Art. 1093. Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore. 2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 74
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 21/09/2026, n. 1702Provvedimento: […] In tale prospettiva appare corretta la tesi dell'Amministrazione secondo cui la disciplina speciale degli artt. 1314-1318 deve essere integrata, nei limiti della compatibilità, dai principi generali in materia di avanzamento degli ufficiali e, segnatamente, dagli artt. 1032, 1055 e 1093 del Codice dell'ordinamento militare.Leggi di più...