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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2507/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17887/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE AZ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200036857307501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: "annullare la seguente cartella di pagamento impugnata emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO n. 097 2020 00368573 07 501 relativa al Ruolo n. 2019/015063 emesso dalla NE AZ"; "Con vittoria di spese di giustizia".
Resistente: Agenzia delle Entrate IO "dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta"; "dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della IO"; "dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della IO"; "con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio".
NE AZ: "rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate IO ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 097 2020 00368573 07 501 riferita al ruolo della NE AZ per tassa automobilistica anno 2017 efferente al al veicolo targato Targa_2
In data 5 novembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la suddetta cartella di pagamento notificamdo, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate IO, sia alla NE AZ.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
a) la mancata notificazione di atti presupposti idonei a interrompere la prescrizione;
b) l'intervenuta prescrizione triennale del credito;
c) la carenza del presupposto soggettivo in capo alla ricorrente (che dichiara di non avere mai posseduto il veicolo), evidenziando che la de cuius Nominativo_1 è deceduta il Data_1 e che il veicolo Targa_2 risulta attribuito al coniuge della de cuius Nominativo_2 in forza di testamento olografo pubblicato il 21 giugno 2018.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate IO (indata 28 gennaio 2025) e la NE AZ (in data
19 novembre 2025).
L'Agenzia della IO ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito riconducibili all'Ente creditore, e nel merito ha sostenuto la non maturazione della prescrizione in ragione della disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 e richiamo all'art. 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159).
La NE AZ ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la Legge Regionale del AZ 13 agosto 2011,
n. 12, che all'art. 1, comma 85, consente l'irrogazione delle sanzioni e l'iscrizione a ruolo senza previa emissione di avviso di accertamento, nonché la sospensione dell'attività di notifica nel periodo 8 marzo
2020 – 31 agosto 2021.
Parte ricorrente, in data 5 dicembre 2025, ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, evidenziando altresì l'esistenza di giudizio identico promosso da altro coerede (R.G. 17872/2024), definito con accoglimento e annullamento della relativa cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Inquadramento e legittimazione passiva.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione non può essere accolta in via assorbente.
Nel caso di impugnazione di cartella, quando sono dedotti vizi che investono sia l'attività dell'Agente (notifica
/ attività esecutiva) sia la sussistenza del credito iscritto a ruolo e l'individuazione del soggetto passivo, la chiamata in giudizio di entrambi i soggetti (Ente creditore e Agente) è coerente con il sistema processuale e consente una decisione utile e definitiva sulla pretesa azionata mediante ruolo.
2. Sulla prescrizione del credito da tassa automobilistica 2017.
2.1. La tassa automobilistica è assoggettata al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma
51, del Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. in Legge 28 febbraio 1983, n. 53), decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, salva la prova di atti interruttivi tempestivamente notificati al debitore.
2.2. Nel caso in esame, risulta in atti che il ruolo è anno 2019 (n. 15063) ed è stato reso esecutivo in data
18/12/2019; la cartella nei confronti della ricorrente (documento n. 097 2020 00368573 07 501) risulta notificata in data 12/09/2024.
Non risultano, né sono stati provati, atti interruttivi della prescrizione specificamente notificati alla ricorrente in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
2.3. Le resistenti invocano la disciplina emergenziale COVID-19, con riferimento alla sospensione dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021, nonché (per l'Agente) la proroga di ulteriori termini in talune ipotesi.
Orbene, anche volendo computare in favore dell'Amministrazione l'intero periodo di sospensione (541 giorni), il termine massimo di esigibilità del credito – riferito a tassa 2017 – risulterebbe comunque spirato prima della notifica della cartella (scadenza teorica al 25 giugno 2022).
E, anche a voler applicare in via meramente dialettica la prospettazione più estensiva di ulteriore proroga di 24 mesi (che, peraltro, attiene a carichi affidati in specifici periodi e non appare sovrapponibile al caso in esame, ove il ruolo è del 2019), la scadenza teorica cadrebbe intorno al 24 giugno 2024, ancora una volta anteriore alla notifica del 12 settembre 2024.
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è fondata e assorbente.
3. Sul difetto del presupposto soggettivo e sulla pretesa solidarietà ereditaria.
3.1. La ricorrente ha dedotto e documentato, tramite gli atti richiamati in giudizio, che il veicolo targato
Targa_2 è stato attribuito al coniuge Nominativo_2 in forza di testamento olografo pubblicato il 21 giugno 2018; e che ella non ha mai posseduto il veicolo.
La tassa automobilistica, quale tributo collegato alla titolarità / disponibilità del veicolo, deve essere richiesta al soggetto passivo effettivo;
e, comunque, l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare, in capo alla ricorrente, una disponibilità giuridica o materiale del mezzo tale da legittimare l'iscrizione a ruolo in via diretta nei suoi confronti.
3.2. In ogni caso, anche sotto tale profilo, l'azione nei confronti della ricorrente risulta priva di adeguato fondamento, non essendo sufficiente la generica qualifica di “coobbligato” in assenza di puntuale dimostrazione del titolo e dei presupposti della responsabilità.
4. Conclusione.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della cartella impugnata nei confronti della ricorrente e degli atti consequenziali afferenti alla medesima posizione.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura seriale e del limitato valore della controversia, sono liquidate in misura contenuta, in solido tra le resistenti, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV 14 -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 097 2020 00368573 07 501 notificata il 12 settembre 2024, nonché gli atti consequenziali nei confronti della ricorrente;
- condanna l'Agenzia delle Entrate – IO e la NE AZ, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 200, oltre rimborso forfettario del 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
LO RA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AR PAOLO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17887/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NE AZ
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200036857307501 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: "annullare la seguente cartella di pagamento impugnata emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO n. 097 2020 00368573 07 501 relativa al Ruolo n. 2019/015063 emesso dalla NE AZ"; "Con vittoria di spese di giustizia".
Resistente: Agenzia delle Entrate IO "dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta"; "dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della IO"; "dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della IO"; "con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio".
NE AZ: "rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate IO ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 097 2020 00368573 07 501 riferita al ruolo della NE AZ per tassa automobilistica anno 2017 efferente al al veicolo targato Targa_2
In data 5 novembre 2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la suddetta cartella di pagamento notificamdo, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate IO, sia alla NE AZ.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
a) la mancata notificazione di atti presupposti idonei a interrompere la prescrizione;
b) l'intervenuta prescrizione triennale del credito;
c) la carenza del presupposto soggettivo in capo alla ricorrente (che dichiara di non avere mai posseduto il veicolo), evidenziando che la de cuius Nominativo_1 è deceduta il Data_1 e che il veicolo Targa_2 risulta attribuito al coniuge della de cuius Nominativo_2 in forza di testamento olografo pubblicato il 21 giugno 2018.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate IO (indata 28 gennaio 2025) e la NE AZ (in data
19 novembre 2025).
L'Agenzia della IO ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito riconducibili all'Ente creditore, e nel merito ha sostenuto la non maturazione della prescrizione in ragione della disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 e richiamo all'art. 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159).
La NE AZ ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la Legge Regionale del AZ 13 agosto 2011,
n. 12, che all'art. 1, comma 85, consente l'irrogazione delle sanzioni e l'iscrizione a ruolo senza previa emissione di avviso di accertamento, nonché la sospensione dell'attività di notifica nel periodo 8 marzo
2020 – 31 agosto 2021.
Parte ricorrente, in data 5 dicembre 2025, ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, evidenziando altresì l'esistenza di giudizio identico promosso da altro coerede (R.G. 17872/2024), definito con accoglimento e annullamento della relativa cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Inquadramento e legittimazione passiva.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione non può essere accolta in via assorbente.
Nel caso di impugnazione di cartella, quando sono dedotti vizi che investono sia l'attività dell'Agente (notifica
/ attività esecutiva) sia la sussistenza del credito iscritto a ruolo e l'individuazione del soggetto passivo, la chiamata in giudizio di entrambi i soggetti (Ente creditore e Agente) è coerente con il sistema processuale e consente una decisione utile e definitiva sulla pretesa azionata mediante ruolo.
2. Sulla prescrizione del credito da tassa automobilistica 2017.
2.1. La tassa automobilistica è assoggettata al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma
51, del Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. in Legge 28 febbraio 1983, n. 53), decorrente dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, salva la prova di atti interruttivi tempestivamente notificati al debitore.
2.2. Nel caso in esame, risulta in atti che il ruolo è anno 2019 (n. 15063) ed è stato reso esecutivo in data
18/12/2019; la cartella nei confronti della ricorrente (documento n. 097 2020 00368573 07 501) risulta notificata in data 12/09/2024.
Non risultano, né sono stati provati, atti interruttivi della prescrizione specificamente notificati alla ricorrente in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
2.3. Le resistenti invocano la disciplina emergenziale COVID-19, con riferimento alla sospensione dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021, nonché (per l'Agente) la proroga di ulteriori termini in talune ipotesi.
Orbene, anche volendo computare in favore dell'Amministrazione l'intero periodo di sospensione (541 giorni), il termine massimo di esigibilità del credito – riferito a tassa 2017 – risulterebbe comunque spirato prima della notifica della cartella (scadenza teorica al 25 giugno 2022).
E, anche a voler applicare in via meramente dialettica la prospettazione più estensiva di ulteriore proroga di 24 mesi (che, peraltro, attiene a carichi affidati in specifici periodi e non appare sovrapponibile al caso in esame, ove il ruolo è del 2019), la scadenza teorica cadrebbe intorno al 24 giugno 2024, ancora una volta anteriore alla notifica del 12 settembre 2024.
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è fondata e assorbente.
3. Sul difetto del presupposto soggettivo e sulla pretesa solidarietà ereditaria.
3.1. La ricorrente ha dedotto e documentato, tramite gli atti richiamati in giudizio, che il veicolo targato
Targa_2 è stato attribuito al coniuge Nominativo_2 in forza di testamento olografo pubblicato il 21 giugno 2018; e che ella non ha mai posseduto il veicolo.
La tassa automobilistica, quale tributo collegato alla titolarità / disponibilità del veicolo, deve essere richiesta al soggetto passivo effettivo;
e, comunque, l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare, in capo alla ricorrente, una disponibilità giuridica o materiale del mezzo tale da legittimare l'iscrizione a ruolo in via diretta nei suoi confronti.
3.2. In ogni caso, anche sotto tale profilo, l'azione nei confronti della ricorrente risulta priva di adeguato fondamento, non essendo sufficiente la generica qualifica di “coobbligato” in assenza di puntuale dimostrazione del titolo e dei presupposti della responsabilità.
4. Conclusione.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della cartella impugnata nei confronti della ricorrente e degli atti consequenziali afferenti alla medesima posizione.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura seriale e del limitato valore della controversia, sono liquidate in misura contenuta, in solido tra le resistenti, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – sez. XIV 14 -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 097 2020 00368573 07 501 notificata il 12 settembre 2024, nonché gli atti consequenziali nei confronti della ricorrente;
- condanna l'Agenzia delle Entrate – IO e la NE AZ, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 200, oltre rimborso forfettario del 15%, oneri previdenziali ed IVA se dovuta.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
LO RA