Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, iscritta al n. 20 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Acquapendente (Vt) alla Via C.F._1
Gramsci n. 11 presso lo studio dell'avv. Rita Burchielli, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Dante Alighieri C.F._2
n. 33 presso lo studio dell'avv. Mariangela Bux, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 9 maggio 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pescara, parte II, serie A, n. 150).
Al riguardo hanno premesso che: dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Pescara il 25 dicembre 2008, ad Orvieto il 15 ottobre 2013, e Persona_2
ad Orvieto il 17 marzo 2016; sono separati per effetto della Persona_3
sentenza n. 75/2024 resa dal Tribunale di Viterbo in data 17 gennaio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022; che entrambi sono economicamente autosufficienti.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“Affidamento dei figli. Per_
1. I tre figli minori e resteranno affidati in modo Per_2 Persona_3
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre
, in favore della quale viene confermata l'assegnazione della casa Parte_1
coniugale, in Montefiascone, Via Orvietana n. 58, come già previsto negli accordi di separazione omologati con la sentenza n. 75/2024 del 16 Gennaio 2024 del
Tribunale di Viterbo.
2. Il SI. conferma di avere già dato per iscritto il proprio Controparte_1
consenso al trasferimento della SI.ra unitamente a tutti e tre i figli Parte_1
minori nella città di Pescara, dove risiede la famiglia di quest'ultima (genitori e fratello), consenso che in questa viene reiterato;
tale trasferimento avverrà dopo che la SI.r avrà chiesto ed ottenuto il trasferimento della sede di lavoro;
fino a Pt_1
tale data, naturalmente, la stessa continuerà ad abitare nella casa coniugale unitamente ai figli;
nel frattempo, comunque, la stessa è autorizzata a svolgere tutte le pratiche necessarie per il trasferimento, compresa la richiesta di iscrizione dei pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
figli per il prossimo anno scolastico presso le corrispondenti scuole di Pescara, previo nulla osta sottoscritto da entrambi i genitori;
3) fino a quando la SI.r ed i figli resteranno a Montefiascone, le modalità Pt_1
di incontro e frequentazione tra il padre ed i tre figli minori rimarranno quelle già concordate in sede di separazione ed omologate con sentenza del Tribunale;
dopo il trasferimento a Pescara, rimarranno gli stessi tempi per quanto riguarda i periodi delle Vacanze Natalizie, Pasquali ed estive;
in riferimento alle vacanze estive, il SI.
i impegna a comunicare alla SI.r entro la prima metà del mese CP_1 Pt_1
di Giugno di ciascun anno il periodo che trascorrerà con i figli come già previsto negli accordi di separazione che su tale punto si confermano;
Nei periodi intermedi dell'anno, il padre porrà vedere i figli compatibilmente con le proprie eSIenze lavorative e familiari, nonché di quelle scolastiche dei figli, sempre nel rispetto della loro volontà e degli impegni già presi e comunicando la volontà di incontrare i figli alla SI.r almeno una settimana prima. Pt_1
I genitori si impegnano anche a fare in modo che i figli conservino un positivo e costruttivo rapporto con le loro famiglie di provenienza, quindi con i nonni, gli zii ed i cugini, essendo consapevoli del fatto che il rapporto con tutti i famigliari non fa altro che accrescere e migliorare la sfera affettiva dei figli minori e renderli maggiormente sicuri, favorendo la loro corretta crescita.
Accordi economici tra i coniugi.
1. Fin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, la casa coniugale sita in Montefiascone Via Orvietana n. 58, nonché il garage pertinenziale, sulla quale grava un mutuo ipotecario che i coniugi stanno tuttora pagando nella misura del
50% ciascuno, viene messa in vendita sia privatamente che tramite agenzie immobiliari, come da accordi già presi tra i coniugi;
fino al momento della vendita le rate del mutuo continueranno ad essere pagate al 50% tra i coniugi;
il ricavato della vendita della casa coniugale sarà utilizzato per l'estinzione anticipata del mutuo e per l'estinzione della quota residua della cessione del quinto gravante sullo pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
stipendio del SI per il pagamento delle eventuali provvigioni spettanti CP_1
per la mediazione delle eventuali Agenzie Immobiliari, per le spese condominiali eventualmente ancora dovute;
se ci sarà una somma residua, la stessa verrà ripartita al 50% tra i coniugi;
2. Fino al 31.03.2025 resterà valido tra gli ex coniugi l'accordo economico stabilito con l'omologa di separazione del 16.01.2024;
3. dal 01.04.2025 il SI verserà alla SI.r , a titolo di Controparte_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 500,00, somma rivalutabile annualmente, come per legge, secondo gli indici ISTAT. Questa somma verrà versata fino a quando non sarà stata venduta la casa coniugale. Dal mese successivo alla vendita della casa coniugale, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà riadeguato automaticamente e tacitamente ed il SI. provvederà al versamento mensile di euro 700,00; anche detta somma CP_1
sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
i versamenti mensili verranno effettuati sul conto corrente della SI.r entro il 25 di ogni mese;
Pt_1
4) Sempre a partire dal 01.04.2025 la SI.ra percepirà il 50% Parte_1
dell'assegno unico universale, in egual misura con il SI a seguito della CP_1
variazione concordata tra le parti. Gli stessi dovranno quindi attivarsi presso l'INPS, ciascuno per quanto di sua competenza, affinchè a partire dal mese di Aprile 2025
l'assegno unico venga versato nella misura del 50% a favore di ciascuno dei genitori e naturalmente, nel caso di ritardi da parte Parte_1 Controparte_1
dell'INPS nell'effettuare la richiesta variazione, i coniugi si regoleranno con i conguagli in modo che comunque a partire dal mese di Aprile 2025 ciascuno percepisca l'importo corrispondente alla metà dell'assegno unico;
5) le spese straordinarie continueranno ad essere suddivise al 50% tra i coniugi come stabilito nell'accordo di separazione del 16.01.2024; per l'individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo, che le parti dichiarano di conoscere;
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6) la cessione del quinto gravante sullo stipendio del SI continuerà ad CP_1
essere pagata da entrambi i coniugi con le modalità indicate nell'accordo di separazione, ciò fino alla vendita della casa coniugale, quando, come sopra specificato, il debito verrà estinto con il ricavato della vendita;
7) Contestualmente all'estinzione del mutuo ipotecario, i due coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente comune BNL su cui attualmente viene addebitata e pagata la rata del mutuo;
eventuali spese di chiusura del conto saranno pagate al 50% tra i coniugi;
8) le spese condominiali ordinarie saranno a carico della SI.r fin quando Pt_1
la stessa non abiterà più nella casa coniugale. Successivamente, una volta che la SI.r si sarà trasferita, le stesse verranno ripartite al 50% tra i due proprietari Pt_1
fino alla vendita dell'immobile; per le spese straordinarie che eventualmente fossero già state deliberate dal Condominio al momento della vendita, le stesse saranno ripartite al 50% tra i coniugi, così come le spese straordinarie relative alla proprietà;
9) al momento del trasferimento la SI.ra provvederà alla chiusura delle Pt_1
utenze;
10) gli arredi, gli elettrodomestici e le suppellettili presenti nell'abitazione coniugale resteranno a disposizione della SI.ra la quale potrà trasferirli a sue spese Pt_1
nella nuova abitazione di Pescara al momento del suo trasferimento, qualora ciò si verifichi prima della vendita della casa. Nel caso in cui un ipotetico compratore fosse intenzionato ad acquistare la casa coniugale completa di mobilio, si darà precedenza all'interesse di vendita della casa e l'eventuale ricavato verrà diviso tra le parti. Analogo discorso per le attrezzature asservite alla videoproiezione cinematografica (videoproiettore, amplificatore, diffusori e schermo) che potranno essere asportate dal SI ualora non incluse nella vendita dell'immobile CP_1
e comunque contestualmente al trasferimento della SI.r se non vendute. Pt_1
11. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente auto-sufficienti per cui non viene previsto alcun assegno divorzile;
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12. I figli saranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine, ciascuno dei genitori provvederà a consegnare all'altro copia dei giustificativi delle spese detraibili e/o deducibili da inserire nella dichiarazione dei redditi;
13. In riferimento alle autovetture, viene confermato l'accordo già raggiunto in sede di separazione per cui ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare l'autovettura che ha attualmente in uso (il SI continuerà ad utilizzare la Kia Carenz CP_1
e la SI.r la Peugeot 208) e ciascuno provvederà a sostenere tutte le spese e Pt_1
le imposte relative all'autovettura in uso;
trattandosi di autovetture acquistate in costanza di matrimonio, ciascuno dei coniugi si impegna a sottoscrivere eventuali atti e documenti necessari per le pratiche relative all'autovettura in uso all'altro coniuge e su richiesta di questi;
14. i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di documenti ad esso equipollenti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Attesa la manifestata volontà dei coniugi di non appellare la presente sentenza, essa andrà immediatamente trasmessa, a cura della cancelleria, al Comune di Pescara per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
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il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione immediata della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 20 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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