TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7944 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. SOLAZZO MARINA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. DI SALVIO REALE ANTONIO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.02.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 16.06.2016 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 26.05.2002 a
Roma, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la figlia minore viene affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Roma, Via Melissano 58; 3) il Sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 Per_ mantenimento per la figlia minore la somma pari ad € 300,00 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo del Tribunale di Roma, comprese le spese relative all'equitazione sport praticato dalla minore;
4) stante la particolarità del lavoro del Sig. soggetto a turni Pt_1 anche il sabato e la domenica, il padre terrà la figlia quando possibile e almeno due pomeriggi a settimana con pernotto, e un fine settimana al mese, quando i turni del lavoro lo consentiranno;
5) il padre terrà la figlia per due periodi ciascuno di 7 giorni l'estate concordati con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno, per le festività religiose e laiche ovvero Vigilia, Natale, Pasqua, Pasquetta e Capodanno si seguirà il principio dell'alternanza; 6) per il figlio ormai maggiorenne e Per_2 lavoratore con contratto a tempo indeterminato e quindi autosufficiente la Sig.ra non CP_1 riceverà alcuna somma a titolo di mantenimento”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia minore, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Roma, in data 26.05.2002 , trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2002, parte 2, serie A02, n.104, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7944 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. SOLAZZO MARINA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. DI SALVIO REALE ANTONIO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.02.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 16.06.2016 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 26.05.2002 a
Roma, alle seguenti condizioni:
Per_
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2) la figlia minore viene affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Roma, Via Melissano 58; 3) il Sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 Per_ mantenimento per la figlia minore la somma pari ad € 300,00 mensili da corrispondersi entro il 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo del Tribunale di Roma, comprese le spese relative all'equitazione sport praticato dalla minore;
4) stante la particolarità del lavoro del Sig. soggetto a turni Pt_1 anche il sabato e la domenica, il padre terrà la figlia quando possibile e almeno due pomeriggi a settimana con pernotto, e un fine settimana al mese, quando i turni del lavoro lo consentiranno;
5) il padre terrà la figlia per due periodi ciascuno di 7 giorni l'estate concordati con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno, per le festività religiose e laiche ovvero Vigilia, Natale, Pasqua, Pasquetta e Capodanno si seguirà il principio dell'alternanza; 6) per il figlio ormai maggiorenne e Per_2 lavoratore con contratto a tempo indeterminato e quindi autosufficiente la Sig.ra non CP_1 riceverà alcuna somma a titolo di mantenimento”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia minore, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Roma, in data 26.05.2002 , trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2002, parte 2, serie A02, n.104, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi