Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli- I Sezione Civile - così composto:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità, e vertente
TRA
Parte 1 (nato il [...] a [...], codice fiscale
C.F. 1 ) elett.te dom.to in Napoli, Corso Umberto I°, n. 90, presso lo studio degli Avv.ti Diego Santucci e Sergio Pintus, dai quali è rappre- sentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRRENTE
E
CP 1 (nato a [...] il [...], c.f. C.F. 2 elett.te dom.to in Napoli alla via Lepanto n. 97 presso lo studio degli avv.ti
Elena Iannarone e Nicola De Pascale, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: per le parti, come da verbale dell'udienza del 14/01/2025; per il
P.M., dichiararsi improcedibile il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/07/2024, Parte 1 chiedeva:
"- accertare che la Sig.ra ER 1 ha intrattenuto una relazione con il e che da tale relazione in data 28.10.1966 è nato il Sig. CP 1 bambino di nome Parte 1 ;
- conseguentemente dichiarare che il Sig. CP 1 è il padre biologico del Sig. Parte 1
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
"
Il ricorrente deduceva, a fondamento della domanda, che aveva vissuto fin dalla nascita a Napoli alla via Domenico Soriano con coloro che considerava i suoi genitori, ER 2 e ER 1 che fin dalla sua
CP_1nascita la casa era abitualmente frequentata da con il quale egli instaurava un rapporto affettuoso, così come con gli altri parenti di quest'ultimo; che il CP_1 lo presentava ad amici e parenti come suo nipote;
che all'età di 22 anni la madre gli disse che CP 1 era suo padre;
che egli rimaneva scioccato da questa notizia;
che successivamente i rapporti con il CP 1 e con tutta la sua famiglia si rafforzarono;
che con il passare degli anni lentamente i rapporti invece avevano iniziato ad affievolirsi;
che solo dopo la morte della madre egli si era sentito libero di intraprendere il presente giudizio “per non ferire i sentimenti materni e la sua reputazione avendolo concepito in costanza di matrimonio"; che era rimasto profondamente deluso quando aveva intuito che non era intenzione del padre naturale riconoscerlo.
Nel decreto di fissazione dell'udienza, emesso ai sensi dell'art. 473 bis
14 c.p.c., il giudice delegato alla trattazione del procedimento, rilevato che dalla lettura del ricorso emergeva che ER 2 e ER_1 erano coniugati, evidenziava che la rimozione dello status di figlio legittimo costituiva una condizione dell'azione avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità, ai sensi dell'art. 269 c.c..
CP 1 si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda proposta essendo il ricorrente nato in [...] matrimonio tra ER 2 e ER 1
[...] quindi figlio legittimo del primo.
Il giudice alla prima udienza invitava le parti a discutere in ordine ai rilievi formulati nel decreto di fissazione dell'udienza. Gli avv.ti di parte ricorrente insistevano per l'accoglimento del ricorso, la difesa di parte resistente si riportava alla comparsa e alle conclusioni ivi formulate. Il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda è inammissibile.
Ai sensi dell'art 269 c.c. la paternità può essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. Ai sensi dell'articolo 253 c.c. in nessun caso è
ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. Poiché il ricorrente è figlio legittimo di e ER 2 ER 1
coniugati all'epoca della sua nascita (cfr. certificato di matrimonio e certificato nascita prodotti dal resistente), occorre prima il disconoscimento della paternità attribuita al ricorrente per poi poter procedere alla dichiarazione giudiziale di paternità.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del
50% per l'assenza di questioni complesse, per tre fasi (studio, introduttiva e decisoria).
PQM
Il Tribunale di Napoli, I sez. civile, definitivamente pronunciando sul ricorso
Parte 1 così provvede: depositato in data 2/07/2024 da dichiara inammissibile la domanda al pagamento delle spese di lite che si liquidano condanna Parte 1
in complessivi € 2.905,00 oltre spese gen. IVA e CPA come per legge;
con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Elena Iannarone e
Nicola De Pascale, dichiaratisi antistatari
Napoli, 17/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino