Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04575/2022 REG.RIC.
N. 03875/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4575 del 2022, proposto da CI EL, rappresentata e difesa dagli avv. ti SA Bianco e Mariacarolina Soria, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Soria in Napoli, Parco Comola Ricci n. 165, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2023, proposto da CI EL, rappresentata e difesa dagli avv. ti SA Bianco e Mariacarolina Soria, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Soria in Napoli, Parco Comola Ricci n. 165, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 4575 del 2022:
“a) - del provvedimento del 8.7.2022, prot. 38626, notificato il 14.7.2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, ha rigettato l'istanza di condono edilizio prot. 27410 del 11.11.1986 - fascicolo n.2012, presentata ai sensi della L.47/1985 dalla sig.ra LO SA, nata a [...] il [...], CF.: [...], in qualità di proprietaria, per la sanatoria delle opere realizzate, senza titolo, in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1;
b) - della comunicazione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10bis legge 241/90, di avvio del procedimento del 17.11.2020, prot.63635, finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'stanza di condono per abusi edilizi di cui all'art. 31 ss. Legge 47/1985, prot. 27410 del 11.11.1986, fasc.n.2019, presentata dalla sig.ra IN SA relativamente ad opere che si assumono abusivamente dalla medesima realizzate in Ercolano alla via Cegnacolo n.1 (nella specie, consistenti in modifica dell'abitazione a piano terra del fabbricato assentito mediante ampliamento e frazionamento in due unità residenziali con piccolo cucinino, bagno e cantinola pertinenziale), per improcedibilità tecnico-amministrativa;
c) - del provvedimento del 8.7-2022, prot. 38630, notificato il 14.7.2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, ha rigettato l'istanza di condono edilizio prot. 11167 del 28.2.1995 – fascicolo n. 2475 bis, presentata ai sensi della L. 724/1994 dalla sig.ra LO SA, nata a [...] il [...], CF: F[...], in qualità di proprietaria, per la sanatoria delle opere realizzate senza titolo, in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1:
d) - della comunicazione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10bis legge 241/90, di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 28.2.1995, prot .11167, fasc, 2476 bis, di condono edilizio per improcedibilità tecnico-amministrativa del 17.11.2020, prot. 63636, notificato il 19.11.2020, presentata dalla sig.ra IN SA relativamente ad opere che si assumono dalla medesima abusivamente realizzate in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1, (nella specie, costruzione di una abitazione in sopraelevazione al preesistente fabbricato, in difformità alla concessa autorizzazione edilizia)
e) - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della odierna ricorrente.”
quanto al ricorso n. 3875 del 2023:
“a) dell’ordinanza di demolizione n. 55/2023 ex art. 31 DPR n. 380/2001 del 29 giugno 2023 protocollo 37330 notificata l’11/07/2023, emessa dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – repressione abusivismo/condono edilizio del Comune di Ercolano;
b) dell’ordinanza n. 56/2023 ex art. 31 DPR n. 380/2001 del 29 giugno 2023 protocollo 37334 notificata l’11/07/2023, emessa dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – repressione abusivismo/condono edilizio del Comune di Ercolano
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale e, comunque lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente”
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano nel ricorso n. 4575 del 2022;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano nel ricorso n. 3875 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso assunto al numero di registro generale 4575 del 2022, depositato in data 6 ottobre 2022, CI EL ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti: - del provvedimento prot. n. 38626 dell’8 luglio 2022, notificato il 14 luglio 2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, ha rigettato l’istanza di condono edilizio prot. n. 27410 dell’11 novembre 1986 - fascicolo n. 2012, presentata ai sensi della L. n. 47/1985 da LO SA, in qualità di proprietaria, per la sanatoria delle opere realizzate, senza titolo, in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1; - della relativa comunicazione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10bis della L. n. 241/1990, di avvio del procedimento del 17 novembre 2020, prot. 63635, finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto della suddetta istanza di condono relativamente ad opere che si assumono abusivamente dalla medesima LO realizzate in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1 (nella specie, consistenti in modifica dell'abitazione a piano terra del fabbricato assentito mediante ampliamento e frazionamento in due unità residenziali con piccolo cucinino, bagno e cantinola pertinenziale), per improcedibilità tecnico-amministrativa; - del provvedimento prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022, notificato il 14 luglio 2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano, ha rigettato l'istanza di condono edilizio prot. n. 11167 del 28 febbraio 1995 – fascicolo n. 2475 bis, presentata ai sensi della L. n. 724/1994 da LO SA, in qualità di proprietaria, per la sanatoria delle opere realizzate senza titolo, in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1, - della relativa comunicazione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10bis legge 241/90, di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del predetto provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio del 17 novembre 2020, prot. 63636, notificato il 19 novembre 2020, relativamente ad opere che si assumono dalla medesima LO abusivamente realizzate in Ercolano alla via Cegnacolo n. 1, (nella specie, costruzione di una abitazione in sopraelevazione al preesistente fabbricato, in difformità alla concessa autorizzazione edilizia).
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito, per resistere in giudizio, il Comune di Ercolano, con atto meramente formale, ed ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza n. 1830 del 19 ottobre 2022 questa Sezione,
“ Rilevato che con il ricorso oggetto del giudizio, parte ricorrente ha impugnato il diniego di condono relativo alle opere indicate in epigrafe, che tuttavia non prevede, allo stato, la demolizione delle stesse;
Ritenuto che, per tale ragione, la domanda cautelare non possa essere accolta in quanto sprovvista di periculum in mora;
Ritenuto, altresì, che manchi anche il fumus boni iuris posto che il primo motivo di ricorso (difetto di motivazione) appare del tutto infondato, e quanto al secondo emerge, proprio dalla narrativa della ricorrente, che le opere eseguite abusivamente al piano inferiore dello immobile oggetto dell’attività di sanatoria hanno determinato un inammissibile mutamento di destinazione d’uso oltre che un non accettabile incremento volumetrico dell’ originario vano cantina, la cui prospettiva plano volumetrica risulta modificata rispetto alle previsioni dell’originaria autorizzazione edilizia rilasciata nel lontano 1964, non essendo tale piano posizionato al livello interrato come previsto nel pregresso provvedimento abilitativo, ma localizzato in posizione di “fuori terra”; ”,
ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e una memoria per l’udienza di discussione, e parte ricorrente una memoria di replica.
Con ricorso assunto al numero di registro generale 3875 del 2023, depositato in data 8 settembre 2023, CI EL ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 55/2023 prot. n. 37330 del 29 giugno 2023, notificata l’11 luglio 2023, emessa dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – repressione abusivismo/condono edilizio del Comune di Ercolano ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’ordinanza di demolizione n. 56/2023 prot. n. 37334 del 29 giugno 2023, notificata l’11 luglio 2023, emessa dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica – repressione abusivismo/condono edilizio del Comune di Ercolano ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito, per resistere in giudizio, il Comune di Ercolano, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2024 questa Sezione,
“ RITENUTO che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO opportuno, nel bilanciamento degli contrapposti interessi, sospendere nelle more l’efficacia dei provvedimenti impugnati, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito res adhuc integra in attesa che venga deciso il ricorso avverso i provvedimenti prot. n. 38626 e prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022 di improcedibilità delle istanze di condono, in quanto atti presupposti rispettivamente delle ordinanze di demolizione indicata in epigrafe, ivi espressamente richiamati;
RITENUTO altresì opportuno, alla luce di quanto sopra, di fissare l’udienza pubblica del 22 ottobre 2024 per la discussione nel merito del ricorso numero di registro generale 4575 del 2022, proposto dalla medesima ricorrente avverso i suddetti provvedimenti di improcedibilità delle istanze di condono, nonché del presente ricorso; ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione, e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti oggetto di impugnazione, ed ha fissato l’udienza pubblica del 22 ottobre 2024 per la discussione nel merito del ricorso numero di registro generale 4575 del 2022, proposto dalla medesima ricorrente, nonché del presente ricorso.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e memorie per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 il Presidente ha dato atto che il presente giudizio risultava connesso al ricorso 4575/2022, differito alla pubblica udienza del 13 marzo 2025, e pertanto ne ha disposto il rinvio alla medesima udienza del 13 marzo 2025, per l’eventuale trattazione congiunta.
Parte resistente ha prodotto una ulteriore memoria per la successiva udienza di discussione, e parte ricorrente una memoria di replica.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 entrambe le cause sono state chiamate e assunte in decisione.
Il Collegio ritiene preliminarmente di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la connessione soggettiva tra i ricorsi stessi, in quanto proposti dalla medesima ricorrente, e oggettiva, atteso che il ricorso n. 4575 del 2022 è stato proposto avverso i provvedimenti prot. n. 38626 e prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022 di improcedibilità delle istanze di condono, quali atti presupposti rispettivamente delle ordinanze di demolizione, ivi espressamente richiamati, impugnate con il successivo ricorso n. 3875 del 2023.
Il ricorso n. 4575 del 2022 è in parte inammissibile per difetto di interesse ed in parte infondato.
A sostegno del suddetto gravame, con il primo e secondo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, riconducibili alla natura delle argomentazioni di parte ricorrente, sono state dedotte le seguenti censure: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione, sviamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di interesse pubblico, mancata comparazione degli interessi coinvolti, violazione del principio di affidamento del privato, violazione dei principi comunitari in materia di proporzionalità dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001.
Parte ricorrente ha lamentato che nel caso in esame mancherebbe del tutto una motivazione chiara ed inequivocabile sul reale interesse pubblico posto in pericolo con la realizzazione degli interventi per cui è causa. In particolare, la specificazione dell’interesse pubblico concreto presuntivamente leso sarebbe stata necessaria in considerazione anche del fatto che le opere contestate atterrebbero ad un fabbricato realizzato, dietro rilascio di regolare licenza edilizia n. 31 prot. 3515 dell’11 settembre 1964, in epoca anteriore alla legge “ponte” n. 765/1967, ossia allorquando non sarebbero stati ancora istituiti i vincoli (richiamati nei provvedimenti odiernamente impugnati) di tutela di cui al P.R.G. di Ercolano, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2376 del 14 maggio,1975 (in G.U. n. 177 del 5 luglio 1975), quelli ambientali dettati dal P.T.P. Area Vesuvio del 4 luglio 2002, sismici di cui al D.M. 25/1981, quelli derivanti dalla perimetrazione del Parco del Vesuvio istituito con legge n. 394/1991, e dalle norme del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico autorità del bacino del Sarno del 4 aprile 2002. Ad avviso di parte ricorrente, pertanto, non potrebbe trovare applicazione l’art. 33 comma 1, della L. n. 47/1985 da parte del Comune, non ricadendo il caso di specie in quelli di inedificabilità assoluta proprio per la inesistenza dei vincoli ratione temporis .
Parte ricorrente ha inoltre sostenuto che l’onere motivazionale sarebbe stato ancor più cogente nella ipotesi quale quella de qua dove si ipotizza, sulla base del rigetto dell’istanza di condono, la demolizione di opere realizzate da circa cinquanta anni, ragion per cui sussisterebbe in capo all'Amministrazione l’onere di motivare la propria decisione, tanto rispetto all’interesse pubblico in concreto da tutelare, quanto rispetto al legittimo affidamento ingenerato nel privato in virtù del comportamento inerte tenuto dalla stessa, nell’anzidetto arco temporale, inosservante persino dei propri precisi obblighi di vigilanza del territorio.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 31 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione. difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, erronea interpretazione della istanza di condono alla luce della L. n. 47/1985 e sua erronea applicazione, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 31 e ss. della L. n. 47/1985 e dell’art. 39 della L. n. 724/1994, violazione art. 97 Cost..
Ad avviso di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per difetto di idonea istruttoria e congrua motivazione atta a chiarire la irrimediabile compromissione delle esigenze di tutela che deriverebbe dal mantenimento in vita delle avversate opere edili. Ha lamentato che il Comune resistente, anziché soffermarsi sulla semplice lettura del mod. B/2, se avesse provveduto ad una istruttoria completa e approfondita, non avrebbe rigettato l’istanza di condono edilizio n. 2012 prot. 27410 dell’11 novembre 1986, per i motivi di cui alla lettera a) del provvedimento prot. 38626 dell’8 luglio 2022, che recita: “ Le opere oggetto delle istanze di condono e rappresentate nella documentazione tecnica integrativa presentata l’11.11.1986 al prot.27438, risultano non congruenti con le opere rilevabili al piano inferiore del fabbricato in difformità al citato nulla osta n.31 prot.3515 dell’11.09.1964, infatti l’intero piano inferiore assentito del fabbricato è stato interessato dal cambio della destinazione d’uso da cantina a residenziale, opere afferenti alla ristrutturazione edilizia oltre che all’ampliamento di volumetria derivante dalla maggiore altezza interna realizzata ”.
In particolare ha sostenuto che, dalla analisi della documentazione allegata all’istanza di condono (relazione, grafici, e ulteriori modelli A/1 e A/2, presentati oltre al modello B/3) sarebbe evidente che il n. 4 barrato come tipologia di abuso sarebbe quello indicato proprio dalla L. n. 47/1985 al punto 4.: Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso.
Le predette attività edilizie nell’allegato della L. n. 47/1985, dove sono esplicitate le varie tipologie di abusi, corrisponderebbero alla tipologia n. 4, e sarebbero opere diverse da quelle elencate nel provvedimento, e pertanto gli abusi commessi al piano inferiore del fabbricato sarebbero stati correttamente classificati. Ha precisato che, comunque, il tecnico incaricato dalla LO aveva richiesto il condono indicando come tipologia d’abuso la tipologia 4, volendo così coprire l’intera tipologia di abusi possibili, realizzati senza licenza edilizia, o autorizzazione o in difformità. Avendo le opere di ristrutturazione interessato l’intero piano inferiore, destinato a cantinato dall’originario titolo n. 31/64, con la creazione di due abitazioni (interni 1-2), la superficie da indicare nel modello dell’istanza di sanatoria doveva corrispondere, per l’appunto, all’intera consistenza del piano terra. Pertanto qualsiasi difformità, ancorché nel caso di specie mai verificatasi, ad avviso di parte ricorrente sarebbe da considerare richiesta in sanatoria con la domanda di condono fascicolo n. 2012 prot. 27410 dell’11 novembre 1986.
Ha ribadito che l’incongruenza rilevata sarebbe in parte spiegabile con la discutibile impaginazione grafica del modello B/3 della L. n. 47/1985, che potrebbe aver indotto in errore l’istruttore della pratica, essendo stata riportata, in esso modello prestampato, la casella relativa alla tipologia n. 4 al fianco delle diciture relative ad altre tipologie di opere (5-6), che non sarebbero pertinenti alle opere di ristrutturazione eseguite senza titolo dalla LO. Ha rappresentato infine che ciò che invece nel modello B/3, presentato per chiedere la sanatoria delle opere di ristrutturazione del piano inferiore, apparirebbe effettivamente inadeguata, è la superficie utile computata e indicata in 18 mq.; tuttavia, essendo trascorsi circa 37 anni dalla presentazione dell’istanza, e non essendo più reperibile il tecnico che originariamente aveva curato il calcolo delle superfici e delle corrispondenti oblazioni da versare, sarebbe abbastanza difficile spiegare il senso di tale indicazione.
Quanto al rischio idraulico R4, parte ricorrente, premesso che il Comune resistente ha dichiarato improcedibili le istanze di condono anche sotto il seguente ulteriore profilo “ le opere realizzate, ossia la realizzazione di due abitazioni ed un deposito pertinenziale al piano terra, in luogo del piano cantinato seminterrato prevista dal nulla osta n.31 del 11.09.1964, comportano l’incremento del carico antropico e, pertanto, sono in contrasto con gli interventi ammissibili nell’area classificata a Rischio Idraulico molto elevato (R4) dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. ”, ha lamentato che l’Autorità di Bacino avrebbe errato e malamente istruito e motivato la delimitazione del perimetro dell’area sottoposto a vincolo R4; vi sarebbero pertanto i presupposti affinché i competenti uffici procedano anche in autotutela alla riperimetrazione del vincolo. Al fine di rendere pienamente evidente tutto quanto esposto, ha rappresentato di avere provveduto a far redigere da un ingegnere idraulico la relazione idraulica che attesterebbe inequivocabilmente quanto esposto.
Ad ogni buon conto, nella ipotesi che il vincolo dovesse essere invece ritenuto esistente in detta area, il diniego sarebbe comunque da annullare in quanto l’ente comunale non avrebbe tenuto in nessuna considerazione, all’atto del diniego, la circostanza che il fabbricato in parola sarebbe stato solo in parte ubicato nell’area sottoposta a vincolo idraulico.
Quanto al mancato rispetto della fascia cimiteriale, la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Dirigente del Comune di Ercolano a sanzionare il mancato rispetto della fascia cimiteriale riferita al Comune di Portici e posta alla distanza di m. 140 dalle opere ritenute non condonabili, e, in secondo luogo, la insussistenza del divieto assoluto di costruire ad una distanza di almeno m. 200 dal perimetro dell’impianto cimiteriale.
Ha sostenuto che il vincolo cimiteriale, posto a tutela di esigenze sanitarie e della sacralità dei luoghi, non avrebbe affatto natura “assoluta”, essendo possibile derogarvi ex art. 28 della L. n. 166/2002, per il perseguimento di interessi pubblici dell’intera collettività, quali la realizzazione di strade, parchi pubblici, attrezzature sportive, purché compatibili con le concorrenti ragioni della zona. Orbene, nel caso di specie tali deroghe sarebbero state ampiamente applicate dal Comune di Ercolano - da tempo immemorabile - con la realizzazione di strade (tra cui via Cegnacolo, ove sorgono i manufatti oggetto del contestato condono edilizio) ed insediamenti privati, popolari e residenziali realizzati a monte e a valle della via S. B. Cozzolino oltre e nei confini con il cimitero comunale. Ad avviso di parte ricorrente, con la richiamata normativa si sarebbe inteso moderare le restrizioni agli edifici esistenti situati all’interno di queste fasce per vari motivi, consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, in particolare quelle del comma 1 dell’art. 31 della L. n. 457/1978, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e in particolare consentendo la fattibilità degli interventi di ampliamento nella misura massima del 10% ed il cambio di destinazione d’uso. Ha comunque rappresentato che non vi sarebbe alcun riferimento ostativo nella originaria autorizzazione edilizia n. 31 dell’11 settembre 1964 e che, ad ogni buon conto, nulla osterebbe agli interventi, consentiti ad uso funzionale su immobili privati preesistenti posti all’interno della zona di rispetto.
Parte ricorrente ha infine rappresentato che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 28 dicembre 2021, il Comune di Portici ha approvato il PUC, deliberando di esercitare, ai sensi della L. n. 166/2002, il diritto di ridurre la fascia di rispetto di 200 metri intorno al cimitero, portandola a 50 m., e di contenere la massima espansione dell’area cimiteriale entro il confine comunale coincidente, in quel tratto, con la mezzeria della strada di collegamento intercomunale Via Sacerdote Benedetto Cozzolino. Le opere oggetto di istanza di condono non ricadrebbero nemmeno nella fascia di rispetto cimiteriale riportata nella Tavola n.13 dei “Vincoli” del Piano Urbanistico strutturale del Comune di Ercolano, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22 luglio 2020, né sulla predetta tavola sarebbero riportate eventuali zone interessate dal vincolo cimiteriale del Comune di Portici.
I motivi sono in parte inammissibili per difetto di interesse e in parte infondati, alla luce di quanto di seguito esposto.
Al riguardo occorre premettere che nel provvedimento impugnato prot. n. 38626 dell’8 luglio 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio prot. n. 27410 dell’11 novembre 1986 - fascicolo n. 2012, presentata ai sensi della L. n. 47/1985 da LO SA, in qualità di proprietaria, il Comune di Ercolano ha ritenuto che la suddetta istanza di condono fosse “ …improcedibile dal punto di vista tecnico-amministrativo poiché:
a) le opere oggetto di condono, ai sensi dell'art 33 della L. 47/1985, non sono suscettibili di sanatoria perché realizzate in area già sottoposta a vincolo di inedificabilità alla data dell'abuso (1974), in quanto l'area su cui insiste il fabbricato ricade nella fascia di rispetto ai sensi dell'art. 388 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (ml. 200), trovandosi a circa ml 140 dal Cimitero comunale di Portici;
b) le opere realizzate, ossia la realizzazione di due abitazioni ed un deposito pertinenziale al -piano terra, in luogo del piano cantinato seminterrato prevista dal nulla osta n. 31 del 11.09.1964, comportano l'incremento del carico antropico e, pertanto, sono in contrasto con gli interventi ammissibili nell'area classificata a Rischio Idraulico molto elevato (R4) dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
c) le opere oggetto delle istanze di condono e rappresentate nella documentazione tecnica integrativa presentata l’11.11.1986 al prot. 27438, risultano non congruenti con le opere rilevabili al piano inferiore del fabbricato in difformità al citato nulla osta n. 31 prot. n. 3515 dell'11.9.1964, infatti l'intero piano inferiore assentito del fabbricato è stato interessato dal cambio della destinazione d'uso da cantina a residenziale, opere afferenti alla ristrutturazione edilizia oltre che all'ampliamento di volumetria derivante dalla maggiore altezza interna realizzata;
d) il fabbricato realizzato, per quanto rilevabile dalla documentazione trasmessa, risulta inoltre, in totale difformità rispetto a quanto assentito dal citato nulla osta in quanto posto in differente posizione sul lotto e quasi interamente fuori terra e non interrato come previsto. ”.
Nel provvedimento impugnato prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio prot. n. 11167 del 28 febbraio 1995 – fascicolo n. 2475 bis, presentata ai sensi della L. n. 724/1994 da LO SA, in qualità di proprietaria, il Comune di Ercolano ha ritenuto che la suddetta istanza di condono fosse “ …improcedibile dal punto di vista tecnico-amministrativo poiché:
a) le opere oggetto di condono, ai sensi dell'art. 33 della L. 47/1985, non sono suscettibili di sanatoria perché realizzate in area già sottoposta a vincolo di inedificabilità alla data dell'abuso (1974), in quanto l'area su cui insiste il fabbricato ricade nella fascia cli rispetto ai sensi dell'art. 388 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (mi. 200), trovandosi a circa ml 14.0 dal Cimitero comunale di Portici;
b) le opere oggetto di condono edilizio consistente nella costruzione di una nuova abitazione in soprelevazione, comportano l'incremento del carico antropico e, pertanto, sono in contrasto con gli interventi ammissibili nell'area classificata a Rischio Idraulico molto elevato (R4) dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
c) il fabbricato realizzato, per quanto rilevabile dalla documentazione trasmessa, risulta inoltre, in totale difformità rispetto a quanto assentito dal citato nulla osta in quanto posto in differente posizione sul lotto e quasi interamente fuori terra e non interrato come previsto. ”.
Alla luce del contenuto di entrambi i provvedimenti impugnati, come sopra richiamati, deve ritenersi che trattasi di atti plurimotivati, in quanto si fondano rispettivamente su quattro e tre autonome motivazioni.
Trattandosi, come detto, di atti plurimotivati deve, pertanto, ritenersi che i provvedimenti impugnati siano stati legittimamente adottati già solo alla luce dell’autonoma motivazione concernente il vincolo di rispetto cimiteriale.
Costituisce infatti ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 4004 e 22 ottobre 2015, n. 4972) ed inattaccabile (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 marzo 2023, n. 1353, 21 luglio 2021, n. 5051, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).
Quanto al mancato rispetto della fascia cimiteriale, deve ritenersi innanzitutto infondata la censura del secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Dirigente del Comune di Ercolano a sanzionare il mancato rispetto della fascia cimiteriale riferita al Comune di Portici.
Ed invero, come condivisibilmente sostenuto dal Comune resistente, il provvedimento impugnato non può ritenersi viziato per incompetenza, in quanto l’immobile per cui è causa ricade nel territorio di Ercolano, con ogni conseguenza in ordine alla assoggettabilità dello stesso cespite alla attività di vigilanza sull’assetto del territorio comunale di Ercolano, attribuito al Dirigente del competente settore del medesimo Comune.
Il Collegio ritiene infondate anche le ulteriori censure riferite al vincolo cimiteriale di cui al secondo motivo di ricorso, alla luce di quanto di seguito esposto, mentre devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in riferimento alle altre autonome motivazioni sopra richiamate.
In punto di diritto, in materia di vincolo cimiteriale, l’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, T.U. delle leggi sanitarie, al primo comma prevede: “ I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. ”.
Al riguardo la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “ - il vincolo cimiteriale prescritto dall’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 determina un regime di inedificabilità ex lege, integrando una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene, tale da configurare in maniera oggettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell’area cimiteriale;
- il vincolo, in ragione del suo carattere assoluto, non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale;
- il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti;
- avuto riguardo alla ratio sottesa alla norma in esame, la nozione di “centro abitato” richiamata dall’art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/34, deve intendersi in senso ampio e comprensivo di ogni ambito spaziale nel quale insistano edifici connotati da effettiva e permanente destinazione residenziale o con uso correlato alla residenza, posto che, altrimenti, si consentirebbe la generalizzata costruzione o ampliamento dei cimiteri anche a ridosso di edifici a uso abitativo, in violazione delle esigenze di tutela della pubblica igiene e salute sottese alla prescrizione di cui all’art. 338, comma 1, cit.;
- la deroga prevista dal quinto comma dell’art. 338 r.d. n. 1265/34 con riferimento all’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale è suscettibile di essere ridotta soltanto in via autoritativa e a tutela di interessi pubblici.
Pertanto, in ragione del chiaro ed inequivocabile disposto normativo e della relativa ratio, il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6726; Cons. St., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5458; Cons. St., Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2370; Cons. St., Sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2622; Cons. St., Sez VI, 12 febbraio 2019, n. 1013) ritiene che il vincolo cimiteriale abbia carattere assoluto e non consenta in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, e che lo stesso vincolo si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
L'esistenza del vincolo cimiteriale nell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, quindi, comportando l'inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 33, L. n. 47/1985, senza necessità di compiere ulteriori valutazioni. ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 agosto 2023, n. 8066).
Quanto agli interventi ammissibili nella zona di rispetto cimiteriale anche questa Sezione ha condivisibilmente precisato che “ il procedimento invocabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell'art. 338, consistenti nel recupero o nel cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti; mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell'elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione - la procedura di riduzione della fascia inedificabile (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3410; sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667; ivi riferimenti ulteriori). - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 luglio 2018, n. 4351, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2017, n. 5873.
Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza deve ritenersi che entrambi i provvedimenti impugnati sono stati legittimamente adottati, in quanto gli interventi di cui ad entrambe le istanze di sanatoria sono stati realizzati in area di vincolo cimiteriale. Quanto al provvedimento prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022 di rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 724/1994 tenuto conto che la sanatoria era stata chiesta per una costruzione in sopraelevazione al fabbricato preesistente e quindi trattasi di una nuova opera e, per quanto concerne il provvedimento prot. n. 38626 dell’8 luglio 2022 di rigetto dell’istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 47/1985 alla luce della circostanza che le opere realizzate non rientrano tra gli interventi ammissibili di cui al settimo comma dell’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, specificamente descritte nei medesimi provvedimenti impugnati.
Devono altresì ritenersi infondate le censure con cui parte ricorrente lamenta un difetto di motivazione, anche tenuto conto del tempo trascorso e del legittimo affidamento che si sarebbe ingenerato in suo favore.
Ed invero la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento ingiuntivo di demolizione dell’immobile abusivo, per mancato accoglimento della domanda di condono edilizio, in quanto il comportamento del Comune, anche per il lungo tempo trascorso dal momento della presentazione della domanda di condono al momento in cui sono intervenuti, prima il provvedimento di diniego e poi l’ordine di demolizione, non è idoneo a radicare in capo alla parte interessata alla sanatoria un legittimo affidamento sulla favorevole conclusione del procedimento attivato con la domanda di sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2292).
Il principio è applicabile anche al caso di specie, anche perché in capo all'autore dell'abuso edilizio non può riconoscersi alcun legittimo affidamento al mantenimento dell'opera, compreso il caso in cui l'intervento sia risalente nel tempo (Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2023, n. 1852, concernente proprio un diniego di richiesta di condono).
Non esisteva neanche un obbligo di motivazione rafforzata, come invece invocato da parte ricorrente, sia alla luce di quanto detto, sia perché in materia edilizia i provvedimenti, ivi compreso il diniego alla richiesta di condono, non richiedono una specifica motivazione, se non per quanto riguarda l’abusività delle opere ed il contrasto insanabile con la normativa edilizia (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2023, n. 10540 e Sez. II, 24 agosto 2021, n. 6028).
L'adozione del provvedimento di diniego del condono è legittima e doverosa anche dopo un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine a ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità violata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 gennaio 2024, n. 136).
In ordine alla sufficienza della motivazione, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, alla luce del quale, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, la motivazione dell'atto di rigetto può essere legittimamente fondata, in altri termini, sul richiamo all'inderogabile disciplina vincolistica oggetto di violazione, ben potendo tale richiamo assumere un rilievo preminente in ordine al complesso di interessi e di valori sottesi alla fattispecie (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 gennaio 2024, n. 136), come verificatosi nel caso di specie già solo per la motivazione concernente la violazione del vincolo cimiteriale.
Inoltre i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva - ivi compresi i dinieghi di sanatoria - sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata (T.A.R. Napoli, Sez. VII, 27 marzo 2023, n. 1901).
Con il terzo motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria, violazione del principio della proporzionalità della sanzione, carenza di interesse pubblico alla demolizione, violazione del giusto procedimento, erroneità dei presupposti, sviamento, irragionevolezza.
Parte ricorrente, nella denegata ipotesi in cui questo adito TAR volesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, ha lamentato che i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi dal momento che le contestate opere sarebbero strettamente collegate a quelle assentite e da tempo abitate, e di difficile rimozione e ripristino dello stato quo ante , con sicuro pregiudizio dell'immobile e delle parti legittimamente assentite. Logico corollario sarebbe che il Comune di Ercolano potrebbe, al più, applicare ex art. 34 la sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria per l’impossibilità di eseguire l’abbattimento.
Il motivo, come condivisibilmente sostenuto dall’amministrazione comunale resistente, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto i provvedimenti impugnati concernono solo il rigetto delle istanze di condono e con essi non viene comminata la conseguente sanzione demolitoria, circostanza comprovata dal fatto che la sanzione demolitoria è stata disposta con successive due ordinanze oggetto di impugnazione dalla medesima parte ricorrente con il ricorso riunito assunto al numero di registro generale 3875 del 2023.
Per completezza il Collegio ritiene comunque di precisare, confermando la giurisprudenza dalla Sezione dalla quale non ha motivo di discostarsi, che la circostanza addotta non vizi in ogni caso neppure l’ordine di demolizione, rilevando eventualmente solo in fase esecutiva (cfr. la sentenza della Sezione del 15 febbraio 2019 n. 884: “ a più riprese è stato statuito che non assume alcun rilievo la circostanza secondo cui si arrecherebbe un pregiudizio alla parte asseritamente conforme, la quale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e può rilevare, semmai, solo nella fase successiva e su impulso della parte, sempre che la demolizione sia ingiunta ai sensi degli artt. 33 o 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, recanti la previsione alternativa della sanzione pecuniaria, la cui applicazione è esclusa allorquando la demolizione è ingiunta, come nella specie, in base agli artt. 27 e 31 (cfr. la cit. sentenza n. 3531 del 2018) ”; conf., 26 settembre 2019 n. 4609: “ Questa evenienza rileva, tuttavia, solo nella fase esecutiva, sicché la sua assenza nell'ordinanza di demolizione - al pari dell'eventuale presenza circa gli impedimenti tecnici a demolire - non costituisce vizio dell’ordinanza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613). L’art. 34, a sua volta, riguarda soltanto gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, laddove la costruzione di cui si tratta è pacificamente avvenuta in assenza di titolo edilizi ” e 29 gennaio 2024, n. 742, 12 gennaio 2023, n. 277, 28 ottobre 2021, n. 6781).
Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso n. 4575 del 2022 deve essere in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Passando ad esaminare il ricorso n. 3875 del 2023, esso è infondato e va, pertanto respinto.
A sostegno del suddetto gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 31 della L. n. 1950/1942 e dell’art. 10 della L. n. 765/1967, dell’art. 1375 c.c. e del principio che tutela l’affidamento in buona fede, violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento di legge, eccesso di potere per carenza e/o difetto d’istruttoria e motivazione.
Parte ricorrente ha preliminarmente rappresentato la pendenza del ricorso RG 61830/2022 ( rectius 4575/2022) avverso il diniego operato dal Comune delle due istanze di condono edilizio e segnatamente, la prima fascicolo n. 2012 prot. n. 27410 dell’11 novembre 1986 e la seconda, - ex art. 39 della L. n. 724/1994 - in data 28 febbraio 1995, prot. n. 11167, fascicolo n. 2475 bis, le cui doglianze ha inteso qui interamente riportate, ripetute e trascritte.
Ha precisato che l’immobile preesistente agli abusi di cui alle istanze di condono sarebbe legittimo per essere stato realizzato ante 1967, con parere favorevole a costruire da parte della Soprintendenza mentre per gli abusi successivi ante 1974 si era proceduto a depositare istanza di condono ai sensi della L. n. 47/1985, e per quelli ante 1994 ai sensi della L. n. 724/1994, decise con i suddetti provvedimenti di diniego.
Ha comunque sostenuto l’illegittimità propria delle ordinanze di demolizione per carenza di motivazione; in particolare ha sostenuto che per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sarebbe ingenerata una posizione di affidamento nel privato e ha quindi lamentato la necessità di una motivazione “rafforzata” che desse conto dell’avvenuta valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione della “res”, risalente nel tempo, e quello dell’Amministrazione al ripristino dell’assetto del territorio, compromesso della permanenza in loco dell’abuso, con dimostrazione, tra l’altro, della prevalenza dell’insussistente interesse pubblico alla rimozione dell’abuso.
Devono innanzitutto ritenersi infondate le censure riferite ai provvedimenti prot. n. 38626 e prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022 di improcedibilità delle istanze di condono, già dedotte con il ricorso qui riunito n. 4575 del 2022, da intendersi quali censure di illegittimità derivata.
Ed invero entrambe le ordinanze di demolizione oggetto di impugnazione sono state adottate richiamando espressamente a loro fondamento, quali atti presupposti, i provvedimenti prot. n. 38626 e prot. n. 38630 dell’8 luglio 2022 di improcedibilità delle suddette istanze di condono, ritenute legittime da questo Collegio nel ricorso riunito n. 4575 del 2022.
Quanto alle censure di difetto di motivazione anche esse devono ritenersi infondate.
Per quanto concerne la motivazione dell’ordinanza di demolizione si condivide la costante e condivisibile giurisprudenza alla luce della quale ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 agosto 2016, n. 4088).
In proposito l’esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l’applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4017), esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 4776, 7 maggio 2021, n. 3073), elementi questi di cui non difettano le ordinanze impugnate.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 ha, poi, definitivamente chiarito che, trattandosi di provvedimento vincolato, è invece del tutto superflua la comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato, anche qualora sia passato un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione degli abusi (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3693 e Consiglio di Stato, Sez. II, 20 luglio 2022, n. 6373: “ L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi. ”).
Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, il ricorso n. 3875 del 2023 deve essere rigettato.
Le spese per entrambi i ricorsi, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente in favore di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. n. 4575 del 2022 e R.G. n. 3875 del 2023, come in epigrafe proposti:
-li riunisce;
- in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile per difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso n. 4575 del 2022;
- rigetta il ricorso n. 3875 del 2023.
Condanna parte ricorrente al pagamento di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO