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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di S. Maria C.V., 1^ Sezione civile, composto dai
Magistrati signori:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente est.
Dott. Diego Dinardo Giudice
Dott. Renata Russo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 9094 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto: querela di falso incidentale , passata in decisione all'udienza del 20.09.2024 e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio D'Addio presso TE
il cui studio elett.te domicilia in Macerata C. (CE) alla Via
Mazzini, n°91, giusta mandato in atti;
attrice
E
nata a [...] ed ivi residente alla CP
Via Vittorio Emanuele n.3, ( , rapp.ta e difesa CodiceFiscale_1
giusta procura in calce al presente atto dall'avv.Salvatore Lista;
convenuta e
PM sede interventore
CONCLUSIONI
come in atti .
In fatto e in diritto
Con istanza formulata in corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1833\2016 col quale era stata ingiunta del pagamento dell'importo di euro 76844,00 in favore di controparte , TE
proponeva querela di falso avverso i documenti posti a
[...]
fondamento del provvedimento monitorio datati 25 settembre 2009 e settembre 2009, evidenziando la falsità di entrambi i documenti frutto di un'operazione di taglia e incolla effettuata dall' opposta.
Concludeva perché ne fosse dichiarata la falsità con ogni altra conseguenza di legge. Si costituiva che concludeva per CP
il rigetto dell'opposizione monitoria , sostenendo altresì
l'infondatezza della proposta querela di falso. Sospeso il procedimento principale e istruita la querela proposta in via incidentale, all'udienza del 20 settembre del 2024, il giudice rimetteva la causa in decisione con termine di giorni 30 per note conclusionali e 20 per eventuali repliche.
L'avanzata querela di falso merita accoglimento per quanto di ragione. Occorre rilevare che parte istante formula querela di falso assumendo la contraffazione dei due documenti prodotti in copia dalla controparte e posti a fondamento del decreto monitorio. Sul punto,
l'espletata ctu ha confermato che “il documento datato 25.9.2009 è
frutto di fotocomposizione. I documenti del 25.09.2009 e settembre
2009 (allegato 2 della querela di falso) sono sovrapponibili tra loro in più punti. Entrambi i documenti sono falsi documentali.” In
particolare, come si evince dall'espletata consulenza di ufficio,
alle cui conclusioni per correttezza e congruità ci si riporta espressamente. L'ausiliario evidenzia come “nel caso specifico vi
è una composizione tramite fotocopiatrice o scanner. Il falso viene realizzato fotocopiando un documento con un'operazione di taglia e incolla per aggiunta, spostamento, cancellature ad una parte,
(coprendo oppure obliterando con correttore fluido), e fotocopiando nuovamente il tutto.
Nel caso specifico, a rivelare il falso sono alcuni indizi quali:
- l'aggiunta può lasciare un'ombra quando è fotocopiata e presentare ai bordi segni del ritaglio;
- non sempre le parti aggiunte o spostate sono allineate sia in senso verticale che orizzontale e la fotocopia può presentare distorsioni in alcune parti piuttosto che in altre;
si notano i margini come siano regolari a sinistra,
diversamente a destra. Si sottolinea come la firma quasi tocca il finale della parola “RESTITUIRE”. La firma è attraversata da una linea orizzontale ben evidente. Si sottolinea la disposizione generale del testo che è atipica, ossia l'altezza alla quale il testo comincia nella pagina, lo spazio che intercorre tra la fine del testo e la firma, ed, ancora lo spazio tra quest'ultima e la dicitura ”ORIGINALE ALLA SIG. BARECCHIA NICOLINA”. Il testo manca di coerenza ritmica, si veda la firma: essa sovrasta il testo, non
è centrata ed è attraversata da una linea orizzontale. Si pone attenzione su alcuni dettagli: il grafema “RI” riproposto in varie parole “RITA”, “MARIA” “ORIGINALE”; la firma è stata trasferita mediante apposizione di supporto cartaceo e successiva fotocopiatura, o scansione: ciò si evidenzia dalle variazioni di luminosità ai margini. Si sottolinea che il documento in verifica è
una fotocopia, per cui i caratteri sono bidimensionali, non dipendenti da fattori quali la pressione, le caratteristiche cromatiche dell'inchiostro. Però, nonostante ciò, si rileva una differente luminosità nella firma rispetto al testo. L'ausiliario perviene pertanto alla conclusioni che il documentato datato 25
settembre del 2009 è frutto di composizione;
operando poi un raffronto col pure prodotto documento datato settembre del 2009
chiarisce che “il documento è vergato per nove righi. La firma è
attraversata da numero 3 righe orizzontali. La firma del documento datato “25 settembre 2009” è attraversata da una sola riga orizzontale. Le due firme sono senza alcun dubbio sovrapponibili.
Oltre la firma anche altre parole del documento “settembre 2009”
sono sovrapponibili con alcune del documento “25 settembre 2009” .
Il consulente può pertanto concludere nel senso che “il documento datato 25.9.2009 è frutto di fotocomposizione. I documenti del
25.09.2009 e settembre 2009 (allegato 2 della querela di falso) sono sovrapponibili tra loro in più punti. Entrambi i documenti sono falsi documentali.” Né può ritenersi di segno contrario l'espletata istruttoria, essendo i testi di parte opposta entrati in contraddizione anche con riferimento all'assunta sottoscrizione dei documenti da parte dell'opponente, avendo (coniuge Controparte_2
della ) dichiarato che: “il secondo documento (quello datato CP
settembre 2009) venne fatto firmare dopo un paio d'ore”, e
[...]
(figlia della ) ha dichiarato che : “i documenti Tes_1 CP
sono stati redatti e sottoscritti contestualmente”. Alla luce degli acquisiti elementi istruttori, deve concludersi per la falsità dei documenti .
Quanto alle spese processuali e di ctu le stesse seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., 1^ Sez. Civ., pronunciando definitivamente sulla querela di falso proposta da TE
, con l'intervento del PM sede, nei confronti di
[...] CP
, così provvede:
[...]
accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la falsità dei documenti datati 25 novembre 2009 e settembre 2009, prodotti da;
CP
Condanna al pagamento delle spese processuali che CP
liquida in euro 2800,00 di cui 200,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
pone le spese di ctu definitivamente a carico di CP
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 09.01.25.
IL PRESIDENTE