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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32912 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. VIOLA GIUSEPPE VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vito Sena in Milano, via Stampa n. 14;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. MINONZIO PAOLA ed ELIA LAURA, Controparte_2 P.IVA_2
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Laura Lembo in Milano, corso Sempione n. 33;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alla propria fattura n. 2114674 del 23 dicembre 2021 emessa come seconda rata del corrispettivo di subappalto per la costruzione di una vasca natatoria in Villanova d'Arda (presso il nuovo centro sportivo paralimpico del Nord Italia), con fornitura dei relativi accessori. Al riguardo, parte opposta ha dedotto, nel ricorso per ingiunzione, di avere concluso il contratto di subappalto con l'opponente, il quale agiva nella qualità di mandatario dell'associazione temporanea di imprese in essere con il
Consorzio Imprese Casertane. Parte opposta ha dedotto di avere già ricevuto il pagamento della precedente fattura n. 2113966 del 30 novembre 2021, di € 140.000,00, direttamente da parte della stazione appaltante, così come previsto dall'art. 105, XIII comma, d.lgs. 50/2016 e dalla clausola n.
1 5 del contratto di subappalto;
di non avere invece ricevuto il pagamento della seconda fattura emessa, né dall'opponente-appaltatore né dalla stazione appaltante, la quale, richiesta del pagamento, lo negò rappresentando di avere dichiarato la risoluzione del contratto pubblico di appalto per grave ritardo dell'appaltatore.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo, in rito, l'improcedibilità dell'azione per omessa trasmissione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
nonché la carenza di legittimazione passiva dell'appaltatore, essendo obbligata al pagamento diretto la stazione appaltante. Su tali basi ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, formulando istanza per la chiamata in causa della stazione appaltante Azienda Unità Sanitaria Locale
(AUSL) di Piacenza.
L'istanza è stata respinta con provvedimento del 21 maggio 2024.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15 aprile 2025.
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è del tutto infondata, come di seguito.
Va in primo luogo respinta l'eccezione in materia di negoziazione assistita, posto che, a norma dell'art. 3, III comma, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazione, in l. 10 novembre
2014, n. 162, l'obbligo di trasmissione dell'invito sotto pena di improcedibilità non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Nel merito, come visto, l'opponente non contesta l'avvenuta conclusione del contratto di subappalto, né il corretto e completo adempimento del subappaltatore, con suo diritto a ricevere il secondo acconto di corrispettivo fatturato e qui azionato.
Piuttosto, le eccezioni e difese dell'opponente si fondano su una sua asserita carenza di legittimazione passiva (o meglio, difetto di titolarità, lato passivo, nel rapporto controverso); con le memorie integrative, parte opponente ha sollevato inoltre eccezione di impossibilità ad adempiere a causa della decisione della stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto trattenendo gli acconti maturati.
Entrambe le eccezioni sono palesemente infondate.
È evidente, infatti, che la previsione del pagamento dell'ente pubblico direttamente in favore dei subappaltatori di cui all'art. 105 d.lgs. 50/2016 non esclude la titolarità del debito in capo
2 all'appaltatore, obbligato principale del prezzo di subappalto, in assenza di alcuna previsione liberatoria nella legge o nel contratto.
Non è stata, poi, allegata e documentata alcuna impossibilità di adempiere l'obbligazione pecuniaria relativa al prezzo di subappalto. Al riguardo, giova richiamare il consolidato principio per cui
«l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-
1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975
n. 1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro» (Cass. sentenza n. 25777/2013, in motivazione).
Nulla osta, dunque, a che l'appaltatore sia chiamato a pagare il prezzo di subappalto per l'opera pacificamente costruita, consegnata e goduta dal committente pubblico.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione è del tutto infondata e deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(che si individua, tenuto conto degli interessi, nello scaglione superiore a € 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dal convenuto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 19 settembre 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 11232/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 29 giugno 2023 e notificato il 12 luglio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. VIOLA GIUSEPPE VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vito Sena in Milano, via Stampa n. 14;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. MINONZIO PAOLA ed ELIA LAURA, Controparte_2 P.IVA_2
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Laura Lembo in Milano, corso Sempione n. 33;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui alla propria fattura n. 2114674 del 23 dicembre 2021 emessa come seconda rata del corrispettivo di subappalto per la costruzione di una vasca natatoria in Villanova d'Arda (presso il nuovo centro sportivo paralimpico del Nord Italia), con fornitura dei relativi accessori. Al riguardo, parte opposta ha dedotto, nel ricorso per ingiunzione, di avere concluso il contratto di subappalto con l'opponente, il quale agiva nella qualità di mandatario dell'associazione temporanea di imprese in essere con il
Consorzio Imprese Casertane. Parte opposta ha dedotto di avere già ricevuto il pagamento della precedente fattura n. 2113966 del 30 novembre 2021, di € 140.000,00, direttamente da parte della stazione appaltante, così come previsto dall'art. 105, XIII comma, d.lgs. 50/2016 e dalla clausola n.
1 5 del contratto di subappalto;
di non avere invece ricevuto il pagamento della seconda fattura emessa, né dall'opponente-appaltatore né dalla stazione appaltante, la quale, richiesta del pagamento, lo negò rappresentando di avere dichiarato la risoluzione del contratto pubblico di appalto per grave ritardo dell'appaltatore.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo, in rito, l'improcedibilità dell'azione per omessa trasmissione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
nonché la carenza di legittimazione passiva dell'appaltatore, essendo obbligata al pagamento diretto la stazione appaltante. Su tali basi ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, formulando istanza per la chiamata in causa della stazione appaltante Azienda Unità Sanitaria Locale
(AUSL) di Piacenza.
L'istanza è stata respinta con provvedimento del 21 maggio 2024.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 14 febbraio 2025, previo decorso dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15 aprile 2025.
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è del tutto infondata, come di seguito.
Va in primo luogo respinta l'eccezione in materia di negoziazione assistita, posto che, a norma dell'art. 3, III comma, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazione, in l. 10 novembre
2014, n. 162, l'obbligo di trasmissione dell'invito sotto pena di improcedibilità non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Nel merito, come visto, l'opponente non contesta l'avvenuta conclusione del contratto di subappalto, né il corretto e completo adempimento del subappaltatore, con suo diritto a ricevere il secondo acconto di corrispettivo fatturato e qui azionato.
Piuttosto, le eccezioni e difese dell'opponente si fondano su una sua asserita carenza di legittimazione passiva (o meglio, difetto di titolarità, lato passivo, nel rapporto controverso); con le memorie integrative, parte opponente ha sollevato inoltre eccezione di impossibilità ad adempiere a causa della decisione della stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto trattenendo gli acconti maturati.
Entrambe le eccezioni sono palesemente infondate.
È evidente, infatti, che la previsione del pagamento dell'ente pubblico direttamente in favore dei subappaltatori di cui all'art. 105 d.lgs. 50/2016 non esclude la titolarità del debito in capo
2 all'appaltatore, obbligato principale del prezzo di subappalto, in assenza di alcuna previsione liberatoria nella legge o nel contratto.
Non è stata, poi, allegata e documentata alcuna impossibilità di adempiere l'obbligazione pecuniaria relativa al prezzo di subappalto. Al riguardo, giova richiamare il consolidato principio per cui
«l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr. Cass. 7-2-
1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento (Cass. 14-4-1975
n. 1409), ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro» (Cass. sentenza n. 25777/2013, in motivazione).
Nulla osta, dunque, a che l'appaltatore sia chiamato a pagare il prezzo di subappalto per l'opera pacificamente costruita, consegnata e goduta dal committente pubblico.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione è del tutto infondata e deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore opponente e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(che si individua, tenuto conto degli interessi, nello scaglione superiore a € 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata dal convenuto opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 19 settembre 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 11232/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 29 giugno 2023 e notificato il 12 luglio 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 24 giugno 2025.
Il Giudice
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