Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/05/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7399/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7399/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE) il 24/01/2012 ed elettivamente domiciliata in Via Malta 5/4, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. BRANZINI MICHELA (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in qualità di curatore speciale
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
AQ (ECUADOR) il 06/09/1996 ed elettivamente domiciliato in Piazza
Mazzini 42/4, Santa Margherita Ligure (GE) presso e nello studio dell'Avv. PERUGGI
GIAN MARCO (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione
NONCHÉ DI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
AQ (ECUADOR) il 06/11/1989 ed elettivamente domiciliato in Via San
Lorenzo 13/7, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. AUTERI MARIA TERESA
(C.F. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce C.F._6 alla comparsa di costituzione
E
[...]
[...]
(C.F. ), nata Controparte_2 C.F._7
a AQ (ECUADOR) il 23/08/1994 ed elettivamente domiciliata in Via San
Lorenzo 13/7, Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv. AUTERI MARIA TERESA
(C.F. che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce C.F._6 alla comparsa di costituzione
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, sulla base di quanto riportato in narrativa e sulla base della documentazione allegata al presente ricorso:
- dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.263 c.c. il riconoscimento di paternità effettuato nell'anno 2012 da parte del Signor in relazione alla minore Parte_3 stante il difetto di veridicità per i motivi e la Parte_1 documentazione prodotta, come indicata nelle premesse;
- riconoscere quale padre biologico della minore il Signor Parte_1
per i motivi e la documentazione prodotta di cui in Parte_2 premessa;
- ordinare per l'effetto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova che venga effettuata la relativa annotazione del cambiamento di paternità della minore negli opportuni registri civili.
- Vinte le spese in caso d contestazione”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO VERA AR CA LE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, in totale accoglimento del ricorso proposto dalla minore : Parte_1
- dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.263 c.c. il riconoscimento di paternità effettuato nell'anno 2012 da parte del Signor in relazione alla minore Parte_3 stante il difetto di veridicità per i motivi e la Parte_1 documentazione prodotta, come indicata nelle premesse;
- riconoscere quale padre biologico della minore il Signor Parte_1 Parte_2
;
[...]
- ordinare per l'effetto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova che venga effettuata la relativa annotazione del cambiamento di paternità della minore negli opportuni registri civili;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI Parte_2
E : Controparte_2
“chiedono che l'adito Tribunale Ill.mo VOGLIA Accogliere tutte le domande formulate da parte ricorrente ovvero:
1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.263 c.c. il riconoscimento di paternità effettuato nell'anno 2012 da parte del Signor in relazione Parte_3 alla minore stante il difetto di veridicità per i motivi e la Parte_1 documentazione prodotta in atti da parte ricorrente;
2) riconoscere quale padre biologico della minore il Signor Parte_1
per i motivi e la documentazione prodotta da parte Parte_2 ricorrente;
3) ordinare per l'effetto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova che venga effettuata la relativa annotazione del cambiamento di paternità della minore negli opportuni registri civili;
4) Spese di giudizio integralmente compensate”.
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “Chiede che il Tribunale di Genova voglia riconoscere, quale padre biologico della minore, la persona indicata in domanda con i provvedimenti conseguenti e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'anno 2010 la Sig.ra intraprendeva una relazione Controparte_2 sentimentale con il Sig. e nell'anno 2011 scopriva di Parte_2 essere incinta. Tuttavia, la relazione sentimentale fra i due si interrompeva prima della nascita della figlia , che nasceva in Genova in data 24/01/2012. Parte_1
La Sig.ra poco dopo la nascita della figlia, Controparte_2 intraprendeva una nuova relazione sentimentale con il Sig. il Controparte_3 quale si rendeva disponibile a riconoscere legalmente la bambina, la quale assumeva così il suo cognome.
Nell'anno 2013 la Sig.ra essendosi conclusa la Controparte_2 relazione sentimentale con il Sig. incontrava nuovamente il Controparte_3
Sig. , padre biologico della figlia. In tal modo, tra i Parte_2 genitori della minore si instaurava nuovamente un rapporto affettivo che si formalizzava con il matrimonio degli stressi avvenuto in Ecuador in data 16/09/2015.
Il Sig. poco dopo aver interrotto la relazione con la Sig.ra Controparte_3
e di comune accordo con lei, si sottoponeva ad Controparte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 indagini genetiche per la valutazione della paternità della minore presso il Parte_1 laboratorio di genetica forense della Dott.ssa il cui elaborato così Persona_1 concludeva:
“Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio, è possibile escludere quale padre biologico di ”; Controparte_3 Parte_1
Successivamente, nel mese di luglio 2013, presso lo stesso laboratorio di analisi, dopo l'esclusione della paternità del Sig. rispetto alla minore Controparte_3 [...]
, si chiedeva alla Dott.ssa di verificare la paternità del Sig. Parte_1 Per_1
nei confronti della stessa minore. Parte_2
A tal proposito, l'indagine genetica stabiliva che: “Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio, è possibile indicare quale Parte_2 padre biologico di . Parte_1
Pertanto, alla luce di tale documentazione, in data 18/07/2024 l'Avv. Branzini Michela in qualità curatrice speciale della minore adiva il Tribunale di Parte_1
Genova affinchè lo stesso dichiarasse da un lato il Sig. Parte_3 estraneo al rapporto di filiazione con la minore e, dall'altro, Parte_1 riconoscesse quale padre biologico della stessa il Sig. . Parte_2
In data 16/12/2024 si costituiva il Sig. deducendo di essere Parte_3 altresì nel suo interesse che il Sig. , effettivo padre Parte_2 biologico di , potesse riconoscere la minore. Parte_1
Successivamente, in data 17/12/2024 si costituivano congiuntamente la Sig.ra
[...] ed il Sig. i quali nulla Controparte_2 Parte_2 opponevano al disconoscimento di paternità da parte del Sig. Parte_3 in relazione alla minore ed al successivo riconoscimento della Parte_1 stessa da parte del Sig. quale effettivo padre biologico. Parte_2
All'udienza del 05/02/2025 davanti al dr. Domenico Pellegrini Giudice Delegato comparivano tutte le parti in causa confermando quanto già esposto nei rispettivi atti.
Come noto l'ordinamento italiano prevede che tra l'accertamento della paternità naturale e quella di disconoscimento della paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità, di natura tecnico - giuridico, pertanto la prima causa va sospesa al fine di evitare l'eventuale conflitto di giudicati. Più in dettaglio, l'accertamento col quale viene rimosso ovvero mantenuto lo status di figlio legittimo, risulta pregiudiziale rispetto a quello col quale viene rivendicata un'altra paternità.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 La questione è stata portata all'esame della Corte EDU proprio in relazione alla necessità che, a fronte di un procedimento di disconoscimento di paternità ancora pendente, parte ricorrente che intendeva esperire azione di accertamento di paternità vedeva dichiarata inammissibile l'azione in quanto la decisione sul disconoscimento di paternità non era ancora definitiva, prerequisito questo indispensabile nel nostro ordinamento per l'esercizio dell'azione di accertamento della paternità.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha osservato che un sistema come quello italiano, che prevede che l'azione di disconoscimento della paternità sia pregiudiziale all'azione di accertamento della paternità, può in linea di principio essere ritenuta compatibile con le obbligazioni derivante dall'art. 8, tenuto conto del margine di discrezionalità dello Stato. Ma ha ritenuto, tuttavia, che in un tale sistema gli interessi dell'individuo che cerca di conoscere la sua parentela deve essere difeso, e ciò non accade nei casi in cui il procedimento dura da diversi anni impedendo l'introduzione di un'azione di accertamento di paternità naturale.
La Corte ha rilevato anche l'assenza di misure per accelerare la procedura tale da consentire al ricorrente di proporre ricorso per l'accertamento della paternità anche nel caso di sentenza pronunciata in giudizio in cui la controversia sulla paternità non sia ancora definitiva.
Al riguardo, la Corte osserva anche che, nella sentenza del 14 luglio 2022 la Corte costituzionale italiana ha invitato il legislatore ad intervenire per disciplinare le materie relative al riconoscimento della verità biologica, senza limitare in modo sproporzionato gli altri diritti di rango costituzionale. La Corte ha riconosciuto che il processo di questo tipo, come nel caso di specie, costituisce un pesante onere per la persona che desidera far registrare la propria identità biologica, e rischi che comportano non solo una violazione del principio di ragionevole durata del processo, ma anche ostacolo «all'esercizio del diritto di azione garantito dall'articolo 24 della
Costituzione italiana”, e questo peraltro, in rapporto con azioni volte alla tutela dei diritti fondamentali, relative allo stato biologico e all'identità.
La Corte, come la Corte costituzionale tiene presente che il ricorrente rischia anche, dopo diversi anni di procedura, una volta rimosso il suo precedente status, di ritrovarsi senza uno status e che dovrà avviare una nuova procedura di accertamento della paternità durante la quale rimarrà nell'incertezza circa il suo legame filiale. Di conseguenza, ritiene che nel caso di specie, il ricorrente si trovi ancora in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale.
Secondo la Corte lo svolgimento del procedimento viola in modo sproporzionato il diritto al rispetto alla sua vita privata e considera nelle circostanze del caso che le autorità italiane sono quindi venute meno al loro obbligo positivo di garantire il diritto della ricorrente al “rispetto” della sua vita privata a cui ha diritto ai sensi della
Convenzione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Ne è conseguita la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 8 della
Convenzione.
A tali considerazioni della va aggiunto il rilievo che il prolungarsi di una causa di Pt_4 di riconoscimento della paternità, in attesa del passaggio in giudicato della pregiudiziale sentenza di disconoscimento della paternità di altro padre, pregiudica non solo il diritto del genitore ma ancor di più quello del figlio: ed è noto come il fattore tempo, anche calcolato in termini di mesi e non di anni, sia estremamente rilevante per un minore in quanto, soprattutto se lo stesso è piccolo come nella presente vicenda, in breve tempo elabora un rapporto con il padre che poi otterrà il disconoscimento oppure elabora la mancanza di un padre in attesa che il nuovo padre venga riconosciuto come tale.
Basti pensare, tra le altre cose, alla questione del cognome: il minore cresce con un cognome che dovrà poi essere modificato e maggiore è il tempo trascorso maggiore è il disagio per il minore, identificato nella sua crescita con un cognome (ossia con una identità precisa) che poi viene improvvisamente modificata. Si determina, cioè, un danno nelle relazioni sociali che è la conseguenza del danno all'identità personale che è uno dei diritti della persona come ha ripetutamente affermato la Pt_4
Ritiene quindi questo Tribunale prevalente l'interesse del minore ad avere in tempi brevi un genitore e del genitore ad essere riconosciuto quale padre del minore in tempi brevi (ed assumerne il cognome nonché essere riconosciuto come figlio di tale padre e da questi essere accudito e mantenuto) rispetto ad una questione di pregiudizialità che è stata introdotta dal codice civile in una epoca in cui la prova della paternità poteva basarsi o su presunzioni ovvero su prove testimoniali ma non poteva essere derivata da un accertamento scientifico, situazione che richiedeva una maggiore solidità della sentenza (attraverso il giudicato) stante la minor solidità della prova.
Ed indubbiamente gli studi sul DNA e la possibilità di desumere dall'analisi del DNA una prova scientifica rilevante al 99% dispiega degli effetti anche sulla strutturazione del sistema processuale rendendo obsoleta la pregiudiziale prevista dal codice civile.
Ed invero tale pregiudiziale presuppone il passaggio in giudicato del disconoscimento di paternità al fine di evitare un conflitto tra giudicati: conflitto che indubbiamente può nascere quando sia il disconoscimento che il riconoscimento si fondano su prove sostanzialmente indiziarie, quali possono essere le testimonianze su rapporti di natura personale che in realtà solo le parti conoscono veramente, senza contare la difficoltà di stabilire il momento del concepimento ai fini di stabilire quale fosse stato il rapporto sessuale decisivo a tale fine. Con l'esame del DNA tali problemi appaio spazzati via dal progresso scientifico e tecnologico basandosi oggi l'accertamento della paternità su un dato scientifico univoco, non modificabile nel tempo, connaturato alla stessa individualità dei soggetti in gioco, e derivato invero dall'analisi del codice genetico di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 ciascun individuo, ossia dall'acido nucleico che contiene le informazioni genetiche per lo sviluppo, l'omeostasi e la riproduzione di tutti gli esseri viventi conosciuti.
Ed invero nel momento in cui tale esame esclude al 99% la paternità di un soggetto e permette di attribuire al 99% ad altro soggetto la paternità su un figlio è da ritenersi che l'evidenza della prova permetta di pervenire ad una decisione contestuale che, anche ove rimessa in discussione, si dovrà comunque pur sempre basare sulla conferma o negazione dei risultati di tale esame e quindi su una prova sempre ripetibile contestualmente per tutte le parti in causa.
A tale proposito va considerato che l'art. 331 cpc. stabilisce che “Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario,
l'udienza di comparizione”. Quindi, anche una impugnazione parziale della sentenza, determinerebbe comunque la necessità di rivedere il giudizio nei confronti di tutte le parti senza un rischio di creare conflitti tra giudicati.
E' infatti indubbio che il riconoscimento del nuovo padre rappresenti una causa dipendente dal disconoscimento del padre attuale: per cui, in caso di impugnazione del solo riconoscimento anche il giudizio di appello dovrà essere esteso al giudizio di disconoscimento trattandosi di cause inscindibili in quanto fondate sulla stessa prova.
Ancor più connessa è la causa di disconoscimento con quella di riconoscimento in quanto l'eventuale riforma della pronuncia sul disconoscimento non potrebbe che travolgere anche il riconoscimento del nuovo padre con estensione del giudicato della sentenza riformata anche a tale capo della sentenza di primo grado (art. 336 cpc.)
Tutto ciò senza contare che, nel caso di specie, le parti hanno concordemente concluso per l'accoglimento delle rispettive domande in adesione ai risultati della CTU, situazione che rende anche in fatto difficilmente proponibile l'appello e il ricorso in sede di legittimità e comunque fa ritenere tali ricorsi prevedibilmente destinati ad essere rigettati.
Ritiene quindi questo Tribunale di poter riconoscere la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra le due domande e di dover adottare, tramite la definizione simultanea delle due domande, quelle misure per accelerare la procedura che la Corte
Edu lamenta non essere direttamente previste nell'ordinamento italiano ed essere quindi causa di responsabilità dell'Italia per la eccessiva durata del procedimento, operando una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme al fine di favorire l'accesso al procedimento e quindi il rispetto dell'art. 24 Cost. Del resto che questo sia ormai l'intento del legislatore ordinario è confermato anche dalla recente riforma del processo di famiglia laddove, pur mantenendo la necessaria pregiudizialità tra separazione e divorzio, si è ammessa la possibilità di decidere entrambe le domande simultaneamente all'esito di una unica procedura istruttoria: con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 ciò implicitamente prevedendo che le due domande possano essere oggetto di un unico appello e/o ricorso in Cassazione e che quindi le decisioni riguardanti la domanda di separazione si possano riverberare sugli esiti della domanda di divorzio.
Nel caso di specie sulla regola della pregiudizialità va fatto prevalere il diritto delle parti, ma soprattutto del minore, ad una decisione tempestiva potendosi parlare di giusto processo ai sensi dell'art. 8 della convenzione EDU solo ove la decisione pervenga in tempi adeguatamente brevi: e per rispettare la sentenza della Corte EDU occorre adottare, quale misura acceleratoria del giudizio, la possibilità di trattare congiuntamente le due cause e di pervenire ad una simultanea pronuncia sulle due domande, ovviamente ordinando la pronuncia secondo un criterio logico di dipendenza del riconoscimento dal disconoscimento, così ponendo le basi perché comunque tale litisconsorzio necessario si ripeta nell'eventuale giudizio di appello ai sensi dell'art. 331 cpc.
Nel merito ritiene questo Tribunale di accogliere entrambe le domande.
La prova del DNA, per quanto accertamento stragiudiziale, proviene da un istituto pubblico ed appare rigorosamente formulata per cui va ritenuta attendibile.
La prima indagine genetica ha permesso di concludere che “Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio, è possibile escludere Controparte_3 quale padre biologico di ”. Parte_1
La seconda indagine genetica ha permesso di concludere che: “Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio, è possibile indicare Parte_2
quale padre biologico di .
[...] Parte_1
Quanto all'interesse della minore, stante l'età della stessa, non si ritiene che sussistano cause ostative al disconoscimento di paternità da parte del Sig. Pt_1 Parte_3 in relazione alla minore ed al successivo riconoscimento della Parte_1 stessa da parte del Sig. quale effettivo padre biologico. Parte_2
Non sussiste quindi un favor minoris idoneo a far respingere la domanda e si ritiene che nel caso concreto debba prevalere quindi il favor veritatis.
Le spese processuali vanno compensate sussistendo un sostanziale accordo tra le parti in relazione all'accoglimento della domanda del ricorrente.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 263 bis c.c., che Parte_3
(C.F. ), non è il padre biologico di
[...] C.F._3 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._1
Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità biologica di
[...]
nei confronti della minore , Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._1
Dispone il riconoscimento della minore ai sensi dell'art. 250 c.c. e ordina la conseguente attribuzione del cognome paterno, disponendo la modifica del cognome da
” a ”, per cui la minore nata a [...] Parte_1 Persona_2
(GE) il 24/01/2012 si chiamerà Persona_3
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita della minore con conseguente modifica del cognome della stessa su ogni documento
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di competenza
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9