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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 26/06/2025, ore 10:16, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 13079/2020 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Ciaccio Flaminia in sostituzione dell'Avv. Benigno per parte opponente e l'Avv. Pitruzzella Domenico in sostituzione dell'Avv. Frascino i quali concludono rispettivamente come nei propri atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 17:05, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
1 in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13079/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Benigno C.F._1
( ) giusta procura in calce all'atto di citazione Email_1
OPPONENTE
E
con sede sociale in Conegliano (TV) Controparte_1
Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice speciale (già Controparte_2 CP_1 giusta atto in Notaio Dott. di Verona del 29.06.2015 Rep. 1436, con Persona_1 sede legale a Milano, in Corso Buenos Aires n. 37, C.F./P.IVA , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ( giusta Email_2 procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio Dott. rep. n. 1616 racc. n. 1161 Persona_1
SOCIETA' OPPOSTA
E
unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Controparte_3 codice fiscale in persona dell'Amministratore Unico, P.IVA_3 CP_4
(già 130 , rappresentata dalla procuratrice
[...] Controparte_4 speciale , con sede legale in Verona, alla via Flavio Controparte_2
Gioia 39, C.F./P. IVA giusta procura speciale in notar , P.IVA_2 Persona_2 datata 22.12.2020, atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano il 23.12.2020 al n. 94766, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino
( giusta procura generale alle liti conferita in data Email_2
29.09.2015 autenticata dal Notaio Dott. rep. n. 1616 racc. n. 1161 Persona_1
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
INTERVENIENTE
E
npersona Controparte_5 del Presidente e l.r.p.t., con sede legale in Verona (VR), Via Flavio Gioia n. 39, Codice
Fiscale e Partita Iva , rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Elena Frascino ( , Email_2
Giampiero Covino ( ed Alessandro Landolfi Email_3
( , per procura generale alle liti del 28/02/2024 Email_4 autenticata dal Notaio di Verona, REP. 2896 - RACC. 2534 Persona_3
INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1916/2020 emesso dal Tribunale di
Palermo;
➢ dichiara il difetto di legittimazione attiva della della Controparte_1 CP_3
e di con sigla
[...] Controparte_2 CP_5
➢ compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di opposizione;
➢ pone definitivamente a carico di le spese della CTU come Parte_1 liquidata con decreto separato in atti;
➢ lascia a carico della società opposta le spese del giudizio monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23/10/2020, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1916/2020 emesso da questo Tribunale, depositato il 20/03/2020 ed allo stesso notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il
24/09/2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di 46.630,90, oltre gli interessi di mora al tasso convenzionale e, comunque, entro il limite previsto dal D.lgs n. 108/96 nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.150,00 per compensi ed € 286,00 per spese, quale residuo dovuto in
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forza del contratto di finanziamento personale n. 14129624, stipulato con Agos Ducato
s.p.a. in data 08/03/2008.
L'opponente ha eccepito, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato tardivamente ed il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta rilevando che non risultava provato che il credito fatto valere fosse stato ceduto;
nel merito, ha disconosciuto il contratto di prestito personale e, in particolare, le sottoscrizioni ivi apposte sostenendo di non avere mai ricevuto le somme finanziate;
in subordine, ha rilevato la nullità del decreto monitorio per l'assenza di prova ed ha dedotto la difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivamente applicato.
Si è costituita in giudizio per essa la procuratrice speciale Controparte_1 [...]
,, la quale ha contestato l'eccezione di difetto della propria Controparte_2 legittimazione attiva esponendo che il credito è stato oggetto di diverse operazioni di cessione ovvero dapprima con contratto del 10/12/2013 la Agos Ducato S.p.A, lo ha ceduto alla successivamente, quest'ultima società, con contratto del Controparte_6
30.11.2015, ha ceduto il credito alla ed in data 13.12.2016, Controparte_7 CP_7
a seguito di una operazione di cartolarizzazione, lo ha ceduto alla società
[...] [...]
. CP_1
La società opposta ha, inoltre, eccepito la nullità dell'opposizione in quanto generica;
ha contestato il disconoscimento del contratto e delle sottoscrizioni ivi apposte stante la sua genericità e perché il ha pagato alcune rate del prestito;
ha contestato il Pt_1 mancato percepimento delle somme indicate nel contratto di prestito personale nonché
l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo atteso che l'inefficacia è la sanzione che consegue solo in caso di omissione totale della notificazione o di inesistenza della stessa mentre, nella specie, una prima notifica è stata eseguita anche se con esito negativo e, comunque, ha rilevato che la notificazione del provvedimento, anche se nulla, era indice della volontà di volersi avvalere del credito;
nel merito, ha dedotto che il credito è stato provato mediante la produzione del contratto di prestito personale e l'estratto conto ex art. 50 TUB;
e, in subordine, la condanna al pagamento della somma di € 46.630,90 o di quell'altra maggiore o minore che sarebbe accertata nel corso del giudizio, oltre gli
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interessi come richiesti in ricorso e, infine, ha chiesto la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, terzo comma c.p.c.
Con comparsa di intervento in sostituzione, depositata il 19/05/2022, si è costituita la la quale ha esposto che, con contratto di cessione del credito del CP_3
03/03/2022, a titolo oneroso e pro soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, è subentrata nei rapporti giuridici, attivi e passivi, originariamente detenuti dalla , ha acquisito da quest'ultima il credito CP_1 vantato nei confronti dell'opponente identificato con il numero di sofferenza NDG
0324241791, comprensivo delle spese liquidate con il suddetto decreto ingiuntivo ed ha dichiarato di fare proprie tutte le eccezioni, difese e richieste avanzate dalla società cedente.
Con ordinanza del 08/09/2022, l'eccezione di disconoscimento del contratto e delle sottoscrizioni ivi apposte avanzata dall'opponente è stata dichiarata infondata in quanto
“in contraddizione con altri elementi probatori presenti nel giudizio ed, in particolare, con il fatto di non avere contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, le condizioni ivi stabilite e l'avvenuto pagamento di alcune rate del finanziamento ed, in ogni caso, tale (generico) disconoscimento appare sostanzialmente smentito dalla circostanza che il contratto di finanziamento è stato parzialmente eseguito, come risulta dalla documentazione acquisita in atti mediante l'ordine di esibizione nei confronti della
Banca Credito Siciliano SpA, che ha depositato gli estratti conto afferenti il conto corrente n. 5910 intestato al sig. relativamente ai pagamenti Parte_1 effettuati dallo stesso in favore della Agos SpA. nel periodo 28.03.2008 – 28.03.2011”; dunque, è stata disposta CTU contabile.
Con le note scritte depositate il 09/11/2023 per l'udienza del 18/12/2023, il difensore dell'opponente, munito di procura speciale del 06/11/20223, ha presentato querela di falso del contratto di prestito personale n. 14129624 del 08/03/2008, allegato al n. 3 della produzione del fascicolo monitorio, rilevando che la firma ivi apposta non è opera grafica del sig. producendo i documenti di comparazione. Parte_1
Con ordinanza del 25/01/2024, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., la causa è stata rinvia all'udienza del 04/03/2024 affinché parte opposta dichiarasse se intendeva valersi del
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documento in questione e per emettere i provvedimenti conseguenziali ma all'udienza all'uopo fissata, nessuno è comparso per parte opposta né per la società interveniente
Controparte_3
Alla successiva udienza del 14/03/2024, l'opponente ha chiesto l'espulsione del contratto di prestito dal fascicolo e il difensore della società ha dichiarato CP_1 di volersi valere della documentazione oggetto della querela di falso mentre la società non è comparsa. Controparte_8
Con comparsa di costituzione in successione depositata il 18/04/2025, si è costituita la quale ha Controparte_5 sostenuto che, con contratto stipulato in data 28.11.2024, ha acquistato dalla
[...] un portafoglio di crediti, tra i quali quello oggetto di causa avente ndg CP_3
0324241791, comprendente gli interessi di qualunque tipo e natura, le spese e ogni altro accessorio, ed ha dichiarato di fare proprie tutte le ragioni, difese e scritti difensivi depositati nell'interesse della . CP_3 CP_1
Alla successiva udienza del 09/09/2024 nessuno è comparso per parte opposta né per le società intervenienti e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26/06/2025.
……………
Innanzitutto, va evidenziato che difese, eccezioni ed argomentazioni sollevate dalle parti saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della motivazione, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass. 06/09/2022 n. 2614;
Cass. 30/09/2021 n. 26541; Cass. 22/06/2020 n. 12193).
Mediazione obbligatoria
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett.
b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013) e ss. modifiche, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 25/01/2021, doc. 5 produzione . Controparte_1
Eccezione inefficacia decreto ingiuntivo
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Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dall'opponente relativamente all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato tardivamente.
Invero, dall'esame della relata emerge che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo Unep, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 22/09/2020 e la raccomandata informativa spedita il 24/09/2020; pertanto, tenuto conto che la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (cfr. Cass.
6089/2020; Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015), la notifica è avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. stante che il decreto ingiuntivo è stato depositato il 20/03/2020 (cfr. doc n. 4 produzione . CP_1
È pur vero che la società opposta ha tentato una prima notifica in data 08/04/2020 che, però, non è andata a buon fine per irreperibilità dell'opponente, anche se la notifica non
è stata effettuata ex art. 143 c.p.c., ma la società opposta non si è attivata per effettuare un secondo tentativo entro i termini.
La predetta notifica, dunque, deve ritenersi mai eseguita.
Tanto premesso, va osservato che, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, l'inesistenza della notifica o la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo comporta l'inefficacia del provvedimento senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, infatti, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito ed è, dunque, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non
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ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. Cass. 29/02/2016 n. 3908; Cass. 13/06/2013
n. 14910 e Cass. 16/01/2013 n. 951).
“La notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., se da una parte determina la inefficacia del provvedimento monitorio, rimuovendo l'intimazione di pagamento con essa espressa, dall'altra non tocca la qualificabilità del ricorso come domanda giudiziale. Da ciò consegue che, laddove su detta domanda si costituisca un rapporto processuale, anche per effetto di opposizione, il Giudice ha il potere-dovere di vagliare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie” (cfr. Cass. 06/03/2018 n. 5239; Trib. Palermo Sez. III 02/02/2017).
Legittimazione attiva Controparte_1
Sempre in via preliminare, l'opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della società opposta, rilevando che non risultava provato che i crediti azionati fossero stati ceduti a Controparte_1
Tale eccezione è fondata e va accolta. ha sostenuto che con contratto del 10.12.2013, la Agos Ducato S.p.A, Controparte_1 ha ceduto alla tra gli altri, il credito vantato nei confronti del sig. Controparte_6
il quale è stato edotto della cessione, a norma dell'art. 58 TUB, Parte_1 mediante la pubblicazione in G.U. n.152 del 28.12.2013; ha precisato che, successivamente, la con contratto del 30.11.2015, ha ceduto il Controparte_6 credito vantato nei confronti del sig. alla con Parte_1 Controparte_7 pubblicazione in G.U. n. 141 del 05.12.2015 e che, successivamente, con contratto del
13.12.2016 si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., del portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di assolvendo gli obblighi pubblicitari mediante la Controparte_7 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 150 del 22/12/2016.
Giova ricordare, innanzitutto, che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione
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stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”
(cfr. Cass. 16/04/2021 n. 10200; Cass. 29/09/2020 n. 20495; Cass. 05/09/2019 n.
22151).
Fatte queste premesse, va evidenziato che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova, stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di un credito bancario in blocco, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale ovvero della relativa cessione attraverso la produzione del contratto di cessione e della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 17262; Cass. 05/11/2020 n.
24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, non essendo da solo sufficiente l'avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione (cfr. Cass.
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22/03/2024 n. 7866; Cass. 06/02/2024 n. 3405; Cass. 05/04/2023 n. 9412; Cass.
05/11/2020 n. 24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Il contratto di cessione di crediti in blocco, di per sé, non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, così come la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risultano estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nell'ipotesi in cui la contestazione involga esclusivamente la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una
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specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. 20/07/2023
n. 21821; Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha contestato sia l'avvenuta cessione che l'inclusione del credito specifico in riferimento a tutte le citate cessioni.
Orbene, non ha allegato il contratto di cessione del 10/12/2013 Controparte_1 intervenuto tra Agos Ducato s.p.a. e ma ha depositato soltanto l'estratto CP_6 della G.U. n. 152 del 28/12/2013 ove è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 Tub., l'avviso della detta cessione di crediti;
ha prodotto il contratto di cessione del 30/11/2015 intervenuto tra quest'ultima società e e Controparte_7
l'estratto della G.U. n. 141 del 05/12/2015 ove è stato pubblicato l'avviso della cessione nonché il contratto di cessione del 13/12/2016 intervenuto tra e CP_7 [...]
e l'estratto della G.U. n. 150 del 22/12/2016 contenente l'avviso della CP_9 cessione in questione (cfr. docc. 4- 5 – 6 - 7 – 8 fascicolo monitorio). ha allegato il contratto del 3.3.2022 con cui si resa cessionaria di Controparte_8 alcuni crediti di e l'estratto della G.U. n. 31 del 17/03/2022 ove è stato Controparte_1 pubblicato l'avviso della cessione (cfr. docc. 3- 5 fascicolo ). CP_8 con sigla ha prodotto il contratto del Controparte_2 CP_5
Con 28/11/2024 con cui si resa cessionaria di alcuni crediti di (cfr. doc. 2 CP_3 fascicolo . Controparte_2
Può agevolmente ritenersi, dunque, che la documentazione allegata sia sufficientemente idonea a dimostrare l'avvenuta cessione di alcuni crediti da Agos
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Ducato s.p.a. a e da questa a e poi a a CP_6 Controparte_7 Controparte_1
e con sigla Controparte_8 Controparte_2 CP_5
Ciò detto, in ogni caso, la società opposta non ha fornito la prova, né nella fase monitoria né nel presente giudizio di cognizione, della titolarità del credito e, pertanto, della sua legittimazione ad agire atteso che il singolo credito azionato non appare ricompreso fra quelli di cui alle operazioni di cessione in blocco da Agos Ducato s.p.a. e poi via via alle altre società.
Come sopra detto, il contratto di cessione del 10/12/2013 tra Agos Ducato s.p.a. e non è stato allegato ma solo l'avviso pubblicato nella GU n. 152 del CP_6
28/12/2013 ove sono stati indicati i criteri dei crediti ceduti ovvero, tra gli altri, quelli che alla data del 31/12/2013:
“a) traggano origine dai rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale…oppure ancora rapporti di credito di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito ad essi accessoria) sottoscritti da Agos Ducato s.p.a….nel periodo compreso tra il 21 giugno
1990 (incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso)…;
c) sia stata dichiarata da parte di Agos Ducato s.p.a. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012
(incluso) …”.
Non è stata prodotta la pag. 3 del predetto avviso contente gli ulteriori altri criteri di individuazione dei crediti.
Non è stato versato in atti, l'Allegato del contratto contenente l'elenco dei crediti e ciò non ha permesso di identificare il numero dello stesso contratto ed i dati del debitore per accertare la sua provenienza così come non è stata prodotta la comunicazione della società Agos Ducato al debitore ceduto circa l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento al fine di verificare che tale comunicazione sia avvenuta prima del 28/07/2012 così come non è stata allegata la comunicazione da parte di Agos
Ducato s.p.a. al debitore dell'avvenuta cessione del credito in favore della società
, dunque, non è stato possibile accertare l'avvenuta inclusione del credito nella CP_6 cessione.
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E, ancora, anche per quanto concerne la successiva cessione da a Controparte_6 non è stata allegata la comunicazione da parte della società cedente al Controparte_7 debitore dell'avvenuta cessione del credito in favore della società cessionaria.
Sul tema, va condivisa la posizione espressa dalla Suprema Corte la quale, ai fini della dimostrazione che un determinato credito è stato ceduto (cessione di crediti in blocco), ha valorizzato la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto e che la produzione in giudizio di tale comunicazione, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, deve ritenersi un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa (cfr. Cass.
08/11/2024 n. 28790; Cass. 16.04.2021 n. 10200).
Può ritenersi, dunque, che la documentazione allegata non sia sufficientemente idonea a considerare raggiunta la prova che il credito scaturente dal contratto di finanziamento concluso da Agos Ducato s.p.a. con il sig. sia stato trasferito a Parte_1
e da questa a con conseguente impossibilità di Controparte_6 Controparte_7 verificare se lo stesso era ricompreso nelle successive cessioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo dedotto o eccepito dalle parti, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società opposta, e delle società intervenienti in successione. Controparte_1
Spese di lite
Per ciò che concerne le spese del giudizio della presente fase d'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensarle interamente tra tutte le parti.
Restano, invece, a carico della società opposta le spese della fase monitoria ed a carico dell'opponente le spese della CTU.
Così deciso in Palermo, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile