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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 1333/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 1.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta della parte costituita
PQM
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalla parte costituita, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n. 1333/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA , (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Ambrosino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Monte di Procida (NA), alla via S.
Martino n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di appello
appellante
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata non costituita
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, ex artt. 205 C.d.S. e 6 D. Lgs. 150/2011, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di , avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. M CP_1 C.F._2
00021828, del Prefetto di notificata in data 20.08.2019, chiedendone l'annullamento. CP_1
L'ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al verbale di contestazione n. SCV0005829303–
Reg. Gen. n. 3890804 del 17.10.2018, elevato dalla P.S.–Centro Controparte_2
(di seguito C.N.A.I.). Con tale verbale, notificato il 14.11.2018, veniva contestata al
[...]
ricorrente, quale coobbligato in solido, la violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S. per superamento del limite di velocità di 80 Km/h, rilevato dall'autovelox tipo SICVE-PM sull'
autostrada A 16 in direzione Canosa, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3 L. 241/90, la motivazione apparente e violazione dell'art. 21 octies L 241/90.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
Con sentenza n. 1798/2021, depositata in data 4.10.2021, il Giudice di Pace di CP_1
rigettava il ricorso, nulla disponendo sulle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. I motivi di appello sono i seguenti: 1) omessa valutazione del motivo di ricorso relativo alla “motivazione insufficiente e/o apparente” del provvedimento prefettizio. Il Prefetto si sarebbe limitato ad aderire al parere espresso dal dirigente del C.N.A.I. della Polizia di Stato,
senza richiamare il contenuto del parere ovvero la documentazione ad esso allegata;
-2) omesso esame dei motivi di opposizione concernenti l'assenza di prova (“mediante idonea
documentazione fotografica”) del veicolo responsabile dell'infrazione, la presenza sui luoghi di segnaletica di preavviso (con indicazione della relativa tipologia), la distanza di posizionamento tra la segnaletica e l'apparecchiatura di rilevamento della velocità, la violazione dell'art. 345 del regolamento di attuazione CdS, l'omissione delle verifiche periodiche sull'apparecchio.
L'appellante, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata rimasta contumace.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, in punto di diritto, si osserva che, «in caso di
ricorso al Prefetto avverso una sanzione amministrativa ex articoli 203 e 204 del Cds,
l'ordinanza ingiunzione di rigetto deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure
succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla
infondatezza dei motivi allegati con il ricorso» (Cass. civ., n. 519/2005; Cass. civ., n.
23747/2007; Cass. civ., n. 10043/2008). Non è, dunque, necessario che l'ordinanza prefettizia sia dotata di una motivazione analitica e dettagliata, dovendosi ritenere sufficiente una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche
per relationem dall'atto di contestazione.
Nel caso in esame, l'ordinanza del Prefetto ha esaminato tutti i rilievi sollevati dal ricorrente e la procedura di contestazione, dall'accertamento della violazione all'irrogazione della sanzione. L'ordinanza, infatti, richiama il verbale di accertamento e ne riproduce il contenuto essenziale. Inoltre, tale ordinanza sottolinea come il ricorrente non avesse offerto alcun elemento probatorio utile alla verifica delle ragioni poste a fondamento del ricorso. Del resto, il ricorrente non si è
avvalso della possibilità di visionare ed acquisire gli atti relativi all'accertamento presso qualsiasi sezione della Polizia Stradale.
Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello.
L'appellata ha fornito piena prova della corrispondenza tra il veicolo sanzionato e quello responsabile dell'infrazione, depositando la documentazione fotografica relativa (cfr.
fotogrammi allegati alla comparsa di costituzione e risposta). L'esame di tale documentazione consente di verificare il giorno 16.10.2018 ed il veicolo tg. FM957KD (in entrata alle ore 12:49
ed in uscita alle ore: 12:53) sul tratto autostradale Napoli-Canosa, gravato dal limite di velocità
di 80 Km/h, nonché l'attestazione della velocità di percorrenza di 124,06 Km/h.
Deve, peraltro, rilevarsi che l'appellante si è limitato ad allegare genericamente l'assenza di “idonea documentazione fotografica”, senza indicare alcun ulteriore elemento a sostegno del motivo di doglianza.
Con riguardo alle doglianze relative all'esistenza e all'idoneità della segnaletica, giova premettere in diritto che «in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento
del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione, l'onere di
provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della
segnaletica di cui al D.M. n. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di
postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica» (Cass.
civ., sez. II, n. 23566/2017; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7715/2022; Cass. civ., sez. II, n.
24166/2023). Poi, «a fronte della valenza probatoria attribuita al verbale in relazione alla
violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 6, sia della sua portata presuntiva in relazione ai
presupposti di fatto della contestazione in esso contenuta, è onere del ricorrente fornire elementi
ed argomenti di prova idonei a superare, o comunque a contestare, l'attendibilità complessiva dell'accertamento e a far sorgere, in capo alla pubblica amministrazione, l'onere di produrre
documentazione ulteriore rispetto a quella che il giudice di merito attesta esser stata acquisita
nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa» (Cass. civ., sez. II, n. 36982/2021).
In punto di fatto, si rileva che il verbale impugnato dà atto che “la postazione di controllo
è stata presegnalata con appositi cartelli come previsto dall'art. 142/6 bis C.d.S. e dal D.M.
282/2017”.
Inoltre, il parere redatto dal C.N.A.I. indica espressamente che “in prossimità dei dispositivi
sono installati specifici cartelli rifrangenti di segnaletica informativa, completi di Pt_2
appendice distanziometrica mod. II 1 art. 83 C.d.S.” e reca una figura esplicativa.
In applicazione dell'enunciato principio e alla stregua delle risultanze processuali, deve dunque ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza della segnaletica di preavviso della postazione di rilevamento della velocità nonché della sua idoneità in concreto.
Privo di pregio è il motivo di ricorso relativo all'applicazione, da parte del C.N.A.I., della percentuale di tolleranza del 5%, prevista dal comma 2 dell'art. 345 Disp. Att. C.d.S., in luogo di quelle superiori (10% e 15%) previste dal comma 3 del medesimo aricolo.
Invero, mentre i primi due commi dell'art. 345 disp. att. del C.d.S. regolamentano le caratteristiche e le modalità d'uso delle apparecchiature destinate esclusivamente al controllo dell'osservanza dei limiti di velocità, il terzo comma, nel richiamare l'art. 142 co. 6 cod. strada,
stabilisce, con esclusivo riferimento al controllo dell'osservanza dei limiti di velocità attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali, che la riduzione della velocità
dedotta sia operata in misura pari al 5%, 10% o 15% a seconda della misura della velocità dedotta.
Il comma 3 in esame si riferisce quindi ad una particolare modalità di controllo dell'osservanza dei limiti di velocità, ovvero a quella attuata attraverso il ricorso alle risultanze cronologiche dei biglietti autostradali ottenute da apparecchi destinati a finalità diverse dal predetto controllo, di proprietà e gestiti da soggetti privati e per i quali dalla legge non è prevista alcuna approvazione da parte di ente pubblico, né sono richieste particolari caratteristiche tecniche. Invece, il comma 2 dell'art. 345 cit. si riferisce alle apparecchiature realizzate ed installate al solo fine del detto controllo. Inoltre, soltanto il comma 2 regolamenta gli accertamenti della velocità “qualunque
sia l'apparecchiatura utilizzata”.
Deve, pertanto, ritenersi che il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità attraverso apparecchiature a ciò solo destinate, gestite dagli enti di polizia, approvate da enti pubblici e rispondenti a determinate specifiche tecniche, è assoggettato alla disciplina di cui al comma 2
cit., sia che si tratti di apparecchi che rilevano la velocità istantanea (autovelox), sia che si tratti di apparecchi che consentono di determinare la velocità media tenuta in un determinato tratto di strada sulla base della velocità rilevata in corrispondenza delle porte di ingresso e uscita del medesimo tratto o anche solo sulla base dei dati relativi allo spazio percorso ed al tempo impiegato (tutor).
In senso rafforzativo rispetto a tali conclusioni, va evidenziato che la Suprema Corte,
pronunciandosi in un analogo caso, ha statuito che non è applicabile all'ipotesi di violazioni dei limiti di velocità accertate a mezzo di apparecchiatura del tipo "tutor" la disposizione di cui al comma 3 cit., "laddove la maggiore elasticità dei valori in riduzione è dettata dalla utilizzazione
di metodi empirici" (Cass. n. 15603/2012). Tale sentenza è stata richiamata nell'ordinanza prefettizia sopra indicata.
E', infine, infondato il motivo di ricorso relativo alle “verifiche periodiche cui
l'apparecchio dovrebbe essere sottoposto da organismi accreditati”.
Come indicato nell'ordinanza prefettizia, il sistema SICVe risulta regolarmente omologato con D.M. 3999 del 24.122004. In primo grado è stato depositato il verbale di verifica di funzionalità del sistema di rilevamento della velocità operante in modalità media ed i certificati di taratura del 21.05.2018 e del 20.07.2018.
Tale documentazione è idonea ad accertare la persistente funzionalità dello strumento di rilevazione al momento dell'infrazione, rilevata nel mese di ottobre dello stesso anno (Cass. civ.,
n. 10463/2020). Con riferimento alla specifica difesa dell'appellante, si osserva che il caso di specie è
differente da quello posto al vaglio della Suprema Corte e deciso con ord. n. 10505/2024, ove veniva in rilievo la questione della distinzione tra omologazione ed approvazione dell'apparecchiatura, estranea al caso in esame.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, attesa la contumacia dell'appellata.
Trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2012, introdotto dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2012 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 1333/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 1.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127-ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta della parte costituita
PQM
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalla parte costituita, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n. 1333/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA , (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Ambrosino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Monte di Procida (NA), alla via S.
Martino n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di appello
appellante
E
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata non costituita
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, ex artt. 205 C.d.S. e 6 D. Lgs. 150/2011, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di , avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. M CP_1 C.F._2
00021828, del Prefetto di notificata in data 20.08.2019, chiedendone l'annullamento. CP_1
L'ordinanza ingiunzione veniva emessa in base al verbale di contestazione n. SCV0005829303–
Reg. Gen. n. 3890804 del 17.10.2018, elevato dalla P.S.–Centro Controparte_2
(di seguito C.N.A.I.). Con tale verbale, notificato il 14.11.2018, veniva contestata al
[...]
ricorrente, quale coobbligato in solido, la violazione dell'art. 142 co. 8 del C.d.S. per superamento del limite di velocità di 80 Km/h, rilevato dall'autovelox tipo SICVE-PM sull'
autostrada A 16 in direzione Canosa, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3 L. 241/90, la motivazione apparente e violazione dell'art. 21 octies L 241/90.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso.
Con sentenza n. 1798/2021, depositata in data 4.10.2021, il Giudice di Pace di CP_1
rigettava il ricorso, nulla disponendo sulle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. I motivi di appello sono i seguenti: 1) omessa valutazione del motivo di ricorso relativo alla “motivazione insufficiente e/o apparente” del provvedimento prefettizio. Il Prefetto si sarebbe limitato ad aderire al parere espresso dal dirigente del C.N.A.I. della Polizia di Stato,
senza richiamare il contenuto del parere ovvero la documentazione ad esso allegata;
-2) omesso esame dei motivi di opposizione concernenti l'assenza di prova (“mediante idonea
documentazione fotografica”) del veicolo responsabile dell'infrazione, la presenza sui luoghi di segnaletica di preavviso (con indicazione della relativa tipologia), la distanza di posizionamento tra la segnaletica e l'apparecchiatura di rilevamento della velocità, la violazione dell'art. 345 del regolamento di attuazione CdS, l'omissione delle verifiche periodiche sull'apparecchio.
L'appellante, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata rimasta contumace.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, in punto di diritto, si osserva che, «in caso di
ricorso al Prefetto avverso una sanzione amministrativa ex articoli 203 e 204 del Cds,
l'ordinanza ingiunzione di rigetto deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure
succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla
infondatezza dei motivi allegati con il ricorso» (Cass. civ., n. 519/2005; Cass. civ., n.
23747/2007; Cass. civ., n. 10043/2008). Non è, dunque, necessario che l'ordinanza prefettizia sia dotata di una motivazione analitica e dettagliata, dovendosi ritenere sufficiente una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, desumibili anche
per relationem dall'atto di contestazione.
Nel caso in esame, l'ordinanza del Prefetto ha esaminato tutti i rilievi sollevati dal ricorrente e la procedura di contestazione, dall'accertamento della violazione all'irrogazione della sanzione. L'ordinanza, infatti, richiama il verbale di accertamento e ne riproduce il contenuto essenziale. Inoltre, tale ordinanza sottolinea come il ricorrente non avesse offerto alcun elemento probatorio utile alla verifica delle ragioni poste a fondamento del ricorso. Del resto, il ricorrente non si è
avvalso della possibilità di visionare ed acquisire gli atti relativi all'accertamento presso qualsiasi sezione della Polizia Stradale.
Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello.
L'appellata ha fornito piena prova della corrispondenza tra il veicolo sanzionato e quello responsabile dell'infrazione, depositando la documentazione fotografica relativa (cfr.
fotogrammi allegati alla comparsa di costituzione e risposta). L'esame di tale documentazione consente di verificare il giorno 16.10.2018 ed il veicolo tg. FM957KD (in entrata alle ore 12:49
ed in uscita alle ore: 12:53) sul tratto autostradale Napoli-Canosa, gravato dal limite di velocità
di 80 Km/h, nonché l'attestazione della velocità di percorrenza di 124,06 Km/h.
Deve, peraltro, rilevarsi che l'appellante si è limitato ad allegare genericamente l'assenza di “idonea documentazione fotografica”, senza indicare alcun ulteriore elemento a sostegno del motivo di doglianza.
Con riguardo alle doglianze relative all'esistenza e all'idoneità della segnaletica, giova premettere in diritto che «in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento
del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla pubblica amministrazione, l'onere di
provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della
segnaletica di cui al D.M. n. del 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di
postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica» (Cass.
civ., sez. II, n. 23566/2017; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7715/2022; Cass. civ., sez. II, n.
24166/2023). Poi, «a fronte della valenza probatoria attribuita al verbale in relazione alla
violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 6, sia della sua portata presuntiva in relazione ai
presupposti di fatto della contestazione in esso contenuta, è onere del ricorrente fornire elementi
ed argomenti di prova idonei a superare, o comunque a contestare, l'attendibilità complessiva dell'accertamento e a far sorgere, in capo alla pubblica amministrazione, l'onere di produrre
documentazione ulteriore rispetto a quella che il giudice di merito attesta esser stata acquisita
nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa» (Cass. civ., sez. II, n. 36982/2021).
In punto di fatto, si rileva che il verbale impugnato dà atto che “la postazione di controllo
è stata presegnalata con appositi cartelli come previsto dall'art. 142/6 bis C.d.S. e dal D.M.
282/2017”.
Inoltre, il parere redatto dal C.N.A.I. indica espressamente che “in prossimità dei dispositivi
sono installati specifici cartelli rifrangenti di segnaletica informativa, completi di Pt_2
appendice distanziometrica mod. II 1 art. 83 C.d.S.” e reca una figura esplicativa.
In applicazione dell'enunciato principio e alla stregua delle risultanze processuali, deve dunque ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza della segnaletica di preavviso della postazione di rilevamento della velocità nonché della sua idoneità in concreto.
Privo di pregio è il motivo di ricorso relativo all'applicazione, da parte del C.N.A.I., della percentuale di tolleranza del 5%, prevista dal comma 2 dell'art. 345 Disp. Att. C.d.S., in luogo di quelle superiori (10% e 15%) previste dal comma 3 del medesimo aricolo.
Invero, mentre i primi due commi dell'art. 345 disp. att. del C.d.S. regolamentano le caratteristiche e le modalità d'uso delle apparecchiature destinate esclusivamente al controllo dell'osservanza dei limiti di velocità, il terzo comma, nel richiamare l'art. 142 co. 6 cod. strada,
stabilisce, con esclusivo riferimento al controllo dell'osservanza dei limiti di velocità attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali, che la riduzione della velocità
dedotta sia operata in misura pari al 5%, 10% o 15% a seconda della misura della velocità dedotta.
Il comma 3 in esame si riferisce quindi ad una particolare modalità di controllo dell'osservanza dei limiti di velocità, ovvero a quella attuata attraverso il ricorso alle risultanze cronologiche dei biglietti autostradali ottenute da apparecchi destinati a finalità diverse dal predetto controllo, di proprietà e gestiti da soggetti privati e per i quali dalla legge non è prevista alcuna approvazione da parte di ente pubblico, né sono richieste particolari caratteristiche tecniche. Invece, il comma 2 dell'art. 345 cit. si riferisce alle apparecchiature realizzate ed installate al solo fine del detto controllo. Inoltre, soltanto il comma 2 regolamenta gli accertamenti della velocità “qualunque
sia l'apparecchiatura utilizzata”.
Deve, pertanto, ritenersi che il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità attraverso apparecchiature a ciò solo destinate, gestite dagli enti di polizia, approvate da enti pubblici e rispondenti a determinate specifiche tecniche, è assoggettato alla disciplina di cui al comma 2
cit., sia che si tratti di apparecchi che rilevano la velocità istantanea (autovelox), sia che si tratti di apparecchi che consentono di determinare la velocità media tenuta in un determinato tratto di strada sulla base della velocità rilevata in corrispondenza delle porte di ingresso e uscita del medesimo tratto o anche solo sulla base dei dati relativi allo spazio percorso ed al tempo impiegato (tutor).
In senso rafforzativo rispetto a tali conclusioni, va evidenziato che la Suprema Corte,
pronunciandosi in un analogo caso, ha statuito che non è applicabile all'ipotesi di violazioni dei limiti di velocità accertate a mezzo di apparecchiatura del tipo "tutor" la disposizione di cui al comma 3 cit., "laddove la maggiore elasticità dei valori in riduzione è dettata dalla utilizzazione
di metodi empirici" (Cass. n. 15603/2012). Tale sentenza è stata richiamata nell'ordinanza prefettizia sopra indicata.
E', infine, infondato il motivo di ricorso relativo alle “verifiche periodiche cui
l'apparecchio dovrebbe essere sottoposto da organismi accreditati”.
Come indicato nell'ordinanza prefettizia, il sistema SICVe risulta regolarmente omologato con D.M. 3999 del 24.122004. In primo grado è stato depositato il verbale di verifica di funzionalità del sistema di rilevamento della velocità operante in modalità media ed i certificati di taratura del 21.05.2018 e del 20.07.2018.
Tale documentazione è idonea ad accertare la persistente funzionalità dello strumento di rilevazione al momento dell'infrazione, rilevata nel mese di ottobre dello stesso anno (Cass. civ.,
n. 10463/2020). Con riferimento alla specifica difesa dell'appellante, si osserva che il caso di specie è
differente da quello posto al vaglio della Suprema Corte e deciso con ord. n. 10505/2024, ove veniva in rilievo la questione della distinzione tra omologazione ed approvazione dell'apparecchiatura, estranea al caso in esame.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, attesa la contumacia dell'appellata.
Trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2012, introdotto dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2012 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli