013, 29.5.2017,
21.9.2017.
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura ospedaliera è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. Milano, 23/05/2003; Trib. Milano 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire pagina 3 di 23 spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente pagina 4 di 23 della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o pagina 5 di 23 colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “ Per quanto riguarda la complicanza della necrosi dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco nel corso dell'intervento di diversione biliopancreatica del 25/01/2008, c'è stata una responsabilità professionale nell'insorgenza di questa complicanza. Infatti non è stato attentamente valutato lo stato di perfusione e vascolarizzazione arteriosa dell'ansa ileale la quale ha probabilmente subito (più probabile che si) eccessive trazioni quando è stata traslocata e portata in alto verso lo stomaco per eseguire l'anastomosi; né la descrizione dell'atto operatorio riporta la sezione dell'ansa a becco di clarino, escamotage utile per prevenire l'ischemia del bordo antimesenterico dell'ansa. In ogni caso, con molta cautela ed attenzione, prima di procedere all'esecuzione dell'anastomosi, l'operatore deve sempre esaminare l'estremo distale a fondo cieco dell'ansa ileale per cercare le prime avvisaglie dell'ischemia, nel senso che l'ansa può apparire leggermente cianotica soprattutto nel suo tratto distale a fondo cieco;
tant'è nel caso della GN
, l'esame istologico del pezzo anatomico asportato nel secondo intervento, mostra proprio la Pt_1
perforazione nel fondo cieco dell'ansa ileale. Per quanto riguarda l'insorgenza del laparocele dopo l'intervento con accesso laparotomico (eseguito per riparare la perforazione ischemica) non è
addebitabile ad imperizia degli operatori ma se non ci fosse stata la perforazione, non ci sarebbe stata la necessità del secondo intervento, con accesso laparotomico, per cui non sarebbe insorto il laparocele.
Sicché c'è un nesso di causalità tra la perforazione ischemica dell'ansa ileale, il successivo laparocele e la sindrome aderenziale conseguente alla peritonite. Altrettanto censurabile è la non adeguata informazione fornita alla GN relativamente all'intervento di chirurgia bariatrica: nella cartella Pt_1
clinica agli atti non è presente alcun consenso informato ma la GN ha riferito di essere stata informata sommariamente sul tipo di intervento senza conoscerne rischi e complicanze. Inoltre non risulta agli atti l'approccio multidisciplinare preoperatorio che dovrebbe servire per preparare la paziente e stabilire l'idoneità a questo tipo di chirurgia (le linee guida riportano che occorre un periodo pagina 6 di 23 di 2-3 mesi): è necessario infatti la consulenza con il nutrizionista, con lo psichiatra e con lo psicologo;
inoltre, sempre in preparazione, è consigliabile eseguire un ciclo di ginnastica respiratoria e controllare se il/la paziente soffra di apnee ostruttive notturne ….Gli interventi di chirurgia bariatrica richiedono un'equipe di sanitari dedicati a questo particolare settore della chirurgia perché devono valutare e soppesare l'idoneità del soggetto a subire questo drastico cambiamento delle abitudini di vita, devono avere la competenza chirurgica per effettuare un intervento complesso in un paziente obeso con tutte le difficoltà che questa condizione comporta e devono coordinarsi con il paziente per organizzare il follow up con periodici controlli che dovrebbero durare per tutta la vita. Per quanto riguarda il caso in oggetto c'è stato un difetto di informazione ed una preparazione non adeguata all'intervento. …Non è
stato acquisito un corretto consenso informato all'intervento del 25/01/2008, mentre per quanto concerne l'intervento in urgenza del 28/01/2008, benché succinto, si può ritenere che sia stato acquisito un consenso adeguato …. La GN ha avuto la complicanza chirurgica più grave a Pt_1
seguito di intervento di chirurgia bariatrica e cioè la peritonite secondaria a perforazione ischemica dell'ansa ileale a riprova che non si tratta di una chirurgia routinaria bensì di una chirurgia complessa con rischi anche gravi di complicanze chirurgiche e metaboliche. La perforazione ischemica, come nei fatti è accaduto, va operata tempestivamente ed in urgenza. In tal senso i sanitari hanno correttamente e tempestivamente risolto la complicanza scongiurando ben più gravi pericoli (quoad vitam). Ma la
GN non era a conoscenza di questi potenziali rischi, ed in tal senso, oltre alla responsabilità Pt_1
professionale per la complicanza della perforazione ischemica, è censurabile la mancata informazione.
Se la GN fosse stata correttamente informata avrebbe potuto consapevolmente scegliere se Pt_1
sottoporsi o meno all'intervento. Per quanto riguarda l'operazione richiesta per trattare la perforazione dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco e la conseguente peritonite, va detto che si è trattato di un'urgenza, necessaria ed improrogabile, in quanto “salva vita”; per questo secondo intervento in cartella è presente un consenso informato adeguato. Con criterio di massima obiettività clinica,
tenendo conto dei barémes orientativi della valutazione medico-legale del e Per_2 Persona_3
pagina 7 di 23 il parametro di riferimento adottato è quello: “Tratto gastroenterico: patologia stenotica e/o Per_4
da resezione, comprensiva del danno anatomico, con sintomi rilevanti e costanti e inefficacia del trattamento medico e dietetico”. Considerando, inoltre, l'incidenza sull'attività lavorativa specifica, con ripercussioni gravi sullo stato generale, il tutto parametrato in misura del 45%”. Riconducibile alla responsabilità medica dei convenuti per quanto su specificato. In termini di invalidità temporanea assoluta si considerano 50 giorni. Per l'invalidità temporanea parziale al 75% si considera un periodo di
60 giorni per il recupero dall'intervento.”
I cc.tt.uu. hanno dato ampia spiegazione del perché hanno rivalutato le loro conclusioni rispetto alla bozza inviata alle parti ed a seguito delle osservazioni ricevute. Così alle pagg. 18 e ss si legge che
“Orbene, alla luce delle controdeduzioni del CTP dott. e ad una rivisitazione dell'esito Per_5
dell'esame istologico sul pezzo anatomico asportato nel corso dell'intervento del 28/01/2008 eseguito sulla GN , abbiamo rivalutato la complicanza della deiscenza anastomotica avvenuta dopo Pt_1
l'intervento ARscopico di diversione bilio-pancreatica per obesità patologica del 25/01/2008.
Infatti dall'esame istologico si evince che non si è trattato di una deiscenza dell'anastomosi gastro-
ileale bensì di necrosi ischemica del fondo dell'ansa anastomizzata. In altre parole l'ansa ileale è andata incontro ad una necrosi ischemica e di conseguenza ad una perforazione perché gli operatori non hanno preventivamente valutato (come invece avrebbero dovuto) lo stato di vascolarizzazione dell'ansa ileale:
prima di iniziare la procedura dell'anastomosi bisogna essere sempre certi che l'ansa ileale sia ben vascolarizzata (valutando il colorito dell'ansa deputata all'anastomosi, la pulsatilità dei vasi
mesenterici periferici prossimi al bordo mesenterico). Inoltre, nel favorire l'ischemia dell'ansa espleta un ruolo importante la tensione sull'anastomosi: accade infatti che quando l'ansa ileale viene traslocata in alto per essere anastomizzata allo stomaco, possa venire stirata e trazionata oltre al dovuto, creando appunto tensione e sofferenza ischemica a livello dell'ansa. Un ulteriore fattore che ha contribuito all'ischemia dell'estremo distale dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco, il non averla sezionata a becco di clarino per cui la parte antimesenterica del moncone sezionato prima di essere suturato, è
pagina 8 di 23 risultata meno vascolarizzata e così predisposta all'ischemia, come di fatto si è poi verificato. In altri termini la necrosi perforativa dell'estremo distale dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco (come è
avvenuto nel caso della GN ) è tutt'altra cosa che la deiscenza anastomotica. La buona pratica Pt_1
chirurgica richiede all'operatore anzitutto di prevenire i rischi di ischemizzare l'ansa ileale da anastomizzare, evitando eccessive trazioni, sezionando l'ansa a becco di clarino. Inoltre l'operatore sia che operi in AR che a cielo aperto deve sempre ricercare con molta attenzione eventuali segni iniziali, anche lievi, di sofferenza vascolare dell'ansa ileale selezionata per l'anastomosi (il rischio è
soprattutto nel suo estremo distale a fondo cieco); al minimo dubbio, è indicato resecare la pozione distale di suddetta ansa utilizzando un tratto prossimale meglio perfuso. L'esame istologico del pezzo
anatomico asportato alla GN a seguito dell'intervento urgente del 28/01/2008 mostra il Pt_1
fondo dell'ansa ileale, selezionata per l'anastomosi, in necrosi, a riprova che non sono state attentamente eseguite e valutate tutte le misure necessarie per essere certi che l'estremo distale dell'ansa ileale selezionata per l'anastomosi fosse ben vascolarizzata e vitale. Si è trattato pertanto di una perforazione ischemica dell'ansa ileale piuttosto che di una deiscenza;
tant'è la necrosi nell'esame istologico è descritta a livello del fondo dell'ansa. …La figura 2 riporta lo schema dell'anastomosi gastro-ileale nell'intervento di diversione biliopancreatica. L'ansa ileale è anastomizzata in maniera latero-laterale alla trancia gastrica. L'ansa medialmente termina a fondo cieco e per questo motivo il suo tratto terminale potrebbe andare incontro ad una ipoperfusione del flusso arterioso con conseguente perforazione su base ischemica. Per prevenire questa potenziale complicanza, prima di eseguire l'anastomosi, bisogna essere certi che il tratto terminale dell'ansa sia ben vascolarizzato. Cioè occorre una pausa di riflessione per valutare attentamente se il fondo terminale dell'ansa da anastomizzare sia ben perfuso e vitale. E' molto probabile (più probabile che si) che durante la traslocazione verso l'alto dell'ansa ileale (traslocazione per poterla anastomizzare allo stomaco) sia stata creata eccessiva trazione e stiramento dei vasi del meso sicché, alla stessa stregua di un elastico che riduce il suo calibro se viene stirato, così anche le arterie del mesentere trazionate e stirate oltre il dovuto, riducono il loro pagina 9 di 23 calibro con conseguente ischemia da ipoperfusione. Meno verosimile l'ipotesi riportata dai consulenti di parte per il PM secondo cui gli operatori avrebbero posizionato una clip inavvertitamente su di un vaso arterioso creando così il presupposto per un'ischemia dell'ansa ileale: infatti nel referto dell'esame istologico non è documentata questa evenienza bensì la necrosi nel fondo dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco. Inoltre, qualora fosse avvenuto il clippaggio di un'arteria, l'ischemia sarebbe stata immediata e molto più evidente già in corso di intervento e l'effetto dell'ischemia con conseguente necrosi sarebbe stato più rapido con perforazione dopo poche ore e non in terza giornata postoperatoria;
invece l'ipoperfusione dell'ansa anastomizzata prodotta da eccessiva trazione con stiramento del suo meso e la mancata sezione a becco di clarino, ha ischemizzato in modo più lento e progressivo l'estremo distale a fondo cieco dell'ansa medesima con conseguente perforazione che si è
infatti verificata in terza giornata post-operatoria. La perforazione è stata poi riparata correttamente con intervento chirurgico urgente con accesso laparotomico da cui ne è poi seguito il laparocele. La
scelta tra accesso laparotomico o ARscopico propende per quest'ultimo quando l'indicazione ad intervenire sia per la chirurgia bariatrica, mentre l'intervento per trattare la complicanza e cioè la peritonite da perforazione ischemica può essere eseguito sia in AR (ma spesso in questi casi si
cambia programma e si converte con la laparotomia) che sin dall'inizio con accesso open. La
peritonite prodotta dalla deiscenza ha provocato successivamente, come spesso avviene in questi casi,
una sindrome aderenziale. In conclusione, per quanto dianzi espresso, è censurabile la complicanza della perforazione su base ischemica dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco in corso di intervento
ARscopico di diversione bilio-pancreatica. A seguito di questa complicanza è stato necessario reintervenire in urgenza con accesso laparotomico per riparare la deiscenza. Dopo questo secondo intervento sono residuati dei postumi: la sindrome aderenziale ed il laparocele. L'insorgenza del laparocele comunque non è imputabile ad imperizia degli operatori ma è una complicanza frequente in circostanze e condizioni come quelle della GN (intervento in urgenza, peritonite, obesità). Si Pt_1
rimanda in tal senso a quanto già scritto nella bozza a proposito dei fattori predisponenti alla pagina 10 di 23 formazione del laparocele. In ogni caso, se non ci fosse stata la perforazione, non ci sarebbe stata la necessità di reintervenire. Esiste quindi un nesso di causalità tra perforazione ischemica con necessità
di reintervento, successivo laparocele e sindrome aderenziale con i relativi problemi che questi postumi hanno comportato”.
E' quindi evidente che nel caso di specie non ci trova di fronte ad una cd. complicanza dell'intervento chirurgico, come dedotto da parte convenuta.
Con tale termine la medicina legale designa un evento dannoso, accidentale o anomalo, che insorge nel corso di un intervento chirurgico o di un iter terapeutico, aggravando la situazione del paziente e peggiorando le sue possibilità di recupero con l'insorgenza di uno stato morboso ulteriore, ancorché in qualche modo collegato o favorito dalla condizione di partenza e dalle cure praticate. Le complicanze,
dunque, sono evoluzioni indesiderate del quadro clinico di un paziente. Possono essere determinate dalla sua condizione o dall'intervento medico oppure da entrambi congiuntamente. Le complicanze possono dipendere dalla patologia di base del paziente, rappresentandone una naturale progressione (in questo caso parliamo di complicanze spontanee), oppure possono essere determinate dal trattamento sanitario che gli viene praticato (e allora parliamo di complicanze iatrogene). Esistono diversi tipi di complicanze: possiamo distinguerle, ad esempio, in base alla gravità (complicanze maggiori o minori);
alla ricorrenza statistica (frequenti o rare); alla tempistica con cui si presentano (precoci o tardive); e in base a tanti altri criteri, come la modalità attraverso la quale si realizzano, la natura delle conseguenze che ne derivano, oppure in relazione al distretto anatomico interessato (complicanze meccaniche,
ischemiche, infettive, respiratorie, articolari, emorragiche, ecc.).
Non tutte le complicanze costituiscono – però – fonte di responsabilità medica. Vanno – infatti –
verificati due presupposti: la prevedibilità, che è la capacità di riconoscere un pericolo di danno;
e l'evitabilità, che è la possibilità di neutralizzare questo danno. Se la complicanza era prevedibile ed evitabile in concreto, allora esiste verosimilmente un fatto illecito che è fonte di responsabilità
sanitaria. Se la complicanza non era prevedibile o non era evitabile, allora non è imputabile, in quanto pagina 11 di 23 dipende da quella alea terapeutica sempre imponderabile, che si annida in tutte le vicende cliniche. La
giurisprudenza (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 28985 del 11.11.2019) ha precisato che la complicanza non si riferisce al momento del danno conseguenza, ma al momento dell'evento lesivo,
atteso che si tratta di una lesione del diritto alla salute, che si colloca in una fase cronologicamente e logicamente antecedente lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa: 1) inadempimento della obbligazione/errore nella esecuzione della prestazione professionale;
2) determinazione o aggravamento dello stato patologico del paziente/evento lesivo della salute;
3) invalidità temporanea o permanente che ne è derivata/danno conseguenza (non patrimoniale).
E' noto che, in capo all'esercente la professione sanitaria, accanto al dovere della diligenza professionale, grava quello della generale prudenza, la quale impone al professionista la somministrazione di un trattamento terapeutico proporzionato al risultato da perseguire con specifico riguardo alle condizioni concrete del paziente. Atteso che una complicanza in medicina è un rischio possibile, seppure non probabile, l'inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza possono esporre il sanitario a responsabilità professionale. In particolare, in caso di peggioramento del paziente correlato ad un intervento sanitario, occorre analizzare se quel peggioramento era in concreto evitabile o meno in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento ed in presenza di un evento evitabile,
la condotta è imputabile al sanitario. Di converso, la presenza di un evento inevitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'articolo 1218 cc. Tuttavia, sebbene un evento dal punto di vista clinico sia riconducibile ad una complicanza, non è sufficiente ad integrare il principio della causa non imputabile (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 13328 del 30.06.2015).
Così la citata giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o quantomeno inevitabile. Quindi al medico convenuto in un giudizio di pagina 12 di 23 malpractice medica non è sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218
cc., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria, in quanto tale concetto
è inutile nel campo giuridico.
Infatti, quando si verifica durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, oppure tale peggioramento non era prevedibile o non evitabile.
In concreto non riveste pertanto alcun valore sostenere che l'evento dannoso non sia stato voluto dal medico, perché rientrante nella classificazione clinica delle complicanze: ciò che rileva è soltanto appurare in concreto se quell'evento integri gli estremi della causa non imputabile.
Le ricadute di questo principio sull'onere probatorio sono di assoluto rilievo in quanto: o il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze, oppure all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà
la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva
è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 24074 del
13.10.2017).
Spetta invece al paziente danneggiato dimostrare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale (la riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta del sanitario) sia sotto il profilo della causalità giuridica (individuazione inequivocabile delle conseguenze pregiudizievoli).
Ciò posto nella specie, alla luce delle risultanze della espletata ctu, è emerso che a) il primo intervento praticato era indicato per la condizioni della attrice;
b) l'intervento non è stato eseguito correttamente;
c) la perforazione su base ischemica dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco in corso di intervento ARscopico di diversione bilio-pancreatica appare la risultante di un incauto atto pagina 13 di 23 operativo;
d) il secondo intervento è stato conseguenza del predetto errore e conseguenza necessaria ed inevitabile per salvaguardare la vita della attrice.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso pagina 14 di 23 ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha riportato patologia stenotica
e/o da resezione, comprensiva del danno anatomico, con sintomi rilevanti e costanti e inefficacia del
trattamento medico e dietetico.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 45%.
Il consulente ha inoltre determinato in 50 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta ed in 60 gg il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
pagina 15 di 23 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 2762.00
(55.24*50*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 2485.80
(55.24*60*75%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri pagina 16 di 23 tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
pagina 17 di 23 Nel caso di specie in applicazione dei predetti criteri e considerata la percentuale di invalidità
permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a €
6803.56.
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.875 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 267890.00 (= € 6803.56 x45x 0.875).
A tale somma va aggiunta quella di € 133945.00 a titolo di danno morale, sempre in appplicazione delle richiamate tabelle.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del pagina 18 di 23 risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
Parte 3961). Il verbale della commissione medica dell' in atti attesa – a fronte di una riconosciuta invalidità – la possibilità di “svolgere attività lavorativa sedentaria che non comporti il mantenimento della stazione eretta e che preveda lunghe pause nello svolgimento delle mansioni” (allegato 19
produzione parte attrice).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 407082.80.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
pagina 19 di 23 ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di pagina 20 di 23 mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
pagina 21 di 23 Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (28.01.2008).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.1.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che l'attrice è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del 2002). La
liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28
novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 TU
spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, Parte_1 Controparte_3
così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni pagina 22 di 23 subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di €487.082,80,
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza,
fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia in €
8500.00 per compensi, € 1241.00 per spese, € 4688.00 per compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 23 di 23
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4221/21 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2024, promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) elettiv.te domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Milano n. 31 presso lo studio dell'Avv. Filippo Lo Sciuto, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attrice;
contro
Controparte_1
,
[...] CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Piazza SM di Gesù n. 5 pressa la sede dell' rappresentato e difeso giusta procura CP_1
allegata alla comparsa di costituzione dall'Avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara,
convenuto;
pagina 1 di 23 OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2021 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale l' esponendo che in data 25.01.08 - in assenza Controparte_3
dell'approccio multidisciplinare ed esami diagnostici preoperatorio et del consenso informato sui rischi dell'operazione – l'attrice, affetta da obesità patologica, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di diversione biliopancreatica, dallo staff e/o equipe medico del Dr. , del reparto di CP_4
Chirurgia Generale dell' . Riferiva che poco dopo l'operazione, Controparte_1
la paziente - sebbene prevedibili e prevenibili subiva delle complicanze, nell'ulteriore Parte_1
aggravante circostanza che la stessa, insieme ai propri familiari, lamentava più volte ai sanitari di turno delle purulente secrezioni addominali. Deduceva che solo grazie al veemente interessamento del proprio medico curante dr. veniva d'urgenza operata per sopravvenuta peritonite da Per_1
deiescenza. Per l'intercorsa complicanza perdeva conoscenza e per l'effetto veniva trasferita d'urgenza al reparto di rianimazione, ove veniva intubata e mantenuta in vita in coma farmacologico. Quindi,
dopo essere stata in pericolo di vita per 13 giorni, riprendeva il respiro spontaneo solo in data 09.02.08,
per essere poi dimessa in data 22.02.08 con la seguente diagnosi: obesità patologica, peritonite diffusa
da deiscenza anastomotica e ARDS sindrome di stress respiratorio acuto. Esponeva che in seguito ai successivi esami diagnostici venivano refertate l'opacizzazione della tuba destra, il laporacele mediano ed una ernia iatale da scivolamento, lesioni inesistenti prima dell'intervento del 25.01.08.
Per tali complicanze dal febbraio 2008 al settembre 2013 riferiva che era stata costretta a sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici atti a tentare di rimediare l'occlusione intestinale da briglia aderenziale,
la peritonite ed il laporocele procuratole dallo staff medico della convenuta azienda nell'intervento del pagina 2 di 23 25.01.08.
Esponeva quindi come fosse sussistente la responsabilità della convenuta, con richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
L' si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_3
Disposta ed espletata ctu medico legale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 3.7.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difasa della convenuta, atteso che sono depositate in atti (e non contestate) le messe in mora inviate in data 8.10.2010, 8.9.2013, 29.5.2017,
21.9.2017.
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura ospedaliera è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. Milano, 23/05/2003; Trib. Milano 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire pagina 3 di 23 spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente pagina 4 di 23 della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o pagina 5 di 23 colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha rilevato che “ Per quanto riguarda la complicanza della necrosi dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco nel corso dell'intervento di diversione biliopancreatica del 25/01/2008, c'è stata una responsabilità professionale nell'insorgenza di questa complicanza. Infatti non è stato attentamente valutato lo stato di perfusione e vascolarizzazione arteriosa dell'ansa ileale la quale ha probabilmente subito (più probabile che si) eccessive trazioni quando è stata traslocata e portata in alto verso lo stomaco per eseguire l'anastomosi; né la descrizione dell'atto operatorio riporta la sezione dell'ansa a becco di clarino, escamotage utile per prevenire l'ischemia del bordo antimesenterico dell'ansa. In ogni caso, con molta cautela ed attenzione, prima di procedere all'esecuzione dell'anastomosi, l'operatore deve sempre esaminare l'estremo distale a fondo cieco dell'ansa ileale per cercare le prime avvisaglie dell'ischemia, nel senso che l'ansa può apparire leggermente cianotica soprattutto nel suo tratto distale a fondo cieco;
tant'è nel caso della GN
, l'esame istologico del pezzo anatomico asportato nel secondo intervento, mostra proprio la Pt_1
perforazione nel fondo cieco dell'ansa ileale. Per quanto riguarda l'insorgenza del laparocele dopo l'intervento con accesso laparotomico (eseguito per riparare la perforazione ischemica) non è
addebitabile ad imperizia degli operatori ma se non ci fosse stata la perforazione, non ci sarebbe stata la necessità del secondo intervento, con accesso laparotomico, per cui non sarebbe insorto il laparocele.
Sicché c'è un nesso di causalità tra la perforazione ischemica dell'ansa ileale, il successivo laparocele e la sindrome aderenziale conseguente alla peritonite. Altrettanto censurabile è la non adeguata informazione fornita alla GN relativamente all'intervento di chirurgia bariatrica: nella cartella Pt_1
clinica agli atti non è presente alcun consenso informato ma la GN ha riferito di essere stata informata sommariamente sul tipo di intervento senza conoscerne rischi e complicanze. Inoltre non risulta agli atti l'approccio multidisciplinare preoperatorio che dovrebbe servire per preparare la paziente e stabilire l'idoneità a questo tipo di chirurgia (le linee guida riportano che occorre un periodo pagina 6 di 23 di 2-3 mesi): è necessario infatti la consulenza con il nutrizionista, con lo psichiatra e con lo psicologo;
inoltre, sempre in preparazione, è consigliabile eseguire un ciclo di ginnastica respiratoria e controllare se il/la paziente soffra di apnee ostruttive notturne ….Gli interventi di chirurgia bariatrica richiedono un'equipe di sanitari dedicati a questo particolare settore della chirurgia perché devono valutare e soppesare l'idoneità del soggetto a subire questo drastico cambiamento delle abitudini di vita, devono avere la competenza chirurgica per effettuare un intervento complesso in un paziente obeso con tutte le difficoltà che questa condizione comporta e devono coordinarsi con il paziente per organizzare il follow up con periodici controlli che dovrebbero durare per tutta la vita. Per quanto riguarda il caso in oggetto c'è stato un difetto di informazione ed una preparazione non adeguata all'intervento. …Non è
stato acquisito un corretto consenso informato all'intervento del 25/01/2008, mentre per quanto concerne l'intervento in urgenza del 28/01/2008, benché succinto, si può ritenere che sia stato acquisito un consenso adeguato …. La GN ha avuto la complicanza chirurgica più grave a Pt_1
seguito di intervento di chirurgia bariatrica e cioè la peritonite secondaria a perforazione ischemica dell'ansa ileale a riprova che non si tratta di una chirurgia routinaria bensì di una chirurgia complessa con rischi anche gravi di complicanze chirurgiche e metaboliche. La perforazione ischemica, come nei fatti è accaduto, va operata tempestivamente ed in urgenza. In tal senso i sanitari hanno correttamente e tempestivamente risolto la complicanza scongiurando ben più gravi pericoli (quoad vitam). Ma la
GN non era a conoscenza di questi potenziali rischi, ed in tal senso, oltre alla responsabilità Pt_1
professionale per la complicanza della perforazione ischemica, è censurabile la mancata informazione.
Se la GN fosse stata correttamente informata avrebbe potuto consapevolmente scegliere se Pt_1
sottoporsi o meno all'intervento. Per quanto riguarda l'operazione richiesta per trattare la perforazione dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco e la conseguente peritonite, va detto che si è trattato di un'urgenza, necessaria ed improrogabile, in quanto “salva vita”; per questo secondo intervento in cartella è presente un consenso informato adeguato. Con criterio di massima obiettività clinica,
tenendo conto dei barémes orientativi della valutazione medico-legale del e Per_2 Persona_3
pagina 7 di 23 il parametro di riferimento adottato è quello: “Tratto gastroenterico: patologia stenotica e/o Per_4
da resezione, comprensiva del danno anatomico, con sintomi rilevanti e costanti e inefficacia del trattamento medico e dietetico”. Considerando, inoltre, l'incidenza sull'attività lavorativa specifica, con ripercussioni gravi sullo stato generale, il tutto parametrato in misura del 45%”. Riconducibile alla responsabilità medica dei convenuti per quanto su specificato. In termini di invalidità temporanea assoluta si considerano 50 giorni. Per l'invalidità temporanea parziale al 75% si considera un periodo di
60 giorni per il recupero dall'intervento.”
I cc.tt.uu. hanno dato ampia spiegazione del perché hanno rivalutato le loro conclusioni rispetto alla bozza inviata alle parti ed a seguito delle osservazioni ricevute. Così alle pagg. 18 e ss si legge che
“Orbene, alla luce delle controdeduzioni del CTP dott. e ad una rivisitazione dell'esito Per_5
dell'esame istologico sul pezzo anatomico asportato nel corso dell'intervento del 28/01/2008 eseguito sulla GN , abbiamo rivalutato la complicanza della deiscenza anastomotica avvenuta dopo Pt_1
l'intervento ARscopico di diversione bilio-pancreatica per obesità patologica del 25/01/2008.
Infatti dall'esame istologico si evince che non si è trattato di una deiscenza dell'anastomosi gastro-
ileale bensì di necrosi ischemica del fondo dell'ansa anastomizzata. In altre parole l'ansa ileale è andata incontro ad una necrosi ischemica e di conseguenza ad una perforazione perché gli operatori non hanno preventivamente valutato (come invece avrebbero dovuto) lo stato di vascolarizzazione dell'ansa ileale:
prima di iniziare la procedura dell'anastomosi bisogna essere sempre certi che l'ansa ileale sia ben vascolarizzata (valutando il colorito dell'ansa deputata all'anastomosi, la pulsatilità dei vasi
mesenterici periferici prossimi al bordo mesenterico). Inoltre, nel favorire l'ischemia dell'ansa espleta un ruolo importante la tensione sull'anastomosi: accade infatti che quando l'ansa ileale viene traslocata in alto per essere anastomizzata allo stomaco, possa venire stirata e trazionata oltre al dovuto, creando appunto tensione e sofferenza ischemica a livello dell'ansa. Un ulteriore fattore che ha contribuito all'ischemia dell'estremo distale dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco, il non averla sezionata a becco di clarino per cui la parte antimesenterica del moncone sezionato prima di essere suturato, è
pagina 8 di 23 risultata meno vascolarizzata e così predisposta all'ischemia, come di fatto si è poi verificato. In altri termini la necrosi perforativa dell'estremo distale dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco (come è
avvenuto nel caso della GN ) è tutt'altra cosa che la deiscenza anastomotica. La buona pratica Pt_1
chirurgica richiede all'operatore anzitutto di prevenire i rischi di ischemizzare l'ansa ileale da anastomizzare, evitando eccessive trazioni, sezionando l'ansa a becco di clarino. Inoltre l'operatore sia che operi in AR che a cielo aperto deve sempre ricercare con molta attenzione eventuali segni iniziali, anche lievi, di sofferenza vascolare dell'ansa ileale selezionata per l'anastomosi (il rischio è
soprattutto nel suo estremo distale a fondo cieco); al minimo dubbio, è indicato resecare la pozione distale di suddetta ansa utilizzando un tratto prossimale meglio perfuso. L'esame istologico del pezzo
anatomico asportato alla GN a seguito dell'intervento urgente del 28/01/2008 mostra il Pt_1
fondo dell'ansa ileale, selezionata per l'anastomosi, in necrosi, a riprova che non sono state attentamente eseguite e valutate tutte le misure necessarie per essere certi che l'estremo distale dell'ansa ileale selezionata per l'anastomosi fosse ben vascolarizzata e vitale. Si è trattato pertanto di una perforazione ischemica dell'ansa ileale piuttosto che di una deiscenza;
tant'è la necrosi nell'esame istologico è descritta a livello del fondo dell'ansa. …La figura 2 riporta lo schema dell'anastomosi gastro-ileale nell'intervento di diversione biliopancreatica. L'ansa ileale è anastomizzata in maniera latero-laterale alla trancia gastrica. L'ansa medialmente termina a fondo cieco e per questo motivo il suo tratto terminale potrebbe andare incontro ad una ipoperfusione del flusso arterioso con conseguente perforazione su base ischemica. Per prevenire questa potenziale complicanza, prima di eseguire l'anastomosi, bisogna essere certi che il tratto terminale dell'ansa sia ben vascolarizzato. Cioè occorre una pausa di riflessione per valutare attentamente se il fondo terminale dell'ansa da anastomizzare sia ben perfuso e vitale. E' molto probabile (più probabile che si) che durante la traslocazione verso l'alto dell'ansa ileale (traslocazione per poterla anastomizzare allo stomaco) sia stata creata eccessiva trazione e stiramento dei vasi del meso sicché, alla stessa stregua di un elastico che riduce il suo calibro se viene stirato, così anche le arterie del mesentere trazionate e stirate oltre il dovuto, riducono il loro pagina 9 di 23 calibro con conseguente ischemia da ipoperfusione. Meno verosimile l'ipotesi riportata dai consulenti di parte per il PM secondo cui gli operatori avrebbero posizionato una clip inavvertitamente su di un vaso arterioso creando così il presupposto per un'ischemia dell'ansa ileale: infatti nel referto dell'esame istologico non è documentata questa evenienza bensì la necrosi nel fondo dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco. Inoltre, qualora fosse avvenuto il clippaggio di un'arteria, l'ischemia sarebbe stata immediata e molto più evidente già in corso di intervento e l'effetto dell'ischemia con conseguente necrosi sarebbe stato più rapido con perforazione dopo poche ore e non in terza giornata postoperatoria;
invece l'ipoperfusione dell'ansa anastomizzata prodotta da eccessiva trazione con stiramento del suo meso e la mancata sezione a becco di clarino, ha ischemizzato in modo più lento e progressivo l'estremo distale a fondo cieco dell'ansa medesima con conseguente perforazione che si è
infatti verificata in terza giornata post-operatoria. La perforazione è stata poi riparata correttamente con intervento chirurgico urgente con accesso laparotomico da cui ne è poi seguito il laparocele. La
scelta tra accesso laparotomico o ARscopico propende per quest'ultimo quando l'indicazione ad intervenire sia per la chirurgia bariatrica, mentre l'intervento per trattare la complicanza e cioè la peritonite da perforazione ischemica può essere eseguito sia in AR (ma spesso in questi casi si
cambia programma e si converte con la laparotomia) che sin dall'inizio con accesso open. La
peritonite prodotta dalla deiscenza ha provocato successivamente, come spesso avviene in questi casi,
una sindrome aderenziale. In conclusione, per quanto dianzi espresso, è censurabile la complicanza della perforazione su base ischemica dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco in corso di intervento
ARscopico di diversione bilio-pancreatica. A seguito di questa complicanza è stato necessario reintervenire in urgenza con accesso laparotomico per riparare la deiscenza. Dopo questo secondo intervento sono residuati dei postumi: la sindrome aderenziale ed il laparocele. L'insorgenza del laparocele comunque non è imputabile ad imperizia degli operatori ma è una complicanza frequente in circostanze e condizioni come quelle della GN (intervento in urgenza, peritonite, obesità). Si Pt_1
rimanda in tal senso a quanto già scritto nella bozza a proposito dei fattori predisponenti alla pagina 10 di 23 formazione del laparocele. In ogni caso, se non ci fosse stata la perforazione, non ci sarebbe stata la necessità di reintervenire. Esiste quindi un nesso di causalità tra perforazione ischemica con necessità
di reintervento, successivo laparocele e sindrome aderenziale con i relativi problemi che questi postumi hanno comportato”.
E' quindi evidente che nel caso di specie non ci trova di fronte ad una cd. complicanza dell'intervento chirurgico, come dedotto da parte convenuta.
Con tale termine la medicina legale designa un evento dannoso, accidentale o anomalo, che insorge nel corso di un intervento chirurgico o di un iter terapeutico, aggravando la situazione del paziente e peggiorando le sue possibilità di recupero con l'insorgenza di uno stato morboso ulteriore, ancorché in qualche modo collegato o favorito dalla condizione di partenza e dalle cure praticate. Le complicanze,
dunque, sono evoluzioni indesiderate del quadro clinico di un paziente. Possono essere determinate dalla sua condizione o dall'intervento medico oppure da entrambi congiuntamente. Le complicanze possono dipendere dalla patologia di base del paziente, rappresentandone una naturale progressione (in questo caso parliamo di complicanze spontanee), oppure possono essere determinate dal trattamento sanitario che gli viene praticato (e allora parliamo di complicanze iatrogene). Esistono diversi tipi di complicanze: possiamo distinguerle, ad esempio, in base alla gravità (complicanze maggiori o minori);
alla ricorrenza statistica (frequenti o rare); alla tempistica con cui si presentano (precoci o tardive); e in base a tanti altri criteri, come la modalità attraverso la quale si realizzano, la natura delle conseguenze che ne derivano, oppure in relazione al distretto anatomico interessato (complicanze meccaniche,
ischemiche, infettive, respiratorie, articolari, emorragiche, ecc.).
Non tutte le complicanze costituiscono – però – fonte di responsabilità medica. Vanno – infatti –
verificati due presupposti: la prevedibilità, che è la capacità di riconoscere un pericolo di danno;
e l'evitabilità, che è la possibilità di neutralizzare questo danno. Se la complicanza era prevedibile ed evitabile in concreto, allora esiste verosimilmente un fatto illecito che è fonte di responsabilità
sanitaria. Se la complicanza non era prevedibile o non era evitabile, allora non è imputabile, in quanto pagina 11 di 23 dipende da quella alea terapeutica sempre imponderabile, che si annida in tutte le vicende cliniche. La
giurisprudenza (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 28985 del 11.11.2019) ha precisato che la complicanza non si riferisce al momento del danno conseguenza, ma al momento dell'evento lesivo,
atteso che si tratta di una lesione del diritto alla salute, che si colloca in una fase cronologicamente e logicamente antecedente lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa: 1) inadempimento della obbligazione/errore nella esecuzione della prestazione professionale;
2) determinazione o aggravamento dello stato patologico del paziente/evento lesivo della salute;
3) invalidità temporanea o permanente che ne è derivata/danno conseguenza (non patrimoniale).
E' noto che, in capo all'esercente la professione sanitaria, accanto al dovere della diligenza professionale, grava quello della generale prudenza, la quale impone al professionista la somministrazione di un trattamento terapeutico proporzionato al risultato da perseguire con specifico riguardo alle condizioni concrete del paziente. Atteso che una complicanza in medicina è un rischio possibile, seppure non probabile, l'inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza possono esporre il sanitario a responsabilità professionale. In particolare, in caso di peggioramento del paziente correlato ad un intervento sanitario, occorre analizzare se quel peggioramento era in concreto evitabile o meno in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento ed in presenza di un evento evitabile,
la condotta è imputabile al sanitario. Di converso, la presenza di un evento inevitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'articolo 1218 cc. Tuttavia, sebbene un evento dal punto di vista clinico sia riconducibile ad una complicanza, non è sufficiente ad integrare il principio della causa non imputabile (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 13328 del 30.06.2015).
Così la citata giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o quantomeno inevitabile. Quindi al medico convenuto in un giudizio di pagina 12 di 23 malpractice medica non è sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218
cc., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria, in quanto tale concetto
è inutile nel campo giuridico.
Infatti, quando si verifica durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, oppure tale peggioramento non era prevedibile o non evitabile.
In concreto non riveste pertanto alcun valore sostenere che l'evento dannoso non sia stato voluto dal medico, perché rientrante nella classificazione clinica delle complicanze: ciò che rileva è soltanto appurare in concreto se quell'evento integri gli estremi della causa non imputabile.
Le ricadute di questo principio sull'onere probatorio sono di assoluto rilievo in quanto: o il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze, oppure all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà
la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva
è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 24074 del
13.10.2017).
Spetta invece al paziente danneggiato dimostrare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale (la riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta del sanitario) sia sotto il profilo della causalità giuridica (individuazione inequivocabile delle conseguenze pregiudizievoli).
Ciò posto nella specie, alla luce delle risultanze della espletata ctu, è emerso che a) il primo intervento praticato era indicato per la condizioni della attrice;
b) l'intervento non è stato eseguito correttamente;
c) la perforazione su base ischemica dell'ansa ileale anastomizzata allo stomaco in corso di intervento ARscopico di diversione bilio-pancreatica appare la risultante di un incauto atto pagina 13 di 23 operativo;
d) il secondo intervento è stato conseguenza del predetto errore e conseguenza necessaria ed inevitabile per salvaguardare la vita della attrice.
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso pagina 14 di 23 ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha riportato patologia stenotica
e/o da resezione, comprensiva del danno anatomico, con sintomi rilevanti e costanti e inefficacia del
trattamento medico e dietetico.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 45%.
Il consulente ha inoltre determinato in 50 gg. il periodo di invalidità temporanea assoluta ed in 60 gg il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
pagina 15 di 23 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 2762.00
(55.24*50*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 2485.80
(55.24*60*75%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri pagina 16 di 23 tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
pagina 17 di 23 Nel caso di specie in applicazione dei predetti criteri e considerata la percentuale di invalidità
permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a €
6803.56.
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.875 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 267890.00 (= € 6803.56 x45x 0.875).
A tale somma va aggiunta quella di € 133945.00 a titolo di danno morale, sempre in appplicazione delle richiamate tabelle.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del pagina 18 di 23 risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
Parte 3961). Il verbale della commissione medica dell' in atti attesa – a fronte di una riconosciuta invalidità – la possibilità di “svolgere attività lavorativa sedentaria che non comporti il mantenimento della stazione eretta e che preveda lunghe pause nello svolgimento delle mansioni” (allegato 19
produzione parte attrice).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 407082.80.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
pagina 19 di 23 ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di pagina 20 di 23 mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
pagina 21 di 23 Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (28.01.2008).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.1.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che l'attrice è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del 2002). La
liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28
novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133 TU
spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni ulteriore istanza, Parte_1 Controparte_3
così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni pagina 22 di 23 subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di €487.082,80,
oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza,
fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia in €
8500.00 per compensi, € 1241.00 per spese, € 4688.00 per compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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